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Decisione

14.2025.48

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto ingiuntivo italiano. Eccezione di mancata notifica dell’atto introduttivo d’istanza

24 novembre 2025Italiano18 min

effetti, egli ha evidenziato, il convenuto risulta domiciliato ad A______ (TI) dal 2 giugno 2010 (doc. D, E e F)

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.48

Lugano

24 novembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta

dei giudici:

Bellotti, presidente

Jaques e Grisanti

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2024.2920 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa

con istanza 22 maggio 2024 dalla

AP1,

Mi______ (IT)

(patrocinata dall’avv. PA1, L______)

contro

AO1,

L______

(patrocinato dall’avv. PA2,

L______)

giudicando sul reclamo del 7 marzo 2025 presentato dalla AP1 contro la decisione emessa il 17 febbraio

2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo del 6

febbraio 2012 (n. ____/2012), il Tribunale ordinario di Mi______ ha ingiunto a AO1 di pagare alla C______ S______ EUR 29'269.96 oltre interessi

e spese (doc. A, secondo foglio). In assenza di opposizione entro il termine

stabilito, il decreto è poi stato dichiarato definitivamente esecutivo (art.

647 CPC Italiano, v. doc. S).

Il

28 marzo 2019 è avvenuta la cessione del credito oggetto del suddetto decreto

ingiuntivo dalla C______ S______ alla AP1, comunicata a AO1 con posta elettronica certificata “PEC” il

21 giugno 2022 (doc. D/4 prodotto dall’istante).

B. Con

precetto esecutivo n. _______ emesso il 15

marzo 2024 dalla sede di L______ dell’Ufficio d’esecuzione, la AP1 ha escusso AO1 per l’incasso di fr. 27'859.20 oltre

agli interessi dell’11.5% dal 7 febbraio 2012 (indicando quale causa del

credito: “Decreto ingiuntivo

n. ____/2012 con formula esecutiva 29.2.2012”), fr. 347.10 (per “spese precetto

notificato”) e fr. 1'231.80 (per “spese

esecuzione mobiliare in Italia”).

C. Avendo

AO1 interposto opposizione al precetto

esecutivo, con istanza del 22 maggio 2024 la AP1

ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con

osservazioni scritte del 14 agosto 2024. Entro il termine prorogato impartitogli,

la AP1 ha presentato una replica del 6

novembre 2024 cui il 15 novembre 2024 AO1 ha

ribattuto con una duplica spontanea. Con ulteriori osservazioni spontanee del

28 novembre 2024 (“triplica”) l’istante ha esposto nuovamente il suo punto di

vista.

D. Statuendo con decisione del 17 febbraio 2025, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 400.– e un’indennità

di fr. 800.– a favore del convenuto.

E. Contro

la sentenza appena citata la AP1 è insorta

a questa Camera con un reclamo del 7

marzo 2025 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento

dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito dell’odierno

giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore della AP1

il 25 febbraio 2025, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 7 marzo.

Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque

tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,

consid. 4.1.1).

Il

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è

regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali conclu­se dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28

LDIP, art. 81 cpv. 3 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n.

59 ad art. 80 LEF). Trattandosi in

particolare di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro

o alla fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione presuppone, in via

pregiudiziale, un esa­me dell’esecutività della decisione in Svizzera

(cosiddetto “exequatur”; Staehelin, op. cit., n. 59 e 67 segg. ad art. 80), che per

quelle emesse in Italia è disciplinata dalla Convenzione di Lugano del 30 ottobre

2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione

delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug, RS 0275.12).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che il decreto ingiuntivo italiano,

munito della dichiarazione definitiva di esecutivi­tà, costituisce di principio

valido titolo di rigetto definitivo. Tuttavia, egli ha continuato, il convenuto

ha eccepito la mancata notifica del decreto, ciò che giusta l’art. 34 n. 2 CLug

ne impedisce il riconoscimento per assenza di regolare contraddittorio. Il

primo giudice ha evidenziato che benché dalla dichiarazione di esecutività

definitiva (doc. S) risulti che il decreto sia stato “regolarmente notifica­to”, dalla

relata di notifica del 14 marzo 2012 (doc. A, foglio 5) emerge che dopo un

tentativo di notifica presso quella che doveva essere la residenza di AO1 a Se______

(M______-I______) successivamente, vista la

sua irreperibilità, l’atto è stato depositato presso la Casa comunale di Se______ a valere quale notifica ai sensi del­l’art.

