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Decisione

14.2025.197

Fallimento. Estinzione del credito dell'istante dopo la pronuncia. Solvibilità resa verosimile

3 novembre 2025Italiano7 min

con decisione del 16 ottobre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento della AP1 dal giorno successivo alle ore 10:00,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.197

Lugano

3 novembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta della

giudice:

Bellotti,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2025.4027 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 luglio 2025 dalla

AO1,

B______

contro

AP1,

L_____

giudicando sul reclamo del 17/20 ottobre 2025 presentato dalla AP1 contro la decisione emessa il 16 ottobre

2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. _____27 della sede di Lugano dell’Ufficio

d’esecuzione, il 21 luglio 2025 la AO1 ha

chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

fallimento della AP1 per il mancato

pagamento di fr. 9'979.– oltre interessi.

B. All’udienza

di discussione del 16 ottobre 2025 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 16 ottobre 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento della AP1 dal giorno successivo alle ore 10:00,

ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.–

e girando all’Ufficio dei fallimenti il residuo dell’anticipo ex art. 169 cpv.

1 LEF di fr. 1'000.– versato dalla parte istante.

D. Contro la sentenza appena citata la AP1

è insorta a questa Camera con un

reclamo del 17 ottobre 2025 per ottenere, previo

conferimento dell’effetto sospensivo, l’annulla­­mento del fallimento,

asserendo che l’importo della comminatoria di fallimento fosse errato, di

essere in attesa di un nuovo conteggio da parte della AO1 con indicazione del saldo preciso al fine

di effettuare immediatamente il pagamento, e di stare cercando di risanare la

propria situazione debitoria (indicando i relativi passi intrapresi). Con

successivo scritto del 20 ottobre 2025 la reclamante ha in sostanza

riconfermato tale posizione. Il 21 ottobre 2025 la presidente della Camera ha

respinto la domanda di effetto sospensivo, segnalando alla AP1 la possibilità di presentare una nuova

domanda meglio sostanziata entro la scadenza del termine di reclamo.

Con scritto del 21 ottobre 2025, la reclamante ha prodotto un conteggio

aggiornato delle pendenze nei confronti della AO1,

e in data 24 ottobre 2024 ha trasmesso brevi manu alla scrivente Camera uno

nuovo scritto onde segnalare di avere nel frattempo provveduto a saldare tutte

le procedure esecutive a suo carico. Lo stesso giorno, la presidente della

Camera ha concesso al gravame l’effetto sospensivo.

E. Il

reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la

stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’e­stinzione del suo

credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla AP1

il 17 ottobre 2025, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 27 ottobre. Consegnato

alla posta il 20 ottobre 2025 (data del timbro postale), il reclamo 17 ottobre

2025.

è dunque senz’altro tempestivo, così come sono tempestivi i successivi

scritti 20 ottobre 2025, 21 ottobre 2025 e 24 ottobre 2025.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 24 ottobre

2025.

dall’Ufficio d’esecuzione attestante l’av­venuto versamento di fr. 48'688.35,

importo atto a saldare l’ese­cuzione che ha condotto al fallimento (la n. _____27) e tutte le ulteriori esecuzioni ancora a

suo carico come da conteggio rilasciatole il giorno stesso, ivi comprese quelle

che erano sfociate nel rilascio di un attestato di carenza di beni. Pertanto, il

presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto, e il suddetto

pagamento nonché il risanamento della situazione debitoria inducono a ritenere

che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che

secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe

alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare

che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua

incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione

finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento della AP1 va

annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 16 ottobre 2025 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione

5, nei confronti della AP1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 150.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della AP1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della AP1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

AP1. La parte eccedente dell’an­ticipo

corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 150.–, è versata

alla AO1 quale rimborso della tassa di

giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– AP1;

– AO1,

Via S______ __,

B______;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

La presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).