14.2025.55
Rigetto definitivo dell’opposizione. "Semplice fattura" o decisione? Qualificazione come decisione e indicazione dei rimedi giuridici. “Semplici fatture” e decisioni nell’amministrazione di massa. Presupposti per cui una (apparentemente) “semplice fattura” costituisce una decisione; riconoscibilità
19 settembre 2025Italiano16 min
del 24 novembre 2020, consid. 3.1 e 5A_760/2018 del 18 marzo 2019, consid. 3.1),
Source ti.ch
Incarto n.
14.2025.55
Lugano
19 settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta della
giudice:
Bellotti,
presidente
cancelliere:
Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.__________ (rigetto definitivo dell'opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 6 settembre
2024 dal
Patriziato di CO 1, __________ (__________)
contro
RE 1, __________
giudicando sul reclamo del 27 marzo 2025 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 21 marzo 2025 dalla Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 agosto 2024 dalla sede
di Bellinzona dell'Ufficio d'esecuzione (UE), il Patriziato di CO 1 ha escusso RE
1 per l’incasso di fr. 100.–, indicando quale causa del credito “Tasse
diverse anno 2023 (tassa allacciamento acquedotto)”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 6 settembre
2024 il Patriziato ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace
del Circolo di Bellinzona. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto
all'istanza con osservazioni scritte del 1° ottobre. Con “duplica” (recte: replica) e duplica, rispettivamente, del 14 e 22
ottobre, le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche
posizioni.
C. Statuendo con decisione del 21 marzo 2025, la Giudice di pace ha
accolto l'istanza e rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dal
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 marzo 2025 per ottenerne implicitamente
la riforma, nel senso della reiezione dell'istanza, nonché la condanna
dell’istante al pagamento di fr. 500.– a suo favore, protestate le spese
processuali e “spese di gestione” (recte:
ripetibili) di fr. 300.–. Nelle sue osservazioni del 22 aprile, il Patriziato
ha concluso per la reiezione del reclamo, protestate le spese giudiziarie.
Mediante replica, duplica, triplica e quadruplica, rispettivamente, dell’8, 19
e 26 maggio, e del 5 giugno, le parti hanno ribadito le proprie contrastanti argomentazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto
dell'opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile
(art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319
lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale
d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 26 marzo 2025, il termine d'impugnazione è
scaduto sabato 5 aprile, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 7
aprile (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato il 27 marzo 2025 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz'altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui
scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid.
4.1.1).
3. Nella
sentenza impugnata la Giudice di pace, per quanto qui d’interesse, ha statuito
che la fattura del 16 settembre 2023 emessa dal Patriziato nei confronti di RE
1 e prodotta in causa, relativa al pagamento della tassa di allacciamento acqua
potabile di fr. 100.-, costituisce una decisione amministrativa (passata in
giudicato) e, di conseguenza, un valido titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per il credito posto in
esecuzione. Dapprima, citando un passo di dottrina, ha infatti spiegato che il
destinatario di una decisione amministrativa riconoscibile come tale, ma priva
dell’indicazione dei rimedi giuridici, deve intraprendere, in un lasso di tempo
ragionevole (indicativamente trenta giorni), i passi necessari per
salvaguardare i propri diritti, in difetto dei quali l’atto può essere
considerato esecutivo e servire da siffatto titolo di rigetto. Quindi, ha
rilevato che l’escusso aveva chiesto l’allacciamento all’acquedotto patriziale,
che l’ente pubblico aveva accolto la richiesta con decisione del 2 agosto 2021,
infine, ch’egli, al più tardi nel mese di maggio 2024, aveva preso visione del
regolamento patriziale (che prevede la tassa di allacciamento) e chiesto
l’esenzione dalla tassa. Ricordato che per le spese esecutive non avrebbe
potuto concedere il rigetto, pure richiesto dall’istante, giacché la decisione
su di esse spetta esclusivamente all’UE, la prima giudice ha quindi
parzialmente accolto l’istanza, rigettando l’opposizione limitatamente a fr.
100.–.
