Lexipedia

Decisione

14.2025.43

Autofallimento. Rinuncia alla tenuta di un’udienza. Reclamo insufficientemente motivato. Entità degli attivi del debitore istante perché abbia diritto all’autofallimento

18 marzo 2025Italiano8 min

la sentenza appena citata l’istante è insorto a questa Camera con un reclamo del

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.43

Lugano

18 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2025.32 (autofallimento)

della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza del 10 febbraio

2025 da

RE

1

(rappr.

dalla RA 1 )

giudicando sul reclamo 27 febbraio 2025 presentato da RE

1 contro la decisione emessa 17 febbraio 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con

istanza del 10 febbraio 2025 alla Pretura del Distretto di Leventina, RE 1 ha

chiesto che venisse decretato il proprio fallimento nel senso dell’art. 191

LEF.

Fatti

B. Statuendo

con decisione del 17 febbraio 2025, il Pretore ha respinto l’istanza senza

prelevare spese.

C. Contro

la sentenza appena citata l’istante è insorto a questa Camera con un reclamo del

27 febbraio 2025 per ottenerne l’annul­lamento, la retrocessione dell’incarto

alla Pretura “per procedere con l’iter del

fallimento personale” da lui richiesto, e la concessione dell’effetto

sospensivo e del gratuito patrocinio limitatamente alle spese giudiziarie.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1, per il rinvio

dell’art. 194 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera

di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 28 febbraio 2025 contro la sentenza notificata al convenuto il 20

febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione

inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo

possono essere censurati sia l’appli­cazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nel

reclamo RE 1 si duole che il Pretore non ha nemmeno indetto un’udienza per

sentirlo e verificare ch’egli si trova in una situazione d’insolvibilità

irreversibile. Ora, l’art. 194 cpv. 1 LEF non rinvia all’art. 168 LEF, sicché

il diritto federale non impone al giudice la tenuta di un’udienza nella

procedura di autofallimento (Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 47 ad art. 191 LEF). D’altronde, l’art.

191.

LEF non contiene una prescrizione simile a quella dell’art. 190 cpv. 2 LEF,

che prevede la citazione del debitore a breve termine per essere sentito ove il

creditore ne abbia chiesto il fallimento senza preventiva esecuzione in

particolare in seguito alla sospensione dei suoi pagamenti. La citazione del

debitore che chiede il proprio fallimento non risulta pertanto obbligatoria,

anche perché questi ha avuto l’occasione di far sentire le sue ragioni nell’istanza

di autofallimento (contra: Brunner/Boller/ Fritschi, in: Basler

Kommentar, SchKG II, 3ª ed. 2021, n. 3a ad art. 194 LEF, secondo i quali l’art.

190.

cpv. 2 LEF avrebbe una portata generale per tutti i casi di fallimento

senza preventiva ese-cuzione, ciò che non risulta né dal testo della legge né

dalla sua sistematica, dalla quale non si evince alcun rinvio dell’art. 194

cpv. 1 all’art. 190 cpv. 2 LEF). Il giudice può quindi rinunciare alla tenuta

di un’udienza (art. 256 cpv 1 CPC e sopra consid. 1.1; Vock/Meis­ter-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen

ZPO, 2a ed. 2018, n. II.1 ad § 24 sentenza dell’Obergericht zurighese

PS220116 del 5 agosto 2022, consid. 3.3.1). Al riguardo il reclamo è di

conseguenza infondato.

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ricordato che secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale il debitore che chiede il proprio fallimento deve possedere

una certa sostanza da distribuire ai creditori, che “secondo le prassi cantonali” deve permettere di appianare

il 10 al 20% dei suoi debiti, e che il debitore dovrebbe dimostrare la seria

prospettiva di una ripartenza economica, sen­za la quale l’autofallimento si ridurrebbe

a un provvedimento sen­za utilità pratica e quindi privo d’interesse. Siccome

nel caso concreto l’istante è gravato di esecuzioni e attestati di carenza di

beni per quasi due milioni di franchi, in attesa dell’aiuto sociale egli non è

evidentemente in grado d’immettere nel fallimento fr. 150'000.– a fr. 200'000.–

(10% della massa debitoria), oltre all’anticipo delle spese di liquidazione di fr. 3'000.–.

