Lexipedia

Decisione

14.2025.33

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Perenzione del termine per presentare la domanda di continuazione (perenzione dell’esecuzione). Ripartizione delle spese giudiziarie secondo equità

6 agosto 2025Italiano11 min

un’unica istanza del 28 febbraio 2024 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.33

Lugano

6 agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Bellotti,

presidente

Jaques

e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa SO.__________ (rigetto

provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

promossa con istanza 28 febbraio 2024 dall’

CO 1, __________ (__________)

(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)

contro

RE 1, __________

RE 2, __________

(patrocinati dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 10 febbraio 2025 presentato da RE 1 e RE 2

contro la decisione emessa il 29 gennaio 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 febbraio 2023 dalla

sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso

di fr. 33'501.55 oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2022, indicando

quale causa del credito la “[…] Fattura nr. 243/2021 per nostra

prestazione per opere da impresario costruttore Lotto 2 Vasca D (Digestore

Anaerobico), Area E (area coperto stoccaggio biomassa), Blocco C (Stoccaggio

insilati/rotoballe), Vasca G (raccolta liquami)”. Con

precetto n. __________ emesso lo stesso giorno dall’UE, l’CO 1 ha escusso anche

RE 2 per l’incasso dello stesso credito, in via solidale.

Fatti

B. Avendo

RE 1 e RE 2 interposto opposizione al rispettivo precetto esecutivo, con

un’unica istanza del 28 febbraio 2024 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, i

convenuti si sono opposti all’istanza con due distinte memorie di osservazioni

del 20 marzo. Mediante un’unica memoria di replica del 4 aprile e due distinte

di duplica del 12 aprile, tutte presentate spontaneamente, le parti si sono

riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.

C. Statuendo con decisione del 29

gennaio 2025, il Pretore ha parzial­mente accolto l’istanza e rigettato in via

provvisoria le opposizioni interposte dai convenuti, ciascuna

limitatamente a fr. 33'501.55 oltre agl’interessi del 5% dal 1° settembre

2022, ponendo a loro carico le spese processuali di fr. 300.–, in solido,

e un’indennità di fr. 1'000.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a

questa Camera con un unico reclamo del 10 febbraio 2025 per ottenerne la riforma, nel senso di respingere

l’istan­za e addebitare le spese giudiziarie

all’escutente, protestate spe­se, tasse e ripetibili. Il 19 febbraio 2025 il

presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata

con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 3 marzo 2025, l’CO 1 ha concluso

per la reiezione del reclamo, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.

Mediante replica e duplica del 14 e 28 marzo, nonché triplica del 9 aprile,

tutte spontanee, le parti si sono riconfermate nelle rispettive e contrastanti

posizioni.

E. Preso

atto che nessuna delle parti aveva sollevato la questione dell’eventuale

perenzione dell’esecuzione (art. 88 cpv. 2 LEF), l’8 luglio 2025 la Presidente

della Camera, in ossequio al loro diritto di essere sentite (art. 53 cpv. 1

CPC), ha assegnato loro un termi­ne di dieci giorni per formulare eventuali

osservazioni al riguardo. Nessuno si è avvalso di tale possibilità.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE 1 e RE 2 il 30 gennaio 2025, il

termine d’impugnazione è scaduto domenica 9 febbraio, per cui la scadenza è

stata riportata a lunedì 10 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato quello

stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Il

giudice entra nel merito dell’azione o dell’istanza solo se sono dati i

presupposti processuali, segnatamente se l’attore o l’istante vi ha un

interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 1 e 2 lett. a CPC), ciò che il

giudice esamina d’ufficio (art. 60 CPC; tra tante: sentenza della CEF 14.2023.20

del 25 settembre 2023, consid. 4.1 e le precedenti). Tale presupposto

processuale vale anche per i mezzi d’impugnazione (DTF 116 II 385 consid. 2; tra

tante: sentenze della CEF 14.2024.124 del 12 febbraio 2025, consid. 3.1).

1.3.1

In

ogni stadio di causa, il giudice appura d’ufficio se l’esecuzione è

manifestamente perenta o nulla (DTF 139 III 444 consid. 4.1.1, pag. 447).

Giusta

l’art. 88 LEF, se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una decisione giudiziale,

trascorsi venti gior­ni dalla notificazione del precetto il creditore

può chiederne la continuazione (cpv. 1). Questo diritto si estingue decorso un

anno dal­la notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termi­ne

resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione giudiziaria o

amministrativa (ex art. 79 e segg. LEF) e la sua definizione (cpv. 2). In tale

evenienza, il termine di un anno resta sospeso fintanto che il creditore non

ottiene una decisione esecutiva che tolga espressamente

l’opposizione (DTF 149 III 410 consid. 5, pag. 413). Tra le procedure

giudiziarie che sospendono il termine di perenzione entra in linea di conto,

segnatamente, l’azione di rigetto dell’opposizione in procedura sommaria (art.

80.

e segg. LEF; DTF 149 III 410 consid. 5, pag. 413, e 6.3.3, pag. 417,

concernente – come in concreto – un rigetto provvisorio). Il termine di perenzione comincia a decorrere dalla notificazione

del precetto ese­cutivo all’escusso (DTF 125 III 45 consid. 3/b) e

rimane sospeso tra il giorno in cui l’escutente avvia la procedura di

rigetto dell’opposizione e quello in cui la decisione di rigetto gli perviene (DTF

106.

III 51 consid. 3), ricordato che dal 1° gennaio

2011.

le decisioni di rigetto dell’opposizione sono per legge immediatamente esecutive (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC), non avendo un eventuale reclamo effetto sospensivo automatico

(art. 325 CPC; sentenze della CEF 15.2024.119 del 30 gennaio 2025, consid.

