14.2025.46
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
26 marzo 2025Italiano5 min
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 marzo 2025 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il
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Incarto n.
14.2025.46
Lugano
26 marzo 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.1154 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 14 ottobre 2024 dalla
società
CO 1 (GR)
(rappresentata dal presidente del CdA, RA 3,
__________)
contro
RE 1
(rappresentata dall’amministratore unico RA
2, __________)
giudicando sul reclamo del 4 marzo 2025 presentato dalla RE 1 contro la
decisione emessa il 27 febbraio 2025 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio
d’esecuzione, il 14 ottobre 2024 la società CO 1 ha chiesto alla Pretura del
Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato
pagamento di fr. 969.30 oltre ad accessori.
B. All’udienza
di discussione del 27 febbraio 2025 è comparso solo l’istante.
C. Statuendo
con decisione del 27 febbraio 2025 il Pretore aggiunto ha dichiarato il
fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico
della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 110.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 marzo 2025 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il
credito posto in esecuzione. Il 7 marzo 2025 il vicepresidente della
Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato
intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni
interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto all’amministratore unico della RE 1 il 4
marzo 2025, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 14 marzo. Presentato già
il 5 marzo 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte
Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito
posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto un conteggio rilasciato il 27 febbraio 2025 dalla sede di
Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, da cui si evince che il credito
vantato dall’istante è estinto, ovvero già prima della pronuncia del
fallimento (del 28 febbraio 2025). Di conseguenza, se tale circostanza le fosse
stata comu-nicata tempestivamente, il Pretore aggiunto avrebbe dovuto
respingere l’istanza (art. 172 n. 3 LEF). Il fallimento va dunque annullato
senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art.
174.
cpv. 2 LEF.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1
lett. f CPC).
Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo.
La tassa di
giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione
di fallimento pronunciata il 27 febbraio 2025 dalla Pretura del Distretto di
Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di
giustizia di prima sede di fr. 110.–, da anticipare come di rito, è posta
a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 110.–, è versata alla società CO 1 quale rimborso
della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n.
I.2.
III. Notificazione a:
–
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).