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Decisione

14.2025.210

Opposizione al sequestro. Motivazione del reclamo. Interesse degno di protezione. Sequestro infruttuoso

4 novembre 2025Italiano13 min

con un reclamo del 30 giugno 2025 per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.110

Lugano

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta della

giudice:

Bellotti,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2025.3302 (rifiuto di sequestro) della Pretura del

Distretto di Lugano, Sezione 5, promossa con istanza 23 giugno 2025 dallo

Stato del

Cantone Ticino,

Bellinzona

(rappresentato dall’Ufficio esazione e

condoni, Bellinzona)

contro

AO1,

P______ C______ (IT)

giudicando sul reclamo del 30 giugno 2025 presentato dallo Stato del

Cantone Ticino contro la decisione emessa il 25 giugno 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 23 giugno 2025 diretta contro AO1 lo Stato del Cantone Ticino ha chiesto al

Pretore del Distretto di Lugano (Sezione 5) di decretare il sequestro del

credito di fr. 130'000.– (già versati dal convenuto quale beneficiario di

un diritto di compera) e di fr. 770'000.– versabili dal convenuto entro il

30 giugno 2025 in favore di B______ G______

C______ (quale concedente del diritto di compera) sulla base del rogito n. 2007

del notaio avv. L______ B______ P______ del 18

dicembre 2024 di “modifica e proroga di diritto di compera”, pag. 3,

premessa d) e punto 1, sino a concorrenza dei suoi crediti di complessivi fr. 31'342.50

oltre interessi (a titolo di imposte cantonali 2020, 2021, 2022 e 2023, decreto

multa del 12 dicembre 2023 nr. 26883, decreto

multa del 16 luglio 2024 nr. 1454474, tassa di

diffida del 18 giugno 2024 nr. 1443706 e

decreto d’accusa del 21 febbraio 2025 nr. 1524863).

Quale causa del sequestro, lo Stato del Cantone Ticino ha citato l’art. 271

cpv. 1 n. 6 LEF (possesso di un titolo definitivo di rigetto dell’opposizione).

Fatti

B. Statuendo

con decisione 25 giugno 2025, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a

carico dell’istante le spese processuali di fr. 100.–.

C. Contro

la sentenza appena citata lo Stato del Cantone Ticino è insorto a questa Camera

con un reclamo del 30 giugno 2025 per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento

dell’istanza, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Il reclamo non è stato

notificato alla controparte (v. sotto consid. 1.2).

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – di reiezione dell’istanza di sequestro (art.

272.

LEF) – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309

lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo

(art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello senza riguardo al valore litigioso (art. 48 lett. e n. 1

LOG, sentenza della CEF 14.2011.108 del 30 agosto 2011, consid. 1). Il rimedio

dell’oppo­­sizione al sequestro (art. 278 LEF), infatti, non entra in

considerazione perché presuppone che la misura sia stata effettivamente

decretata (DTF 126 III 485 consid. 2a/aa).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto allo Stato del Cantone Ticino il 26 giugno 2025, il

termine d’impugna­zione è scaduto domenica 6 luglio, per cui la scadenza è

stata riportata a lunedì 7 luglio (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato il 30

giugno 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

1.2

Allo

stadio dell’emissione del decreto di sequestro, la procedura è unilaterale (Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a

ed. 2021, n. 53 ad art. 272 LEF). Perciò anche l’eventuale fase ricorsuale dev’essere

unilaterale, per preservare l’effetto sorpresa caratteristico del sequestro

(sentenza della CEF 14.2004.71 del 13 agosto 2004, consid. 1.3/e, riassunto in

RtiD 2005 I 916 seg. n. 132c), motivo per cui il reclamo non è stato notificato

al convenuto.

1.3

La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame,

fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III

176.

consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il

reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.4

L’accertamento

dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se

sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; cfr. DTF 138

III 232 consid. 4.1.2). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire

sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di

prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di

prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha

tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (per analogia: sentenza

del Tribunale federale 5A_739/ 2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii;

Jeandin in:

Commentaire romand, Code de

procédure civile, 2a ed. 2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con

rimandi).

1.5

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera

verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali

ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid. 8.2 con

rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono

sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in

prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella

sentenza impugnata, indicando in modo preciso i passaggi da lui contestati e i

documenti del fascicolo su cui si basa la sua critica (DTF 141 III 569 consid.

