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Decisione

14.2025.34

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

14 marzo 2025Italiano9 min

con decisione del 30 gennaio 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.34

Lugano

14 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.1062 (fallimento) della

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 13 dicembre

2024 da

RE 1

(titolare dell’impresa individuale __________)

contro

RE 1 __________

(patrocinata dalla dott. iur. PA 1)

giudicando sul reclamo del 10 febbraio 2025 presentato dall’RE 1 contro

la decisione emessa il 30 gennaio 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

della sede di Mendrisio del­l’Ufficio d’esecuzione, il 13 dicembre 2024 CO

1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il

fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamen­to di fr. 2'601.70 oltre a

interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 29 gennaio 2025 si presentato solamente l’istante.

C. Statuendo

con decisione del 30 gennaio 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE

1 dallo stesso giorno alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 10 febbraio 2025 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

12 febbraio 2025 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda

di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione

del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto brevi manu allo sportello

della Pretura il 31 gennaio 2025, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 10

febbraio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il recla­mo

è dunque tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova autentici

o in senso proprio, denominati in tedesco “echte

Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espres-samente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugna­to.

Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica

insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamen­ti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in:

Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26d ad art. 174

LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilascia­ta dall’Ufficio d’esecuzione

il 30 gennaio 2025 alle ore 15:46 (ovvero 5 ore 46 minuti dopo la

pronuncia del fallimento) relativa al versamento di fr. 2'996.–

a saldo dell’esecuzione promossa dal­l’i­stante (doc. E), per cui il

presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come

visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la

pronuncia del fallimen­to – dall’estratto esecutivo (al 31 gennaio 2025)

prodotto dalla reclamante (doc. D) si evince che nei suoi confronti erano

pendenti ben 63 esecuzioni per oltre fr. 170'000.– complessivi. A parte

pretese non quantificate di restituzione dei contributi AVS e LPP (il cui pagamento non è documentato) perché avrebbe

cessato di ver­sare salari dal 1° gennaio 2022 ed entrate

generate dalle carte “Ricard”, che secondo il conteggio della stessa reclamante

(doc. G) nel 2024 non superavano fr. 5'000.– mensili (al lordo dei costi

non precisati), essa fa valere a sostegno della propria solvibilità di essere

proprietaria del fondo n. __________ RFD di __________, che allega essere "di gran valore", pur dedotto il

debito ipotecario (che secon­do l’estratto del registro fondiario ammonta a fr. 2'205'000.–

nominali). La reclamante ha poi prodotto il 28 febbraio 2025 un impegno della

Banca __________ di stessa data (doc. T) di versarle fr. 154'817.15 a

saldo delle sue esecuzioni pendenti, secondo un conteggio dell’Ufficio d’esecuzione

del 26 febbraio 2025 (doc. P), dietro la consegna di una nuova cartella

ipotecaria di fr. 870'000.– gravante in 6° grado collettivamente il fondo n.

__________ il diritto per sé stante e permanente n. __________ RFD di __________,

e la lettera di stessa data con cui il notaio avv. __________ si è impegnato a

costituire la cartella, a trasmetterla alla banca e a ricevere fr. 170'000.–

sul suo conto con cui estinguere le esecuzioni e saldare le spese e onorari

(doc. U). Tali allegazioni e documenti sono però tardivi (sopra consid. 1).

Tuttavia,

già in sede di concessione dell’effetto

sospensivo, la Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che a favore di quattro gruppi di

pignoramento (n. 1 a 4) composti in tutto di 45 esecuzioni ammontanti a quasi fr. 90'000.–

complessivi, l’Ufficio d’esecuzione ha pignorato

un impianto di filtraggio dell’acqua stimato in fr. 300'000.–, che copre

quindi ampiamente le esecuzioni in questione, che nei mesi precedenti il

fallimento la reclamante aveva pagato all’Ufficio più di fr. 50'000.– e che

non risultavano (né risultano tuttora) a suo carico né comminatorie di

fallimenti (salvo una, n. __________, risalente a oltre 8 mesi fa, che non

risulta essere stata portata avanti, verosimilmente perché è stata nel

frattempo pagata stante il suo importo esiguo) né attestati di carenza di beni.

Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a

breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre

esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci

occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare

più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito

alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua

solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di

cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento dell’RE 1 va annullato. È tuttavia

evidente che se la reclaman­te non dovesse mettere in atto quanto proposto nel

suo scritto del 28 febbraio 2025 e dovesse fallire un’altra volta

nei prossimi tem­pi, la Camera non potrà dimostrare la stessa indulgenza avuta

nel caso odierno.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei falli-menti, sono poste in ambo le sedi a carico

della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della

procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte

non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 30 gennaio 2025 dalla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord nei confronti dell’RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE

1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 100.–, è versata a CO 1 quale rimborso della tassa

di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– __________;

– Ufficio d’esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,

Mendrisio.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).