14.2025.43
Autofallimento. Rinuncia alla tenuta di un’udienza. Reclamo insufficientemente motivato. Entità degli attivi del debitore istante perché abbia diritto all’autofallimento
18 marzo 2025Italiano8 min
la sentenza appena citata l’istante è insorto a questa Camera con un reclamo del
Source ti.ch
Incarto n.
14.2025.43
Lugano
18 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2025.32 (autofallimento)
della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza del 10 febbraio
2025 da
RE
1
(rappr.
dalla RA 1 )
giudicando sul reclamo 27 febbraio 2025 presentato da RE
1 contro la decisione emessa 17 febbraio 2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con
istanza del 10 febbraio 2025 alla Pretura del Distretto di Leventina, RE 1 ha
chiesto che venisse decretato il proprio fallimento nel senso dell’art. 191
LEF.
Fatti
B. Statuendo
con decisione del 17 febbraio 2025, il Pretore ha respinto l’istanza senza
prelevare spese.
C. Contro
la sentenza appena citata l’istante è insorto a questa Camera con un reclamo del
27 febbraio 2025 per ottenerne l’annullamento, la retrocessione dell’incarto
alla Pretura “per procedere con l’iter del
fallimento personale” da lui richiesto, e la concessione dell’effetto
sospensivo e del gratuito patrocinio limitatamente alle spese giudiziarie.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1, per il rinvio
dell’art. 194 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera
di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 28 febbraio 2025 contro la sentenza notificata al convenuto il 20
febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione
inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo
possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nel
reclamo RE 1 si duole che il Pretore non ha nemmeno indetto un’udienza per
sentirlo e verificare ch’egli si trova in una situazione d’insolvibilità
irreversibile. Ora, l’art. 194 cpv. 1 LEF non rinvia all’art. 168 LEF, sicché
il diritto federale non impone al giudice la tenuta di un’udienza nella
procedura di autofallimento (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 47 ad art. 191 LEF). D’altronde, l’art.
191.
LEF non contiene una prescrizione simile a quella dell’art. 190 cpv. 2 LEF,
che prevede la citazione del debitore a breve termine per essere sentito ove il
creditore ne abbia chiesto il fallimento senza preventiva esecuzione in
particolare in seguito alla sospensione dei suoi pagamenti. La citazione del
debitore che chiede il proprio fallimento non risulta pertanto obbligatoria,
anche perché questi ha avuto l’occasione di far sentire le sue ragioni nell’istanza
di autofallimento (contra: Brunner/Boller/ Fritschi, in: Basler
Kommentar, SchKG II, 3ª ed. 2021, n. 3a ad art. 194 LEF, secondo i quali l’art.
190.
cpv. 2 LEF avrebbe una portata generale per tutti i casi di fallimento
senza preventiva ese-cuzione, ciò che non risulta né dal testo della legge né
dalla sua sistematica, dalla quale non si evince alcun rinvio dell’art. 194
cpv. 1 all’art. 190 cpv. 2 LEF). Il giudice può quindi rinunciare alla tenuta
di un’udienza (art. 256 cpv 1 CPC e sopra consid. 1.1; Vock/Meister-Müller, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen
ZPO, 2a ed. 2018, n. II.1 ad § 24 sentenza dell’Obergericht zurighese
PS220116 del 5 agosto 2022, consid. 3.3.1). Al riguardo il reclamo è di
conseguenza infondato.
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ricordato che secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale il debitore che chiede il proprio fallimento deve possedere
una certa sostanza da distribuire ai creditori, che “secondo le prassi cantonali” deve permettere di appianare
il 10 al 20% dei suoi debiti, e che il debitore dovrebbe dimostrare la seria
prospettiva di una ripartenza economica, senza la quale l’autofallimento si ridurrebbe
a un provvedimento senza utilità pratica e quindi privo d’interesse. Siccome
nel caso concreto l’istante è gravato di esecuzioni e attestati di carenza di
beni per quasi due milioni di franchi, in attesa dell’aiuto sociale egli non è
evidentemente in grado d’immettere nel fallimento fr. 150'000.– a fr. 200'000.–
(10% della massa debitoria), oltre all’anticipo delle spese di liquidazione di fr. 3'000.–.