143 CPC italiano. Secondo la giurisprudenza relativa a tale disposizione,

tuttavia, “l’ufficiale

giudiziario che non ha rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza

risultante dal certificato anagrafi­co, è tenuto a svolgere ogni ulteriore

ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto,

la nullità della notificazione”.

Nel

caso di specie, ha osservato il Pretore, la relata di notifica del 14 marzo

2012 menziona solo l’irreperibilità del convenuto all’ultimo indirizzo noto e

non dà atto di ricerche volte a reperire il nuovo indirizzo. L’istante non ha

comprovato che l’allora creditrice, la C______

S______., abbia effettuato le indagini ragionevolmente esigibili per

rintracciare la nuova residenza del convenuto, ritenuto che il primo documento

idoneo allo scopo risulta essere il certificato di residenza del 6 maggio 2013

di AO1 nel Comune di Se______ (IT) (doc. C) richiesto un anno dopo la

notifica del decreto ingiuntivo (doc. A) e l’accertata irreperibilità del

convenuto a Se______ (nel 2012). D’altra parte

AO1 ha dimostrato che al tempo della

pretesa notifica aveva trasferito il suo domicilio in Svizzera da quasi due

anni (ossia dal 2 giugno 2010 fino al 31 dicembre 2020, doc. D, E e F) a

dimostrazione dell’impossibilità di prendere conoscenza del procedimento in

corso nei suoi confronti e di prendervi parte, e la AP1 non ha menzionato circostanze dalle quali

si possa concludere che egli dovesse ritenere imminente la causa al momento in

cui è partito. Il Pretore ha quindi respinto l’istanza poiché il decreto

ingiuntivo non poteva essere considerato come una decisione ex art. 32 CLug e

di conseguenza nemmeno come titolo di rigetto.

4. Nel

reclamo la AP1 sostiene invece che la

notifica doveva considerarsi avvenuta. Afferma di aver prodotto il certificato

di residenza del Comune di Se______ (IT) del 6

marzo 2012, e quindi proprio nel periodo della notifica del decreto ingiuntivo

(re-plica pag. 6, doc. T indicato come doc. 20, seconda pagina), ove viene

chiaramente certificata la residenza di AO1

nel Comune di Se_____ (IT) dal 1991. L’ufficiale

giudiziario quindi ha eseguito la notifica sulla scorta di “dati aggiornati e idonei”. Si tratta di documento rilevante in quanto immediatamente precedente

la notifica del 14 marzo 2012 e non considerato dal Giudice di prime cure che ha

fondato la sua decisione unicamente sul successivo certificato del 6 maggio

2013 richiesto dalla C______ S______ in

sede di (ri)notifica del pignoramento mobiliare (doc. C, pag. 4).

4.1 Secondo

l’art. 34 n. 2 CLug la decisione non è riconosciuta “se la domanda giudiziale o atto equivalente non è

stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo

tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto

la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione”. La Svizzera ha espresso una riserva sull’eccezione (“eccetto qualora […]”) prevista nella

parte finale della norma (art. III n. 1 del Protocollo n. 1). In una procedura

di exequatur in Svizzera non può quindi essere opposto al convenuto di non

avere impugnato la decisione da delibare per respingere il motivo di diniego

dell’art. 34 n. 2 CLug.

