14.2025.23
Fallimento. Reclamo tardivo
26 febbraio 2025Italiano3 min
di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
Source ti.ch
Incarto n.
14.2025.23
Lugano
26 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.6267 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 novembre 2024 dalla
CO 1
contro
RE 1
(c/o NOTI 1, __________)
giudicando sul reclamo del 3 febbraio 2025 presentato dalle società RE
1 contro la decisione emessa il 14 gennaio 2025 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
nell’ambito della procedura esecutiva n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, con istanza 19
novembre 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, di decretare il fallimento della società RE 1 per il mancato
pagamento di fr. 4'645.45 oltre a interessi e spese;
che
statuendo con decisione del 14 gennaio 2025 Pretore ha dichiarato il fallimento
della convenuta dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della
massa fallimentare la tassa di giustizia di
fr. 80.– e un acconto di fr. 1'000.– per le spese esecutive;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo
del 3 febbraio 2025 per ottenere l’annullamento del fallimento;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di
prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è
dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera
Fatti
di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321
cpv. 2 CPC);
che
visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 15 gennaio 2025, il
termine d’impugnazione è scaduto sabato 25 gennaio, per cui la scadenza è stata
riportata a lunedì 27 gennaio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31
Considerandi
LEF).
che
presentato solo il 3 febbraio 2025 (data dell’adesivo postale), il reclamo è
dunque tardivo;
che
siccome il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo
contenuta nel reclamo con ordinanza del 6 febbraio 2025, non è necessario
pronunciare nuovamente il fallimento;
che
la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61
cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della
reclamante.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
a:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).