14.2025.197
Fallimento. Estinzione del credito dell'istante dopo la pronuncia. Solvibilità resa verosimile
3 novembre 2025Italiano7 min
con decisione del 16 ottobre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento della AP1 dal giorno successivo alle ore 10:00,
Source ti.ch
Incarto n.
14.2025.197
Lugano
3 novembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta della
giudice:
Bellotti,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2025.4027 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 luglio 2025 dalla
AO1,
B______
contro
AP1,
L_____
giudicando sul reclamo del 17/20 ottobre 2025 presentato dalla AP1 contro la decisione emessa il 16 ottobre
2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. _____27 della sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione, il 21 luglio 2025 la AO1 ha
chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della AP1 per il mancato
pagamento di fr. 9'979.– oltre interessi.
B. All’udienza
di discussione del 16 ottobre 2025 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 16 ottobre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento della AP1 dal giorno successivo alle ore 10:00,
ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.–
e girando all’Ufficio dei fallimenti il residuo dell’anticipo ex art. 169 cpv.
1 LEF di fr. 1'000.– versato dalla parte istante.
D. Contro la sentenza appena citata la AP1
è insorta a questa Camera con un
reclamo del 17 ottobre 2025 per ottenere, previo
conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento,
asserendo che l’importo della comminatoria di fallimento fosse errato, di
essere in attesa di un nuovo conteggio da parte della AO1 con indicazione del saldo preciso al fine
di effettuare immediatamente il pagamento, e di stare cercando di risanare la
propria situazione debitoria (indicando i relativi passi intrapresi). Con
successivo scritto del 20 ottobre 2025 la reclamante ha in sostanza
riconfermato tale posizione. Il 21 ottobre 2025 la presidente della Camera ha
respinto la domanda di effetto sospensivo, segnalando alla AP1 la possibilità di presentare una nuova
domanda meglio sostanziata entro la scadenza del termine di reclamo.
Con scritto del 21 ottobre 2025, la reclamante ha prodotto un conteggio
aggiornato delle pendenze nei confronti della AO1,
e in data 24 ottobre 2024 ha trasmesso brevi manu alla scrivente Camera uno
nuovo scritto onde segnalare di avere nel frattempo provveduto a saldare tutte
le procedure esecutive a suo carico. Lo stesso giorno, la presidente della
Camera ha concesso al gravame l’effetto sospensivo.
E. Il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la
stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo
credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla AP1
il 17 ottobre 2025, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 27 ottobre. Consegnato
alla posta il 20 ottobre 2025 (data del timbro postale), il reclamo 17 ottobre
2025.
è dunque senz’altro tempestivo, così come sono tempestivi i successivi
scritti 20 ottobre 2025, 21 ottobre 2025 e 24 ottobre 2025.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 24 ottobre
2025.
dall’Ufficio d’esecuzione attestante l’avvenuto versamento di fr. 48'688.35,
importo atto a saldare l’esecuzione che ha condotto al fallimento (la n. _____27) e tutte le ulteriori esecuzioni ancora a
suo carico come da conteggio rilasciatole il giorno stesso, ivi comprese quelle
che erano sfociate nel rilascio di un attestato di carenza di beni. Pertanto, il
presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto, e il suddetto
pagamento nonché il risanamento della situazione debitoria inducono a ritenere
che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che
secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe
alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare
che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua
incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione
finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità
sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174
cpv. 2 LEF, il fallimento della AP1 va
annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo. La
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 16 ottobre 2025 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5, nei confronti della AP1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della AP1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della AP1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
AP1. La parte eccedente dell’anticipo
corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 150.–, è versata
alla AO1 quale rimborso della tassa di
giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– AP1;
– AO1,
Via S______ __,
B______;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
La presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).