14.2025.48
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto ingiuntivo italiano. Eccezione di mancata notifica dell’atto introduttivo d’istanza
24 novembre 2025Italiano18 min
effetti, egli ha evidenziato, il convenuto risulta domiciliato ad A______ (TI) dal 2 giugno 2010 (doc. D, E e F)
Source ti.ch
Incarto n.
14.2025.48
Lugano
24 novembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta
dei giudici:
Bellotti, presidente
Jaques e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2024.2920 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 22 maggio 2024 dalla
AP1,
Mi______ (IT)
(patrocinata dall’avv. PA1, L______)
contro
AO1,
L______
(patrocinato dall’avv. PA2,
L______)
giudicando sul reclamo del 7 marzo 2025 presentato dalla AP1 contro la decisione emessa il 17 febbraio
2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo del 6
febbraio 2012 (n. ____/2012), il Tribunale ordinario di Mi______ ha ingiunto a AO1 di pagare alla C______ S______ EUR 29'269.96 oltre interessi
e spese (doc. A, secondo foglio). In assenza di opposizione entro il termine
stabilito, il decreto è poi stato dichiarato definitivamente esecutivo (art.
647 CPC Italiano, v. doc. S).
Il
28 marzo 2019 è avvenuta la cessione del credito oggetto del suddetto decreto
ingiuntivo dalla C______ S______ alla AP1, comunicata a AO1 con posta elettronica certificata “PEC” il
21 giugno 2022 (doc. D/4 prodotto dall’istante).
B. Con
precetto esecutivo n. _______ emesso il 15
marzo 2024 dalla sede di L______ dell’Ufficio d’esecuzione, la AP1 ha escusso AO1 per l’incasso di fr. 27'859.20 oltre
agli interessi dell’11.5% dal 7 febbraio 2012 (indicando quale causa del
credito: “Decreto ingiuntivo
n. ____/2012 con formula esecutiva 29.2.2012”), fr. 347.10 (per “spese precetto
notificato”) e fr. 1'231.80 (per “spese
esecuzione mobiliare in Italia”).
C. Avendo
AO1 interposto opposizione al precetto
esecutivo, con istanza del 22 maggio 2024 la AP1
ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con
osservazioni scritte del 14 agosto 2024. Entro il termine prorogato impartitogli,
la AP1 ha presentato una replica del 6
novembre 2024 cui il 15 novembre 2024 AO1 ha
ribattuto con una duplica spontanea. Con ulteriori osservazioni spontanee del
28 novembre 2024 (“triplica”) l’istante ha esposto nuovamente il suo punto di
vista.
D. Statuendo con decisione del 17 febbraio 2025, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 400.– e un’indennità
di fr. 800.– a favore del convenuto.
E. Contro
la sentenza appena citata la AP1 è insorta
a questa Camera con un reclamo del 7
marzo 2025 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento
dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno
giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore della AP1
il 25 febbraio 2025, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 7 marzo.
Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque
tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui
scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,
consid. 4.1.1).
Il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è
regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28
LDIP, art. 81 cpv. 3 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.
59 ad art. 80 LEF). Trattandosi in
particolare di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro
o alla fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione presuppone, in via
pregiudiziale, un esame dell’esecutività della decisione in Svizzera
(cosiddetto “exequatur”; Staehelin, op. cit., n. 59 e 67 segg. ad art. 80), che per
quelle emesse in Italia è disciplinata dalla Convenzione di Lugano del 30 ottobre
2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug, RS 0275.12).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che il decreto ingiuntivo italiano,
munito della dichiarazione definitiva di esecutività, costituisce di principio
valido titolo di rigetto definitivo. Tuttavia, egli ha continuato, il convenuto
ha eccepito la mancata notifica del decreto, ciò che giusta l’art. 34 n. 2 CLug
ne impedisce il riconoscimento per assenza di regolare contraddittorio. Il
primo giudice ha evidenziato che benché dalla dichiarazione di esecutività
definitiva (doc. S) risulti che il decreto sia stato “regolarmente notificato”, dalla
relata di notifica del 14 marzo 2012 (doc. A, foglio 5) emerge che dopo un
tentativo di notifica presso quella che doveva essere la residenza di AO1 a Se______
(M______-I______) successivamente, vista la
sua irreperibilità, l’atto è stato depositato presso la Casa comunale di Se______ a valere quale notifica ai sensi dell’art.
