14.2025.210
Opposizione al sequestro. Motivazione del reclamo. Interesse degno di protezione. Sequestro infruttuoso
4 novembre 2025Italiano13 min
con un reclamo del 30 giugno 2025 per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento
Source ti.ch
Incarto n.
14.2025.110
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta della
giudice:
Bellotti,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2025.3302 (rifiuto di sequestro) della Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 5, promossa con istanza 23 giugno 2025 dallo
Stato del
Cantone Ticino,
Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio esazione e
condoni, Bellinzona)
contro
AO1,
P______ C______ (IT)
giudicando sul reclamo del 30 giugno 2025 presentato dallo Stato del
Cantone Ticino contro la decisione emessa il 25 giugno 2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 23 giugno 2025 diretta contro AO1 lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto al
Pretore del Distretto di Lugano (Sezione 5) di decretare il sequestro del
credito di fr. 130'000.– (già versati dal convenuto quale beneficiario di
un diritto di compera) e di fr. 770'000.– versabili dal convenuto entro il
30 giugno 2025 in favore di B______ G______
C______ (quale concedente del diritto di compera) sulla base del rogito n. 2007
del notaio avv. L______ B______ P______ del 18
dicembre 2024 di “modifica e proroga di diritto di compera”, pag. 3,
premessa d) e punto 1, sino a concorrenza dei suoi crediti di complessivi fr. 31'342.50
oltre interessi (a titolo di imposte cantonali 2020, 2021, 2022 e 2023, decreto
multa del 12 dicembre 2023 nr. 26883, decreto
multa del 16 luglio 2024 nr. 1454474, tassa di
diffida del 18 giugno 2024 nr. 1443706 e
decreto d’accusa del 21 febbraio 2025 nr. 1524863).
Quale causa del sequestro, lo Stato del Cantone Ticino ha citato l’art. 271
cpv. 1 n. 6 LEF (possesso di un titolo definitivo di rigetto dell’opposizione).
Fatti
B. Statuendo
con decisione 25 giugno 2025, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a
carico dell’istante le spese processuali di fr. 100.–.
C. Contro
la sentenza appena citata lo Stato del Cantone Ticino è insorto a questa Camera
con un reclamo del 30 giugno 2025 per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento
dell’istanza, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Il reclamo non è stato
notificato alla controparte (v. sotto consid. 1.2).
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – di reiezione dell’istanza di sequestro (art.
272.
LEF) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309
lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo
(art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1
LOG, sentenza della CEF 14.2011.108 del 30 agosto 2011, consid. 1). Il rimedio
dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF), infatti, non entra in
considerazione perché presuppone che la misura sia stata effettivamente
decretata (DTF 126 III 485 consid. 2a/aa).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto allo Stato del Cantone Ticino il 26 giugno 2025, il
termine d’impugnazione è scaduto domenica 6 luglio, per cui la scadenza è
stata riportata a lunedì 7 luglio (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato il 30
giugno 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
1.2
Allo
stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a
ed. 2021, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase ricorsuale dev’essere
unilaterale, per preservare l’effetto sorpresa caratteristico del sequestro
(sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004, consid. 1.3/e, riassunto in
RtiD 2005 I 916 seg. n. 132c), motivo per cui il reclamo non è stato notificato
al convenuto.
1.3
La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame,
fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III
176.
consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il
reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.4
L’accertamento
dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se
sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; cfr. DTF 138
III 232 consid. 4.1.2). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire
sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di
prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di
prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha
tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza
del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii;
Jeandin in:
Commentaire romand, Code de
procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con
rimandi).
1.5
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera
verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali
ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid. 8.2 con
rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono
sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in
prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella
sentenza impugnata, indicando in modo preciso i passaggi da lui contestati e i
documenti del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid.
2.3.3) e spiegando in che modo le sue argomentazioni possono modificare la
soluzione adottata dal primo giudice (sentenza del Tribunale federale
5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3). Solo a tali condizioni è
possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non
significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza
impugnata resiste alla critica.
2.
In virtù dell’art.
272.
cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza
del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti
al debitore (n. 3). I fatti sono resi verosimili quando il
giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254
cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione
che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la
possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138
III 232 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve
convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo
enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza,
il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al
termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 636 consid.
4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto
sorpresa).
Ciò vale anche
per la giurisdizione cantonale superiore, che non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano
notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; cfr. sentenza della CEF 14.2011.113
dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha osservato che per i crediti d’imposta e le
sanzioni pecuniarie rivendicati dall’istante sono state puntualmente emesse le
relative decisioni, ormai esecutive, e che in parte il medesimo ha già
proceduto all’incasso, ottenendo a margine del pignoramento il rilascio del relativo
attestato di carenza beni. Tuttavia, il primo giudice ha rilevato che non può
ritenersi adempiuto il presupposto della verosimile esistenza di beni
riconducibili al convenuto. Posto che lo scopo dell’istante pareva quello di recuperare
il “credito in restituzione” di pertinenza del convenuto quale beneficiario del
diritto di compera, in parte apparentemente già depositato e in parte da
depositare presso il notaio, e quindi di intercettare la somma di fr. 770'000.–
che il convenuto avrebbe dovuto versare al venditore a margine dell’esercizio
del diritto di compera come pure di sequestrare la somma di fr. 130'000.–
da questi già versata, per il primo giudice non è difatti condivisibile
che nel momento in cui la somma di fr. 770'000.– si trovi nella sfera di
ingerenza del notaio per essere destinata al venditore (secondo le volontà
delle parti), quel medesimo importo possa essere ritenuto quale un bene
riconducibile al convenuto (diversamente
sarebbe stato invece il caso laddove l’istante riuscisse a intercettarlo –
precisando l’ubicazione – prima che tale somma esca dalla sfera di ingerenza
del contribuente). Per il Pretore è altresì dubbio che l’importo di fr. 130'000.–
(peraltro apparentemente già incassato da B______
G______ C______) possa e debba essere restituito al convenuto, in caso di mancato esercizio del diritto di compera,
ritenuto che gli acconti, in virtù della volontà delle parti, appaiono
destinati a indennizzare il venditore (concedente il diritto di compera) e non
l’acquirente (beneficiario).