4. RE
1 ribadisce, in particolare, che la fattura del 16 settembre 2023 non
costituisce una decisione amministrativa e, di conseguenza, un valido titolo di
rigetto definitivo, giacché una simile decisione, giusta l’art. 35 LPAmm,
dev’essere motivata e notificata per scritto, come pure indicare i rimedi
giuridici, comprensivi dell’autorità e del termine di ricorso, tutti elementi
che la fattura non possiede. Chiede pertanto la reiezione
dell'istanza, nonché la condanna dell’istante al pagamento di fr. 500.– e fr.
300.– a suo favore.
Il Patriziato non prende posizione sulla censura del reclamante.
5. In
ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3), fermo
restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF
147 III 176 consid. 4.2.1).
5.1 Dal
1° gennaio 2011, giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze
(giudiziarie), e dunque costituiscono un titolo di rigetto definitivo, le
decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive; la
decisione è esecutiva, quando non è più impugnabile con un mezzo d’impugnazione
ordinario (ad esempio opposizione, contestazione, ricorso) oppure quando tale
mezzo non ha effetto sospensivo automatico (cioè non sospende automaticamente
l’esecutività) o tale effetto è stato revocato. Come per le sentenze, invece, non
è necessario il passaggio in giudicato (DTF 145 III 30 consid. 7.3.3.2; tra
tante: CEF 14.2024.40 del 25 luglio 2024, consid. 5 e il riferimento), salvo
diversa disposizione di legge (per le imposte federali, art. 165 cpv. 3
LIFD [RS 642.11] e, per le imposte ticinesi, art. 244 LT [RL 640.100]; STF 4A_387/2024
del 24 ottobre 2024 consid. 3.1.2; fra molte: CEF 14.2024.47 del 7 agosto 2024,
consid. 5).
5.1.1 Secondo
la giurisprudenza di questa Camera, costituisce una decisione nel
senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF l’atto che si qualifica come tale o trae siffatta
qualità dalla legge (fra molte:
citata CEF 14.2024.40 consid. 5) oppure
contiene un’indicazione sulla sua natura decisionale e sia dunque riconoscibile
come decisione, ciò che di principio si realizza se contiene la menzione dei
rimedi giuridici (CEF 14.2023.46/47 del 7 agosto 2023,
consid. 5, 14.2023.45 del 29 settembre 2023, consid. 5.2, 14.2019.144 del 25
novembre 2019, consid. 5.2, 14.2018.26 del 9 maggio 2018, consid. 5.2/b).
Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, considerato
che la legge talvolta richiede che una decisione si qualifichi come tale (ad
esempio, art. 35 cpv. 1 PA) e talaltra invece no (ad esempio, art. 49 cpv. 3
LPGA), per stabilire se un atto costituisce una decisione nel senso dell’art.
80 cpv. 2 n. 2 LEF, poco importa che esso sia intitolato “decisione” o rispetti
Fatti
i requisiti formali imposti dalla legge, essendo piuttosto determinante che
abbia le caratteristiche materiali di una decisione, secondo criteri oggettivi
e indipendentemente dalla volontà dell’autorità o del privato (DTF 143 III 162
consid. 2.2.1; STF 5A_567/2019 del 23 gennaio 2020, consid. 7.1.1).
5.1.2 Di
regola, se un atto amministrativo è una “semplice fattura”, non costituisce una
decisione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF (STF 5A_747/2019
del 24 novembre 2020, consid. 3.1 e 5A_760/2018 del 18 marzo 2019, consid. 3.1),
giacché una fattura emessa da una collettività pubblica non è necessariamente
una decisione (DTF 143 II 268 consid. 4.2.2, con riferimento alla STF
2C_444/2015 del 4 novembre 2015, consid. 3.2.3, che tratta il concetto di
“decisione” anche in relazione all’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, in un caso
concernente il pagamento di tasse per l’approvvigionamento idrico e lo smaltimento
delle acque di scarico; STF 2C_244/2024 del 9 ottobre 2024, consid. 1.5, pure
con riferimento alla 2C_444/2015 consid. 3.2.3). Anzi, nell’ambito
dell’amministrazione di massa, è abbastanza comune e ammissibile che una
collettività emetta dapprima una fattura con una richiesta di pagamento,
quindi, in assenza del pagamento, una decisione onde ottenere il rigetto
definitivo dell’opposizione (citata STF 760/2018 consid. 3.1, ancora con
riferimento alla 2C_444/2015 consid. 3.2.3). Nell’interesse della certezza del
diritto, è necessario che per il destinatario la decisione sia riconoscibile
come tale; ciò è il caso, ad esempio, se l’atto indica i rimedi giuridici (STF
2C_339/2017 del 24 maggio 2018, consid. 4.3, sempre con riferimento citata 2C_444/2015
consid. 3.2.3 e 3.2.4, in un caso concernente il pagamento di una tassa per la
fornitura di elettricità da parte dell’azienda comunale).