2.3.3) e spiegando in che modo le sue argomentazioni possono modificare la

soluzione adottata dal primo giudice (sentenza del Tribunale federale

5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3). Solo a tali condizioni è

possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non

significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza

impugnata resiste alla critica.

2.

In virtù dell’art.

272.

cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza

del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti

al debitore (n. 3). I fatti sono resi verosimili quando il

giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254

cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione

che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la

possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138

III 232 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve

convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo

enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza,

il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al

termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 636 consid.

4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto

sorpresa).

Ciò vale anche

per la giurisdizione cantonale superiore, che non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano

notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; cfr. sentenza della CEF 14.2011.113

dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha osservato che per i crediti d’imposta e le

sanzioni pecuniarie rivendicati dall’istante sono state puntualmente emesse le

relative decisioni, ormai esecutive, e che in parte il medesimo ha già

proceduto all’incasso, ottenendo a margine del pignoramento il rilascio del relativo

attestato di carenza beni. Tuttavia, il primo giudice ha rilevato che non può

ritenersi adempiuto il presupposto della verosimile esistenza di beni

riconducibili al convenuto. Posto che lo scopo dell’istante pareva quello di recuperare

il “credito in restituzione” di pertinenza del convenuto quale beneficiario del

diritto di compera, in parte apparentemente già depositato e in parte da

depositare presso il notaio, e quindi di intercettare la somma di fr. 770'000.–

che il convenuto avrebbe dovuto versare al venditore a margine dell’esercizio

del diritto di compera come pure di sequestrare la somma di fr. 130'000.–

da questi già versata, per il primo giudice non è difatti condivisibile

che nel momento in cui la somma di fr. 770'000.– si trovi nella sfera di

ingerenza del notaio per essere destinata al venditore (secondo le volontà

delle parti), quel medesimo importo possa essere ritenuto quale un bene

riconducibile al convenuto (diversamente

sarebbe stato invece il caso laddove l’istante riuscisse a intercettarlo –

precisando l’ubicazione – prima che tale somma esca dalla sfera di ingerenza

del contribuente). Per il Pretore è altresì dubbio che l’importo di fr. 130'000.–

(peraltro apparentemente già incassato da B______

G______ C______) possa e debba essere restituito al convenuto, in caso di mancato esercizio del diritto di compera,

ritenuto che gli acconti, in virtù della volontà delle parti, appaiono

destinati a indennizzare il venditore (concedente il diritto di compera) e non

l’acquirente (beneficiario).

4.

Nel

reclamo, lo Stato del Cantone Ticino premette di avere chiesto il sequestro dell’importo di fr. 130'000.–, come indicato a pagina 3 lettera d

del citato istrumento notarile no. 2007, già

nelle mani del concedente (B______ G______

C______), e dell’importo di fr. 770'000.– come descritto al punto n. 1

del citato atto notarile, che il beneficiario avrebbe dovuto versare sul conto

del notaio rogante a titolo fiduciario “prima dell’esercizio di compera, a favore della parte concedente,

secondo le modalità e nei termini indicati al punto VI (sesto) dell’atto

costitutivo (allegato D), unitamente all’importo di CHF 9'900.00 corrispondente

alla tassa di iscrizione di trapasso immobiliare a Registro fondiario”. Sostiene poi di avere reso verosimile che tali beni, seppur si

trovino in possesso di un terzo o figurino a nome di un terzo, in realtà

appartengono al debitore e che ciò si evincerebbe dall’istrumento notarile,

nonché aggiunge che i suddetti terzi possono difendere i propri diritti nella

procedura di rivendicazione disciplinata dagli art. 106 seg. LEF e che in

seguito al sequestro l’Ufficio d’esecuzione dovrebbe poi intimare la notificazione

di sequestro del credito ai sensi dell’art. 99 LEF ad entrambe le parti.

5.

Giusta l’art. 272 cpv. 1

LEF, il sequestro viene concesso dal giudice del luogo in cui si trovano i beni, purché il

creditore renda verosimile l’esistenza del credito da lui vantato, di una causa

di sequestro (nel senso dell’art. 271 LEF) e dei beni da sequestrare, così come

la loro appartenenza al debitore.