Il primo giudice ha considerato che la procedura fallimentare si concluderebbe

subito con la sospensione per mancanza di attivo, in netto contrasto con lo

scopo dell’art. 191 LEF, tanto più che l’intervento della pubblica assisten­za

esclude qualsiasi prospettiva di ripartenza economica, motivo per cui ha

respinto l’istanza.

4.

Il

reclamante rimprovera al Pretore di non aver verificato ch’egli si trova in una

situazione d’insolvibilità irreversibile, siccome è inabile al lavoro a causa

dello stress piscologico dovuto alla quantità di precetti esecutivi che

continuano ad arrivare e che lui non ritira, ciò che ammette non essere una

soluzione, e che persino con una vita più serena non sarebbe mai in grado di

far fronte ai propri debiti.

4.1

Così

argomentando, il reclamante non si confronta con la motivazione della decisione

impugnata e in particolare con il riferimento (invero unico) alla

giurisprudenza del Tribunale federale (senten­za 5A_915/2014 del 14 gennaio

2015.

consid. 5.1), secondo cui, a seconda delle circostanze, una dichiarazione

d’insolvenza al giudice può costituire un

abuso di diritto manifesto, in particolare quan­do il debitore chiede il

proprio fallimento pur sapendo di non disporre di alcun attivo da destinare ai

suoi creditori e neppure dei mezzi per anticipare le spese processuali (DTF 133

III 614 consid. 6; sentenze 5A_161/2023 del 18 agosto 2023 consid. 2.1 e della CEF 14.2020.95 dell’8 maggio 2020 consid. 2). RE 1 non allega, e ancora meno prova, di poter almeno

anticipare le spe­se della liquidazione fallimentare, solitamente di fr. 3'000.–

nel Can­tone Ticino. Insufficientemente motivato (giusta l’art. 320 cpv.

1.

CPC), il reclamo si rivela irricevibile su questo punto.

4.2

Stante

l’esito del giudizio odierno, non è necessario verificare se si possa davvero

subordinare l’autofallimento alla condizione che la sostanza dell’istanza da

distribuire ai creditori debba permettere di appianare il 10 al 20% dei suoi

debiti. Una simile esigenza non si deduce né dal testo dell’art. 191 LEF

dalla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo la quale risulta piuttosto

che la dichiarazione d’insolvibilità è manifestamente abusiva – o meglio senza

interesse – qualora il fallimento debba immediatamente essere sospeso per

mancanza di attivo giusta l’art. 230 cpv. 1 LEF (DTF 133 III 614 consid. 6.1.2,

pag. 618 in fondo), giacché gli effetti positivi del fallimento per il debitore

(estinzione delle esecuzioni secondo l’art. 206 cpv. 1 LEF, possibilità di

eccepire il non ritorno a miglior fortuna in virtù dell’art. 265 cpv. 2 LEF)

vengono a decadere (art. 230 cpv. 3 e 4 LEF). Del resto, il legislatore non ha

voluto creare una disparità di trattamento tra il fallimento richiesto da un

creditore e quello richiesto dal debitore (FF 1991 III 84 ad 205.31; DTF 133

III 614 consid. consid. 6.1.2, pag. 618 in alto), di modo che riesce difficile

esigere solo per il secondo tipo una quota di attivo minima eccedente quella

necessaria a coprire le spese di liquidazione.

5.

Le

spese processuali relative al presente giudizio (calcolate secondo gli art. 52

lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS

281.35]) andrebbero poste a carico del reclamante in

conseguenza della sua soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Stante la motivazione

in parte insufficiente e in parte d’acchito infondata, il reclamo era infatti

privo di possibilità di successo, sicché la domanda di gratuito patrocinio

avrebbe dovuto essere respinta (art. 117 lett. b CPC). Tuttavia, le condizioni

economiche presumibilmente difficili in cui ver­sa il reclamante inducono a

prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di

tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione alla

.

Comunicazione alla Pretura

del Distretto di Leventina.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

cancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine

di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).