143 CPC italiano. Secondo la giurisprudenza relativa a tale disposizione,
tuttavia, “l’ufficiale
giudiziario che non ha rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza
risultante dal certificato anagrafico, è tenuto a svolgere ogni ulteriore
ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto,
la nullità della notificazione”.
Nel
caso di specie, ha osservato il Pretore, la relata di notifica del 14 marzo
2012 menziona solo l’irreperibilità del convenuto all’ultimo indirizzo noto e
non dà atto di ricerche volte a reperire il nuovo indirizzo. L’istante non ha
comprovato che l’allora creditrice, la C______
S______., abbia effettuato le indagini ragionevolmente esigibili per
rintracciare la nuova residenza del convenuto, ritenuto che il primo documento
idoneo allo scopo risulta essere il certificato di residenza del 6 maggio 2013
di AO1 nel Comune di Se______ (IT) (doc. C) richiesto un anno dopo la
notifica del decreto ingiuntivo (doc. A) e l’accertata irreperibilità del
convenuto a Se______ (nel 2012). D’altra parte
AO1 ha dimostrato che al tempo della
pretesa notifica aveva trasferito il suo domicilio in Svizzera da quasi due
anni (ossia dal 2 giugno 2010 fino al 31 dicembre 2020, doc. D, E e F) a
dimostrazione dell’impossibilità di prendere conoscenza del procedimento in
corso nei suoi confronti e di prendervi parte, e la AP1 non ha menzionato circostanze dalle quali
si possa concludere che egli dovesse ritenere imminente la causa al momento in
cui è partito. Il Pretore ha quindi respinto l’istanza poiché il decreto
ingiuntivo non poteva essere considerato come una decisione ex art. 32 CLug e
di conseguenza nemmeno come titolo di rigetto.
4. Nel
reclamo la AP1 sostiene invece che la
notifica doveva considerarsi avvenuta. Afferma di aver prodotto il certificato
di residenza del Comune di Se______ (IT) del 6
marzo 2012, e quindi proprio nel periodo della notifica del decreto ingiuntivo
(re-plica pag. 6, doc. T indicato come doc. 20, seconda pagina), ove viene
chiaramente certificata la residenza di AO1
nel Comune di Se_____ (IT) dal 1991. L’ufficiale
giudiziario quindi ha eseguito la notifica sulla scorta di “dati aggiornati e idonei”. Si tratta di documento rilevante in quanto immediatamente precedente
la notifica del 14 marzo 2012 e non considerato dal Giudice di prime cure che ha
fondato la sua decisione unicamente sul successivo certificato del 6 maggio
2013 richiesto dalla C______ S______ in
sede di (ri)notifica del pignoramento mobiliare (doc. C, pag. 4).
4.1 Secondo
l’art. 34 n. 2 CLug la decisione non è riconosciuta “se la domanda giudiziale o atto equivalente non è
stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo
tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto
la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione”. La Svizzera ha espresso una riserva sull’eccezione (“eccetto qualora […]”) prevista nella
parte finale della norma (art. III n. 1 del Protocollo n. 1). In una procedura
di exequatur in Svizzera non può quindi essere opposto al convenuto di non
avere impugnato la decisione da delibare per respingere il motivo di diniego
dell’art. 34 n. 2 CLug.
