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Decisione

14.2025.44

Reclamo contro il decreto di sequestro. Esclusività della via dell’opposizione al sequestro

24 marzo 2025Italiano5 min

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

14.2025.44

Lugano

24 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2025.11 (decreto di sequestro) della Giudicatura di pace

del Circolo del Gambarogno promossa con istanza 5 febbraio 2025 da

CO 1

(patrocinato dall’avv. PR 1, __________)

contro

RE 1, DE-__________

RE 2, DE-__________

RE 3, DE-__________

RE 4, DE-__________

giudicando sul reclamo del 26 febbraio 2025 presentato da RE 1, RE 2, RE

3 e RE 4 contro la decisione emessa il 10 febbraio 2025 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando

in diritto:

che

statuendo con decisione del 10 febbraio 2025, il Giudice di pace del Circolo di

Gambarogno ha accolto l’istanza presentata il 5 febbraio 2025 da CO 1 e ha

decretato nei confronti di RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4 il sequestro del fondo n. __________

RFD __________ a concorrenza del credito di

fr. 4'000.– van­tato dall’istante per ripetibili di fr. 3'000.–

assegnategli dal Tribunale cantonale

amministrativo con sentenza del 23 ottobre 2024 e di fr. 1'000.–

accordategli dal Consiglio di Stato mediante decisio­-ne del 2 agosto 2024,

indicando quale causa del sequestro l’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF (domicilio dei

debitori all’estero e legame sufficiente del credito con la Svizzera) e ponendo

a carico dell’istante le spese processuali di fr. 260.–;

che

l’11 febbraio 2025 la sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha proceduto

all’esecuzione del sequestro e allestito il relativo verbale (n. __________);

che

contro il decreto di sequestro RE 1, RE 2, RE 3 e RE 4 sono insorti a questa

Camera con un “reclamo” (“Beschwer­de”) del 26 febbraio 2025 per ottenerne la revoca, la cancellazione

dell’iscrizione nel registro delle esecuzioni, l’annullamento della restrizione

della facoltà di disporre del fondo sequestrato annotata nel registro fondiario

e il conferimento dell’effetto sospensivo;

che

non è chiaro se il “reclamo” (“Beschwerde”) è un reclamo nel senso degli art. 319 segg. del Codice

di diritto processuale civile svizzero (CPC, RS 272) contro il decreto di sequestro emesso dal Giudice di pace oppure

(disgiuntivamente o inclusivamente) un ricorso

(“Beschwerde”) giusta l’art. 17 della Legge federale

sulla ese­cuzione e sul fallimento (LEF, RS 281.1) contro

l’esecuzione del sequestro cui ha proceduto l’UE, e singolarmente contro il

verbale di sequestro;

che

quasi tutte le censure formulate dai reclamanti riguardano il decreto di

sequestro (inesigibilità del credito del sequestrante, carattere ingiustificato

delle tasse e interessi di mora indicati alla vo­ce

“credito”, difetto di legittimazione passiva di RE 2 e RE 4, assenza di

una decisione giudiziaria esecutiva, appartenenza del fondo sequestro anche a terzi, limitazione inammissibile del se­questro

a un singolo attivo appartenente alla comunione ereditaria indivisa formata dai

quattro reclamanti, incompetenza ratione

valoris del Giudice di pace, invio del decreto di sequestro per posta senza traduzione in lingua tedesca in

violazione delle regole della CLA65, violazione dei diritti di difesa dell’art.

6 n. 1 e n. 3 lett. b CEDU e del divieto di discriminazione dell’art. 14 CEDU, mancan­za di una causa di sequestro);

che,

correttamente, i reclamanti hanno presentato le medesime censure alla Giudicatura

di pace del circolo di Gambarogno mediante opposizione al decreto di sequestro

(art. 278 LEF);

che

contro la decisione che accoglie l’istanza di sequestro è possibile solo

un’opposizione (art. 278 LEF), ad esclusione di un re-clamo ai sensi degli art. 319 segg. CPC (sentenze del Tribunale

federale 5A_200/2013 del 17 luglio 2013 consid. 1.3 e della Came­ra esecuzione

e fallimenti del Tribunale d’appello (CEF) 15.2012.90 del 28 settembre

2012 consid. 1; Meier-Dieterle in: Basler

Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 1

ad art. 278 LEF);

che

nella misura in cui è diretto contro il decreto di sequestro, il “reclamo” è

pertanto irricevibile;

che le (poche) censure dirette contro il verbale

di sequestro (esten­sione eccessiva del sequestro, invio del verbale di sequestro per posta senza traduzione in lingua tedesca

in violazione delle regole della CLA65) verrano trattate insieme a quelle

sollevate dai reclamanti nel ricorso presentato il 14 marzo 2025 contro il

precetto esecutivo n. __________ a convalida del sequestro notificato loro il 6

marzo 2025 (inc. 15.2025.34);

che, viste le peculiarità del caso, si rinuncia

eccezionalmente a pre­levare spese processuali, che andrebbero poste a

carico dei reclamanti (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte;

che circa

Fatti

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

Considerandi

litigioso, di fr. 175'462.–, pari al valore di stima

del fondo sequestrato (DTF 139 III 195 consid. 4.3.2), supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non

si riscuotono spese processuali e non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

– – .

Comunicazione

al Giudice di pace del Circolo del Gambarogno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art.

72 cpv. 2 lett. a LTF) al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione

di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le

ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).