14.2025.183
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità resa verosimile
27 ottobre 2025Italiano7 min
con decisione del 7 ottobre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento di AP1 dal giorno successivo alle ore 10:00,
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Incarto n.
14.2025.183
Lugano
27 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta della
giudice:
Bellotti,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2025.2742 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 14 maggio 2025 dalla
AO1, B_____
contro
AP1, C_____
giudicando sul reclamo del 10 ottobre 2025 presentato da AP1
contro la decisione emessa il 7 ottobre 2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. ____07 della sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione, il 14 maggio 2025 la AO1 ha chiesto alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di AP1 per il
mancato pagamento di fr. 4'970.80.
B. All’udienza
di discussione del 7 ottobre 2025 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 7 ottobre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento di AP1 dal giorno successivo alle ore 10:00,
ponendo a carico del medesimo la tassa di giustizia di fr. 100.– e girando
all’Ufficio dei fallimenti il residuo dell’anticipo ex art. 169 cpv. 1 LEF di fr. 900.–
versato dalla parte istante.
D. Contro la sentenza appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 ottobre 2025
per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in
esecuzione. Lo stesso giorno la presidente della Camera ha parzialmente accolto
la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla
controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa
in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a AP1 il 14 ottobre 2025, il
termine d’impugnazione è scaduto venerdì 24 ottobre. Presentato il 10 ottobre
2025.
(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda
di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
2.2
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 9 ottobre
2025.
(ovvero dopo la pronuncia del fallimento) dall’Ufficio d’esecuzione
relativa all’avvenuto deposito di fr. 32'000.– a saldo di varie
esecuzioni, fra cui quella promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui
all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – questa Camera ha verificato d’ufficio (art.
255.
lett. a CPC) che l’avvenuto deposito del citato importo di fr. 32'000.–,
unitamente a quello già depositato pari a fr. 11'250.– lordi derivanti da
un pignoramento immobiliare (amministrazione coatta del fondo part. n. 135 RFD di L___),
per complessivi fr. 43'250.–, sono sufficienti a coprire, oltre che l’esecuzione
che ha condotto al fallimento (la n. ____07) anche
le ulteriori esecuzioni a carico del reclamante giunte allo stadio principale,
ovvero la n. _____03 (unica sfociata nel
rilascio di un attestato di carenza di beni), la n. _____77,
la n. _____02, la n. ____75 e la n. _____24,
rimanendo poi ancora un saldo positivo di poco meno di fr. 7'000.– atto a
coprire parzialmente le rimanenti tre esecuzioni a carico del reclamante (ferme
allo stadio preliminare). Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza
economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e
dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza
della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di
pagamento del reclamante appare più probabile della sua incapacità di
pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può
essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.
Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di
AP1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo. La
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 7 ottobre 2025 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
nei confronti di AP1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di AP1.
La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa
sede, pari a fr. 100.–, è versata alla AO1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–
AP1;
–
AO1;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
La presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).