Numerosi
Stati, tra cui la Svizzera, prevedono vie di notifica “fittizia” o
“sostitutiva”, ad esempio tramite pubblicazione (art. 11 legge di procedura
civile federale [RS 273], 141 CPC o 66 cpv. 4 n. 1 e 2 LEF; sentenza
della CEF 14.2021.159 del 30 maggio 2022 consid. 6.3 con rinvii). Una simile notifica dell’atto introduttivo d’istanza non è di
per sé lesiva dell’art. 34 n. 2 CLug, ma la sua efficacia in ambito
internazionale è subordinata al criterio autonomo (secondo la CLug) del
rispetto effettivo dei diritti di difesa del convenuto a prescindere dal
rispetto delle norme interne dello Stato in cui essa è avvenuta, questione che
il giudice dell’exequatur valuta in modo autonomo sulla base delle circostanze
del caso concreto. In particolare, la notifica “fittizia”, per essere
considerata valida dal profilo convenzionale, è subordinata all’effettuazione
di almeno un tentativo di notifica effettiva e delle indagini ragionevolmente
esigibili per rintracciare la nuova residenza. Può pure essere ritenuta valida
qualora il destinatario si sottragga alla notificazione o non segnali di aver
cambiato residenza benché la causa fosse già pendente o egli dovesse aspettarsi
un procedimento giudiziario imminente (potendosi in simili ipotesi considerare che
il destinatario avrebbe avuto la possibilità effettiva di difendersi se non si
fosse volontariamente sottratto alla notificazione). Pertanto, il
semplice fatto che le autorità italiane competenti abbiano considerato valida
la notifica del decreto ingiuntivo presso la Casa comunale ai sensi dell’art.
143 CPC-it non è vincolante per il giudice dell’exequatur e non esclude l’applicazione
dell’art. 34 n. 2 CLug (citata 14.2021.159 consid. 6.3.2, 6.4.1 e 7.1).
4.2 Ora,
se è vero che vi è agli atti un certificato di residenza in Italia del 6 marzo
2012 (doc. T/20, seconda pagina) antecedente la notifica del decreto ingiuntivo,
ancora non significa che la notifica “fittizia” possa considerarsi valida nel
senso dell’art. 34 n. 2 CLug. È d’altronde senz’altro possibile che il
tentativo di notifica sia avvenuto sulla base dei dati che accertavano in quel
momento la residenza di AO1 in Italia (come
il certificato di residenza del 6 marzo 2012), ma ciò non dimostra ancora che
una volta constatata l’irreperibilità l’ufficiale e/o l’allora creditrice
abbiano effettuato ricerche volte a rintracciare la nuova residenza del
convenuto. Una notifica del genere risulta quindi insufficiente dal punto di
vista dell’art. 34 n. 2 CLug. Per lo stesso motivo non muta tale conclusione il certificato di residenza del 6 maggio
2013 (richiesto dalla C______ S______ nell’ambito
della rinotifica del pignoramento mobiliare eseguito il 10 maggio 2013), che
non documenta alcuna (nuova) ricerca. Anzi, proprio il fatto che si sia ricorso
alla notificazione dell’art. 143 CPC italiano rende verosimile che non fossero “conosciuti
la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario” e pertanto che AO1 non fosse residente nel Comune di Se______. La decisione impugnata non presta
quindi il fianco alla critica.
5. Nella
decisione impugnata il primo giudice ha altresì rilevato, a proposito della tesi della AP1 secondo
cui AO1 non avrebbe provveduto ad aggiornare
Fatti
i suoi dati in Italia nonostante sapesse di avere pendenze debitorie in quel
paese, che l’eventuale omissione di segnalare il trasloco dev’essere
qualificata quale semplice inosservanza di un obbligo amministrativo, non
parificabile a un tentativo di ostacolare la notifica degli atti giudiziari. In
effetti, egli ha evidenziato, il convenuto risulta domiciliato ad A______ (TI) dal 2 giugno 2010 (doc. D, E e F)
mentre l’allora creditrice, la C______ S______,
ha iniziato la sua causa in Italia il 19 dicembre 2011 (doc. A) e l’istante non
ha menzionato circostanze dalle quali si possa concludere che AO1 dovesse ritenere imminente la causa al
momento in cui è partito.
