14.2025.26
Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa refezione scuola dell’infanzia. Effetto sospensivo. Esecutività. Denegata giustizia. Diffida
17 luglio 2025Italiano16 min
Comune di RA 1 ha emesso nei confronti di RE 1 delle fatture (impugnabili con reclamo
Source ti.ch
Incarto n.
14.2025.26
Lugano
17 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Bellotti, presidente,
Jaques e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2024.44 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio promossa
con istanza 10 ottobre 2024 dal
Comune CO 1, __________
(rappr. dal suo Municipio, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 4 febbraio 2025 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 28 gennaio 2025 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Il 10 gennaio 2024 la Direzione dell’Istituto scolastico di __________
ha emesso una decisione in materia di obbligatorietà della frequenza della refezione
scolastica per __________ (nata il 4 agosto 2019). Con decisione dell’8 maggio
2024 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del 24 gennaio 2024 dei
genitori di __________, __________ e RE 1, con il quale chiedevano la dispensa
a favore della figlia dalla refezione presso la scuola dell’Infanzia di __________.
Fatti
B. Il
Comune di RA 1 ha emesso nei confronti di RE 1 delle fatture (impugnabili con reclamo
entro quindici giorni al Municipio) per la tassa di refezione per i mesi di
gennaio 2024 (fattura del 13 febbraio 2024, settantasette pasti dal 9 settembre
2023 al 1° gennaio 2024 per fr. 385.–), febbraio 2024 (fattura dell’8
marzo 2024, tredici pasti per fr. 65.–), marzo 2024 (fattura del 5 aprile
2024, quindici pasti per fr. 75.–), aprile 2024 (fattura del 7 maggio
2024, quattordici pasti per fr. 70.–), maggio 2024 (fattura del 4 giugno
2024, tredici pasti per fr. 65.–). Ogni fattura è munita di un’attestazione
del 10 ottobre 2024 che ne certifica il passaggio in giudicato.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 settembre 2024 dalla sede di Mendrisio
dell’Ufficio d’esecuzione, il Comune di RA 1 ha escusso RE 1i per l’incasso di fr. 660.–
oltre agli interessi del 2.5% dal 16 settembre 2024 (indicando quale causa del
credito: “Tasse refezione
scuola dell’infanzia anno scolastico 2023/2024”) e fr. 250.–
(per “5 Tasse di diffida”).
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 ottobre
2024 il Comune di CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di
pace del Circolo del Ceresio. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto
all’istanza con osservazioni scritte del 28 ottobre 2024. Con replica del 21
novembre 2024 il Comune di CO 1 ha confermato la sua domanda. RE 1 non ha ritirato
la raccomandata con il termine per presentare una duplica.
E. Statuendo con decisione del 28 gennaio 2025, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 febbraio 2025 per ottenere l’annullamento
della decisione, del precetto esecutivo e della tassa di giustizia di fr. 150.–.
Nelle sue osservazioni del 4 marzo 2025, il Comune di CO 1 ha concluso per la
reiezione del reclamo. Con replica spontanea del 10 marzo 2025 RE 1 ha
confermato il suo punto di vista. È ancora seguita la duplica spontanea 21
marzo 2025 del Municipio, non notificata alla controparte in quanto contenente
unicamente fatti nuovi inammissibili e privi di rilievo per la presente
decisione, come si dirà nei considerandi di diritto.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci
giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al più presto a RE 1 il 29 gennaio 2025, il termine d’impugnazione
è scaduto sabato 8 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 10
febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato il 5 febbraio 2025 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
RE
1.
si duole di non aver ricevuto l’ordinanza del primo giudice con il
termine per presentare la duplica, verosimilmente per un disservizio della
posta o perché inoltrata a un indirizzo errato, e di non aver quindi potuto
accedere alla replica della controparte. Egli lamenta perciò la violazione del proprio
diritto di essere sentito (art. 53 cpv. 1 CPC, art.