Numerosi

Stati, tra cui la Svizzera, prevedono vie di notifica “fittizia” o

“sostitutiva”, ad esempio tramite pubblicazione (art. 11 leg­ge di procedura

civile federale [RS 273], 141 CPC o 66 cpv. 4 n. 1 e 2 LEF; sentenza

della CEF 14.2021.159 del 30 maggio 2022 consid. 6.3 con rinvii). Una simile notifica dell’atto introduttivo d’i­stanza non è di

per sé lesiva dell’art. 34 n. 2 CLug, ma la sua efficacia in ambito

internazionale è subordinata al criterio autono­mo (secondo la CLug) del

rispetto effettivo dei diritti di difesa del convenuto a prescindere dal

rispetto delle norme interne dello Stato in cui essa è avvenuta, questione che

il giudice dell’exequatur valuta in modo autonomo sulla base delle circostanze

del caso concreto. In particolare, la notifica “fittizia”, per essere

considerata valida dal profilo convenzionale, è subordinata all’effettuazione

di almeno un tentativo di notifica effettiva e delle indagini ragionevolmente

esigibili per rintracciare la nuova residenza. Può pure essere ritenuta valida

qualora il destinatario si sottragga alla notificazione o non segnali di aver

cambiato residenza benché la causa fosse già pendente o egli dovesse aspettarsi

un procedimento giudiziario imminente (potendosi in simili ipotesi considerare che

il destinatario avrebbe avuto la possibilità effettiva di difendersi se non si

fosse volontariamente sottratto alla notificazione). Pertanto, il

semplice fatto che le autorità italiane competenti abbiano considerato valida

la notifica del decreto ingiuntivo presso la Casa comunale ai sensi dell’art.

143 CPC-it non è vincolante per il giudice dell’exequatur e non esclude l’applicazione

dell’art. 34 n. 2 CLug (citata 14.2021.159 consid. 6.3.2, 6.4.1 e 7.1).

4.2 Ora,

se è vero che vi è agli atti un certificato di residenza in Italia del 6 marzo

2012 (doc. T/20, seconda pagina) antecedente la notifica del decreto ingiuntivo,

ancora non significa che la notifica “fittizia” possa considerarsi valida nel

senso dell’art. 34 n. 2 CLug. È d’altronde senz’altro possibile che il

tentativo di notifica sia avvenuto sulla base dei dati che accertavano in quel

momento la residenza di AO1 in Italia (come

il certificato di residen­za del 6 marzo 2012), ma ciò non dimostra ancora che

una volta constatata l’irreperibilità l’ufficiale e/o l’allora creditrice

abbiano effettuato ricerche volte a rintracciare la nuova residenza del

convenuto. Una notifica del genere risulta quindi insufficiente dal pun­to di

vista dell’art. 34 n. 2 CLug. Per lo stesso motivo non muta tale conclusione il certificato di residenza del 6 maggio

2013 (richiesto dalla C______ S______ nell’ambito

della rinotifica del pignoramento mobiliare eseguito il 10 maggio 2013), che

non documenta alcuna (nuova) ricerca. Anzi, proprio il fatto che si sia ricorso

alla notificazione dell’art. 143 CPC italiano rende verosimile che non fossero “conosciuti

la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario” e pertanto che AO1 non fosse residente nel Comune di Se______. La decisione impugnata non presta

quindi il fianco alla critica.

5. Nella

decisione impugnata il primo giudice ha altresì rilevato, a proposito della tesi della AP1 secondo

cui AO1 non avrebbe provveduto ad aggiornare

Fatti

i suoi dati in Italia nonostante sapesse di avere pendenze debitorie in quel

paese, che l’eventuale omissione di segnalare il trasloco dev’essere

qualificata quale semplice inosservanza di un obbligo amministrativo, non

parificabile a un tentativo di ostacolare la notifica degli atti giudiziari. In

effetti, egli ha evidenziato, il convenuto risulta domiciliato ad A______ (TI) dal 2 giugno 2010 (doc. D, E e F)

mentre l’allora creditrice, la C______ S______,

ha iniziato la sua causa in Italia il 19 dicembre 2011 (doc. A) e l’istante non

ha menzionato circostanze dalle quali si possa concludere che AO1 dovesse ritenere imminente la causa al

momento in cui è partito.

