14.2025.44
Reclamo contro il decreto di sequestro. Esclusività della via dell’opposizione al sequestro
24 marzo 2025Italiano5 min
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
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CO 1
Incarto n.
14.2025.44
Lugano
24 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2025.11 (decreto di sequestro) della Giudicatura di pace
del Circolo del Gambarogno promossa con istanza 5 febbraio 2025 da
CO 1
(patrocinato dall’avv. PR 1, __________)
contro
RE 1, DE-__________
RE 2, DE-__________
RE 3, DE-__________
RE 4, DE-__________
giudicando sul reclamo del 26 febbraio 2025 presentato da RE 1, RE 2, RE
3 e RE 4 contro la decisione emessa il 10 febbraio 2025 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando
in diritto:
che
statuendo con decisione del 10 febbraio 2025, il Giudice di pace del Circolo di
Gambarogno ha accolto l’istanza presentata il 5 febbraio 2025 da CO 1 e ha
decretato nei confronti di RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4 il sequestro del fondo n. __________
RFD __________ a concorrenza del credito di
fr. 4'000.– vantato dall’istante per ripetibili di fr. 3'000.–
assegnategli dal Tribunale cantonale
amministrativo con sentenza del 23 ottobre 2024 e di fr. 1'000.–
accordategli dal Consiglio di Stato mediante decisio-ne del 2 agosto 2024,
indicando quale causa del sequestro l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (domicilio dei
debitori all’estero e legame sufficiente del credito con la Svizzera) e ponendo
a carico dell’istante le spese processuali di fr. 260.–;
che
l’11 febbraio 2025 la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha proceduto
all’esecuzione del sequestro e allestito il relativo verbale (n. __________);
che
contro il decreto di sequestro RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4 sono insorti a questa
Camera con un “reclamo” (“Beschwerde”) del 26 febbraio 2025 per ottenerne la revoca, la cancellazione
dell’iscrizione nel registro delle esecuzioni, l’annullamento della restrizione
della facoltà di disporre del fondo sequestrato annotata nel registro fondiario
e il conferimento dell’effetto sospensivo;
che
non è chiaro se il “reclamo” (“Beschwerde”) è un reclamo nel senso degli art. 319 segg. del Codice
di diritto processuale civile svizzero (CPC, RS 272) contro il decreto di sequestro emesso dal Giudice di pace oppure
(disgiuntivamente o inclusivamente) un ricorso
(“Beschwerde”) giusta l’art. 17 della Legge federale
sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, RS 281.1) contro
l’esecuzione del sequestro cui ha proceduto l’UE, e singolarmente contro il
verbale di sequestro;
che
quasi tutte le censure formulate dai reclamanti riguardano il decreto di
sequestro (inesigibilità del credito del sequestrante, carattere ingiustificato
delle tasse e interessi di mora indicati alla voce
“credito”, difetto di legittimazione passiva di RE 2 e RE 4, assenza di
una decisione giudiziaria esecutiva, appartenenza del fondo sequestro anche a terzi, limitazione inammissibile del sequestro
a un singolo attivo appartenente alla comunione ereditaria indivisa formata dai
quattro reclamanti, incompetenza ratione
valoris del Giudice di pace, invio del decreto di sequestro per posta senza traduzione in lingua tedesca in
violazione delle regole della CLA65, violazione dei diritti di difesa dell’art.
6 n. 1 e n. 3 lett. b CEDU e del divieto di discriminazione dell’art. 14 CEDU, mancanza di una causa di sequestro);
che,
correttamente, i reclamanti hanno presentato le medesime censure alla Giudicatura
di pace del circolo di Gambarogno mediante opposizione al decreto di sequestro
(art. 278 LEF);
che
contro la decisione che accoglie l’istanza di sequestro è possibile solo
un’opposizione (art. 278 LEF), ad esclusione di un re-clamo ai sensi degli art. 319 segg. CPC (sentenze del Tribunale
federale 5A_200/2013 del 17 luglio 2013 consid. 1.3 e della Camera esecuzione
e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) 15.2012.90 del 28 settembre
2012 consid. 1; Meier-Dieterle in: Basler
Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 1
ad art. 278 LEF);
che
nella misura in cui è diretto contro il decreto di sequestro, il “reclamo” è
pertanto irricevibile;
che le (poche) censure dirette contro il verbale
di sequestro (estensione eccessiva del sequestro, invio del verbale di sequestro per posta senza traduzione in lingua tedesca
in violazione delle regole della CLA65) verrano trattate insieme a quelle
sollevate dai reclamanti nel ricorso presentato il 14 marzo 2025 contro il
precetto esecutivo n. __________ a convalida del sequestro notificato loro il 6
marzo 2025 (inc. 15.2025.34);
che, viste le peculiarità del caso, si rinuncia
eccezionalmente a prelevare spese processuali, che andrebbero poste a
carico dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte;
che circa
Fatti
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
Considerandi
litigioso, di fr. 175'462.–, pari al valore di stima
del fondo sequestrato (DTF 139 III 195 consid. 4.3.2), supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non
si riscuotono spese processuali e non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
– – .
Comunicazione
al Giudice di pace del Circolo del Gambarogno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art.
72 cpv. 2 lett. a LTF) al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione
di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le
ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).