14.2025.31
Rigetto definitivo dell’opposizione. Parcella notarile. Mancato invio di una fattura e/o di un richiamo
18 giugno 2025Italiano5 min
nel termine impartitole, l’escussa, la cui ditta nel frattempo era diventata AO2, non ha presentato osservazioni;
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Incarto n.
14.2025.31
Lugano
18 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa S25-1 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa
con istanza 31 dicembre 2024 dall’
avv. dott. PA1,
L______
contro
AO1 (o______:
AO2),
M______
giudicando sul reclamo del 6 febbraio 2025 presentato dalla AO2 contro la decisione emessa il 3 febbraio
2025 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. _______
emesso il 17 dicembre 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il
notaio avv. dott. PA1 ha escusso la AO1 per l’incasso di fr. 2'600.– (indicando
quale causa del credito la “Nota
d’onorario notarile dell’11.11.2024 per rogito n. ___
del 21.10.2024”);
che
avendo la AO1 interposto opposizione al
precetto esecutivo, con istanza del 31 dicembre 2024 PA1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
Fatti
di pace del Circolo di Paradiso;
che
nel termine impartitole, l’escussa, la cui ditta nel frattempo era diventata AO2, non ha presentato osservazioni;
che
statuendo con decisione del 3 febbraio 2025, il Giudice di
pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 190.–
e un’indennità di fr. 80.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata la AO2 è
insorta a questa Camera con un
reclamo del 6 febbraio 2025 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza;
che
visto il prevedibile esito dell’odierno giudizio, l’impugnativa non è stata
notificata alla controparte per osservazioni;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che
presentato il 7 febbraio 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque
senz’altro tempestivo;
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i
Considerandi
rimandi).
che secondo l’art.
320.
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC);
che
la AO2 motiva l’impugnativa evidenziando
la “mancata documentazione che
di prassi avvia una procedura esecutiva, ovvero il mancato pagamento di fattura
e/o richiami che non h[a]
mai ricevuto” e chiede pertanto implicitamente l’annullamento
della decisione impugnata e la reiezione dell’istanza;
che
tuttavia la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, RS 281.1)
non vincola l’avvio dell’esecuzione al pregresso invio di fattura e/o richiami
e, comunque sia, la reclamante non indica motivi per cui la pretesa mancanza da
essa rilevata giustifichi l’annullamento della sentenza impugnata;
che
la reclamante non contesta d’altronde di aver ricevuto la parcella notarile posta in esecuzione, menzionata sia
sul precetto esecutivo sia nell’istanza, cui è acclusa quale doc. 1;
che
l’escutente, ad ogni modo, ha dimostrato, producendo il tracciamento della raccomandata n. __.__.______.________
(doc. 2 e 3) di averla notificata al precedente socio e gerente dell’escussa, M______ T______,
il 15 novembre 2024;
che questi è stato sostituito dal nuovo socio gerente il 26 novembre
2024.
(data della relativa pubblicazione: doc. 6), ossia dopo la notifica;
che
il reclamo va pertanto respinto;
che la tassa del
presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF
(RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema d’indennità, il reclamo non essendo stato
notificato alla controparte per osservazioni;
che
circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'600.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla AO2, sono poste a suo
carico.
3. Notificazione a:
– ________
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).