14.2025.33
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Perenzione del termine per presentare la domanda di continuazione (perenzione dell’esecuzione). Ripartizione delle spese giudiziarie secondo equità
6 agosto 2025Italiano11 min
un’unica istanza del 28 febbraio 2024 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio
Source ti.ch
Incarto n.
14.2025.33
Lugano
6 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Bellotti,
presidente
Jaques
e Grisanti
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella causa SO.__________ (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 28 febbraio 2024 dall’
CO 1, __________ (__________)
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1, __________
RE 2, __________
(patrocinati dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 10 febbraio 2025 presentato da RE 1 e RE 2
contro la decisione emessa il 29 gennaio 2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 febbraio 2023 dalla
sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 33'501.55 oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2022, indicando
quale causa del credito la “[…] Fattura nr. 243/2021 per nostra
prestazione per opere da impresario costruttore Lotto 2 Vasca D (Digestore
Anaerobico), Area E (area coperto stoccaggio biomassa), Blocco C (Stoccaggio
insilati/rotoballe), Vasca G (raccolta liquami)”. Con
precetto n. __________ emesso lo stesso giorno dall’UE, l’CO 1 ha escusso anche
RE 2 per l’incasso dello stesso credito, in via solidale.
Fatti
B. Avendo
RE 1 e RE 2 interposto opposizione al rispettivo precetto esecutivo, con
un’unica istanza del 28 febbraio 2024 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, i
convenuti si sono opposti all’istanza con due distinte memorie di osservazioni
del 20 marzo. Mediante un’unica memoria di replica del 4 aprile e due distinte
di duplica del 12 aprile, tutte presentate spontaneamente, le parti si sono
riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni.
C. Statuendo con decisione del 29
gennaio 2025, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via
provvisoria le opposizioni interposte dai convenuti, ciascuna
limitatamente a fr. 33'501.55 oltre agl’interessi del 5% dal 1° settembre
2022, ponendo a loro carico le spese processuali di fr. 300.–, in solido,
e un’indennità di fr. 1'000.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a
questa Camera con un unico reclamo del 10 febbraio 2025 per ottenerne la riforma, nel senso di respingere
l’istanza e addebitare le spese giudiziarie
all’escutente, protestate spese, tasse e ripetibili. Il 19 febbraio 2025 il
presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata
con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 3 marzo 2025, l’CO 1 ha concluso
per la reiezione del reclamo, pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.
Mediante replica e duplica del 14 e 28 marzo, nonché triplica del 9 aprile,
tutte spontanee, le parti si sono riconfermate nelle rispettive e contrastanti
posizioni.
E. Preso
atto che nessuna delle parti aveva sollevato la questione dell’eventuale
perenzione dell’esecuzione (art. 88 cpv. 2 LEF), l’8 luglio 2025 la Presidente
della Camera, in ossequio al loro diritto di essere sentite (art. 53 cpv. 1
CPC), ha assegnato loro un termine di dieci giorni per formulare eventuali
osservazioni al riguardo. Nessuno si è avvalso di tale possibilità.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE 1 e RE 2 il 30 gennaio 2025, il
termine d’impugnazione è scaduto domenica 9 febbraio, per cui la scadenza è
stata riportata a lunedì 10 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato quello
stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Il
giudice entra nel merito dell’azione o dell’istanza solo se sono dati i
presupposti processuali, segnatamente se l’attore o l’istante vi ha un
interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 1 e 2 lett. a CPC), ciò che il
giudice esamina d’ufficio (art. 60 CPC; tra tante: sentenza della CEF 14.2023.20
del 25 settembre 2023, consid. 4.1 e le precedenti). Tale presupposto
processuale vale anche per i mezzi d’impugnazione (DTF 116 II 385 consid. 2; tra
tante: sentenze della CEF 14.2024.124 del 12 febbraio 2025, consid. 3.1).
1.3.1
In
ogni stadio di causa, il giudice appura d’ufficio se l’esecuzione è
manifestamente perenta o nulla (DTF 139 III 444 consid. 4.1.1, pag. 447).
Giusta
l’art. 88 LEF, se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di una decisione giudiziale,
trascorsi venti giorni dalla notificazione del precetto il creditore
può chiederne la continuazione (cpv. 1). Questo diritto si estingue decorso un
anno dalla notificazione del precetto. Se è stata fatta opposizione, il termine
resta sospeso tra il giorno in cui è stata promossa l’azione giudiziaria o
amministrativa (ex art. 79 e segg. LEF) e la sua definizione (cpv. 2). In tale
evenienza, il termine di un anno resta sospeso fintanto che il creditore non
ottiene una decisione esecutiva che tolga espressamente
l’opposizione (DTF 149 III 410 consid. 5, pag. 413). Tra le procedure
giudiziarie che sospendono il termine di perenzione entra in linea di conto,
segnatamente, l’azione di rigetto dell’opposizione in procedura sommaria (art.
80.
e segg. LEF; DTF 149 III 410 consid. 5, pag. 413, e 6.3.3, pag. 417,
concernente – come in concreto – un rigetto provvisorio). Il termine di perenzione comincia a decorrere dalla notificazione
del precetto esecutivo all’escusso (DTF 125 III 45 consid. 3/b) e
rimane sospeso tra il giorno in cui l’escutente avvia la procedura di
rigetto dell’opposizione e quello in cui la decisione di rigetto gli perviene (DTF
106.
III 51 consid. 3), ricordato che dal 1° gennaio
2011.
le decisioni di rigetto dell’opposizione sono per legge immediatamente esecutive (art. 336 cpv. 1 lett. a CPC), non avendo un eventuale reclamo effetto sospensivo automatico
(art. 325 CPC; sentenze della CEF 15.2024.119 del 30 gennaio 2025, consid.
