14.2025.30
Fallimento. Pronuncia senza nuova udienza in ragione del mancato pagamento della somma pattuita dalle parti all’udienza entro il termine convenuto. Deposito della somma sul conto del proprio patrocinatore
24 febbraio 2025Italiano6 min
secondo cui, in particolare, la convenuta si è impegnata a versare all’istante fr. 1'000.–
Source ti.ch
Incarto n.
14.2025.30
Lugano
24
febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.249 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza 1° ottobre 2024 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 7 febbraio 2025 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 27 gennaio 2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
della sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione, il 1° ottobre 2024 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Leventina di decretare il fallimento
della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'729.45 oltre a interessi e
spese.
B. All’udienza
di discussione del 19 novembre 2024, le parti hanno raggiunto un accordo,
secondo cui, in particolare, la convenuta si è impegnata a versare all’istante fr. 1'000.–
entro il 20 dicembre 2024 (punto 2), in difetto di che il giudice avrebbe
pronunciato il fallimento, precisato che la causa sarebbe rimasta sospesa
indicativamente fino alla fine dell’anno (punto 3).
C. Con
scritto del 9 gennaio 2025, ritirato dalla convenuta il giorno successivo, il Pretore le ha impartito, senza
successo, cinque giorni per produrre la conferma del pagamento dei fr. 1'000.–
pattuiti.
D. Statuendo
con decisione del 27 gennaio 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal giorno successivo alle ore
10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 250.–.
E. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 febbraio 2025
per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
l’annullamento del fallimento. Il 17 febbraio 2025 il presidente della Camera
ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del
giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 31 gennaio 2025, il termine
d’impugnazione è scaduto lunedì 10 febbraio. Presentato tre giorni prima
(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
La
reclamante si duole che il Pretore non ha convocato una nuova udienza dopo
quella del 19 novembre 2024, ma ha decretato il fallimento il 27 gennaio 2025 senza
sentirla dopo aver constatato il mancato pagamento pattuito. Si duole di una
violazione dell’art 168 LEF e del suo diritto di essere sentita.
In
realtà l’udienza prevista dall’art. 168 LEF è stata tenuta regolarmente il 19
novembre 2024 in presenza delle parti. Dal verbale d’udienza, consegnato anche
alla convenuta seduta stante, risultava chiaramente che il Pretore avrebbe
decretato il fallimento ove la convenuta non avesse versato all’istante i fr. 1'000.–
pattuiti entro il 20 dicembre 2024. La reclamante non può seriamente, in buona
fede, invocare la violazione del proprio diritto di essere sentita, tanto meno
che non pretende di aver versato l’importo in questione prima del fallimento,
nemmeno dopo aver ritirato il 10 gennaio 2025 l’assegnazione del termine di
cinque giorni per pagare i fr. 1'000.– e documentare l’accredito, emessa
dal Pretore il giorno prima, che indicava senza ambiguità che in caso
contrario il fallimento sarebbe stato decretato.
3.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda
di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
3.1
Nella
fattispecie, la reclamante sostiene che il fallimento dev’essere annullato
perché il conteggio del 31 gennaio 2025 accluso al reclamo (doc. C) non elenca
tra le esecuzioni in corso quella dell’istante. Essa si guarda però bene dall’asserire
che tale esecuzione sarebbe estinta, tanto che ha ritenuto necessario
depositare i fr. 1'000.– pattuiti presso il proprio patrocinatore. Ad ogni
modo, l’estratto in questione è irrilevante, poiché l’esecuzione dell’istante
non fa parte di quelle in corso, in quanto è considerata estinta con la
pronuncia del fallimento (secondo la giurisprudenza del Tribunale federale: DTF
124.
III 123), ciò che sarebbe risultato evidente se la reclamante avesse
prodotto, com’è usuale, l’estratto completo del registro delle esecuzioni. Al
limite del pretesto, la censura va respinta.
3.2
L’allegato deposito dell’importo dovuto all’istante presso il
proprio patrocinatore non adempie all’evidenza la condizione del deposito dell’importo
dovuto “presso l’autorità giudiziaria
superiore” a disposizione del creditore a tenore dell’art. 174 cpv.
2.
n. 2 LEF (v. sentenza della CEF 14.2022.51 del 3 giugno 2022 consid. 2.2).
Anche su questo punto il reclamo è infondato.
3.3
La
reclamante non rende d’altronde verosimile la propria solvibilità, giusta l’art.
174.
cpv. 2 LEF, producendo cinque preventivi (doc. B) da essa stessa allestiti
e sprovvisti della firma dei committenti.
4.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
5.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a
carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 400.–, è posta a carico
della RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Faido;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).