Lexipedia

Decisione

14.2025.26

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa refezione scuola dell’infanzia. Effetto sospensivo. Esecutività. Denegata giustizia. Diffida

17 luglio 2025Italiano16 min

Comune di RA 1 ha emesso nei confronti di RE 1 delle fatture (impugnabili con reclamo

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.26

Lugano

17 luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Bellotti, presidente,

Jaques e Grisanti

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2024.44 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio promossa

con istanza 10 ottobre 2024 dal

Comune CO 1, __________

(rappr. dal suo Municipio, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 4 febbraio 2025 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 28 gennaio 2025 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Il 10 gennaio 2024 la Direzione dell’Istituto scolastico di __________

ha emesso una decisione in materia di obbligatorietà della frequenza della refezione

scolastica per __________ (nata il 4 agosto 2019). Con decisione dell’8 maggio

2024 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del 24 gennaio 2024 dei

genitori di __________, __________ e RE 1, con il quale chiedevano la dispensa

a favore della figlia dalla refezione presso la scuola dell’Infanzia di __________.

Fatti

B. Il

Comune di RA 1 ha emesso nei confronti di RE 1 delle fatture (impugnabili con reclamo

entro quindici giorni al Municipio) per la tassa di refezione per i mesi di

gennaio 2024 (fattura del 13 febbraio 2024, settantasette pasti dal 9 settembre

2023 al 1° gennaio 2024 per fr. 385.–), febbraio 2024 (fattura dell’8

marzo 2024, tredici pasti per fr. 65.–), marzo 2024 (fattura del 5 aprile

2024, quindici pasti per fr. 75.–), aprile 2024 (fattura del 7 maggio

2024, quattordici pasti per fr. 70.–), maggio 2024 (fattura del 4 giugno

2024, tredici pasti per fr. 65.–). Ogni fattura è munita di un’at­­testazione

del 10 ottobre 2024 che ne certifica il passaggio in giudicato.

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 settembre 2024 dalla sede di Mendrisio

dell’Ufficio d’esecuzione, il Comune di RA 1 ha escusso RE 1i per l’incasso di fr. 660.–

oltre agli interessi del 2.5% dal 16 settembre 2024 (indicando quale causa del

credito: “Tasse refezione

scuola dell’infanzia anno scolastico 2023/2024”) e fr. 250.–

(per “5 Tasse di diffida”).

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 ottobre

2024 il Comune di CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di

pace del Circolo del Ceresio. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto

all’i­­stanza con osservazioni scritte del 28 ottobre 2024. Con replica del 21

novembre 2024 il Comune di CO 1 ha confermato la sua domanda. RE 1 non ha ritirato

la raccomandata con il termine per presentare una duplica.

E. Statuendo con decisione del 28 gennaio 2025, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 febbraio 2025 per ottenere l’annul­­lamento

della decisione, del precetto esecutivo e della tassa di giustizia di fr. 150.–.

Nelle sue osservazioni del 4 marzo 2025, il Comune di CO 1 ha concluso per la

reiezione del reclamo. Con replica spontanea del 10 marzo 2025 RE 1 ha

confermato il suo punto di vista. È ancora seguita la duplica spontanea 21

marzo 2025 del Municipio, non notificata alla controparte in quanto contenente

unicamente fatti nuovi inammissibili e privi di rilievo per la presente

decisione, come si dirà nei considerandi di diritto.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci

giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al più presto a RE 1 il 29 gennaio 2025, il termine d’impugna­­zione

è scaduto sabato 8 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 10

febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato il 5 febbraio 2025 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

RE

1.

si duole di non aver ricevuto l’ordinanza del primo giudice con il

termine per presentare la duplica, verosimilmente per un disservizio della

posta o perché inoltrata a un indirizzo errato, e di non aver quindi potuto

accedere alla replica della controparte. Egli lamenta perciò la violazione del proprio

diritto di essere sentito (art. 53 cpv. 1 CPC, art.

