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Decisione

14.2025.3

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Nozione di riconoscimento di debito. Esigenza di motivazione del reclamo. Cognizione del giudice del rigetto

6 giugno 2025Italiano9 min

opposizione al pre­cetto esecutivo, con istanza del 9 novembre 2024 AP3 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.3

Lugano

6 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.201 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promossa con istanza 9 novembre 2024

da

AP3,

M______

(ora rappresentata dal figlio AP2,

M______)

contro

AO1,

R______

giudicando sul reclamo del 10 gennaio 2025 presentato da AP3 contro la decisione emessa il 2 gennaio

2025 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. _____54

emesso il 28 ottobre 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, AP3 ha escusso l’AO1 per l’incasso di fr. 419.45, indicando

quale causa del credito il “Danno

causato da operatrice AO1 durante il lavoro

che ha costretto l’intervento di un idrau­lico”.

Fatti

B. Avendo l’AO1 interposto

opposizione al pre­cetto esecutivo, con istanza del 9 novembre 2024 AP3 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla

Giudicatura di pace del Cir-colo di Taverne. Nel termine impartito, la

convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 20 novembre

2024. Il 25 novembre 2024 l’istante ha presentato una replica spontanea, con

cui ha chiesto di aggiungere alla somma posta in esecuzione le spese del precetto

esecutivo e la tassa di giustizia.

C. Statuendo con decisione del 2 gennaio 2025, il Giudice di pace ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 100.–.

D. Contro

la sentenza appena citata AP3 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 gennaio 2025

per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento

dell’istanza. Stan­te il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo

non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a AP3 al più presto

il 3 gennaio 2025, il termine d’impu­gnazione è scaduto lunedì 13 gennaio.

Presentato tre giorni prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’al­tro

tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la

Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evin-cersi

per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid.

8.2

con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di

carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando in modo preciso i

passaggi da lui contestati e i documenti del fascicolo su cui si basa la sua

critica (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3) e spiegando in che modo le sue

argomentazioni possono modificare la soluzione adottata dal primo giudice (sentenza

del Tribunale federale 5A_734/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.3). Solo a

tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resiste alla critica.

1.3.1

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace dopo aver rammentato la nozione di

riconoscimento di debito giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF, ossia una scrittura

privata ove il debitore riconosce di dover pagare una somma all’escutente già

determinata al momento del­la sottoscrizione, ha rilevato che né la fattura del

6.

settembre 2024 né il formulario “rilevazione danni causati al domicilio dell’utente” del 16 settembre 2024 prodotti dall’istante rientravano in quella

definizione e che non erano perciò documenti atti ad ottenere il rigetto provvisorio.

Ha quindi respinto l’istanza e invitato l’istante ad adire il giudice di merito

con un’istanza di conciliazione.

1.3.2

Nel

reclamo il figlio di AP3, che la rappresenta, esprime il

suo rammarico per l’esito della decisione impugnata e dice di non comprendere

la logica dell’argomentazione secondo cui “né la fattura né tantomeno il formulario danni costituiscono

valido riconoscimento di debito”. Egli ribadisce che l’operatrice dell’AO1 ha causato

due danni, come testimoniato per iscritto da sua madre, che i danni sono stati

immediatamente segnalati e discussi con l’AO1, come documen­tato nel formulario e

infine che l’ammontare della riparazione è stato quantificato nella fattura. D’altronde,

egli evidenzia che, secondo la logica giudiziaria del primo giudice, allora

diventerebbe impossibile ritenere responsabile chi causa un danno e chiedere un

risarcimento. Definisce infine la versione dei fatti fornita dal­l’operatrice

dell’AO1 come “piena di falsità”.

1.3.2.1

Sennonché

in tal modo la reclamante non si confronta con la motivazione del primo

giudice, secondo cui l’istanza non poteva essere accolta in mancanza di un

riconoscimento di debito firmato dall’escussa, ossia dall’AO1, ove esprimes­se la sua volontà di pagare a

AP3 una somma di denaro già determinata al

momento della sottoscrizione del riconoscimen­to di debito. Il reclamo si

avvera quindi inammissibile (v. sopra consid. 1.3).

1.3.2.2

Per

abbondanza, comunque sia la decisione impugnata non presta il fianco alla

critica neppure nel merito. Il formulario è sì un documento redatto su carta

intestata dell’AO1, ma è firmato da AP3 come “utente” e non dalla controparte. Non vi è ad ogni modo nel formulario

alcun riconoscimen­to da parte dell’AO1

dell’obbligo di pagare l’importo risultante dalla fattura. Anzi, il formulario indica

in calce che “la valutazione

(del sinistro) va fatta con l’amministratore il quale deciderà chi dovrà

assumersi, totalmente o parzialmente, il danno”. Ne

segue che difetta totalmente di un titolo giustificante il rigetto provvisorio

dell’opposizione secondo l’art. 82 cpv. 1 LEF, a prescindere dal fatto che la

reclamante ha segnalato immediatamen­te il danno a suo dire subìto e l’ha

quantificato “attraverso la

fattura”, giacché l’AO1

non ha riconosciuto in uno scritto firmato da un suo rappresentante di doverlo risarcire.

1.4

La

reclamante fa valere invano che, secondo la logica del primo giudice, l’incasso

forzoso della somma da risarcire diventerebbe impossibile. Il giudice di pace

ha infatti chiaramente indicato che, siccome l’istante non è in possesso di un

riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, la via giuridica

corretta da segui­re è quella di un’istanza di conciliazione presso il giudice

di merito, ove altri mezzi di prova potranno

essere presi in considerazione. Tale indicazione è corretta. La

procedura di rigetto è infatti una via di esecuzione agevolata, più semplice e rapida

– siccome sommaria (sopra consid. 1.1) – della procedura ordinaria, di cui però

può beneficiare solo il creditore che può

presentare un titolo di ri­getto giusta l’art. 80 o 82 cpv. 1 LEF. In

difetto, l’escutente deve procedere con un’azione giudiziaria ordinaria o

semplificata per far accertare la pretesa da lui vantata e ottenere il rigetto

definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF,

sentenza della CEF 14.2024.179 del 5 maggio 2025 consid. 5.2). Ottenere

giustizia è possibile, ma occorre seguire la procedura corretta.

1.5

Proprio

per la natura sommaria e documentale (Urkundenprozess) della procedura di rigetto, il

cui scopo non è di accertare l’esisten­za del credito posto in esecuzione, bensì

l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III

176.

consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti

in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del

Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3), il giudice deve

verificare solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua

natura formale – e non deve, né può,

esaminare se il credito posto in esecuzione esiste e per quale importo.

Né il Giudice di pace (nella procedura di rigetto) né questa Camera sono

competenti per determinarsi sui fatti e sulle argomentazioni sostanziali fatti

valere dalle parti. Nella limitata misura in cui è ricevibile, il reclamo va

pertanto respinto.

2.

La

tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.

1.

OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

invece problema di ripetibili siccome il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni, che non è quindi incorsa in spese in questa sede.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 419.45,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– AP2,

Via R______ S______ _,

M______;

– AO1,

Via C______ __,

R______.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se

la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).