5.1.3 Una
richiesta di pagamento emessa da un’autorità federale, cantonale o comunale
svizzera oppure da un’organizzazione privata a essa equiparata
(indipendentemente che sia fondata sul diritto pubblico federale, cantonale o
comunale svizzero) può nondimeno essere qualificata quale decisione amministrativa
nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, anche se non designata tale, purché
costituisca un provvedimento esecutivo, individuale e concreto che imponga in
modo coattivo il pagamento di una somma di denaro (citate 5A_747/2019 consid.
3.1 e 5A_760/2018 consid. 3.1 e 3.4.2, DTF 143 III 162 consid. 2.2.1, pag. 165)
e, di principio, indichi i rimedi giuridici (DTF 143 III 162 consid. 2.2.2;
citata 5A_567/2019 consid. 7.1.2; v. anche messaggio del Consiglio
federale concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC] del
28 giugno 2006 [FF 2006 6593, pag. 6756] e relativo Progetto [FF 2006 6785], il
cui allegato al pto. II, n. 17, ha dato all’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF il suo
attuale tenore).
5.2 Nella
fattispecie, è escluso che la fattura del 16 settembre 2023 costituisca un
valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per la tassa di
allacciamento all’acquedotto posta in esecuzione, dal momento che non menziona
i rimedi giuridici e con contiene altro elemento che la renda riconoscibile
come decisione.
5.3 Vero
è che secondo l’autore citato dalla Giudice di pace (Abbet in: Abbet/Veuillet [a
cura di], La mainlevée de l'opposition, 2a ed. 2022, n. 148 ad art. 80
LEF), il quale si fonda su due decisioni del Tribunale federale (DTF 129 II 125
consid. 3.3 e 119 IV 330 consid. 1/c pag. 334), l’assente indicazione dei
rimedi giuridici su una decisione non può impedire a tempo indeterminato
ch’essa diventi esecutiva e, di conseguenza, costituisca un titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione (sopra consid. 5.1). Se il destinatario può
riconoscere l’atto come una decisione, ciò che dipende dalle circostanze
concrete, in particolare dalle sue conoscenze giuridiche e dal fatto che sia o
meno rappresentato da un avvocato, allora egli deve compiere i passi necessari
per salvaguardare i suoi diritti (ad esempio, consultare un avvocato o
l’autorità che ha emesso l’atto) e ciò in un tempo ragionevole, indicativamente
trenta giorni; se il destinatario non compie tali passi, la decisione diventa
ciononostante esecutiva.
5.4 Sennonché,
anche questa tesi presuppone che il destinatario non abbia dubbi sulla natura
Considerandi
decisionale dell’atto, ciò che non è il caso per la fattura del 16 dicembre
2023.
Difatti, posto che il patriziato, allorché chiede il pagamento di una
tassa di allacciamento all’acquedotto, può essere considerato
un’amministrazione di massa, ovvero una collettività che può
emettere dapprima una fattura con una richiesta di pagamento, quindi, in
assenza del pagamento, una decisione onde ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione (cfr. citata STF 2C_444/2015 e sopra, consid. 5.1.2), la
fattura in parola è stata emessa dall’“Ufficio Contabilità”, non indica alcuna
base legale per la percezione della tassa, non è firmata, e si limita a
riportare in calce una cedola di versamento, sicché appare veramente tale, piuttosto
che una decisione. Peraltro, nessuno pretende che RE 1 sia
un avvocato o abbia conoscenze giuridiche. Ne viene che la fattura non era per
lui riconoscibile come decisione, sicché egli non era tenuto a compiere alcun
passo necessario per salvaguardare i suoi diritti, e ch’essa – ammesso e non
concesso che costituisca una decisione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF –
non è diventata esecutiva e, di conseguenza, che anche per questo motivo non
costituisce un valido titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione.
