14.2025.25
Fallimento senza preventiva esecuzione. Dilazione in prima sede. Assegnazione delle spese processuali in equità
23 giugno 2025Italiano7 min
con decisione 28 gennaio 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’AO1 dallo
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Incarto n.
14.2025.25
Lugano
23 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.784 (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 26 settembre
2024 dalla
AP1,
Lu______
contro
AO1,
S______
(patrocinata dall’a______. PA1, M______)
giudicando sul reclamo del 4 febbraio 2025 presentato dall’AO1 contro la decisione emessa il 28 gennaio
2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza del 26
settembre 2024, la AP1 ha chiesto alla
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento senza
preventiva esecuzione dell’AO1, facendo
valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi
confronti per crediti di complessivi fr. 21'018.80 oltre a spese e
interessi, compresi tre attestati di carenza di beni per fr. 8'502.10 in
totale.
B. All’udienza
di discussione del 27 gennaio 2025 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 28 gennaio 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’AO1 dallo
stesso giorno alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la
tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata l’AO1
è insorta a questa Camera con un
reclamo del 4 febbraio 2025 per ottenere, previo
conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo
di avere saldato tutti gli atti di carenza di beni e le esecuzioni senza
opposizione pendenti nei suoi confronti. Il 6 febbraio 2025 il presidente della
Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Lo stesso
giorno la reclamante ha comunicato di aver pagato tutti i suoi debiti verso l’istante.
Entro il termine impartitole, quest’ultima non ha presentato osservazioni al
reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli
art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174
cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in
concreto all’AO1 il 29 gennaio 2025, il
termine d’impugnazione è scaduto sabato 8 febbraio, per cui la scadenza è
stata riportata a lunedì 10 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato già il 4
febbraio 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo, come pure l’integrazione del 6 febbraio.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid.
4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve
speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento
le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova
autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento
senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza
della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019, RtiD 2020 II 956 n. 47c, consid. 2.1/a/ab, con riferimento alla controversia riguardante i veri
nova).
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF, applicabile per analogia al fallimento senza preventiva
esecuzione (art. 194 cpv. 1 LEF), la decisione del giudice del fallimento può
essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte
Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito
posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel
caso specifico, l’AO1 ha dimostrato che,
prima della pronuncia del fallimento (il 28 gennaio 2025), la AP1, dopo aver ricevuto acconti dell’escusso e
chiesto al Pretore (e ottenuto) due rinvii dell’udienza (doc. C-F acclusi al
reclamo), le ha concesso una (terza) dilazione per pagare il saldo delle sue
pretese entro il 10 febbraio 2025, a patto che avesse versato un ulteriore
acconto di fr. 4'000.– entro il 24 gennaio 2025, condizione di cui la AP1
ha poi confermato l’adempimento con scritto del 4 febbraio 2025 (doc. L). Ora,
tale dilazione equivale a un ritiro della domanda di fallimento nel senso dell’art.
167.
LEF (DTF 64 I 199; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG II,
3a ed. 2021, n. 6 ad art. 167 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n.
9.
ad art. 167 LEF; Cometta in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 171 LEF),
di cui il Pretore, se l’avesse saputo, avrebbe dovuto tenere conto stralciando la causa dal ruolo per desistenza (art. 241 CPC; sentenza
della CEF 14.2018.162 del 14 novembre 2018, consid. 2.3). Il ricorso va
quindi accolto, tanto più che la reclamante ha poi saldato la somma residua
(e-mail della AP1 acclusa al reclamo integrativo).
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, andrebbero poste a carico dell’istante,
da considerare soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto del fatto che,
però, quest’ultima aveva in buona fede motivo di agire in giudizio, la
convenuta avendo versato gli acconti alla base della dilazione so-lo nel corso
della procedura di primo grado, si giustifica in equità di porre le spese
processuali interamente a carico della reclamante (art. 107 cpv. 1 lett. b
CPC; citata 14.2018.162, consid. 3). L’istante non ha diritto a ripetibili in
seconda sede, non avendo presentato osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 28 gennaio 2025 dalla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord nei confronti dell’AO1 è
annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’AO1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’AO1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
reclamante.
III. Notificazione a:
– avv.
PA1,
Studio legale e
notarile,
Via B______ _/CP ____,
M______;
– AP1,
L______;
– Ufficio
d’esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).