29.

cpv. 2 Cost.). Invero, risulta dagli atti che la raccomandata

contenente la replica e l’assegnazione del termine per la duplica è stata

inviata a RE 1 al suo indirizzo corretto ed è ritornata al mittente per

irreperibilità del destinatario. La causa è ad ogni modo matura per il giudizio

e RE 1 chiede esplicitamente la riforma della decisione impugnata, sicché nulla

osta a statuire direttamente sul reclamo senza rinvio al primo giudice (sentenza

della CEF 14.2024.104 del 6 dicembre 2024 consid. 4). Il ricorrente non indica del

resto quali argomenti avrebbe fatto valere e in che modo sarebbero stati

pertinenti, ciò rende la censura fine a sé stessa (sentenza della CEF

14.2024.166

del 28 aprile 2025 consid. 4.2 con numerosi riferimenti). RE 1,

comunque sia, ha avuto la possibilità di esprimersi dinanzi alla scrivente

Camera, siccome il contenuto della replica di prima sede (in cui il Comune dà

atto dei ricorsi contro le fatture, si rifà alla decisione dell’8 maggio 2024

del Consiglio di Stato e qualifica la tassa di refezione come tassa d’uso) è sostanzialmente

identico a quello delle osservazioni al reclamo, cui RE 1 ha replicato

spontaneamente in questa sede. Non occorre quindi attardarsi oltre su tale

aspetto.

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,

consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha constatato che le cinque fatture prodotte

dall’istante nel loro insieme fondano una pretesa di complessivi fr. 660.–

e che la decisione del Consiglio di Stato dell’8 maggio 2024, passata in

giudicato, unitamente all’or­­dinanza municipale in materia di servizi

scolastici del 28 ottobre 2024 del Comune di CO 1 che stabilisce il costo per

ogni singolo pasto in fr. 5.–, costituisce valido titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione. Ha quindi accolto l’istanza.

4.

Nel

reclamo RE 1 lamenta che la decisione del Consiglio di Stato dell’8 maggio 2024,

citata dal primo giudice, verteva unicamente sull’obbligo teorico di

partecipare alla refezione – partecipazione in pratica mai avvenuta – e non sul

pagamento della refezione. Spiega, come già fatto in prima sede, che le fatture

sono errate e non dovevano essere emesse non avendo sua figlia mai consumato un

pasto, ciò di cui il Municipio, la scuola (direzione, docenti, ispettrice e

medico scolastico) e i cuochi erano ben consapevoli. Si duole inoltre di un

periodo di riscossione errato. Il reclamante ribadisce poi che, contrariamente

a quanto sostenuto dal Comune, egli aveva interposto reclamo contro le fatture

(doc. 1 prima sede). Infine ribadisce che il Comune ha mentito nell’asserire

che ha inoltrato delle diffide e ne contesta quindi le relative tasse.

5.

Con

le osservazioni al reclamo il Comune ammette che contro le fatture RE 1

formulava “continuo reclamo” ma ribatte che anche se nessun pasto è stato consumato dalla figlia,

ciò non esonera il reclamante dal pagamento della tassa, trattandosi di una

tassa d’uso esigibile a partire da quando il servizio è a disposizione e

utilizzabile in ogni momento in caso di bisogno, senza riguardo all’utilizzazione

effettiva. Richiama quindi la decisione del Consiglio di Stato dell’8 maggio

2024.

che conferma l’obbligato­­rietà della frequentazione della mensa

scolastica.

6.

Giova

anzitutto rilevare che il titolo di rigetto nel presente procedimento è

costituito dalle fatture emesse dal Comune (“tasse”) con l’in­­dicazione del

rimedio giuridico (termine di quindici giorni per interporre reclamo al

Municipio), che sono decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge

federale sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021].

Invece non è un titolo di rigetto la decisione del Consiglio di

Stato, che concerne il principio relativo all’obbligo della refezione in sé e

il rifiuto del suo esonero per __________, ma non il pagamento della tassa. Il Comune

ne pare del resto consapevole, avendo prodotto con l’istanza come titolo di rigetto

unicamente le fatture (e solo con la replica la decisione del Consiglio di

Stato). Non a caso il pagamento della tassa ha fatto l’oggetto di fatture

separate emesse in un secondo momento sotto forma di decisioni, senz’altro

impugnabili (sul tema sentenza del TRAM 52.2006.115 del 26 aprile 2006).

