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Decisione

14.2025.23

Fallimento. Reclamo tardivo

26 febbraio 2025Italiano3 min

di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.23

Lugano

26 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.6267 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 no­vembre 2024 dalla

CO 1

contro

RE 1

(c/o NOTI 1, __________)

giudicando sul reclamo del 3 febbraio 2025 presentato dalle società RE

1 contro la decisione emessa il 14 gennaio 2025 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che

nell’ambito della procedura esecutiva n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, con istanza 19

novembre 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, di decretare il fallimento della società RE 1 per il mancato

pagamento di fr. 4'645.45 oltre a interessi e spese;

che

statuendo con decisione del 14 gennaio 2025 Pretore ha dichiarato il fallimento

della convenuta dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della

massa fallimentare la tassa di giustizia di

fr. 80.– e un acconto di fr. 1'000.– per le spese esecutive;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo

del 3 febbraio 2025 per ottenere l’annullamento del fallimento;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di

prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è

dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera

Fatti

di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321

cpv. 2 CPC);

che

visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 15 gennaio 2025, il

termine d’impugnazione è scaduto sabato 25 gennaio, per cui la scadenza è stata

riportata a lunedì 27 gennaio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31

Considerandi

LEF).

che

presentato solo il 3 febbraio 2025 (data dell’adesivo postale), il reclamo è

dunque tardivo;

che

siccome il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo

contenuta nel reclamo con ordinanza del 6 febbraio 2025, non è necessario

pronunciare nuovamente il fallimento;

che

la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61

cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della

reclamante.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

a:

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).