14.2025.177
Fallimento. Estinzione del credito dell'istante prima e dopo il fallimento. Solvibilità resa verosimile per l'esecuzione con pagamento dopo il fallimento
15 ottobre 2025Italiano8 min
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’AP1 per il mancato pagamento di fr. 15'332.64
Source ti.ch
Incarto n.
14.2025.177
Lugano
15 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta della
giudice:
Bellotti,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause SO.2025.4381/4389 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promosse con due istanze 6 agosto 2025 dalla
AO2
(AO1, Z_____
contro
AP1,
La______
giudicando sul reclamo dell’8 ottobre 2025 presentato dall’AP1 contro la decisione emessa il 2 ottobre
2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. _____19 della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione,
il 6 agosto 2025 la AO2 (AO1 ha chiesto
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’AP1 per il mancato pagamento di fr. 15'332.64
(fr. 34'332.64 – fr. 15'000.– – fr. 4'000.–) oltre a interessi e
spese (inc. SO.2025.4381).
Con una separata istanza di pari data, la medesima ha chiesto alla
stessa Pretura di decretare il fallimento dell’AP1
nell’ambito dell’esecuzione n. _____83 (pure della
sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione) per il mancato pagamento di fr. 16'940.80
oltre a interessi e spese (inc. SO.2025.4389).
Con
ordinanza 8 agosto 2025, il Pretore ha congiunto le due cause.
B. Il
18 agosto 2025 la convenuta ha trasmesso alla Pretura delle “conferme di
pagamento” (recte: ordini di pagamento in favore della creditrice con data
di esecuzione 12 agosto 2025) relativi all’esecuzione n. ____19. Il 5 settembre
2025 ha poi trasmesso alla Pretura altri due ordini di pagamento in favore
della creditrice con data di esecuzione 6 ottobre 2025.
C. All’udienza
di discussione del 2 ottobre 2025 nessuno è comparso.
D. Statuendo
con decisione del 2 ottobre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’AP1 dal giorno successivo alle ore 10:00,
ponendo a carico della medesima la tassa di giustizia di fr. 150.– e girando
all’Ufficio dei fallimenti il residuo dell’anticipo ex art. 169 cpv. 1 LEF di fr. 1'000.–
versato dall’istante.
E. Contro la sentenza appena citata l’AP1
è insorta a questa Camera con un
reclamo dell’8 ottobre 2025 per ottenere, previo
conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo
di avere saldato i crediti posti in esecuzione. Lo stesso giorno la presidente
della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la
stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione dei suoi
crediti.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto all’AP1
il 6 ottobre 2025, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 16 ottobre.
Presentato brevi manu l’8 ottobre 2025, il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il
fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con
documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in
esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF), senza necessità di verificare la
sua solvibilità.
3.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può invece annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
3.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente
probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
3.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto un ordine di pagamento in favore dell’UE
di fr. 31'297.35 con data di esecuzione prevista per il 6 ottobre 2025.
Nondimeno, questa Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che già
prima della pronuncia del fallimento del 3 ottobre 2025 (ore 10:00), e meglio
in data 4 settembre 2025, l’istante aveva già saldato il debito di cui all’esecuzione
n. ____19 (inc. SO.2025.4381) mediante pagamento
diretto al creditore (sicché relativamente a tale debito il Pretore avrebbe
dovuto respingere l’istanza di fallimento ex art. 172 n. 3 LEF), e che dopo la
pronuncia del fallimento, e meglio con valuta 7 ottobre 2025, ha pagato al
creditore pure il debito residuo di cui all’esecuzione n. 3775283 (inc.
SO.2025.4389), per cui relativamente a tale procedura, il presupposto di cui
all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
3.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata in
relazione all’inc. SO.2025.4389 poiché, come visto, il pagamento della somma
posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – questa
Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che l’importo di fr. 31'297.35
è stato effettivamente depositato presso l’UE con valuta 7 ottobre 2025 e ha
permesso di saldare integralmente (in data 10 ottobre 2025), così come indicato
dall’escussa nel suo ordine di pagamento, altre due esecuzioni allo stadio
preliminare (la n. ____14 e la n. _____35). Tenuto conto che a carico della
reclamante permangono pertanto solamente due esecuzioni che, pur vertendo su
importi molto ingenti, sono ferme allo stadio preliminare dell’opposizione e
riguardano contenziosi in materia di risarcimento danni, e che la medesima non
è gravata da attestati di carenza di beni, nel caso che ci occupa si può
affermare che la sua capacità di pagamento appare più probabile della sua
incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione
finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento dell’AP1 va
annullato anche con riferimento all’inc. SO.2025.4389.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo. La
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 2 ottobre 2025 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
nei confronti dell’AP1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’AP1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’AP1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’AP1. La parte eccedente dell’anticipo
corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 150.–, è versata
alla AO2 (AO1 quale rimborso della tassa di
giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– AP1,
Via I______ __,
La______;
– AO2 (AO1,
S______
F______,
O______ __,
Z______;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
La presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).