5.5
Riassumendo,
poiché manca un valido titolo esecutivo, la Giudice di pace avrebbe
dovuto respingere l’istanza. Siccome fondato su questo punto, il reclamo va
accolto e, di conseguenza, la sentenza impugnata va riformata nel senso di
respingere l’istanza.
5.6
Visto
quanto sopra, non è determinante esaminare se una qualche norma di diritto
pubblico imponesse particolari presupposti relativamente alla forma o al
contenuto delle decisioni del Patriziato. Parimenti non è necessario esaminare
le ulteriori censure del reclamante riferite al tema del rigetto, segnatamente
quella secondo cui il Patriziato non disponeva di una base legale per il
prelievo della tassa.
5.7
Da
ultimo, per rispondere alla richiesta, formulata dal Patriziato nella
quadruplica, circa il modo di procedere, in caso di accoglimento del reclamo, “per
un eventuale annullamento della tassa emessa e susseguente ripristino della
situazione precedente all’allacciamento”, è sufficiente precisare (per
quanto di competenza della scrivente Camera), che l’escutente potrà emettere un
nuovo atto amministrativo che imponga il pagamento della tassa; qualora intenda
utilizzarlo onde procurarsi un valido titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, stavolta esso dovrà però
essere riconoscibile quale decisione, segnatamente indicando i rimedi
giuridici, che l’escusso potrà se del caso far valere.
6.
Nella
decisione impugnata, la Giudice di pace non si è pronunciata
sull’argomentazione del convenuto relativa ai costi che questi avrebbe dovuto
sostenere organizzando a sue spese il trasporto dell’acqua, quantificati in fr.
500.- (osservazioni, pag. 2). Per motivi di celerità ed economia processuale,
la questione può essere direttamente evasa dalla Camera senza necessità di un
rinvio alla prima giudice (che il reclamante nemmeno pretende).
Ora,
qualora il convenuto avesse in un primo momento inteso invocare l’estinzione
per compensazione del debito oggetto d’esecuzione con una propria contropretesa,
la questione sarebbe evasa dall’esito della presente procedura. Sennonché a
partire dalla duplica (pag. 2) egli ha espresso (invero tardivamente) tale
pretesa (di valore superiore al debito posto in esecuzione) quale richiesta condannatoria,
ovvero quale azione riconvenzionale. Volendo ammettere l’ammissibilità teorica
di una simile azione nell’ambito della procedura sommaria di rigetto
(contrario: Willisegger in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª ed. 2024, n. 24 e 45 ad
art. 224 CPC), essa è però da dichiarare irricevibile, tenuto conto che RE 1
non ha postulato la tutela giurisdizionale nei casi manifesti (v. sentenze
della CEF 14.2021.189 del 9 maggio 2022, pag. 3, e 14.2015.177 del 20 gennaio
2016, consid. 6) e che la pretesa, oltretutto contestata dal Patriziato e non
liquida, non rientra quindi nel campo di applicazione della procedura sommaria
(art. 224 cpv. 1, 248 lett. b e 257 CPC) bensì, alla luce
del valore litigioso, in quello della procedura semplificata, previo
esperimento del tentativo di conciliazione (art. 197 CPC) e rilascio
dell’autorizzazione ad agire, quale presupposto processuale (art. 59, 60, 209
cpv. 1, 243 cpv. 1 e 244 cpv. 3 lett. b CPC). Sul tema, il reclamo non può
pertanto trovare accoglimento.
7.
In
entrambe le sedi la tassa di
giustizia, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) che, tenuto
conto delle rispettive domande e del loro esito, può essere ripartita fra le
parti in ragione di metà ciascuna. Eventuali indennità sono compensate.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso
dei considerandi, e di conseguenza la decisione 21 marzo 2025 della Giudice di
pace del circolo di Bellinzona (inc. SO.2024.395) è così riformata:
1. L’istanza del CO 1 è respinta.
2. La
domanda riconvenzionale di RE 1 è irricevibile.
3. Le
spese processuali di fr. 80.–, da anticipare dal Patriziato di CO 1, sono poste
a carico delle parti in ragione di metà ciascuna (fr. 40.- a carico di ciascuna
parte), compensate eventuali indennità.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
anticipate dal reclamante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuna (fr. 75.- a carico di ciascuna parte), compensate eventuali indennità.
3. Notificazione a:
- RE 1, __________, __________;
- Ufficio Patriziale di CO 1, __________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
La presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).