5.1 Al

riguardo,

la reclamante osserva innanzitutto che dal certificato di

residenza del Comune di Mi______ del 19 maggio

2022 (doc. T/20, pag. 1) risulta che AO1

aveva trasferito la sua residen­za/domicilio in Svizzera ad A______ il 27 gennaio 2014, ciò che figura anche

nel certificato di residenza del Comune di Mi______

(IT) aggiornato al 29 novembre 2024 (doc. AA/28 prodotto dall’istante), e che

tali dati non sono corretti, poiché AO1, per

sua stessa ammissione, è domiciliato/residente a L______ dal 1° gennaio 2021

(doc. 7/G del convenuto), dove gli è stato notificato il precetto esecutivo. La

reclamante ribadisce che ciò comprova l’in­erzia di AO1 nel comunicare e nell’aggiornare i suoi

dati anagrafici di residenza ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 470/1988 secondo cui “i cittadini italiani che trasferiscono la

loro residenza da un comune italiano all’estero devono farne dichiarazione all’ufficio

consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla

immigrazione”. Inerzia che, “come provato in atti”, sarebbe

sta­ta dovuta al fatto che AO1 era ben

conscio di avere delle “partite aperte” in Italia “e non solo prima del suo trasferimento ma

anche dopo”.

A

dimostrazione di ciò, la reclamante rileva che il 12 luglio e il 24 novembre

2011 la C______ S______ aveva inviato lettere

di sollecito del pagamento regolarmente notificate al debitore (doc. 17) nonché

l’invito per e-mail a partecipare a incontri organizzati dalla banca per la

sistemazione stragiudiziale del debito (doc. 15), e che il 7 ottobre 2011 AO1 per e-mail confermava la sua disponibilità

per un appuntamento presso gli uffici della C______

S______, che l’aveva convocato vista “la criticità delle sue posizioni presso l’istituto”, invitandolo pure a

predisporre un versamento già per il giorno dell’appuntamento,

poi mai eseguito (doc. 15). Con e-mail del 24 ottobre 2011 la C______ S______, constatando l’assenza di

bonifico, gli aveva poi prospettato la trasmissione del caso al settore legale

della banca (doc. 15). Inoltre, in una relazione interna del 3 novembre 2011

(doc. 15), il funzionario della banca aveva rilevato di aver più volte

sollecitato il pagamento anche incontrando in più occasioni AO1

“ricevendo rassicurazioni e scuse (l’ultima l’agonia della madre)”. La AP1 conclude che “il punto” non è la

documentazione prodotta da AO1 circa la sua

trasmigrazione (doc. D, E e F del convenuto) ma il fatto di non averla resa

nota anche nel Paese dove sapeva che la C______

S______ avrebbe preso provvedimenti nei suoi confronti.

5.2 Come già evidenziato dal Pretore e sopra esposto (consid. 4.1), la validità

della notifica edittale o “fittizia” è ammessa sotto il profilo dell’art. 34 n.

2 CLug nei casi in cui il destinatario non segnala di aver cambiato residenza,

benché la causa fosse già pendente o egli dovesse aspettarsi un procedimento

giudiziario imminente (potendosi in simili ipotesi considerare che egli avrebbe

avuto la possibilità effettiva di difendersi se non si fosse volontariamente

sottratto alla notificazione), ma non in caso di semplice inosservanza di un

obbligo amministrativo di annuncio di cambio di domicilio (citata 14.2021.159 consid.

Considerandi

7.1). Ora, nel caso concreto, gli scritti menzionati dalla reclamante non

dimostrano che AO1 dovesse aspettarsi

l’avvio di una causa al momento in cui è partito nel giugno 2010, poiché sono posteriori

alla sua partenza (doc. 15 e 17 prodotti dall’istante). Non si può pertanto

ritenere che egli, trasferendosi in Svizzera senza compiutamente informare le

autorità italiane, abbia tentato di ostacolare o sottrarsi alla notifica del

decreto ingiuntivo in questione, e che pertanto la notifica “fittizia” presso la casa comunale di Se______ possa essere considerata sufficiente

nell’ambito dell’exequatur. Invero, tale documentazione non accenna neppure a

una causa passata o in essere, ma tutt’al più riserva la trasmissione del caso

al settore legale della banca. Non viene quindi in soccorso della reclamante.

