14.2025.32
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
10 marzo 2025Italiano7 min
questa Camera con un reclamo del 7 febbraio 2025 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato
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Incarto n.
14.2025.32
Lugano
10 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2025.1 (fallimento) della Pretura del Distretto di Blenio
promossa con istanza 8 gennaio 2025 dalla
CO 1
(rappresentata dalla RA 1,__________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 7 febbraio 2025 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 4 febbraio 2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Acquarossa dell’Ufficio d’esecuzione, l’2
gennaio 2025 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Blenio di
decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 216.55
oltre a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 3 febbraio 2025 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 4 febbraio 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE
1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 150.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 7 febbraio 2025 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato
il credito posto in esecuzione. Il 14 febbraio 2025 il presidente della Camera
ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata l’11 febbraio. Il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la
stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo
credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 7 febbraio 2025, il termine d’impugnazione
è scaduto lunedì 17 febbraio. Presentato già il 7 febbraio 2025 (data del
timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi fatti nuovi (e le relative prove),
subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici
o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte
Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati
all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma
spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con
documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso
verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso
cor-risponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF
120.
II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per
l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito
sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere
poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità
che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori
(FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità
può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da
eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di
fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti
importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla
base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti,
estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici
dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus
Simoni in: Basler
Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 7 febbraio
2025.
dall’Ufficio d’esecuzione relativa al deposito di fr. 222.– che la
Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) essere sufficienti a
estinguere l’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui
all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante si è limitata ad affermare di
essersi sempre impegnata, nell’arco dei cinque anni di attività, a versare gl’importi
dovuti all’Ufficio d’esecuzione, come
risulterebbe “dai
vostri incartamenti”, e a
produrre una seconda ricevuta sempre del 7 febbraio 2025, riferita al deposito
di fr. 500.– “per esecuzioni
urgenti”. Ora, da un esame d’ufficio
(art. 255 lett. a CPC) del registro delle esecuzioni eseguito in sede di esame
della domanda di effetto sospensivo si evince che nei confronti della
reclamante erano pendenti 10 esecuzioni per oltre fr. 13'000.– e 42
attestati di carenza di beni per quasi fr. 70'000.– complessivi rilasciati
tra il 2013 e il 2024, che ne attestano ufficialmente l’insolvibilità. Contrariamente
a quanto asserisce senza produrre documentazione a supporto, la reclamante non
ha quindi sempre versato gl’importi dovuti
all’Ufficio d’esecuzione.
Ciò
porta a concludere che la reclamante, già da tempo (i primi ACB risalgono al
2013), non dispone di liquidità sufficienti per far fronte ai suoi impegni,
nemmeno per pagare le tasse, gli oneri sociali i premi della cassa malati, pur
d’importo modesto (diversi sono inferiori a fr. 300.–). In queste
circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante
appare più probabile della sua capacità di pagamento (cfr. sopra consid
2.1). Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il
reclamo va respinto e il fallimento di RE 1 confermato.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a
carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico
di RE 1.
3. Notificazione a:
–
;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Acquarossa;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).