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Decisione

14.2025.37

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

26 febbraio 2025Italiano5 min

con decisione dell’11 febbraio 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2025.37

Lugano

26 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.6631 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 dicembre

2024 dalla

CO 1

(rappresentata dalla RA 1, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 13 febbraio 2025 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa l’11 febbraio 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione, il 6

dicembre 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione

5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 447.80

compresi interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione dell’11 febbraio 2025 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione dell’11 febbraio 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 1’000.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 13 febbraio 2025 per ottenere l’annul­lamento del fallimento, asserendo di avere saldato

il credito posto in esecuzione. Il 17 febbraio 2025 il presidente della Camera

ha d’ufficio concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è

stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni

interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 13 febbraio 2025, il termine d’impu­gnazione

è scaduto domenica 23 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì

24.

febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato

già il 14 febbraio 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo. Lo è pure lo scritto del 21 febbraio 2024, con cui il reclamante ha

trasmesso la prova dell’avvenuto pagamento di tutte le esecuzioni in corso

contro di lui.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte

Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito

posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto tre estratti del proprio conto postale

e un conteggio dell’Ufficio d’esecuzione del 13 febbraio 2025, da cui risulta

ch’egli ha estinto il credito vantato dal­-l’istante. La Camera ha verificato

d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che l’ultimo pagamento è avvenuto il 24

gennaio 2025, prima della pronuncia del

fallimento, sicché, se l’avesse saputo, il Pretore avreb­be dovuto

respingere l’istanza (art. 173 n. 3 LEF). Stante la ricevibilità dei fatti e

documenti nuovi in materia di reclamo contro la decisione di fallimento (sopra

consid. 2), il

fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità del

reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del

reclamante, il cui pagamento tardivo, più di venti giorni dopo la notifica

della comminatoria di fallimento (del 25 settembre 2024), ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art.

107.

cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non

avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di

giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata l’11 febbraio 2025 dalla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE

1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa

sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di

giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).