5.1

Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, il sequestro (come il pignoramento) può colpire soltanto beni di

proprietà del debitore o crediti di cui egli è titolare (art. 272 cpv. 1 n. 3

LEF; DTF 105 III 107 consid. 3/a), essendo al riguardo determinante in linea di

principio la realtà giuridica e non quella economica (DTF 107 III 103 consid. 1

e 106 III 86 consid. 2, con rinvii): sono quindi esclusi dal sequestro, in

quanto considerati beni di terzi, tutti quelli che secondo le regole del

diritto civile appartengono a una persona fisica o giuridica diversa dal

debitore sequestrato. Soltanto in casi eccezionali si può tenere conto dell’identità economica fra il debitore escusso e il

terzo (DTF 105 III 107 consid. 3/a e 102 III 165 consid. II/3). Pertanto, nella

misura in cui i beni di cui è chiesto il sequestro si trovino in possesso di un

terzo o figurino a nome di un terzo, il creditore sequestrante deve rendere

verosimile che quei beni appartengono in realtà al debitore sequestrato (art.

272.

cpv. 1 n. 3 LEF; Messaggio

concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991, in: FF 1991 III pag. 119;

Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a

ed. 2021, n. 53-55 ad art. 271 e n. 31-33 ad art. 272

LEF), oppure che essi sono stati trasferiti al terzo con un atto manifestamente

abusivo (art. 2 cpv. 2 CC) o comunque revocabile (art. 285 segg. LEF) tendente

a danneggiare i creditori o a favorirne alcuni a scapito di altri (sentenza

della CEF 14.2005.67 del 18 ottobre 2005, consid. 3.3; RtiD 2006 I 770 n. 83c,

consid. 3.4).

5.2

Nel

caso in esame, come già rilevato dal Pretore, l’istante non ha chiesto il

sequestro di averi del convenuto ancora nella sua sfera di ingerenza,

indicandone l’ubicazione (ad esempio il sequestro di denaro depositato su un

determinato conto bancario a lui intestato), ma solo di un asserito “credito”

vantato da AO1 di fr. 130'000.– e fr. 770'000.–

(presumibilmente nei confronti di B______

G______ C______, anche se non indicato esplicitamente nell’istanza)

riferito alla costituzione del citato diritto di compera. Posto che agli atti

non si trova l’atto originario di costituzione, ma solo quello successivo di

modifica del 18 dicembre 2024 (che fra le altre cose

prorogava l’esercizio del diritto di compera sino al 30 giugno 2025), l’istante

non ha però spiegato (neppure con il reclamo, e malgrado le perplessità esposte

dal Pretore) di quale credito si trattasse, o meglio non ha indicato né reso

verosimile se e perché, al momento della presentazione dell’istanza 23 giugno

2025.

e a fronte di un contratto che per quanto è dato capire stabiliva quegli

importi quale remunerazione in favore di B______

G______ C______, detto credito sussistesse (limitandosi a rinviare, senza

spiegazioni, all’istrumento notarile). Tant’è che si può solo ipotizzare, come

ha già fatto il primo giudice, che potesse trattarsi di un potenziale credito

restitutorio nei confronti di B______ G______

C______ nell’evenienza di un mancato esercizio del diritto di compera o a

causa dello sfumare per altri motivi dell’operazione immobiliare, sulla cui

esistenza non vi è tuttavia prova alcuna. Lo stesso discorso varrebbe nel caso

in cui l’istante non avesse inteso sequestrare, con riferimento all’importo di fr. 130'000.–,

un credito bensì (come accennato nel reclamo) direttamente la relativa somma di

fr. 130'000.– già in mano a B______

G______ C______, dal momento che il medesimo non ha reso verosimile se e

perché tale somma apparterrebbe invece a AO1,

né si è confrontato con l’assunto pretorile secondo cui tale denaro, anche in

caso di mancato esercizio del diritto di compera, sarebbe comunque spettato al

concedente (v. anche rogito 18 dicembre 2024, punto. 3.2).

6.

Per questi

motivi, il gravame risulta insufficientemente motivato e comunque inadatto a

sovvertire la decisione di prima sede, che dev’essere confermata.

7.

Le spese per l’odierno giudizio seguono

la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 2 CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 31'342.50, pari alla pretesa vantata dal reclamante, supera la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura della sua ricevibilità, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio

sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

– Ufficio esazione e condoni,

D______ c______,

Viale

S______ F______ _,

B______.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

La presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).