14.2025.184
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità resa verosimile
17 ottobre 2025Italiano8 min
Pretura di decretare il fallimento di AP1 anche nell’ambito dell’esecuzione n. ____17 (pure della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione)
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Incarto n.
14.2025.184
Lugano
17 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta della
giudice:
Bellotti,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause SO.2025.2914/4936 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promosse con istanze 7 maggio 2025 e 26 agosto 2025 dalla
AO1,
M______
contro
AP1,
P______
giudicando sul reclamo del 10 ottobre 2025 presentato da AP1 contro la decisione emessa il 7 ottobre
2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. ____83 della sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione, il 7 maggio 2025 la AO1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di AP1 per
il mancato pagamento di fr. 55.95 (inc. SO.2025.2914).
Con
una separata istanza del 26 agosto 2025, la medesima ha chiesto alla stessa
Pretura di decretare il fallimento di AP1 anche nell’ambito dell’esecuzione n. ____17 (pure della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione)
per il mancato pagamento di fr. 915.25 (inc. SO.2025.4936).
Con
ordinanza 8 settembre 2025, il Pretore ha congiunto le due cause.
B. All’udienza
di discussione del 7 ottobre 2025 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 7 ottobre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento di AP1 dal giorno successivo alle ore 10:00,
ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 100.– e girando all’Ufficio
dei fallimenti il residuo dell’anticipo ex art. 169 cpv. 1 LEF di fr. 900.–
versato dall’istante.
D. Contro la sentenza appena citata AP1
è insorto a questa Camera con un
reclamo del 10 ottobre 2025 per ottenere, previo
conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento,
asserendo di avere saldato tutti i debiti a suo carico. Lo stesso giorno la
presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto
sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni,
avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del
suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Nella
fattispecie il reclamo avverso la decisione 7 ottobre 2025, presentato brevi
manu il 10 ottobre 2025, è senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del falli-mento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il
fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con
documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in
ese-cuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF), senza necessità di verificare la
sua solvibilità.
3.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può invece annullare
la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
4.
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto un suo estratto esecutivo da cui emerge
che il debito di cui all’esecuzione n. ____83 (inc. SO.2025.2914) è già stato
saldato. Questa Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che il
versamento a saldo è in realtà avvenuto già prima della pronuncia del fallimento
a far tempo dall’8 ottobre 2025 (ore 10:00), e meglio in data 9 settembre 2025, sicché relativamente a tale debito il Pretore avrebbe
dovuto respingere l’istanza di fallimento ex art. 172 n. 3 LEF. Al riguardo, il
fallimento deve pertanto essere annullato ai sensi dell’art. 174 cpv.1 LEF.
5.
Per
quanto riguarda il debito di cui all’esecuzione n. ____17
(inc. SO.2025.4936), il reclamante ha invece prodotto una ricevuta rilasciata dall’UE
l’8 ottobre 2025 alle ore 14:43 (ovvero dopo la pronuncia del fallimento)
attestante il deposito di fr. 960.60 a saldo della suddetta esecuzione,
per cui relativamente a tale procedura il presupposto di cui all’art. 174 cpv.
2.
n. 1 risulta adempiuto.
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata in relazione all’inc. SO.2025.4936 poiché, come visto, il
pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia
del fallimento – il reclamante ha prodotto un’ulteriore ricevuta rilasciata il
10.
ottobre 2025 dall’UE attestante l’avvenuto deposito della somma di fr. 2'510.90
a copertura del debito di cui all’esecuzione n. ____25.
Dall’estratto esecutivo da lui prodotto si evince che a suo carico non
sussistono ulteriori esecuzioni né attestati di carenza di beni e che pertanto
la sua situazione debitoria risulta integralmente risanata, ciò che questa
Camera ha pure verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC). Inoltre, dall’estratto
bancario 10 ottobre 2025 parimenti annesso al gravame emerge che il conto
relativo alla sua ditta individuale ha un saldo positivo (per fr. 2'485.45).
Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a
breve e che la sua capacità di pagamento appare più probabile della sua
incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione
finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento di AP1 va
annullato anche con riferimento all’inc. SO.2025.4936.
6.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo. La
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata
il 7 ottobre 2025 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei
confronti di AP1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti,
da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di AP1. La parte eccedente dell’anticipo
corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 100.–, è versata
alla AO1 quale rimborso della tassa di
giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– AP1,
S______ V______ _,
P______;
– AO1,
R______ d______
C______ _,
M______;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
La presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).