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Decisione

14.2025.183

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità resa verosimile

27 ottobre 2025Italiano7 min

con decisione del 7 ottobre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento di AP1 dal giorno successivo alle ore 10:00,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.183

Lugano

27 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta della

giudice:

Bellotti,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2025.2742 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 14 maggio 2025 dalla

AO1, B_____

contro

AP1, C_____

giudicando sul reclamo del 10 ottobre 2025 presentato da AP1

contro la decisione emessa il 7 ottobre 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. ____07 della sede di Lugano dell’Ufficio

d’esecuzione, il 14 maggio 2025 la AO1 ha chiesto alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di AP1 per il

mancato pagamento di fr. 4'970.80.

B. All’udienza

di discussione del 7 ottobre 2025 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 7 ottobre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento di AP1 dal giorno successivo alle ore 10:00,

ponendo a carico del medesimo la tassa di giustizia di fr. 100.– e girando

all’Ufficio dei fallimenti il residuo dell’anticipo ex art. 169 cpv. 1 LEF di fr. 900.–

versato dalla parte istante.

D. Contro la sentenza appena citata AP1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 ottobre 2025

per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,

l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in

esecuzione. Lo stesso giorno la presidente della Camera ha parzialmente accolto

la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla

controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa

in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a AP1 il 14 ottobre 2025, il

termine d’im­pugnazione è scaduto venerdì 24 ottobre. Presentato il 10 ottobre

2025.

(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda

di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

2.2

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 9 ottobre

2025.

(ovvero dopo la pronuncia del fallimento) dall’Uf­ficio d’esecuzione

relativa all’avvenuto deposito di fr. 32'000.– a saldo di varie

esecuzioni, fra cui quella promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui

all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – questa Camera ha verificato d’ufficio (art.

255.

lett. a CPC) che l’avvenuto deposito del citato importo di fr. 32'000.–,

unitamente a quello già depositato pari a fr. 11'250.– lordi derivanti da

un pignoramento immobiliare (amministrazione coatta del fondo part. n. 135 RFD di L___),

per complessivi fr. 43'250.–, sono sufficienti a coprire, oltre che l’esecuzione

che ha condotto al fallimento (la n. ____07) anche

le ulteriori esecuzioni a carico del reclamante giunte allo stadio principale,

ovvero la n. _____03 (unica sfociata nel

rilascio di un attestato di carenza di beni), la n. _____77,

la n. _____02, la n. ____75 e la n. _____24,

rimanendo poi ancora un saldo positivo di poco meno di fr. 7'000.– atto a

coprire parzialmente le rimanenti tre esecuzioni a carico del reclamante (ferme

allo stadio preliminare). Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza

economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e

dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza

della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di

pagamento del reclamante appare più probabile della sua incapacità di

pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può

essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.

Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di

AP1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 7 ottobre 2025 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

nei confronti di AP1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di AP1.

La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa

sede, pari a fr. 100.–, è versata alla AO1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

AP1;

AO1;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

La presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).