2.1

e 15.2023.112 del 23 febbraio 2024, consid. 4.1, 4.3 e 4.3.1, e i rinvii).

Tale sospensione non si prolunga né fino allo scadere del termine di dieci

giorni per presentare un eventuale reclamo contro la decisione di rigetto (a

meno che al reclamo venga conferito l’effet­to sospensivo), né fino allo

scadere del termine di venti giorni per presentare l’eventuale azione di

disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF (DTF 149 III 410 consid. 6.3,

che sul secondo punto perde di vista che l’esecuzione può essere continuata

solo dopo che il rigetto provvisorio dell’opposizione è diventato definitivo in

virtù dell’art. 83 cpv. 3 LEF: cfr. STF 5A_579/2022 del 1° maggio 2023, consid.

4.1

e 4.2 con i rinvii e CEF 15.2024.103 del 3 gennaio 2025 pag. 3).

1.3.2

Nella fattispecie, l’UE ha notificato

a RE 1 e RE 2 il rispettivo precetto il 28 febbraio 2023, cui gli escussi han­no

immediatamente interposto opposizione (cfr. precetti, doc. A e B), sicché,

senza sospensione, il termine di cui all’art. 88 cpv. 2 LEF sarebbe scaduto

nell’anno successivo (sopra consid. 1.3.1), il giorno corrispondente per numero

a quello della decorrenza, ovvero il 28 febbraio 2024 (art. 31 LEF

cum

142.

cpv. 2 CPC; sentenza della CEF 15.2021.97 del 10 dicembre 2021, consid.

4.1; sull’interpretazione dell’art. 142 cpv. 2 CPC, v. DTF 150 III 367 consid. 5.6). Il termine è quindi rimasto sospeso dalla

presentazio­ne dell’istanza di rigetto dell’opposizione, proprio il 28

febbraio 2024, fino alla notifica della decisione di rigetto il 30 gennaio 2025

(estratto dell’applicativo di tracciamento della Posta, agli atti). Sennonché, stante la reiezione della domanda di

conferimento del­l’effetto sospensivo, le esecuzioni si sono perente il 30 gen­naio

stesso (o al più tardi il 28 febbraio 2025 alla scadenza del termine di venti

giorni per promuovere azione di disconoscimento di debito) dal momento che l’escutente

non ne ha chiesto la continuazione (cfr. Themis, applicativo informatico

dell’Ufficio per la gestione delle esecuzioni, consultato d’ufficio dalla

Camera [sopra consid. 1.3.1]), né ha d’altronde preteso in questa sede che la

controparte (pure rimasta silente al riguardo) abbia nel frattempo promosso

un’azione di disconoscimento del debito. Ciò posto, i reclamanti non hanno

(più) alcun interesse degno di protezione alla riforma della decisione

impugnata (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC e sopra consid. 1.3) e, in tale misura,

il reclamo va pertanto dichiarato

irricevibile (nello stesso senso: sen­tenza della CEF 14.2023.42 dell’11 luglio

2023, pag. 4), conservando un interesse solo per la questione delle spese di seconda sede (sotto

consid. 2), mentre quelle di prima sede sono da ritene­re

estinte (DTF 149 III 210 segg.; sentenza della CEF

14.2023.61

del 25 aprile 2024 consid. 3.3, massimato in RtiD 2024 II 718 n.

32c).

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, dovrebbero seguire

la soccombenza (art. 106 cpv. 1, 1° periodo CPC), ricordato che in caso di non

entrata nel merito si considera soccombente l’attore (art. 106 cpv. 1, 2°

periodo CPC), ovvero, in seconda sede, il ricorrente.

Tuttavia, le circostanze concrete fanno apparire iniqua una ripartizione delle

spese giudiziarie secondo l’esito della procedura (art. 107 cpv. 1 lett. f

CPC). In effetti, da un lato RE 1 e RE 2 avrebbero sì potuto domandare all’UE

se l’escutente avesse presentato una domanda di continuazione dell’esecuzione

e, ricevuta risposta negativa, limitarsi a segnalare all’Ufficio la perenzione

delle esecuzioni e rinunciare alla presentazione del reclamo, onde evitare il

rischio di dover pagare le spese

giudiziarie. Dall’altro, l’CO 1 avreb­be però potuto presentare detta

domanda immediatamente (il 30 gennaio 2025 stesso), onde evitare di vanificare

il lavoro del Pretore, oppure, dopo la notifica del reclamo, non opporsi allo

stesso, bensì limitarsi anch’essa a segnalare la perenzione delle esecuzioni.

S’impone dunque una ripartizione delle spese giudiziarie secondo equità o,

meglio, nel senso di porre a carico dei reclamanti e della resistente, in

ragione di ½, una tassa ridotta, la presente decisione riducendosi a una

dichiarazione d’irricevibilità, e di compensare le ripetibili.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 33'501.55

per ciascuna azione di rigetto dell’opposizione (una nei confronti di RE 1,

l’al­tra nei confronti di RE 2, benché le azioni siano state proposte con

un’unica istanza e la relativa decisione sia stata impugnata con un unico

reclamo), raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,

già anticipate da RE 1 e RE 2, sono poste a

loro carico in ragione di ½ (fr. 100.–) e per il resto (fr. 100.–)

sono poste a carico dell’CO 1; fatta salva una sua eventuale compensazione,

l’eccedenza versata dai reclamanti è loro restituita. Le spese ripetibili sono

compensate.

3. Notificazione a:

– avv. PA

1, __________, __________, __________;

– avv. PA

2, __________,

__________,

__________.

Comunicazione

al:

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5;

– Ufficio di esecuzione,

Lugano (con riferimento al consid. 1.3.2).

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

La presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).