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Decisione

14.2025.25

Fallimento senza preventiva esecuzione. Dilazione in prima sede. Assegnazione delle spese processuali in equità

23 giugno 2025Italiano7 min

con decisione 28 gennaio 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’AO1 dallo

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.25

Lugano

23 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.784 (fallimento senza preventiva esecuzione) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 26 settembre

2024 dalla

AP1,

Lu______

contro

AO1,

S______

(patrocinata dall’a______. PA1, M______)

giudicando sul reclamo del 4 febbraio 2025 presentato dall’AO1 contro la decisione emessa il 28 gennaio

2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza del 26

settembre 2024, la AP1 ha chiesto alla

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento senza

preventiva esecuzione del­l’AO1, facendo

valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi

confronti per crediti di complessivi fr. 21'018.80 oltre a spese e

interessi, compresi tre attestati di carenza di beni per fr. 8'502.10 in

totale.

B. All’udienza

di discussione del 27 gennaio 2025 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 28 gennaio 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’AO1 dallo

stesso giorno alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la

tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata l’AO1

è insorta a questa Camera con un

reclamo del 4 febbraio 2025 per ottenere, previo

conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimen­to, asserendo

di avere saldato tutti gli atti di carenza di beni e le esecuzioni senza

opposizione pendenti nei suoi confronti. Il 6 febbraio 2025 il presidente della

Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Lo stesso

giorno la reclamante ha comunicato di aver pagato tutti i suoi debiti verso l’istante.

Entro il termine impartitole, quest’ultima non ha presentato osservazioni al

reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli

art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al

valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174

cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in

concreto all’AO1 il 29 gennaio 2025, il

termine d’impu­gnazione è scaduto sabato 8 febbraio, per cui la scadenza è

stata riportata a lunedì 10 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato già il 4

febbraio 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo, come pure l’integrazione del 6 febbraio.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid.

4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve

speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento

le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova

autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento

senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinvian­do all’art. 174 LEF (sentenza

della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019, RtiD 2020 II 956 n. 47c, consid. 2.1/a/ab, con riferimento alla controversia riguardante i veri

nova).

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF, applicabile per analogia al fallimento senza preventiva

esecuzione (art. 194 cpv. 1 LEF), la decisione del giudice del fallimento può

essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte

Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito

posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel

caso specifico, l’AO1 ha dimostrato che,

prima della pronuncia del fallimento (il 28 gennaio 2025), la AP1, dopo aver ricevuto acconti dell’escusso e

chiesto al Pretore (e ottenuto) due rinvii dell’udienza (doc. C-F acclusi al

reclamo), le ha concesso una (terza) dilazione per pagare il saldo delle sue

pretese entro il 10 febbraio 2025, a patto che avesse versato un ulteriore

acconto di fr. 4'000.– entro il 24 gennaio 2025, condizione di cui la AP1

ha poi confermato l’adempimento con scritto del 4 febbraio 2025 (doc. L). Ora,

tale dilazione equivale a un ritiro della domanda di fallimento nel senso dell’art.

167.

LEF (DTF 64 I 199; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG II,

3a ed. 2021, n. 6 ad art. 167 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n.

9.

ad art. 167 LEF; Cometta in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 171 LEF),

di cui il Pretore, se l’avesse saputo, avrebbe dovuto tenere conto stralciando la causa dal ruolo per desistenza (art. 241 CPC; sentenza

della CEF 14.2018.162 del 14 novembre 2018, consid. 2.3). Il ricorso va

quindi accolto, tanto più che la reclamante ha poi saldato la somma residua

(e-mail della AP1 acclusa al reclamo integrativo).

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, andrebbero poste a carico dell’istante,

da considerare soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto del fatto che,

però, quest’ultima aveva in buona fede motivo di agire in giudizio, la

convenuta avendo versato gli acconti alla base della dilazione so­-lo nel corso

della procedura di primo grado, si giustifica in equità di porre le spese

processuali interamente a carico della reclaman­te (art. 107 cpv. 1 lett. b

CPC; citata 14.2018.162, consid. 3). L’i­­stante non ha diritto a ripetibili in

seconda sede, non avendo presentato osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 28 gennaio 2025 dalla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord nei confronti dell’AO1 è

annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’AO1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’AO1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

reclamante.

III. Notificazione a:

– avv.

PA1,

Studio legale e

notarile,

Via B______ _/CP ____,

M______;

– AP1,

L______;

– Ufficio

d’esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).