4.
Nel
reclamo, lo Stato del Cantone Ticino premette di avere chiesto il sequestro dell’importo di fr. 130'000.–, come indicato a pagina 3 lettera d
del citato istrumento notarile no. 2007, già
nelle mani del concedente (B______ G______
C______), e dell’importo di fr. 770'000.– come descritto al punto n. 1
del citato atto notarile, che il beneficiario avrebbe dovuto versare sul conto
del notaio rogante a titolo fiduciario “prima dell’esercizio di compera, a favore della parte concedente,
secondo le modalità e nei termini indicati al punto VI (sesto) dell’atto
costitutivo (allegato D), unitamente all’importo di CHF 9'900.00 corrispondente
alla tassa di iscrizione di trapasso immobiliare a Registro fondiario”. Sostiene poi di avere reso verosimile che tali beni, seppur si
trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, in realtà
appartengono al debitore e che ciò si evincerebbe dall’istrumento notarile,
nonché aggiunge che i suddetti terzi possono difendere i propri diritti nella
procedura di rivendicazione disciplinata dagli art. 106 seg. LEF e che in
seguito al sequestro l’Ufficio d’esecuzione dovrebbe poi intimare la notificazione
di sequestro del credito ai sensi dell’art. 99 LEF ad entrambe le parti.
5.
Giusta l’art. 272 cpv. 1
LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il
creditore renda verosimile l’esistenza del credito da lui vantato, di una causa
di sequestro (nel senso dell’art. 271 LEF) e dei beni da sequestrare, così come
la loro appartenenza al debitore.
5.1
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, il sequestro (come il pignoramento) può colpire soltanto beni di
proprietà del debitore o crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3
LEF; DTF 105 III 107 consid. 3/a), essendo al riguardo determinante in linea di
principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 103 consid. 1
e 106 III 86 consid. 2, con rinvii): sono quindi esclusi dal sequestro, in
quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del
diritto civile appartengono a una persona fisica o giuridica diversa dal
debitore sequestrato. Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell’identità economica fra il debitore escusso e il
terzo (DTF 105 III 107 consid. 3/a e 102 III 165 consid. II/3). Pertanto, nella
misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un
terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere
verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art.
272.
cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio
concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119;
Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a
ed. 2021, n. 53-55 ad art. 271 e n. 31-33 ad art. 272
LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente
abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente
a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a scapito di altri (sentenza
della CEF 14.2005.67 del 18 ottobre 2005, consid. 3.3; RtiD 2006 I 770 n. 83c,
consid. 3.4).
5.2
Nel
caso in esame, come già rilevato dal Pretore, l’istante non ha chiesto il
sequestro di averi del convenuto ancora nella sua sfera di ingerenza,
indicandone l’ubicazione (ad esempio il sequestro di denaro depositato su un
determinato conto bancario a lui intestato), ma solo di un asserito “credito”
vantato da AO1 di fr. 130'000.– e fr. 770'000.–
(presumibilmente nei confronti di B______
G______ C______, anche se non indicato esplicitamente nell’istanza)
riferito alla costituzione del citato diritto di compera. Posto che agli atti
non si trova l’atto originario di costituzione, ma solo quello successivo di
modifica del 18 dicembre 2024 (che fra le altre cose
prorogava l’esercizio del diritto di compera sino al 30 giugno 2025), l’istante
non ha però spiegato (neppure con il reclamo, e malgrado le perplessità esposte
dal Pretore) di quale credito si trattasse, o meglio non ha indicato né reso
verosimile se e perché, al momento della presentazione dell’istanza 23 giugno
2025.
e a fronte di un contratto che per quanto è dato capire stabiliva quegli
importi quale remunerazione in favore di B______
G______ C______, detto credito sussistesse (limitandosi a rinviare, senza
spiegazioni, all’istrumento notarile). Tant’è che si può solo ipotizzare, come
ha già fatto il primo giudice, che potesse trattarsi di un potenziale credito
restitutorio nei confronti di B______ G______
C______ nell’evenienza di un mancato esercizio del diritto di compera o a
causa dello sfumare per altri motivi dell’operazione immobiliare, sulla cui
esistenza non vi è tuttavia prova alcuna. Lo stesso discorso varrebbe nel caso
in cui l’istante non avesse inteso sequestrare, con riferimento all’importo di fr. 130'000.–,
un credito bensì (come accennato nel reclamo) direttamente la relativa somma di
fr. 130'000.– già in mano a B______
G______ C______, dal momento che il medesimo non ha reso verosimile se e
perché tale somma apparterrebbe invece a AO1,
né si è confrontato con l’assunto pretorile secondo cui tale denaro, anche in
caso di mancato esercizio del diritto di compera, sarebbe comunque spettato al
concedente (v. anche rogito 18 dicembre 2024, punto. 3.2).
6.
Per questi
motivi, il gravame risulta insufficientemente motivato e comunque inadatto a
sovvertire la decisione di prima sede, che dev’essere confermata.
7.
Le spese per l’odierno giudizio seguono
la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 2 CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 31'342.50, pari alla pretesa vantata dal reclamante, supera la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura della sua ricevibilità, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio
sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
– Ufficio esazione e condoni,
D______ c______,
Viale
S______ F______ _,
B______.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
La presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).