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Decisione

14.2025.46

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

26 marzo 2025Italiano5 min

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 marzo 2025 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamen­to del fallimento, asserendo di avere saldato il

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.46

Lugano

26 marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.1154 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 14 ottobre 2024 dalla

società

CO 1 (GR)

(rappresentata dal presidente del CdA, RA 3,

__________)

contro

RE 1

(rappresentata dall’amministratore unico RA

2, __________)

giudicando sul reclamo del 4 marzo 2025 presentato dalla RE 1 contro la

decisione emessa il 27 febbraio 2025 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio

d’esecuzione, il 14 ottobre 2024 la società CO 1 ha chiesto alla Pretura del

Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato

pagamento di fr. 969.30 oltre ad accessori.

B. All’udienza

di discussione del 27 febbraio 2025 è comparso solo l’istante.

C. Statuendo

con decisione del 27 febbraio 2025 il Pretore aggiunto ha dichiarato il

fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico

della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 110.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 marzo 2025 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamen­to del fallimento, asserendo di avere saldato il

credito posto in ese­cuzione. Il 7 marzo 2025 il vicepresidente della

Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato

intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni

interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto all’amministratore unico della RE 1 il 4

marzo 2025, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 14 mar­zo. Presentato già

il 5 marzo 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte

Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito

posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto un conteggio rilasciato il 27 febbraio 2025 dalla sede di

Bellinzona dell’Ufficio d’ese­cuzione, da cui si evince che il credito

vantato dall’istante è estin­to, ovvero già prima della pronuncia del

fallimento (del 28 febbraio 2025). Di conseguenza, se tale circostanza le fosse

stata comu-nicata tempestivamente, il Pretore aggiunto avrebbe dovuto

respingere l’istanza (art. 172 n. 3 LEF). Il fallimento va dunque annullato

senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art.

174.

cpv. 2 LEF.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1

lett. f CPC).

Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo.

La tassa di

giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione

di fallimento pronunciata il 27 febbraio 2025 dalla Pretura del Distretto di

Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di

giustizia di prima sede di fr. 110.–, da anticipare come di rito, è posta

a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 110.–, è versata alla società CO 1 quale rimborso

della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n.

I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzo­na.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).