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Decisione

14.2025.24

Fallimento. Deposito dopo la pronuncia sul conto dell’Ufficio d’esecuzione di un importo sufficiente a estinguere il credito dell’istante e le altre esecuzioni

17 febbraio 2025Italiano8 min

con decisione del 28 gennaio 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.24

Lugano

17 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.1088 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 1° ottobre 2024 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 3 febbraio 2025 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 28 gennaio 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 1°

ottobre 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di

decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 11'517.55

oltre a interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 20 gennaio 2024 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 28 gennaio 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore

09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 110.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 3 febbraio 2025

per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,

l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in

esecuzione. Il 5 febbraio 2025 il presidente della Camera ha parzialmente

accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla

controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa

in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 3 febbraio 2025, il termine

d’im­pugnazione è scaduto giovedì 13 febbraio. Presentato già il 3 febbraio

2025.

(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’al­tro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugna­to.

Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica

insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre

semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Si­moni in:

Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174

LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 29 gennaio

2025.

(alle ore 14:33) dall’Ufficio d’esecuzione relativa al versamento di fr. 30'000.–,

sufficienti a estinguere il credito dell’istante, di poco meno di

fr. 12'000.– in quella data, per cui il presupposto di cui all’art.

174.

cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

(5:33 ore) dopo la pronuncia del fallimento – il saldo del versamento di fr. 30'000.–

dopo il soddisfacimento del credito dell’istante, basta anche a

estinguere le altre dieci esecuzioni ancora in corso nei suoi confronti,

ammontanti a circa fr. 16'000.– complessivi. Dall’estratto, d’altronde,

non risultano attestati di carenza di beni a suo carico.

Ciò

porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.

Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze

troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si

può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più proba-bile

della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua

situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

2.4

Con

l’importo di fr. 30'000.– depositato sul suo conto, l’Ufficio di esecuzione

di Bellinzona provvederà ad estinguere il credito del­l’istante risultante dall’esecuzione

n. __________ (cfr. DTF 135 III 37, consid. 2.2.5 e sentenza della CEF

14.2015.26

del 25 marzo 2015 consid. 2.3), così come, secondo la volontà

presunta della reclamante, tutte le altre esecuzioni giunte allo stadio del

pignoramento o della comminatoria di fallimento nonché, con l’esplicito accordo

dell’escussa, le altre sue esecuzioni ancora allo stadio prelimina­re. L’Ufficio

restituirà poi alla reclamante l’eventuale eccedenza.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 28 gennaio 2025 dalla Pretura del Distretto di

Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 110.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

4. La sede di Bellinzona

dell’Ufficio d’esecuzione procederà ai propri incombenti nel senso di quanto

indicato sopra nel considerando 2.4.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 110.–, è ver-sata alla CO 1 quale rimborso della

tas­sa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo

n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio d’esecuzione,

Bellinzona (con speciale riferimento al dispositivo n. I/4);

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).