14.2025.37
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
26 febbraio 2025Italiano5 min
con decisione dell’11 febbraio 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2025.37
Lugano
26 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.6631 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 dicembre
2024 dalla
CO 1
(rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 13 febbraio 2025 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa l’11 febbraio 2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 6
dicembre 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 447.80
compresi interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione dell’11 febbraio 2025 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione dell’11 febbraio 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 1’000.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 13 febbraio 2025 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato
il credito posto in esecuzione. Il 17 febbraio 2025 il presidente della Camera
ha d’ufficio concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è
stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni
interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 13 febbraio 2025, il termine d’impugnazione
è scaduto domenica 23 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì
24.
febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato
già il 14 febbraio 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo. Lo è pure lo scritto del 21 febbraio 2024, con cui il reclamante ha
trasmesso la prova dell’avvenuto pagamento di tutte le esecuzioni in corso
contro di lui.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte
Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito
posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto tre estratti del proprio conto postale
e un conteggio dell’Ufficio d’esecuzione del 13 febbraio 2025, da cui risulta
ch’egli ha estinto il credito vantato dal-l’istante. La Camera ha verificato
d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che l’ultimo pagamento è avvenuto il 24
gennaio 2025, prima della pronuncia del
fallimento, sicché, se l’avesse saputo, il Pretore avrebbe dovuto
respingere l’istanza (art. 173 n. 3 LEF). Stante la ricevibilità dei fatti e
documenti nuovi in materia di reclamo contro la decisione di fallimento (sopra
consid. 2), il
fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità del
reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del
reclamante, il cui pagamento tardivo, più di venti giorni dopo la notifica
della comminatoria di fallimento (del 25 settembre 2024), ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art.
107.
cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non
avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di
giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata l’11 febbraio 2025 dalla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE
1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa
sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di
giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).