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Decisione

14.2025.49

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia. Imputazione della somma su altre esecuzioni

1 aprile 2025Italiano7 min

5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'702.95

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.49

Lugano

1° aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2025.446 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 gennaio

2025 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 12 marzo 2025 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa l’11 marzo 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________1 della sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione, il 22

gennaio 2025 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione

5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'702.95

oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione dell’11 marzo 2025

nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione dell’11 marzo 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 1'000.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 marzo 2025 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

il credito posto in esecuzione ancora prima della pronuncia contestata. In

medesima data il Presidente della scrivente Camera ha accordato l’effetto

sospensivo richiesto con l’impugnazione. Il reclamo non è stato intimato alla

controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa

in seguito all’e­stinzione del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci

giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1

LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che, formalmente, la no­tifica è avvenuta

in concreto alla RE 1 il 13 marzo 2025, il termine d’impugnazione è scaduto

domenica 23 marzo, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 24 marzo

(art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato brevi manu già il 12

marzo 2025, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte

Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito

posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

2.1

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto del proprio conto presso la

__________ (doc. E), da cui si evince ch’essa ha versato all’Ufficio d’esecuzione

fr. 7'650.45 già il 6 febbraio 2025, ovvero prima della pronuncia del

fallimento. La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che l’Ufficio

ha ripartito la som­-ma tra sei esecuzioni in modo tale che ne ha estinto

integralmente cinque, due della stessa istante (n. __________5 e __________) e

tre della PI 1 (n. __________, __________ e __________), ma solo parzialmente

(limitatamente a fr. 248.25) quel­la (n. __________1) che

ha portato al fallimento (stato di ripartizione del 7 febbraio 2025).

2.1.1

La decisione d’imputazione dei pagamenti parziali

ricevuti direttamente dall’ufficio d’esecuzione costituisce un provvedimento

impu­gnabile ai sensi dell’art. 17 LEF (sentenza della CEF 15.2003.198 del

30.

dicembre 2003 consid. 2.2), che vincola le parti se non è contestata tempestivamente. Nella fattispecie,

tuttavia, l’UE ha no­tificato alla reclamante lo stato di ripartizione

del 7 febbraio 2025 per posta semplice, sicché non è possibile dimostrare che l’atto

le sia pervenuto né pertanto opporgliene gli effetti. Nel reclamo la RE 1 ha

chiarito di aver voluto estinguere le tre esecuzioni dell’istante giunte allo

stadio della comminatoria di fallimento (n. __________1 all’origine del fallimento, __________5 e __________85).

2.1.2

Ci si

potrebbe chiedere se, a fronte di diverse comminatorie emes­se a favore dell’istante,

l’UE non avrebbe dovuto presumere che la reclamante intendeva estinguere in via

prioritaria le relative esecuzioni, che ne minacciavano l’esistenza, e semmai

interpellarla per sincerarsi delle sue intenzioni. La questione può tuttavia

rimanere indecisa. Infatti, la reclamante ha pagato il 26 marzo 2025 all’UE fr. 9'318.30,

che hanno permesso di estinguere l’esecuzio­­ne n. __________1 all’origine del fallimento, oltre a tre altre, inclusa la n. __________85. L’estinzione va però considerata

avvenuta già il 6 febbraio 2025, secondo la volontà non espressa

dalla reclamante, il pagamento del 26 marzo 2025 evitando di dover modificare

lo sta­to di ripartizione del 7 febbraio 2025 e aprire al riguardo una

procedura di ricorso nel senso dell’art. 17 LEF.

2.2

Ciò

posto, se fosse stato informato del pagamento del 6 febbraio

2025.

e della volontà della convenuta d’imputarne una parte a sal­do

del credito posto in esecuzione dall’istante, il Pretore avrebbe

dovuto respingere l’istanza (art. 172 n. 3 LEF). Il fallimento va di conseguenza

annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel

senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo, dopo la scadenza del termine di venti

giorni indicato nella comminatoria di fallimento notificatale già l’11 novembre

2024, ha reso necessario l’avvio della procedura giudizia-ria (cfr. art.

107.

cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si asse-gnano ripetibili, non

avendo dovuto la stessa redigere osservazio­ni al reclamo.

La tassa di

giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata l’11 marzo 2025 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.–, da anticipare co­me di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).