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Decisione

14.2025.209

Opposizione al sequestro. Motivazione del reclamo. Interesse degno di protezione. Sequestro infruttuoso

4 novembre 2025Italiano5 min

di pace del Circolo di Sant’Antonino ha decretato nei confronti di AP1 il sequestro presso R______ G______, di “tutti gli averi, somme, titoli, crediti, pagamenti

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.209

Lugano

4 novembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta della

giudice:

Bellotti,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2025.60 (opposizione al sequestro) della Giudicatura di

pace del Circolo di Sant’Sant’Antonino promossa con istanza 3 ottobre 2025 da

AP1,

C______

contro

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona)

giudicando sul reclamo del 24 ottobre 2025 presentato da AP1 contro la decisione emessa il 21 ottobre

2025 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che

con decreto di sequestro 4 settembre 2025 (inc. SO.2025.56), in accoglimento

dell’istanza 1° settembre 2025 dello Stato del Cantone Ticino,

Fatti

il Giudice

di pace del Circolo di Sant’Antonino ha decretato nei confronti di AP1 il sequestro presso R______ G______, di “tutti gli averi, somme, titoli, crediti, pagamenti

in uscita, valori, beni di ogni tipo, che si trovino sui conti, relazioni bancarie,

dei quali il debitore sia titolare, comunque nulla escluso a lui intestato e/o

appartenente. Sostanzialmente tutto quanto la banca sa, deve o possa sapere,

appartenente al debitore sequestrato. In particolare la relazione C______ ____

____ ____ ____ _”, il tutto fino a concorrenza di fr. 2'558.80

complessivi, indicando quale causa di sequestro il possesso di un titolo

definitivo di rigetto dell’opposizione (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF);

che

il 16 settembre 2025 il decreto di sequestro è pervenuto alla sede di

Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE), che vi ha dato seguito lo stesso

giorno inviando la notifica di sequestro alla Banca R______, P______ M______, T______ T______, la quale in

data 25 settembre 2025 ha comunicato che il conto intestato al sequestrato

presentava un saldo di soli fr. 156.49;

che

il 1° ottobre 2025 l’UE ha emesso il verbale di sequestro (n. _______),

accertando che lo stesso, a fronte dell’esiguità degli averi sul conto, era

risultato infruttuoso;

che

avuta conoscenza del provvedimento, con istanza 3/9 ottobre 2025 AP1 ha inoltrato la sua opposizione al

sequestro (art. 278 LEF), chiedendo al Giudice di pace la revoca del sequestro,

in quanto privo d’oggetto e contrario agli art. 92 e 275 LEF;

che

con scritto 17 ottobre 2025 il sequestrante ha indicato di non avere

particolari osservazioni, non avanzando la controparte “alcuna contestazione di competenza del Giudice del

rigetto”;

che

con decisione 21 ottobre 2025 (inc. SO.2025.60) il Giudice di pace ha respinto

l’istanza e mantenuto il sequestro, ritenendo sussistenti i relativi

presupposti legali e fattuali, senza prelevare una tassa di giustizia;

che

contro la sentenza appena citata AP1 è

insorto a questa Camera con un “ricorso”

del 24 ottobre 2025, chiedendo in via preliminare la sospensione immediata del

sequestro (limitatamente alla rendita AVS), e nel merito di “revocare la decisone n. _______”, lamentando una

violazione dell’art. 271 LEF (poiché non sussisterebbe “patrimonio tutelabile”),

del principio della proporzionalità (poiché la misura sarebbe priva di utilità

effettiva e per lui pregiudizievole) nonché del suo minimo vitale (giacché il

sequestro impedirebbe l’accesso alla rendita AVS, versata sul conto in

questione);

che

stante il suo prevedibile esito, l’impugnativa non è stata notificata alla

controparte per osservazioni;

che

il reclamante, pur aggravandosi contro la decisione su opposizione 21 ottobre

2025 del Giudice di pace, non mette in discussione l’adempimento dei

presupposti per ordinare un sequestro ex art. 271 seg. LEF, ma piuttosto la sua

esecuzione, lamentando una lesione del suo minimo vitale, rispettivamente l’inammissibile

sequestro di un bene impignorabile (la rendita AVS, art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF,

applicabile per il rinvio dell’art. 275 LEF);

che

tali censure sarebbero state casomai da sollevare nell’ambito di un ricorso ai

sensi dell’art. 17 LEF contro l’esecuzione del sequestro da parte dell’UE,

entro il termine di 10 giorni, che tuttavia l’insorgente non ha presentato;

che

comunque sia il ricorrente non si avvede che l’UE, nel giudicare il sequestro

infruttuoso, ha pertanto rinunciato alla sua attuazione e al sequestro del

conto in questione, annullandolo;

che

la rendita AVS non è mai stata sequestrata;

che

il gravame è pertanto privo di un interesse degno di protezione, attuale e

concreto all’annullamento del citato giudizio 21 ottobre 2025 (art. 59 cpv. 2

lett. a e 60 CPC);

che

l’impugnativa è pertanto irricevibile, e la richiesta di sospensione urgente

del sequestro priva d’oggetto;

che

per la presente decisione, stante le particolarità del caso, non si prelevano

spese processuali, mentre non si pone nemmeno il tema di ripetibili o

indennità, non avendo la resistente dovuto presentare osservazioni;

che

circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'558.80,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

Considerandi

2.

Per

la presente decisione non si prelevano spese processuali e non si assegnano

ripetibili.

3.

Notificazione a:

- AP1,

A______ B______ _,

C______;

- Ufficio

esazione e condoni,

D______ c______,

Viale S______ F______ _

,

B______.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Sant’Antonino.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

La presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti

costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv.

2.

LTF).