Il primo giudice ha considerato che la procedura fallimentare si concluderebbe
subito con la sospensione per mancanza di attivo, in netto contrasto con lo
scopo dell’art. 191 LEF, tanto più che l’intervento della pubblica assistenza
esclude qualsiasi prospettiva di ripartenza economica, motivo per cui ha
respinto l’istanza.
4.
Il
reclamante rimprovera al Pretore di non aver verificato ch’egli si trova in una
situazione d’insolvibilità irreversibile, siccome è inabile al lavoro a causa
dello stress piscologico dovuto alla quantità di precetti esecutivi che
continuano ad arrivare e che lui non ritira, ciò che ammette non essere una
soluzione, e che persino con una vita più serena non sarebbe mai in grado di
far fronte ai propri debiti.
4.1
Così
argomentando, il reclamante non si confronta con la motivazione della decisione
impugnata e in particolare con il riferimento (invero unico) alla
giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 5A_915/2014 del 14 gennaio
2015.
consid. 5.1), secondo cui, a seconda delle circostanze, una dichiarazione
d’insolvenza al giudice può costituire un
abuso di diritto manifesto, in particolare quando il debitore chiede il
proprio fallimento pur sapendo di non disporre di alcun attivo da destinare ai
suoi creditori e neppure dei mezzi per anticipare le spese processuali (DTF 133
III 614 consid. 6; sentenze 5A_161/2023 del 18 agosto 2023 consid. 2.1 e della CEF 14.2020.95 dell’8 maggio 2020 consid. 2). RE 1 non allega, e ancora meno prova, di poter almeno
anticipare le spese della liquidazione fallimentare, solitamente di fr. 3'000.–
nel Cantone Ticino. Insufficientemente motivato (giusta l’art. 320 cpv.
1.
CPC), il reclamo si rivela irricevibile su questo punto.
4.2
Stante
l’esito del giudizio odierno, non è necessario verificare se si possa davvero
subordinare l’autofallimento alla condizione che la sostanza dell’istanza da
distribuire ai creditori debba permettere di appianare il 10 al 20% dei suoi
debiti. Una simile esigenza non si deduce né dal testo dell’art. 191 LEF né
dalla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo la quale risulta piuttosto
che la dichiarazione d’insolvibilità è manifestamente abusiva – o meglio senza
interesse – qualora il fallimento debba immediatamente essere sospeso per
mancanza di attivo giusta l’art. 230 cpv. 1 LEF (DTF 133 III 614 consid. 6.1.2,
pag. 618 in fondo), giacché gli effetti positivi del fallimento per il debitore
(estinzione delle esecuzioni secondo l’art. 206 cpv. 1 LEF, possibilità di
eccepire il non ritorno a miglior fortuna in virtù dell’art. 265 cpv. 2 LEF)
vengono a decadere (art. 230 cpv. 3 e 4 LEF). Del resto, il legislatore non ha
voluto creare una disparità di trattamento tra il fallimento richiesto da un
creditore e quello richiesto dal debitore (FF 1991 III 84 ad 205.31; DTF 133
III 614 consid. consid. 6.1.2, pag. 618 in alto), di modo che riesce difficile
esigere solo per il secondo tipo una quota di attivo minima eccedente quella
necessaria a coprire le spese di liquidazione.
5.
Le
spese processuali relative al presente giudizio (calcolate secondo gli art. 52
lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS
281.35]) andrebbero poste a carico del reclamante in
conseguenza della sua soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Stante la motivazione
in parte insufficiente e in parte d’acchito infondata, il reclamo era infatti
privo di possibilità di successo, sicché la domanda di gratuito patrocinio
avrebbe dovuto essere respinta (art. 117 lett. b CPC). Tuttavia, le condizioni
economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante inducono a
prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di
tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione alla
.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Leventina.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
cancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine
di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).