14.2025.209
Opposizione al sequestro. Motivazione del reclamo. Interesse degno di protezione. Sequestro infruttuoso
4 novembre 2025Italiano5 min
di pace del Circolo di Sant’Antonino ha decretato nei confronti di AP1 il sequestro presso R______ G______, di “tutti gli averi, somme, titoli, crediti, pagamenti
Source ti.ch
Incarto n.
14.2025.209
Lugano
4 novembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta della
giudice:
Bellotti,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2025.60 (opposizione al sequestro) della Giudicatura di
pace del Circolo di Sant’Sant’Antonino promossa con istanza 3 ottobre 2025 da
AP1,
C______
contro
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona)
giudicando sul reclamo del 24 ottobre 2025 presentato da AP1 contro la decisione emessa il 21 ottobre
2025 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che
con decreto di sequestro 4 settembre 2025 (inc. SO.2025.56), in accoglimento
dell’istanza 1° settembre 2025 dello Stato del Cantone Ticino,
Fatti
il Giudice
di pace del Circolo di Sant’Antonino ha decretato nei confronti di AP1 il sequestro presso R______ G______, di “tutti gli averi, somme, titoli, crediti, pagamenti
in uscita, valori, beni di ogni tipo, che si trovino sui conti, relazioni bancarie,
dei quali il debitore sia titolare, comunque nulla escluso a lui intestato e/o
appartenente. Sostanzialmente tutto quanto la banca sa, deve o possa sapere,
appartenente al debitore sequestrato. In particolare la relazione C______ ____
____ ____ ____ _”, il tutto fino a concorrenza di fr. 2'558.80
complessivi, indicando quale causa di sequestro il possesso di un titolo
definitivo di rigetto dell’opposizione (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF);
che
il 16 settembre 2025 il decreto di sequestro è pervenuto alla sede di
Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione (UE), che vi ha dato seguito lo stesso
giorno inviando la notifica di sequestro alla Banca R______, P______ M______, T______ T______, la quale in
data 25 settembre 2025 ha comunicato che il conto intestato al sequestrato
presentava un saldo di soli fr. 156.49;
che
il 1° ottobre 2025 l’UE ha emesso il verbale di sequestro (n. _______),
accertando che lo stesso, a fronte dell’esiguità degli averi sul conto, era
risultato infruttuoso;
che
avuta conoscenza del provvedimento, con istanza 3/9 ottobre 2025 AP1 ha inoltrato la sua opposizione al
sequestro (art. 278 LEF), chiedendo al Giudice di pace la revoca del sequestro,
in quanto privo d’oggetto e contrario agli art. 92 e 275 LEF;
che
con scritto 17 ottobre 2025 il sequestrante ha indicato di non avere
particolari osservazioni, non avanzando la controparte “alcuna contestazione di competenza del Giudice del
rigetto”;
che
con decisione 21 ottobre 2025 (inc. SO.2025.60) il Giudice di pace ha respinto
l’istanza e mantenuto il sequestro, ritenendo sussistenti i relativi
presupposti legali e fattuali, senza prelevare una tassa di giustizia;
che
contro la sentenza appena citata AP1 è
insorto a questa Camera con un “ricorso”
del 24 ottobre 2025, chiedendo in via preliminare la sospensione immediata del
sequestro (limitatamente alla rendita AVS), e nel merito di “revocare la decisone n. _______”, lamentando una
violazione dell’art. 271 LEF (poiché non sussisterebbe “patrimonio tutelabile”),
del principio della proporzionalità (poiché la misura sarebbe priva di utilità
effettiva e per lui pregiudizievole) nonché del suo minimo vitale (giacché il
sequestro impedirebbe l’accesso alla rendita AVS, versata sul conto in
questione);
che
stante il suo prevedibile esito, l’impugnativa non è stata notificata alla
controparte per osservazioni;
che
il reclamante, pur aggravandosi contro la decisione su opposizione 21 ottobre
2025 del Giudice di pace, non mette in discussione l’adempimento dei
presupposti per ordinare un sequestro ex art. 271 seg. LEF, ma piuttosto la sua
esecuzione, lamentando una lesione del suo minimo vitale, rispettivamente l’inammissibile
sequestro di un bene impignorabile (la rendita AVS, art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF,
applicabile per il rinvio dell’art. 275 LEF);
che
tali censure sarebbero state casomai da sollevare nell’ambito di un ricorso ai
sensi dell’art. 17 LEF contro l’esecuzione del sequestro da parte dell’UE,
entro il termine di 10 giorni, che tuttavia l’insorgente non ha presentato;
che
comunque sia il ricorrente non si avvede che l’UE, nel giudicare il sequestro
infruttuoso, ha pertanto rinunciato alla sua attuazione e al sequestro del
conto in questione, annullandolo;
che
la rendita AVS non è mai stata sequestrata;
che
il gravame è pertanto privo di un interesse degno di protezione, attuale e
concreto all’annullamento del citato giudizio 21 ottobre 2025 (art. 59 cpv. 2
lett. a e 60 CPC);
che
l’impugnativa è pertanto irricevibile, e la richiesta di sospensione urgente
del sequestro priva d’oggetto;
che
per la presente decisione, stante le particolarità del caso, non si prelevano
spese processuali, mentre non si pone nemmeno il tema di ripetibili o
indennità, non avendo la resistente dovuto presentare osservazioni;
che
circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'558.80,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
Considerandi
2.
Per
la presente decisione non si prelevano spese processuali e non si assegnano
ripetibili.
3.
Notificazione a:
- AP1,
A______ B______ _,
C______;
- Ufficio
esazione e condoni,
D______ c______,
Viale S______ F______ _
,
B______.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Sant’Antonino.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
La presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF) e unicamente per violazione di diritti
costituzionali (art. 98 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv.
2.
LTF).