14.2025.3
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Nozione di riconoscimento di debito. Esigenza di motivazione del reclamo. Cognizione del giudice del rigetto
6 giugno 2025Italiano9 min
opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 novembre 2024 AP3 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla
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Incarto n.
14.2025.3
Lugano
6 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.201 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promossa con istanza 9 novembre 2024
da
AP3,
M______
(ora rappresentata dal figlio AP2,
M______)
contro
AO1,
R______
giudicando sul reclamo del 10 gennaio 2025 presentato da AP3 contro la decisione emessa il 2 gennaio
2025 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. _____54
emesso il 28 ottobre 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, AP3 ha escusso l’AO1 per l’incasso di fr. 419.45, indicando
quale causa del credito il “Danno
causato da operatrice AO1 durante il lavoro
che ha costretto l’intervento di un idraulico”.
Fatti
B. Avendo l’AO1 interposto
opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 9 novembre 2024 AP3 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla
Giudicatura di pace del Cir-colo di Taverne. Nel termine impartito, la
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 20 novembre
2024. Il 25 novembre 2024 l’istante ha presentato una replica spontanea, con
cui ha chiesto di aggiungere alla somma posta in esecuzione le spese del precetto
esecutivo e la tassa di giustizia.
C. Statuendo con decisione del 2 gennaio 2025, il Giudice di pace ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 100.–.
D. Contro
la sentenza appena citata AP3 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 gennaio 2025
per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento
dell’istanza. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo
non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a AP3 al più presto
il 3 gennaio 2025, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 13 gennaio.
Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la
Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evin-cersi
per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid.
8.2
con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di
carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando in modo preciso i
passaggi da lui contestati e i documenti del fascicolo su cui si basa la sua
critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando in che modo le sue
argomentazioni possono modificare la soluzione adottata dal primo giudice (sentenza
del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3). Solo a
tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resiste alla critica.
1.3.1
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace dopo aver rammentato la nozione di
riconoscimento di debito giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, ossia una scrittura
privata ove il debitore riconosce di dover pagare una somma all’escutente già
determinata al momento della sottoscrizione, ha rilevato che né la fattura del
6.
settembre 2024 né il formulario “rilevazione danni causati al domicilio dell’utente” del 16 settembre 2024 prodotti dall’istante rientravano in quella
definizione e che non erano perciò documenti atti ad ottenere il rigetto provvisorio.
Ha quindi respinto l’istanza e invitato l’istante ad adire il giudice di merito
con un’istanza di conciliazione.
1.3.2
Nel
reclamo il figlio di AP3, che la rappresenta, esprime il
suo rammarico per l’esito della decisione impugnata e dice di non comprendere
la logica dell’argomentazione secondo cui “né la fattura né tantomeno il formulario danni costituiscono
valido riconoscimento di debito”. Egli ribadisce che l’operatrice dell’AO1 ha causato
due danni, come testimoniato per iscritto da sua madre, che i danni sono stati
immediatamente segnalati e discussi con l’AO1, come documentato nel formulario e
infine che l’ammontare della riparazione è stato quantificato nella fattura. D’altronde,
egli evidenzia che, secondo la logica giudiziaria del primo giudice, allora
diventerebbe impossibile ritenere responsabile chi causa un danno e chiedere un
risarcimento. Definisce infine la versione dei fatti fornita dall’operatrice
dell’AO1 come “piena di falsità”.
1.3.2.1
Sennonché
in tal modo la reclamante non si confronta con la motivazione del primo
giudice, secondo cui l’istanza non poteva essere accolta in mancanza di un
riconoscimento di debito firmato dall’escussa, ossia dall’AO1, ove esprimesse la sua volontà di pagare a
AP3 una somma di denaro già determinata al
momento della sottoscrizione del riconoscimento di debito. Il reclamo si
avvera quindi inammissibile (v. sopra consid. 1.3).
1.3.2.2
Per
abbondanza, comunque sia la decisione impugnata non presta il fianco alla
critica neppure nel merito. Il formulario è sì un documento redatto su carta
intestata dell’AO1, ma è firmato da AP3 come “utente” e non dalla controparte. Non vi è ad ogni modo nel formulario
alcun riconoscimento da parte dell’AO1
dell’obbligo di pagare l’importo risultante dalla fattura. Anzi, il formulario indica
in calce che “la valutazione
(del sinistro) va fatta con l’amministratore il quale deciderà chi dovrà
assumersi, totalmente o parzialmente, il danno”. Ne
segue che difetta totalmente di un titolo giustificante il rigetto provvisorio
dell’opposizione secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF, a prescindere dal fatto che la
reclamante ha segnalato immediatamente il danno a suo dire subìto e l’ha
quantificato “attraverso la
fattura”, giacché l’AO1
non ha riconosciuto in uno scritto firmato da un suo rappresentante di doverlo risarcire.
1.4
La
reclamante fa valere invano che, secondo la logica del primo giudice, l’incasso
forzoso della somma da risarcire diventerebbe impossibile. Il giudice di pace
ha infatti chiaramente indicato che, siccome l’istante non è in possesso di un
riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, la via giuridica
corretta da seguire è quella di un’istanza di conciliazione presso il giudice
di merito, ove altri mezzi di prova potranno
essere presi in considerazione. Tale indicazione è corretta. La
procedura di rigetto è infatti una via di esecuzione agevolata, più semplice e rapida
– siccome sommaria (sopra consid. 1.1) – della procedura ordinaria, di cui però
può beneficiare solo il creditore che può
presentare un titolo di rigetto giusta l’art. 80 o 82 cpv. 1 LEF. In
difetto, l’escutente deve procedere con un’azione giudiziaria ordinaria o
semplificata per far accertare la pretesa da lui vantata e ottenere il rigetto
definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF,
sentenza della CEF 14.2024.179 del 5 maggio 2025 consid. 5.2). Ottenere
giustizia è possibile, ma occorre seguire la procedura corretta.
1.5
Proprio
per la natura sommaria e documentale (Urkundenprozess) della procedura di rigetto, il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì
l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III
176.
consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti
in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del
Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3), il giudice deve
verificare solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua
natura formale – e non deve, né può,
esaminare se il credito posto in esecuzione esiste e per quale importo.
Né il Giudice di pace (nella procedura di rigetto) né questa Camera sono
competenti per determinarsi sui fatti e sulle argomentazioni sostanziali fatti
valere dalle parti. Nella limitata misura in cui è ricevibile, il reclamo va
pertanto respinto.
2.
La
tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.
1.
OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
invece problema di ripetibili siccome il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni, che non è quindi incorsa in spese in questa sede.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 419.45,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– AP2,
Via R______ S______ _,
M______;
– AO1,
Via C______ __,
R______.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se
la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).