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Decisione

14.2025.30

Fallimento. Pronuncia senza nuova udienza in ragione del mancato pagamento della somma pattuita dalle parti all’udienza entro il termine convenuto. Deposito della somma sul conto del proprio patrocinatore

24 febbraio 2025Italiano6 min

secondo cui, in particolare, la convenuta si è impegnata a versare all’istante fr. 1'000.–

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.30

Lugano

24

febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.249 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza 1° ottobre 2024 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 7 febbraio 2025 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 27 gennaio 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

della sede di Faido dell’Uf­­ficio d’esecuzione, il 1° ottobre 2024 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Leventina di decretare il fallimento

della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'729.45 oltre a interessi e

spese.

B. All’udienza

di discussione del 19 novembre 2024, le parti hanno raggiunto un accordo,

secondo cui, in particolare, la convenuta si è impegnata a versare all’istante fr. 1'000.–

entro il 20 dicembre 2024 (punto 2), in difetto di che il giudice avrebbe

pronunciato il fallimento, precisato che la causa sarebbe rimasta sospesa

indicativamente fino alla fine dell’anno (punto 3).

C. Con

scritto del 9 gennaio 2025, ritirato dalla convenuta il giorno successivo, il Pretore le ha impartito, senza

successo, cinque gior­ni per produrre la conferma del pagamento dei fr. 1'000.–

pattuiti.

D. Statuendo

con decisione del 27 gennaio 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore

10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 250.–.

E. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 febbraio 2025

per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,

l’annullamento del fallimento. Il 17 febbraio 2025 il presidente della Camera

ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del

giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 31 gennaio 2025, il termine

d’im­pugnazione è scaduto lunedì 10 febbraio. Presentato tre giorni pri­ma

(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2.

La

reclamante si duole che il Pretore non ha convocato una nuova udienza dopo

quella del 19 novembre 2024, ma ha decretato il fallimento il 27 gennaio 2025 senza

sentirla dopo aver constatato il mancato pagamento pattuito. Si duole di una

violazione dell’art 168 LEF e del suo diritto di essere sentita.

In

realtà l’udienza prevista dall’art. 168 LEF è stata tenuta regolarmente il 19

novembre 2024 in presenza delle parti. Dal verbale d’udienza, consegnato anche

alla convenuta seduta stante, risultava chiaramente che il Pretore avrebbe

decretato il fallimento ove la convenuta non avesse versato all’istante i fr. 1'000.–

pattuiti entro il 20 dicembre 2024. La reclamante non può seriamente, in buona

fede, invocare la violazione del proprio diritto di essere sentita, tanto meno

che non pretende di aver versato l’importo in questione prima del fallimento,

nemmeno dopo aver ritirato il 10 gennaio 2025 l’assegnazione del termine di

cinque giorni per pagare i fr. 1'000.– e documentare l’accredito, emessa

dal Pretore il gior­no prima, che indicava senza ambiguità che in caso

contrario il fallimento sarebbe stato decretato.

3.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda

di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

3.1

Nella

fattispecie, la reclamante sostiene che il fallimento dev’es­sere annullato

perché il conteggio del 31 gennaio 2025 accluso al reclamo (doc. C) non elenca

tra le esecuzioni in corso quella del­l’istante. Essa si guarda però bene dall’asserire

che tale esecuzione sarebbe estinta, tanto che ha ritenuto necessario

depositare i fr. 1'000.– pattuiti presso il proprio patrocinatore. Ad ogni

modo, l’estratto in questione è irrilevante, poiché l’esecuzione dell’istante

non fa parte di quelle in corso, in quanto è considerata estinta con la

pronuncia del fallimento (secondo la giurisprudenza del Tribunale federale: DTF

124.

III 123), ciò che sarebbe risultato evidente se la reclamante avesse

prodotto, com’è usuale, l’estratto comple­to del registro delle esecuzioni. Al

limite del pretesto, la censura va respinta.

3.2

L’allegato deposito dell’importo dovuto all’istante presso il

proprio patrocinatore non adempie all’evidenza la condizione del deposito dell’importo

dovuto “presso l’autorità giudiziaria

superiore” a disposizione del creditore a tenore dell’art. 174 cpv.

2.

n. 2 LEF (v. sentenza della CEF 14.2022.51 del 3 giugno 2022 consid. 2.2).

Anche su questo punto il reclamo è infondato.

3.3

La

reclamante non rende d’altronde verosimile la propria solvibilità, giusta l’art.

174.

cpv. 2 LEF, producendo cinque preventivi (doc. B) da essa stessa allestiti

e sprovvisti della firma dei committenti.

4.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

5.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a

carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 400.–, è posta a carico

della RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Faido;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).