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Decisione

14.2025.31

Rigetto definitivo dell’opposizione. Parcella notarile. Mancato invio di una fattura e/o di un richiamo

18 giugno 2025Italiano5 min

nel termine impartitole, l’escussa, la cui ditta nel frattempo era diventata AO2, non ha presentato osservazioni;

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.31

Lugano

18 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa S25-1 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa

con istanza 31 dicembre 2024 dall’

avv. dott. PA1,

L______

contro

AO1 (o______:

AO2),

M______

giudicando sul reclamo del 6 febbraio 2025 presentato dalla AO2 contro la decisione emessa il 3 febbraio

2025 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. _______

emesso il 17 dicembre 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il

notaio avv. dott. PA1 ha escusso la AO1 per l’incasso di fr. 2'600.– (indicando

quale causa del credito la “Nota

d’onorario notarile dell’11.11.2024 per rogito n. ___

del 21.10.2024”);

che

avendo la AO1 interposto opposizione al

precetto esecutivo, con istanza del 31 dicembre 2024 PA1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

Fatti

di pace del Circolo di Paradiso;

che

nel termine impartitole, l’escussa, la cui ditta nel frattempo era diventata AO2, non ha presentato osservazioni;

che

statuendo con decisione del 3 febbraio 2025, il Giudice di

pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 190.–

e un’indennità di fr. 80.– a favore dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata la AO2 è

insorta a questa Camera con un

reclamo del 6 febbraio 2025 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’i­stanza;

che

visto il prevedibile esito dell’odierno giudizio, l’impugnativa non è stata

notificata alla controparte per osservazioni;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che

presentato il 7 febbraio 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque

senz’altro tempestivo;

che

la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i

Considerandi

rimandi).

che secondo l’art.

320.

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC);

che

la AO2 motiva l’impugnativa evidenziando

la “mancata documentazione che

di prassi avvia una procedura esecutiva, ovvero il mancato pagamento di fattura

e/o richiami che non h[a]

mai ricevuto” e chiede pertanto implicitamente l’annul­lamento

della decisione impugnata e la reiezione dell’istanza;

che

tuttavia la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, RS 281.1)

non vincola l’avvio dell’esecuzione al pregresso invio di fattura e/o richiami

e, comunque sia, la reclamante non indica motivi per cui la pretesa mancanza da

essa rilevata giustifichi l’annullamento della sentenza impugnata;

che

la reclamante non contesta d’altronde di aver ricevuto la parcella notarile posta in esecuzione, menzionata sia

sul precetto ese­cutivo sia nell’istanza, cui è acclusa quale doc. 1;

che

l’escutente, ad ogni modo, ha dimostrato, producendo il tracciamento della raccomandata n. __.__.______.________

(doc. 2 e 3) di averla notificata al precedente socio e gerente dell’escussa, M______ T______,

il 15 novembre 2024;

che questi è stato sostituito dal nuovo socio gerente il 26 novembre

2024.

(data della relativa pubblicazione: doc. 6), ossia dopo la notifica;

che

il reclamo va pertanto respinto;

che la tassa del

presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

(RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema d’indennità, il reclamo non essendo stato

notificato alla controparte per osservazioni;

che

circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'600.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla AO2, sono poste a suo

carico.

3. Notificazione a:

– ________

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).