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Decisione

14.2025.177

Fallimento. Estinzione del credito dell'istante prima e dopo il fallimento. Solvibilità resa verosimile per l'esecuzione con pagamento dopo il fallimento

15 ottobre 2025Italiano8 min

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’AP1 per il mancato pagamento di fr. 15'332.64

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.177

Lugano

15 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta della

giudice:

Bellotti,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause SO.2025.4381/4389 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promosse con due istanze 6 agosto 2025 dalla

AO2

(AO1, Z_____

contro

AP1,

La______

giudicando sul reclamo dell’8 ottobre 2025 presentato dall’AP1 contro la decisione emessa il 2 ottobre

2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. _____19 della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione,

il 6 agosto 2025 la AO2 (AO1 ha chiesto

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’AP1 per il mancato pagamento di fr. 15'332.64

(fr. 34'332.64 – fr. 15'000.– – fr. 4'000.–) oltre a interessi e

spese (inc. SO.2025.4381).

Con una separata istanza di pari data, la medesima ha chiesto alla

stessa Pretura di decretare il fallimento dell’AP1

nell’ambito dell’esecuzione n. _____83 (pure della

sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione) per il mancato pagamento di fr. 16'940.80

oltre a interessi e spese (inc. SO.2025.4389).

Con

ordinanza 8 agosto 2025, il Pretore ha congiunto le due cause.

B. Il

18 agosto 2025 la convenuta ha trasmesso alla Pretura delle “conferme di

pagamento” (recte: ordini di pagamento in favore della creditrice con data

di esecuzione 12 agosto 2025) relativi all’esecuzione n. ____19. Il 5 settembre

2025 ha poi trasmesso alla Pretura altri due ordini di pagamento in favore

della creditrice con data di esecuzione 6 ottobre 2025.

C. All’udienza

di discussione del 2 ottobre 2025 nessuno è comparso.

D. Statuendo

con decisione del 2 ottobre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’AP1 dal giorno successivo alle ore 10:00,

ponendo a carico della medesima la tassa di giustizia di fr. 150.– e girando

all’Ufficio dei fallimenti il residuo dell’anticipo ex art. 169 cpv. 1 LEF di fr. 1'000.–

versato dall’istante.

E. Contro la sentenza appena citata l’AP1

è insorta a questa Camera con un

reclamo dell’8 ottobre 2025 per ottenere, previo

conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo

di avere saldato i crediti posti in esecuzione. Lo stesso giorno la presidente

della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il

reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la

stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione dei suoi

crediti.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto all’AP1

il 6 ottobre 2025, il termine d’impu­gnazione è scaduto giovedì 16 ottobre.

Presentato brevi manu l’8 ottobre 2025, il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il

fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con

documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in

esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF), senza necessità di verificare la

sua solvibilità.

3.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può invece annullare

la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

3.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente

probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

3.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto un ordine di pagamento in favore dell’UE

di fr. 31'297.35 con data di esecuzione prevista per il 6 ottobre 2025.

Nondimeno, questa Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che già

prima della pronuncia del fallimento del 3 ottobre 2025 (ore 10:00), e meglio

in data 4 settembre 2025, l’istante aveva già saldato il debito di cui all’ese­cuzione

n. ____19 (inc. SO.2025.4381) mediante pagamento

diretto al creditore (sicché relativamente a tale debito il Pretore avrebbe

dovuto respingere l’istanza di fallimento ex art. 172 n. 3 LEF), e che dopo la

pronuncia del fallimento, e meglio con valuta 7 ottobre 2025, ha pagato al

creditore pure il debito residuo di cui all’esecuzione n. 3775283 (inc.

SO.2025.4389), per cui relativamente a tale procedura, il presupposto di cui

all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

3.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata in

relazione all’inc. SO.2025.4389 poiché, come visto, il pagamento della somma

posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – questa

Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che l’importo di fr. 31'297.35

è stato effettivamente depositato presso l’UE con valuta 7 ottobre 2025 e ha

permesso di saldare integralmente (in data 10 ottobre 2025), così come indicato

dall’escussa nel suo ordine di pagamento, altre due esecuzioni allo stadio

preliminare (la n. ____14 e la n. _____35). Tenuto conto che a carico della

reclamante permangono pertanto solamente due esecuzioni che, pur vertendo su

importi molto ingenti, sono ferme allo stadio preliminare dell’op­posizione e

riguardano contenziosi in materia di risarcimento danni, e che la medesima non

è gravata da attestati di carenza di beni, nel caso che ci occupa si può

affermare che la sua capacità di pagamento appare più probabile della sua

incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione

finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento dell’AP1 va

annullato anche con riferimento all’inc. SO.2025.4389.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 2 ottobre 2025 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

nei confronti dell’AP1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’AP1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’AP1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’AP1. La parte eccedente dell’anticipo

corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 150.–, è versata

alla AO2 (AO1 quale rimborso della tassa di

giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– AP1,

Via I______ __,

La______;

– AO2 (AO1,

S______

F______,

O______ __,

Z______;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

La presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).