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Decisione

14.2025.32

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

10 marzo 2025Italiano7 min

questa Camera con un reclamo del 7 febbraio 2025 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.32

Lugano

10 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2025.1 (fallimento) della Pretura del Distretto di Blenio

promossa con istanza 8 gennaio 2025 dalla

CO 1

(rappresentata dalla RA 1,__________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 7 febbraio 2025 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 4 febbraio 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Acquarossa dell’Ufficio d’esecuzione, l’2

gennaio 2025 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Blenio di

decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 216.55

oltre a interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 3 febbraio 2025 nessuno è compar­so.

C. Statuendo

con decisione del 4 febbraio 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 7 febbraio 2025 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

il credito posto in esecuzione. Il 14 febbraio 2025 il presidente della Came­ra

ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata l’11 febbraio. Il

reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la

stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo

credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 7 febbraio 2025, il termine d’impugnazione

è scaduto lunedì 17 febbraio. Presentato già il 7 febbraio 2025 (data del

timbro postale), il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi fatti nuovi (e le relative prove),

subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici

o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte

Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati

all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma

spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con

documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso

verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso

cor-risponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF

120.

II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per

l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito

sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere

poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità

che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori

(FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di

fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti

importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla

base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,

estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici

dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus

Simoni in: Basler

Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 7 febbraio

2025.

dall’Ufficio d’esecuzione relativa al deposito di fr. 222.– che la

Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) essere sufficienti a

estinguere l’esecuzione promossa dal­l’istante, per cui il presupposto di cui

all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimen­to – la reclamante si è limitata ad affermare di

essersi sempre impegnata, nell’arco dei cinque anni di attività, a versare gl’importi

dovuti all’Ufficio d’esecuzione, come

risulterebbe “dai

vostri incartamenti”, e a

produrre una seconda ricevuta sempre del 7 febbraio 2025, riferita al deposito

di fr. 500.– “per esecuzioni

urgenti”. Ora, da un esame d’ufficio

(art. 255 lett. a CPC) del registro delle esecuzioni eseguito in sede di esame

della domanda di effetto sospensivo si evince che nei confronti della

reclamante erano pendenti 10 esecuzioni per oltre fr. 13'000.– e 42

attestati di carenza di beni per quasi fr. 70'000.– complessivi rilasciati

tra il 2013 e il 2024, che ne attestano ufficialmente l’insolvibilità. Contrariamente

a quanto asserisce senza produrre documentazione a supporto, la reclamante non

ha quindi sempre versato gl’importi dovuti

al­l’Ufficio d’esecuzione.

Ciò

porta a concludere che la reclamante, già da tempo (i primi ACB risalgono al

2013), non dispone di liquidità sufficienti per far fronte ai suoi impegni,

nemmeno per pagare le tasse, gli oneri sociali i premi della cassa malati, pur

d’importo modesto (diversi sono inferiori a fr. 300.–). In queste

circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante

appare più probabile della sua capacità di pagamento (cfr. sopra consid

2.1). Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il

reclamo va respinto e il fallimento di RE 1 confermato.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a

carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico

di RE 1.

3. Notificazione a:

;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Acquarossa;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).