6.1

Ciò

posto, RE 1 aveva effettivamente impugnato le

fatture (plico doc. 1 allegato alle osservazioni all’istanza). Il Municipio lo

aveva del resto ammesso con la replica di prima sede (punto 3-4 “Si conferma quanto indicato dal signor RE 1. Lo

stesso ha, in effetti, contestato le fatturazioni adducendo che non avrebbe

fatto frequentare alla figlia il servizio di refezione.”) e lo ha

ammesso anche con le osservazioni al reclamo (punto 1 “si contesta l’arbitrarietà della tassa di refezione

contro cui, in effetti, il signor RE 1 formulava continuo reclamo”).

Non si spiega quindi come mai il Municipio ha emesso le attestazioni di

passaggio in giudicato del 10 ottobre 2024 per ogni fattura. Rimane

quindi da esaminare se le “fatture” (decisioni) impugnate sono un valido titolo

di rigetto definitivo dell’opposizione.

6.2

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze

civili non è necessario il passag­gio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed.

2021, n. 110 ad art. 80 LEF). Nella procedura amministrativa il

ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non

disponga altrimenti. In questo caso il ricorrente può chiedere al presidente

dell’autorità di ricorso la sospensione della decisione (art. 208 cpv. 2 legge

organica comunale [LOC, RL 181.100], art. 71 legge sulla procedura amministrativa [LPamm, RL 165.100]).

6.2.1

Nel

caso di specie, siccome le fatture indicano che “il reclamo non sospende dall’obbligo di

pagamento della fattura” il reclamo al Municipio non

ha effetto sospensivo. Ne segue che le decisioni del Municipio costituiscono un

titolo di rigetto definitivo dell’opposi­­zione, anche se sono state impugnate

da RE 1, peraltro senza richiedere l’effetto sospensivo, poiché sono esecutive.

Il reclamo è quindi destinato all’insuccesso per quanto attiene alle tasse di

refezione.

6.2.2

Non

rientra poi nelle competenze della scrivente Camera statuire sulla correttezza

delle decisioni del Municipio nel merito, ossia se costui ha il diritto o meno

di riscuotere la tassa indipendentemente dalla partecipazione di __________

alla refezione scolastica. Il

compito del giudice del rigetto si limita in effetti all’esame della forza probatoria del titolo prodotto dal creditore e di

eventuali eccezioni liberatorie a norma dell’art. 81 LEF; sono quindi inammissibili

tutte le critiche di merito alla decisione prodotta quale titolo di rigetto

(tra tante sentenza della CEF 14.2024.43 del 25 luglio 2024 pag. 4). In altre parole,

la scrivente Camera è quindi vincolata dall’immediata esecutività dei titoli di

rigetto prodotti, indipendentemente dalla questione di sapere se la tassa di

refezione è effettivamente dovuta.

7.

Con la replica spontanea RE 1 si duole dell’astio che il Comune ha nei

suoi confronti e spiega che il procedimento è sfociato in un avviso di

pignoramento che sta influendo negativamente sulla sua salute mentale. A suo

dire l’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio gli ha confermato che la procedura

seguita dal Municipio non è corretta.

7.1

Effettivamente

dal punto di vista amministrativo la procedura seguita dal Municipio non pare

corretta nella misura in cui non risulta aver statuito sui reclami contro le

fatture, essendosi lo stesso limitato, in sede di rigetto, a spiegare il

motivo per cui ritiene che la tassa sia dovuta indipendentemente dalla

frequentazione effettiva alla refezione scolastica, e a produrre delle

attestazioni di passaggio in giudicato.

