14.2025.34
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
14 marzo 2025Italiano9 min
con decisione del 30 gennaio 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE
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Incarto n.
14.2025.34
Lugano
14 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.1062 (fallimento) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 13 dicembre
2024 da
RE 1
(titolare dell’impresa individuale __________)
contro
RE 1 __________
(patrocinata dalla dott. iur. PA 1)
giudicando sul reclamo del 10 febbraio 2025 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 30 gennaio 2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, il 13 dicembre 2024 CO
1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il
fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'601.70 oltre a
interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 29 gennaio 2025 si presentato solamente l’istante.
C. Statuendo
con decisione del 30 gennaio 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE
1 dallo stesso giorno alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 10 febbraio 2025 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il
12 febbraio 2025 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda
di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione
del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto brevi manu allo sportello
della Pretura il 31 gennaio 2025, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 10
febbraio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo
è dunque tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova autentici
o in senso proprio, denominati in tedesco “echte
Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espres-samente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato.
Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica
insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in:
Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174
LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione
il 30 gennaio 2025 alle ore 15:46 (ovvero 5 ore 46 minuti dopo la
pronuncia del fallimento) relativa al versamento di fr. 2'996.–
a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. E), per cui il
presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come
visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la
pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 31 gennaio 2025)
prodotto dalla reclamante (doc. D) si evince che nei suoi confronti erano
pendenti ben 63 esecuzioni per oltre fr. 170'000.– complessivi. A parte
pretese non quantificate di restituzione dei contributi AVS e LPP (il cui pagamento non è documentato) perché avrebbe
cessato di versare salari dal 1° gennaio 2022 ed entrate
generate dalle carte “Ricard”, che secondo il conteggio della stessa reclamante
(doc. G) nel 2024 non superavano fr. 5'000.– mensili (al lordo dei costi
non precisati), essa fa valere a sostegno della propria solvibilità di essere
proprietaria del fondo n. __________ RFD di __________, che allega essere "di gran valore", pur dedotto il
debito ipotecario (che secondo l’estratto del registro fondiario ammonta a fr. 2'205'000.–
nominali). La reclamante ha poi prodotto il 28 febbraio 2025 un impegno della
Banca __________ di stessa data (doc. T) di versarle fr. 154'817.15 a
saldo delle sue esecuzioni pendenti, secondo un conteggio dell’Ufficio d’esecuzione
del 26 febbraio 2025 (doc. P), dietro la consegna di una nuova cartella
ipotecaria di fr. 870'000.– gravante in 6° grado collettivamente il fondo n.
__________ il diritto per sé stante e permanente n. __________ RFD di __________,
e la lettera di stessa data con cui il notaio avv. __________ si è impegnato a
costituire la cartella, a trasmetterla alla banca e a ricevere fr. 170'000.–
sul suo conto con cui estinguere le esecuzioni e saldare le spese e onorari
(doc. U). Tali allegazioni e documenti sono però tardivi (sopra consid. 1).
Tuttavia,
già in sede di concessione dell’effetto
sospensivo, la Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che a favore di quattro gruppi di
pignoramento (n. 1 a 4) composti in tutto di 45 esecuzioni ammontanti a quasi fr. 90'000.–
complessivi, l’Ufficio d’esecuzione ha pignorato
un impianto di filtraggio dell’acqua stimato in fr. 300'000.–, che copre
quindi ampiamente le esecuzioni in questione, che nei mesi precedenti il
fallimento la reclamante aveva pagato all’Ufficio più di fr. 50'000.– e che
non risultavano (né risultano tuttora) a suo carico né comminatorie di
fallimenti (salvo una, n. __________, risalente a oltre 8 mesi fa, che non
risulta essere stata portata avanti, verosimilmente perché è stata nel
frattempo pagata stante il suo importo esiguo) né attestati di carenza di beni.
Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a
breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre
esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci
occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare
più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito
alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua
solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di
cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento dell’RE 1 va annullato. È tuttavia
evidente che se la reclamante non dovesse mettere in atto quanto proposto nel
suo scritto del 28 febbraio 2025 e dovesse fallire un’altra volta
nei prossimi tempi, la Camera non potrà dimostrare la stessa indulgenza avuta
nel caso odierno.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei falli-menti, sono poste in ambo le sedi a carico
della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della
procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte
non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo. La
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 30 gennaio 2025 dalla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord nei confronti dell’RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE
1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 100.–, è versata a CO 1 quale rimborso della tassa
di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– __________;
– Ufficio d’esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,
Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).