2.1
e 15.2023.112 del 23 febbraio 2024, consid. 4.1, 4.3 e 4.3.1, e i rinvii).
Tale sospensione non si prolunga né fino allo scadere del termine di dieci
giorni per presentare un eventuale reclamo contro la decisione di rigetto (a
meno che al reclamo venga conferito l’effetto sospensivo), né fino allo
scadere del termine di venti giorni per presentare l’eventuale azione di
disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF (DTF 149 III 410 consid. 6.3,
che sul secondo punto perde di vista che l’esecuzione può essere continuata
solo dopo che il rigetto provvisorio dell’opposizione è diventato definitivo in
virtù dell’art. 83 cpv. 3 LEF: cfr. STF 5A_579/2022 del 1° maggio 2023, consid.
4.1
e 4.2 con i rinvii e CEF 15.2024.103 del 3 gennaio 2025 pag. 3).
1.3.2
Nella fattispecie, l’UE ha notificato
a RE 1 e RE 2 il rispettivo precetto il 28 febbraio 2023, cui gli escussi hanno
immediatamente interposto opposizione (cfr. precetti, doc. A e B), sicché,
senza sospensione, il termine di cui all’art. 88 cpv. 2 LEF sarebbe scaduto
nell’anno successivo (sopra consid. 1.3.1), il giorno corrispondente per numero
a quello della decorrenza, ovvero il 28 febbraio 2024 (art. 31 LEF
cum
142.
cpv. 2 CPC; sentenza della CEF 15.2021.97 del 10 dicembre 2021, consid.
4.1; sull’interpretazione dell’art. 142 cpv. 2 CPC, v. DTF 150 III 367 consid. 5.6). Il termine è quindi rimasto sospeso dalla
presentazione dell’istanza di rigetto dell’opposizione, proprio il 28
febbraio 2024, fino alla notifica della decisione di rigetto il 30 gennaio 2025
(estratto dell’applicativo di tracciamento della Posta, agli atti). Sennonché, stante la reiezione della domanda di
conferimento dell’effetto sospensivo, le esecuzioni si sono perente il 30 gennaio
stesso (o al più tardi il 28 febbraio 2025 alla scadenza del termine di venti
giorni per promuovere azione di disconoscimento di debito) dal momento che l’escutente
non ne ha chiesto la continuazione (cfr. Themis, applicativo informatico
dell’Ufficio per la gestione delle esecuzioni, consultato d’ufficio dalla
Camera [sopra consid. 1.3.1]), né ha d’altronde preteso in questa sede che la
controparte (pure rimasta silente al riguardo) abbia nel frattempo promosso
un’azione di disconoscimento del debito. Ciò posto, i reclamanti non hanno
(più) alcun interesse degno di protezione alla riforma della decisione
impugnata (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC e sopra consid. 1.3) e, in tale misura,
il reclamo va pertanto dichiarato
irricevibile (nello stesso senso: sentenza della CEF 14.2023.42 dell’11 luglio
2023, pag. 4), conservando un interesse solo per la questione delle spese di seconda sede (sotto
consid. 2), mentre quelle di prima sede sono da ritenere
estinte (DTF 149 III 210 segg.; sentenza della CEF
14.2023.61
del 25 aprile 2024 consid. 3.3, massimato in RtiD 2024 II 718 n.
32c).
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, dovrebbero seguire
la soccombenza (art. 106 cpv. 1, 1° periodo CPC), ricordato che in caso di non
entrata nel merito si considera soccombente l’attore (art. 106 cpv. 1, 2°
periodo CPC), ovvero, in seconda sede, il ricorrente.
Tuttavia, le circostanze concrete fanno apparire iniqua una ripartizione delle
spese giudiziarie secondo l’esito della procedura (art. 107 cpv. 1 lett. f
CPC). In effetti, da un lato RE 1 e RE 2 avrebbero sì potuto domandare all’UE
se l’escutente avesse presentato una domanda di continuazione dell’esecuzione
e, ricevuta risposta negativa, limitarsi a segnalare all’Ufficio la perenzione
delle esecuzioni e rinunciare alla presentazione del reclamo, onde evitare il
rischio di dover pagare le spese
giudiziarie. Dall’altro, l’CO 1 avrebbe però potuto presentare detta
domanda immediatamente (il 30 gennaio 2025 stesso), onde evitare di vanificare
il lavoro del Pretore, oppure, dopo la notifica del reclamo, non opporsi allo
stesso, bensì limitarsi anch’essa a segnalare la perenzione delle esecuzioni.
S’impone dunque una ripartizione delle spese giudiziarie secondo equità o,
meglio, nel senso di porre a carico dei reclamanti e della resistente, in
ragione di ½, una tassa ridotta, la presente decisione riducendosi a una
dichiarazione d’irricevibilità, e di compensare le ripetibili.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 33'501.55
per ciascuna azione di rigetto dell’opposizione (una nei confronti di RE 1,
l’altra nei confronti di RE 2, benché le azioni siano state proposte con
un’unica istanza e la relativa decisione sia stata impugnata con un unico
reclamo), raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,
già anticipate da RE 1 e RE 2, sono poste a
loro carico in ragione di ½ (fr. 100.–) e per il resto (fr. 100.–)
sono poste a carico dell’CO 1; fatta salva una sua eventuale compensazione,
l’eccedenza versata dai reclamanti è loro restituita. Le spese ripetibili sono
compensate.
3. Notificazione a:
– avv. PA
1, __________, __________, __________;
– avv. PA
2, __________,
__________,
__________.
Comunicazione
al:
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5;
– Ufficio di esecuzione,
Lugano (con riferimento al consid. 1.3.2).
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
La presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).