5.1 Al
riguardo,
la reclamante osserva innanzitutto che dal certificato di
residenza del Comune di Mi______ del 19 maggio
2022 (doc. T/20, pag. 1) risulta che AO1
aveva trasferito la sua residenza/domicilio in Svizzera ad A______ il 27 gennaio 2014, ciò che figura anche
nel certificato di residenza del Comune di Mi______
(IT) aggiornato al 29 novembre 2024 (doc. AA/28 prodotto dall’istante), e che
tali dati non sono corretti, poiché AO1, per
sua stessa ammissione, è domiciliato/residente a L______ dal 1° gennaio 2021
(doc. 7/G del convenuto), dove gli è stato notificato il precetto esecutivo. La
reclamante ribadisce che ciò comprova l’inerzia di AO1 nel comunicare e nell’aggiornare i suoi
dati anagrafici di residenza ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 470/1988 secondo cui “i cittadini italiani che trasferiscono la
loro residenza da un comune italiano all’estero devono farne dichiarazione all’ufficio
consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla
immigrazione”. Inerzia che, “come provato in atti”, sarebbe
stata dovuta al fatto che AO1 era ben
conscio di avere delle “partite aperte” in Italia “e non solo prima del suo trasferimento ma
anche dopo”.
A
dimostrazione di ciò, la reclamante rileva che il 12 luglio e il 24 novembre
2011 la C______ S______ aveva inviato lettere
di sollecito del pagamento regolarmente notificate al debitore (doc. 17) nonché
l’invito per e-mail a partecipare a incontri organizzati dalla banca per la
sistemazione stragiudiziale del debito (doc. 15), e che il 7 ottobre 2011 AO1 per e-mail confermava la sua disponibilità
per un appuntamento presso gli uffici della C______
S______, che l’aveva convocato vista “la criticità delle sue posizioni presso l’istituto”, invitandolo pure a
predisporre un versamento già per il giorno dell’appuntamento,
poi mai eseguito (doc. 15). Con e-mail del 24 ottobre 2011 la C______ S______, constatando l’assenza di
bonifico, gli aveva poi prospettato la trasmissione del caso al settore legale
della banca (doc. 15). Inoltre, in una relazione interna del 3 novembre 2011
(doc. 15), il funzionario della banca aveva rilevato di aver più volte
sollecitato il pagamento anche incontrando in più occasioni AO1
“ricevendo rassicurazioni e scuse (l’ultima l’agonia della madre)”. La AP1 conclude che “il punto” non è la
documentazione prodotta da AO1 circa la sua
trasmigrazione (doc. D, E e F del convenuto) ma il fatto di non averla resa
nota anche nel Paese dove sapeva che la C______
S______ avrebbe preso provvedimenti nei suoi confronti.
5.2 Come già evidenziato dal Pretore e sopra esposto (consid. 4.1), la validità
della notifica edittale o “fittizia” è ammessa sotto il profilo dell’art. 34 n.
2 CLug nei casi in cui il destinatario non segnala di aver cambiato residenza,
benché la causa fosse già pendente o egli dovesse aspettarsi un procedimento
giudiziario imminente (potendosi in simili ipotesi considerare che egli avrebbe
avuto la possibilità effettiva di difendersi se non si fosse volontariamente
sottratto alla notificazione), ma non in caso di semplice inosservanza di un
obbligo amministrativo di annuncio di cambio di domicilio (citata 14.2021.159 consid.
Considerandi
7.1). Ora, nel caso concreto, gli scritti menzionati dalla reclamante non
dimostrano che AO1 dovesse aspettarsi
l’avvio di una causa al momento in cui è partito nel giugno 2010, poiché sono posteriori
alla sua partenza (doc. 15 e 17 prodotti dall’istante). Non si può pertanto
ritenere che egli, trasferendosi in Svizzera senza compiutamente informare le
autorità italiane, abbia tentato di ostacolare o sottrarsi alla notifica del
decreto ingiuntivo in questione, e che pertanto la notifica “fittizia” presso la casa comunale di Se______ possa essere considerata sufficiente
nell’ambito dell’exequatur. Invero, tale documentazione non accenna neppure a
una causa passata o in essere, ma tutt’al più riserva la trasmissione del caso
al settore legale della banca. Non viene quindi in soccorso della reclamante.
