14.2025.49
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia. Imputazione della somma su altre esecuzioni
1 aprile 2025Italiano7 min
5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'702.95
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Incarto n.
14.2025.49
Lugano
1° aprile 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2025.446 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 gennaio
2025 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 12 marzo 2025 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa l’11 marzo 2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________1 della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 22
gennaio 2025 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'702.95
oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione dell’11 marzo 2025
nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione dell’11 marzo 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 1'000.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 marzo 2025 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato
il credito posto in esecuzione ancora prima della pronuncia contestata. In
medesima data il Presidente della scrivente Camera ha accordato l’effetto
sospensivo richiesto con l’impugnazione. Il reclamo non è stato intimato alla
controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa
in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci
giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1
LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che, formalmente, la notifica è avvenuta
in concreto alla RE 1 il 13 marzo 2025, il termine d’impugnazione è scaduto
domenica 23 marzo, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 24 marzo
(art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato brevi manu già il 12
marzo 2025, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte
Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito
posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
2.1
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto del proprio conto presso la
__________ (doc. E), da cui si evince ch’essa ha versato all’Ufficio d’esecuzione
fr. 7'650.45 già il 6 febbraio 2025, ovvero prima della pronuncia del
fallimento. La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che l’Ufficio
ha ripartito la som-ma tra sei esecuzioni in modo tale che ne ha estinto
integralmente cinque, due della stessa istante (n. __________5 e __________) e
tre della PI 1 (n. __________, __________ e __________), ma solo parzialmente
(limitatamente a fr. 248.25) quella (n. __________1) che
ha portato al fallimento (stato di ripartizione del 7 febbraio 2025).
2.1.1
La decisione d’imputazione dei pagamenti parziali
ricevuti direttamente dall’ufficio d’esecuzione costituisce un provvedimento
impugnabile ai sensi dell’art. 17 LEF (sentenza della CEF 15.2003.198 del
30.
dicembre 2003 consid. 2.2), che vincola le parti se non è contestata tempestivamente. Nella fattispecie,
tuttavia, l’UE ha notificato alla reclamante lo stato di ripartizione
del 7 febbraio 2025 per posta semplice, sicché non è possibile dimostrare che l’atto
le sia pervenuto né pertanto opporgliene gli effetti. Nel reclamo la RE 1 ha
chiarito di aver voluto estinguere le tre esecuzioni dell’istante giunte allo
stadio della comminatoria di fallimento (n. __________1 all’origine del fallimento, __________5 e __________85).
2.1.2
Ci si
potrebbe chiedere se, a fronte di diverse comminatorie emesse a favore dell’istante,
l’UE non avrebbe dovuto presumere che la reclamante intendeva estinguere in via
prioritaria le relative esecuzioni, che ne minacciavano l’esistenza, e semmai
interpellarla per sincerarsi delle sue intenzioni. La questione può tuttavia
rimanere indecisa. Infatti, la reclamante ha pagato il 26 marzo 2025 all’UE fr. 9'318.30,
che hanno permesso di estinguere l’esecuzione n. __________1 all’origine del fallimento, oltre a tre altre, inclusa la n. __________85. L’estinzione va però considerata
avvenuta già il 6 febbraio 2025, secondo la volontà non espressa
dalla reclamante, il pagamento del 26 marzo 2025 evitando di dover modificare
lo stato di ripartizione del 7 febbraio 2025 e aprire al riguardo una
procedura di ricorso nel senso dell’art. 17 LEF.
2.2
Ciò
posto, se fosse stato informato del pagamento del 6 febbraio
2025.
e della volontà della convenuta d’imputarne una parte a saldo
del credito posto in esecuzione dall’istante, il Pretore avrebbe
dovuto respingere l’istanza (art. 172 n. 3 LEF). Il fallimento va di conseguenza
annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel
senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo, dopo la scadenza del termine di venti
giorni indicato nella comminatoria di fallimento notificatale già l’11 novembre
2024, ha reso necessario l’avvio della procedura giudizia-ria (cfr. art.
107.
cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si asse-gnano ripetibili, non
avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
La tassa di
giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata l’11 marzo 2025 dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di
prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–
;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).