29.
cpv. 2 Cost.). Invero, risulta dagli atti che la raccomandata
contenente la replica e l’assegnazione del termine per la duplica è stata
inviata a RE 1 al suo indirizzo corretto ed è ritornata al mittente per
irreperibilità del destinatario. La causa è ad ogni modo matura per il giudizio
e RE 1 chiede esplicitamente la riforma della decisione impugnata, sicché nulla
osta a statuire direttamente sul reclamo senza rinvio al primo giudice (sentenza
della CEF 14.2024.104 del 6 dicembre 2024 consid. 4). Il ricorrente non indica del
resto quali argomenti avrebbe fatto valere e in che modo sarebbero stati
pertinenti, ciò rende la censura fine a sé stessa (sentenza della CEF
14.2024.166
del 28 aprile 2025 consid. 4.2 con numerosi riferimenti). RE 1,
comunque sia, ha avuto la possibilità di esprimersi dinanzi alla scrivente
Camera, siccome il contenuto della replica di prima sede (in cui il Comune dà
atto dei ricorsi contro le fatture, si rifà alla decisione dell’8 maggio 2024
del Consiglio di Stato e qualifica la tassa di refezione come tassa d’uso) è sostanzialmente
identico a quello delle osservazioni al reclamo, cui RE 1 ha replicato
spontaneamente in questa sede. Non occorre quindi attardarsi oltre su tale
aspetto.
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui
scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,
consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha constatato che le cinque fatture prodotte
dall’istante nel loro insieme fondano una pretesa di complessivi fr. 660.–
e che la decisione del Consiglio di Stato dell’8 maggio 2024, passata in
giudicato, unitamente all’ordinanza municipale in materia di servizi
scolastici del 28 ottobre 2024 del Comune di CO 1 che stabilisce il costo per
ogni singolo pasto in fr. 5.–, costituisce valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione. Ha quindi accolto l’istanza.
4.
Nel
reclamo RE 1 lamenta che la decisione del Consiglio di Stato dell’8 maggio 2024,
citata dal primo giudice, verteva unicamente sull’obbligo teorico di
partecipare alla refezione – partecipazione in pratica mai avvenuta – e non sul
pagamento della refezione. Spiega, come già fatto in prima sede, che le fatture
sono errate e non dovevano essere emesse non avendo sua figlia mai consumato un
pasto, ciò di cui il Municipio, la scuola (direzione, docenti, ispettrice e
medico scolastico) e i cuochi erano ben consapevoli. Si duole inoltre di un
periodo di riscossione errato. Il reclamante ribadisce poi che, contrariamente
a quanto sostenuto dal Comune, egli aveva interposto reclamo contro le fatture
(doc. 1 prima sede). Infine ribadisce che il Comune ha mentito nell’asserire
che ha inoltrato delle diffide e ne contesta quindi le relative tasse.
5.
Con
le osservazioni al reclamo il Comune ammette che contro le fatture RE 1
formulava “continuo reclamo” ma ribatte che anche se nessun pasto è stato consumato dalla figlia,
ciò non esonera il reclamante dal pagamento della tassa, trattandosi di una
tassa d’uso esigibile a partire da quando il servizio è a disposizione e
utilizzabile in ogni momento in caso di bisogno, senza riguardo all’utilizzazione
effettiva. Richiama quindi la decisione del Consiglio di Stato dell’8 maggio
2024.
che conferma l’obbligatorietà della frequentazione della mensa
scolastica.
6.
Giova
anzitutto rilevare che il titolo di rigetto nel presente procedimento è
costituito dalle fatture emesse dal Comune (“tasse”) con l’indicazione del
rimedio giuridico (termine di quindici giorni per interporre reclamo al
Municipio), che sono decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge
federale sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021].
Invece non è un titolo di rigetto la decisione del Consiglio di
Stato, che concerne il principio relativo all’obbligo della refezione in sé e
il rifiuto del suo esonero per __________, ma non il pagamento della tassa. Il Comune
ne pare del resto consapevole, avendo prodotto con l’istanza come titolo di rigetto
unicamente le fatture (e solo con la replica la decisione del Consiglio di
Stato). Non a caso il pagamento della tassa ha fatto l’oggetto di fatture
separate emesse in un secondo momento sotto forma di decisioni, senz’altro
impugnabili (sul tema sentenza del TRAM 52.2006.115 del 26 aprile 2006).