D’altronde,
i solleciti di cui si avvale la reclamante (doc. O/15 e Q/17), inviati fra
luglio e novembre 2011, neppure dimostrano che dopo il suo trasferimento in
Svizzera (nel giugno 2010), AO1 fosse venuto
a conoscenza del procedimento pendente in Italia, avviato solo in seguito,
ovvero il 19 dicembre 2011. In particolare il doc. O/15 contiene uno scambio di
e-mail di posta elettronica ove AO1
conferma la sua presenza per un appuntamento e nulla più (l’e-mail del 24
ottobre 2011 essendo rimasta senza risposta), oltre a una semplice relazione interna
di un funzionario della banca, mentre il doc. Q/17 contiene delle lettere
raccomandate di sollecito di pagamento con la menzione che sono state
consegnate “al portiere dello
stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate” e non a AO1 in persona.
5.3
La
reclamante rileva pure che prima della notifica del precetto esecutivo e della
procedura di rigetto dell’opposizione (del 2024) il 21 giugno 2022 aveva
tentato tramite la F______ s______a di
prendere contatto con AO1 inviandogli una
comunicazione via PEC (“posta elettronica certificata”, con stessa validità di
una raccomandata con ricevuta di ritorno, strumento obbligatorio per i
professionisti in Italia) che è stata regolarmente ricevuta da quest’ultimo (doc.
D/4) e che lo invitava a prendere contatto per addivenire ad una risoluzione
stragiudiziale bancaria (breve accenno nell’istanza e nella replica di prima
sede pag. 7). Nessun contatto è poi intervenuto, neppure dopo la notifica del
precetto esecutivo il 22 marzo 2024.
Ora,
anche tale comunicazione per posta elettronica “PEC” (doc. D/4) è ininfluente,
nel senso che non dimostra che AO1 abbia
avuto la possibilità di presentare in tempo utile le proprie difese avverso il
decreto ingiuntivo, emesso nel lontano 6 febbraio 2012. Peraltro all’e-mail, il
cui testo si limita a indicare “si
prega di prendere visione dell’allegato”, figura come
allegato unicamente la “comunicazione
di cessione del credito” dalla C______ S______ alla AP1 (v. sopra fatti ad A). Vi è poi un’ulteriore
e-mail di medesima data che recita: “in allegato trovate la ricevuta di avvenuta consegna” senza nessun allegato. Il
decreto ingiuntivo non figura accluso alla comunicazione di cessione di credito.
Ad ogni modo, il semplice fatto che il convenuto venga in un secondo tempo a
conoscenza dell’esistenza del procedimento e non presenti per ipotesi un’opposizione
tardiva al decreto ingiuntivo (art. 650 CPC italiano) non è di rilievo sotto il
profilo dell’art. 34 n. 2 CLug. In effetti, la riserva
della Svizzera impediva al Pretore di respingere il motivo di diniego dell’art.
34.
n. 2 CLug opponendo al convenuto che, “pur
avendone avuto la possibilità, [non aveva] impugnato la decisione” (v. sopra consid. 4.1; citata 14.2021.159 consid. 7.2).
5.4
L’ultimo
appunto della reclamante secondo cui, pur svolgendo AO1 la sua attività anche in Italia (doc. 21 –
26) in via B______ n______ _ a Mi______, l’ufficiale
giudiziario incaricato del pignoramento mobiliare avviato nulla ha trovato
nella sua sede professionale/lavorativa, altro non fa che confermare l’irreperibilità
in Italia di AO1. L’esito del reclamo è
quindi segnato.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili poiché il reclamo non è stato notificato alla controparte per
osservazioni e quest’ultima non è quindi incorsa in spese in questa sede.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 29'438.10,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ________
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
La presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).