In

effetti al privilegio (detto “privilège

du préalable”) riconosciuto alle

autorità amministrative di statuire esse stesse sulle contestazioni sollevate

dagli amministrati contro le proprie decisioni deve corrispondere un’esigenza

di trattamento ineccepibile di quelle contestazioni dal punto di vista formale,

proprio alla stessa stregua di quanto richiesto dalle autorità giudiziarie cui

esse sono state parificate, perché soltanto con l’emissione di una decisione è

data all’amministrato la facoltà effettiva di accedere alla via giudiziaria

(ossia a un vero tribunale indipendente dall’amministra­­zione e imparziale)

mediante un ricorso contro le decisioni delle autorità amministrative (art. 29a

Cost., v. sentenze della CEF 14.2016.25/26 del 2 giugno 2016 consid. 6 con

rinvii). Quando è prevista una procedura di reclamo

alla stessa autorità che ha emanato la decisione l’autorità adita

ha l’obbligo di pronunciarsi nuovamente (Tanquerel, Manuel de droit

administratif, 2a ed. 2018,

n. 1276 e 1278, v. sulla procedura di reclamo al Municipio l’art. 97a della

legge della scuola [RL 400.100], l’art. 25 del Regolamento comunale in materia di servizi scolastici

del Comune di CO 1 del 18 settembre 2006 e l’art. 11 dell’Ordi­­nanza in

materia di servizi scolastici del 28 ottobre 2024).

7.2

Essendo

però la scrivente Camera vincolata all’esecutività delle suddette decisioni (v.

sopra consid. 6.2), la decisione del primo giudice dev’es­­sere comunque

confermata per la tassa di refezione. Rimane impregiudicato il diritto di RE 1

di rivolgersi al Municipio per pretendere l’emanazione di una decisione

impugnabile (qualora non già avvenuto) o se del caso inoltrare un

ricorso per denegata giustizia al Consiglio di Stato (art. 67 e 68 cpv. 4 LPamm),

e di chiedere la concessione dell’effetto sospensivo.

8.

Invece

il rigetto dell’opposizione non poteva essere accordato per le tasse di

diffida, di cui peraltro il reclamante ha sempre contestato la notificazione.

In effetti l’istante de­ve addurre tutti i fatti rilevanti e produrre

tutti i mezzi di prova già con l’istanza di rigetto (tra tante sentenza della

CEF 14.2021.103 dell’8 marzo 2022 consid. 4.2.1). Nel caso di specie le

decisioni relative alle tasse di diffida non figurano come

allegati né all’istanza di rigetto né, per avventura, alla replica. Agli atti

di prima sede figura invero un plico di documenti con le diffide, ma con timbro

di ricezione della giudicatura di pace del 21 gennaio 2025, ossia ben dopo l’istanza

(del 10 ottobre 2024) e la replica (del 21 novembre 2024). Anche la

documentazione inoltrata con la duplica spontanea del 21 marzo 2025 in seconda

sede è tardiva e quindi inammissibile (v. sopra consid. 1.2). In definitiva il

reclamo va parzialmente accolto limitatamente alle tasse di diffida.

9.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza parziale reciproca delle parti, in entrambe le sedi pari

al 30% per il Comune e al 70% per RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

invece problema d’indennità, il Comune non avendone fatto domanda motivata (art.

95.

cpv. 3 lett. c CPC) ed è in

ogni caso dubbio che enti di diritto pubblico agenti nell’esercizio

delle proprie attribuzioni ufficiali abbiano diritto a un’indennità d’inconvenienza

(sentenze della CEF 14.2024.83 del 7 ottobre 2024 8 e 14.2024.40 del 25 luglio

2024.

consid. 6 e i rinvii).

10.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 910.–

(fr. 660.– + fr. 250.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto

esecutivo n. __________ della sede di Mendrisio dell’Ufficio di esecuzione è

rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 660.– oltre agl’interessi

di mora del 2.5% dal 16 settembre 2024.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.–, da anticipare dal CO

1, sono poste a carico di RE 1 per fr. 105.– e per i rimanenti fr. 45.– a

carico del Comune CO 1.”

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative

al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di RE

1 per fr. 105.– e per i rimanenti fr. 45.– a carico del Comune RA 1.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

La presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).