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Decisione

14.2025.184

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità resa verosimile

17 ottobre 2025Italiano8 min

Pretura di decretare il fallimento di AP1 anche nell’ambito dell’esecuzione n. ____17 (pure della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione)

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.184

Lugano

17 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta della

giudice:

Bellotti,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause SO.2025.2914/4936 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promosse con istanze 7 maggio 2025 e 26 agosto 2025 dalla

AO1,

M______

contro

AP1,

P______

giudicando sul reclamo del 10 ottobre 2025 presentato da AP1 contro la decisione emessa il 7 ottobre

2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. ____83 della sede di Lugano dell’Ufficio

d’esecuzione, il 7 maggio 2025 la AO1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di AP1 per

il mancato pagamento di fr. 55.95 (inc. SO.2025.2914).

Con

una separata istanza del 26 agosto 2025, la medesima ha chiesto alla stessa

Pretura di decretare il fallimento di AP1 anche nell’ambito dell’esecuzione n. ____17 (pure della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione)

per il mancato pagamento di fr. 915.25 (inc. SO.2025.4936).

Con

ordinanza 8 settembre 2025, il Pretore ha congiunto le due cause.

B. All’udienza

di discussione del 7 ottobre 2025 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 7 ottobre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento di AP1 dal giorno successivo alle ore 10:00,

ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 100.– e girando all’Ufficio

dei fallimenti il residuo dell’anticipo ex art. 169 cpv. 1 LEF di fr. 900.–

versato dall’istante.

D. Contro la sentenza appena citata AP1

è insorto a questa Camera con un

reclamo del 10 ottobre 2025 per ottenere, previo

conferimento dell’effetto sospensivo, l’annulla­­mento del fallimento,

asserendo di avere saldato tutti i debiti a suo carico. Lo stesso giorno la

presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto

sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni,

avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del

suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Nella

fattispecie il reclamo avverso la decisione 7 ottobre 2025, presentato brevi

manu il 10 ottobre 2025, è senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del falli-mento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il

fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con

documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in

ese-cuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF), senza necessità di verificare la

sua solvibilità.

3.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può invece annullare

la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

4.

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto un suo estratto esecutivo da cui emerge

che il debito di cui all’esecuzione n. ____83 (inc. SO.2025.2914) è già stato

saldato. Questa Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che il

versamento a saldo è in realtà avvenuto già prima della pronuncia del fallimento

a far tempo dall’8 ottobre 2025 (ore 10:00), e meglio in data 9 settembre 2025, sicché relativamente a tale debito il Pretore avrebbe

dovuto respingere l’istanza di fallimento ex art. 172 n. 3 LEF. Al riguardo, il

fallimento deve pertanto essere annullato ai sensi dell’art. 174 cpv.1 LEF.

5.

Per

quanto riguarda il debito di cui all’esecuzione n. ____17

(inc. SO.2025.4936), il reclamante ha invece prodotto una ricevuta rilasciata dall’UE

l’8 ottobre 2025 alle ore 14:43 (ovvero dopo la pronuncia del fallimento)

attestante il deposito di fr. 960.60 a saldo della suddetta esecuzione,

per cui relativamente a tale procedura il presupposto di cui all’art. 174 cpv.

2.

n. 1 risulta adempiuto.

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata in relazione all’inc. SO.2025.4936 poiché, come visto, il

pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia

del fallimento – il reclamante ha prodotto un’ulteriore ricevuta rilasciata il

10.

ottobre 2025 dall’UE attestante l’avvenuto deposito della somma di fr. 2'510.90

a copertura del debito di cui all’esecuzione n. ____25.

Dall’estratto esecutivo da lui prodotto si evince che a suo carico non

sussistono ulteriori esecuzioni né attestati di carenza di beni e che pertanto

la sua situazione debitoria risulta integralmente risanata, ciò che questa

Camera ha pure verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC). Inoltre, dall’estratto

bancario 10 ottobre 2025 parimenti annesso al gravame emerge che il conto

relativo alla sua ditta individuale ha un saldo positivo (per fr. 2'485.45).

Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a

breve e che la sua capacità di pagamento appare più probabile della sua

incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione

finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento di AP1 va

annullato anche con riferimento all’inc. SO.2025.4936.

6.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata

il 7 ottobre 2025 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei

confronti di AP1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di AP1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti,

da anticipare come di rito, sono poste a carico di AP1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di AP1. La parte eccedente dell’anti­­cipo

corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 100.–, è versata

alla AO1 quale rimborso della tassa di

giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– AP1,

S______ V______ _,

P______;

– AO1,

R______ d______

C______ _,

M______;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

La presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).