D’altronde,

i solleciti di cui si avvale la reclamante (doc. O/15 e Q/17), inviati fra

luglio e novembre 2011, neppure dimostrano che dopo il suo trasferimento in

Svizzera (nel giugno 2010), AO1 fosse venuto

a conoscenza del procedimento pendente in Italia, avviato solo in seguito,

ovvero il 19 dicembre 2011. In particolare il doc. O/15 contiene uno scambio di

e-mail di posta elettronica ove AO1

conferma la sua presenza per un appuntamento e nulla più (l’e-mail del 24

ottobre 2011 essendo rimasta senza risposta), oltre a una semplice relazione interna

di un funzionario della banca, mentre il doc. Q/17 contiene delle lettere

raccomandate di sollecito di pagamento con la menzione che sono state

consegnate “al portiere dello

stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate” e non a AO1 in persona.

5.3

La

reclamante rileva pure che prima della notifica del precetto esecutivo e della

procedura di rigetto dell’opposizione (del 2024) il 21 giugno 2022 aveva

tentato tramite la F______ s______a di

prendere contatto con AO1 inviandogli una

comunicazione via PEC (“posta elettronica certificata”, con stessa validità di

una raccomandata con ricevuta di ritorno, strumento obbligatorio per i

professionisti in Italia) che è stata regolarmente ricevuta da quest’ultimo (doc.

D/4) e che lo invitava a prendere contatto per addivenire ad una risoluzione

stragiudiziale bancaria (breve accenno nell’istanza e nella replica di prima

sede pag. 7). Nessun contatto è poi intervenuto, neppure dopo la notifica del

precetto esecutivo il 22 marzo 2024.

Ora,

anche tale comunicazione per posta elettronica “PEC” (doc. D/4) è ininfluente,

nel senso che non dimostra che AO1 abbia

avuto la possibilità di presentare in tempo utile le proprie difese avverso il

decreto ingiuntivo, emesso nel lontano 6 febbraio 2012. Peraltro all’e-mail, il

cui testo si limita a indicare “si

prega di prendere visione dell’allegato”, figura come

allegato unicamente la “comunicazione

di cessione del credito” dalla C______ S______ alla AP1 (v. sopra fatti ad A). Vi è poi un’ulteriore

e-mail di medesima data che recita: “in allegato trovate la ricevuta di avvenuta consegna” senza nessun allegato. Il

decreto ingiuntivo non figura accluso alla comunicazione di cessione di credito.

Ad ogni modo, il semplice fatto che il convenuto venga in un secondo tempo a

conoscenza dell’esistenza del procedimento e non presenti per ipotesi un’opposizione

tardiva al decreto ingiuntivo (art. 650 CPC italiano) non è di rilievo sotto il

profilo dell’art. 34 n. 2 CLug. In effetti, la riserva

della Svizzera impediva al Pretore di respingere il motivo di diniego dell’art.

34.

n. 2 CLug opponendo al convenuto che, “pur

avendone avuto la possibilità, [non aveva] impugnato la decisione” (v. sopra consid. 4.1; citata 14.2021.159 consid. 7.2).

5.4

L’ultimo

appunto della reclamante secondo cui, pur svolgendo AO1 la sua attività anche in Italia (doc. 21 –

26) in via B______ n______ _ a Mi______, l’ufficiale

giudiziario incaricato del pignoramento mobiliare avviato nulla ha trovato

nella sua sede professionale/lavorativa, altro non fa che confermare l’irreperibilità

in Italia di AO1. L’esito del reclamo è

quindi segnato.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili poiché il reclamo non è stato notificato alla controparte per

osservazioni e quest’ultima non è quindi incorsa in spese in questa sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 29'438.10,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ________

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

La presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).