6.1
Ciò
posto, RE 1 aveva effettivamente impugnato le
fatture (plico doc. 1 allegato alle osservazioni all’istanza). Il Municipio lo
aveva del resto ammesso con la replica di prima sede (punto 3-4 “Si conferma quanto indicato dal signor RE 1. Lo
stesso ha, in effetti, contestato le fatturazioni adducendo che non avrebbe
fatto frequentare alla figlia il servizio di refezione.”) e lo ha
ammesso anche con le osservazioni al reclamo (punto 1 “si contesta l’arbitrarietà della tassa di refezione
contro cui, in effetti, il signor RE 1 formulava continuo reclamo”).
Non si spiega quindi come mai il Municipio ha emesso le attestazioni di
passaggio in giudicato del 10 ottobre 2024 per ogni fattura. Rimane
quindi da esaminare se le “fatture” (decisioni) impugnate sono un valido titolo
di rigetto definitivo dell’opposizione.
6.2
Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze
civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed.
2021, n. 110 ad art. 80 LEF). Nella procedura amministrativa il
ricorso ha effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata non
disponga altrimenti. In questo caso il ricorrente può chiedere al presidente
dell’autorità di ricorso la sospensione della decisione (art. 208 cpv. 2 legge
organica comunale [LOC, RL 181.100], art. 71 legge sulla procedura amministrativa [LPamm, RL 165.100]).
6.2.1
Nel
caso di specie, siccome le fatture indicano che “il reclamo non sospende dall’obbligo di
pagamento della fattura” il reclamo al Municipio non
ha effetto sospensivo. Ne segue che le decisioni del Municipio costituiscono un
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, anche se sono state impugnate
da RE 1, peraltro senza richiedere l’effetto sospensivo, poiché sono esecutive.
Il reclamo è quindi destinato all’insuccesso per quanto attiene alle tasse di
refezione.
6.2.2
Non
rientra poi nelle competenze della scrivente Camera statuire sulla correttezza
delle decisioni del Municipio nel merito, ossia se costui ha il diritto o meno
di riscuotere la tassa indipendentemente dalla partecipazione di __________
alla refezione scolastica. Il
compito del giudice del rigetto si limita in effetti all’esame della forza probatoria del titolo prodotto dal creditore e di
eventuali eccezioni liberatorie a norma dell’art. 81 LEF; sono quindi inammissibili
tutte le critiche di merito alla decisione prodotta quale titolo di rigetto
(tra tante sentenza della CEF 14.2024.43 del 25 luglio 2024 pag. 4). In altre parole,
la scrivente Camera è quindi vincolata dall’immediata esecutività dei titoli di
rigetto prodotti, indipendentemente dalla questione di sapere se la tassa di
refezione è effettivamente dovuta.
7.
Con la replica spontanea RE 1 si duole dell’astio che il Comune ha nei
suoi confronti e spiega che il procedimento è sfociato in un avviso di
pignoramento che sta influendo negativamente sulla sua salute mentale. A suo
dire l’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio gli ha confermato che la procedura
seguita dal Municipio non è corretta.
7.1
Effettivamente
dal punto di vista amministrativo la procedura seguita dal Municipio non pare
corretta nella misura in cui non risulta aver statuito sui reclami contro le
fatture, essendosi lo stesso limitato, in sede di rigetto, a spiegare il
motivo per cui ritiene che la tassa sia dovuta indipendentemente dalla
frequentazione effettiva alla refezione scolastica, e a produrre delle
attestazioni di passaggio in giudicato.
In
effetti al privilegio (detto “privilège
du préalable”) riconosciuto alle
autorità amministrative di statuire esse stesse sulle contestazioni sollevate
dagli amministrati contro le proprie decisioni deve corrispondere un’esigenza
di trattamento ineccepibile di quelle contestazioni dal punto di vista formale,
proprio alla stessa stregua di quanto richiesto dalle autorità giudiziarie cui
esse sono state parificate, perché soltanto con l’emissione di una decisione è
data all’amministrato la facoltà effettiva di accedere alla via giudiziaria
(ossia a un vero tribunale indipendente dall’amministrazione e imparziale)
mediante un ricorso contro le decisioni delle autorità amministrative (art. 29a
Cost., v. sentenze della CEF 14.2016.25/26 del 2 giugno 2016 consid. 6 con
rinvii). Quando è prevista una procedura di reclamo
alla stessa autorità che ha emanato la decisione l’autorità adita
ha l’obbligo di pronunciarsi nuovamente (Tanquerel, Manuel de droit
administratif, 2a ed. 2018,
n. 1276 e 1278, v. sulla procedura di reclamo al Municipio l’art. 97a della
legge della scuola [RL 400.100], l’art. 25 del Regolamento comunale in materia di servizi scolastici
del Comune di CO 1 del 18 settembre 2006 e l’art. 11 dell’Ordinanza in
materia di servizi scolastici del 28 ottobre 2024).
7.2
Essendo
però la scrivente Camera vincolata all’esecutività delle suddette decisioni (v.
sopra consid. 6.2), la decisione del primo giudice dev’essere comunque
confermata per la tassa di refezione. Rimane impregiudicato il diritto di RE 1
di rivolgersi al Municipio per pretendere l’emanazione di una decisione
impugnabile (qualora non già avvenuto) o se del caso inoltrare un
ricorso per denegata giustizia al Consiglio di Stato (art. 67 e 68 cpv. 4 LPamm),
e di chiedere la concessione dell’effetto sospensivo.
8.
Invece
il rigetto dell’opposizione non poteva essere accordato per le tasse di
diffida, di cui peraltro il reclamante ha sempre contestato la notificazione.
In effetti l’istante deve addurre tutti i fatti rilevanti e produrre
tutti i mezzi di prova già con l’istanza di rigetto (tra tante sentenza della
CEF 14.2021.103 dell’8 marzo 2022 consid. 4.2.1). Nel caso di specie le
decisioni relative alle tasse di diffida non figurano come
allegati né all’istanza di rigetto né, per avventura, alla replica. Agli atti
di prima sede figura invero un plico di documenti con le diffide, ma con timbro
di ricezione della giudicatura di pace del 21 gennaio 2025, ossia ben dopo l’istanza
(del 10 ottobre 2024) e la replica (del 21 novembre 2024). Anche la
documentazione inoltrata con la duplica spontanea del 21 marzo 2025 in seconda
sede è tardiva e quindi inammissibile (v. sopra consid. 1.2). In definitiva il
reclamo va parzialmente accolto limitatamente alle tasse di diffida.
9.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza parziale reciproca delle parti, in entrambe le sedi pari
al 30% per il Comune e al 70% per RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
invece problema d’indennità, il Comune non avendone fatto domanda motivata (art.
95.
cpv. 3 lett. c CPC) ed è in
ogni caso dubbio che enti di diritto pubblico agenti nell’esercizio
delle proprie attribuzioni ufficiali abbiano diritto a un’indennità d’inconvenienza
(sentenze della CEF 14.2024.83 del 7 ottobre 2024 8 e 14.2024.40 del 25 luglio
2024.
consid. 6 e i rinvii).
10.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 910.–
(fr. 660.– + fr. 250.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto
esecutivo n. __________ della sede di Mendrisio dell’Ufficio di esecuzione è
rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 660.– oltre agl’interessi
di mora del 2.5% dal 16 settembre 2024.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.–, da anticipare dal CO
1, sono poste a carico di RE 1 per fr. 105.– e per i rimanenti fr. 45.– a
carico del Comune CO 1.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative
al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di RE
1 per fr. 105.– e per i rimanenti fr. 45.– a carico del Comune RA 1.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
La presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).