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Decisione

14.2025.55

Rigetto definitivo dell’opposizione. "Semplice fattura" o decisione? Qualificazione come decisione e indicazione dei rimedi giuridici. “Semplici fatture” e decisioni nell’amministrazione di massa. Presupposti per cui una (apparentemente) “semplice fattura” costituisce una decisione; riconoscibilità

19 settembre 2025Italiano16 min

del 24 novembre 2020, consid. 3.1 e 5A_760/2018 del 18 marzo 2019, consid. 3.1),

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.55

Lugano

19 settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello

composta della

giudice:

Bellotti,

presidente

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.__________ (rigetto definitivo dell'opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 6 settembre

2024 dal

Patriziato di CO 1, __________ (__________)

contro

RE 1, __________

giudicando sul reclamo del 27 marzo 2025 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 21 marzo 2025 dalla Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 agosto 2024 dalla sede

di Bellinzona dell'Ufficio d'esecuzione (UE), il Patriziato di CO 1 ha escusso RE

1 per l’incasso di fr. 100.–, indicando quale causa del credito “Tasse

diverse anno 2023 (tassa allacciamento acquedotto)”.

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 6 settembre

2024 il Patriziato ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace

del Circolo di Bellinzona. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto

all'istanza con osservazioni scritte del 1° ottobre. Con “duplica” (recte: replica) e duplica, rispettivamente, del 14 e 22

ottobre, le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche

posizioni.

C. Statuendo con decisione del 21 marzo 2025, la Giudice di pace ha

accolto l'istanza e rigettato in via definitiva l'opposizione interposta dal

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.–.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 marzo 2025 per ottenerne implicitamente

la riforma, nel senso della reiezione dell'istanza, nonché la condanna

dell’istante al pagamento di fr. 500.– a suo favore, protestate le spese

processuali e “spese di gestione” (recte:

ripetibili) di fr. 300.–. Nelle sue osservazioni del 22 aprile, il Patriziato

ha concluso per la reiezione del reclamo, protestate le spese giudiziarie.

Mediante replica, duplica, triplica e quadruplica, rispettivamente, dell’8, 19

e 26 maggio, e del 5 giugno, le parti hanno ribadito le proprie contrastanti argomentazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto

dell'opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile

(art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319

lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale

d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 26 marzo 2025, il termine d'impugnazione è

scaduto sabato 5 aprile, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 7

aprile (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato il 27 marzo 2025 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz'altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid.

4.1.1).

3. Nella

sentenza impugnata la Giudice di pace, per quanto qui d’interesse, ha statuito

che la fattura del 16 settembre 2023 emessa dal Patriziato nei confronti di RE

1 e prodotta in causa, relativa al pagamento della tassa di allacciamento acqua

potabile di fr. 100.-, costituisce una decisione amministrativa (passata in

giudicato) e, di conseguenza, un valido titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per il credito posto in

esecuzione. Dapprima, citando un passo di dottrina, ha infatti spiegato che il

destinatario di una decisione amministrativa riconoscibile come tale, ma priva

dell’indicazione dei rimedi giuridici, deve intraprendere, in un lasso di tempo

ragionevole (indicativamente trenta giorni), i passi necessari per

salvaguardare i propri diritti, in difetto dei quali l’atto può essere

considerato esecutivo e servire da siffatto titolo di rigetto. Quindi, ha

rilevato che l’escusso aveva chiesto l’allacciamento all’acquedotto patriziale,

che l’ente pubblico aveva accolto la richiesta con decisione del 2 agosto 2021,

infine, ch’egli, al più tardi nel mese di maggio 2024, aveva preso visione del

regolamento patriziale (che prevede la tassa di allacciamento) e chiesto

l’esenzione dalla tassa. Ricordato che per le spese esecutive non avrebbe

potuto concedere il rigetto, pure richiesto dall’istante, giacché la decisione

su di esse spetta esclusivamente all’UE, la prima giudice ha quindi

parzialmente accolto l’istanza, rigettando l’opposizione limitatamente a fr.

100.–.

4. RE

1 ribadisce, in particolare, che la fattura del 16 settembre 2023 non

costituisce una decisione amministrativa e, di conseguenza, un valido titolo di

rigetto definitivo, giacché una simile decisione, giusta l’art. 35 LPAmm,

dev’essere motivata e notificata per scritto, come pure indicare i rimedi

giuridici, comprensivi dell’autorità e del termine di ricorso, tutti elementi

che la fattura non possiede. Chiede pertanto la reiezione

dell'istanza, nonché la condanna dell’istante al pagamento di fr. 500.– e fr.

300.– a suo favore.

Il Patriziato non prende posizione sulla censura del reclamante.

5. In

ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3), fermo

restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF

147 III 176 consid. 4.2.1).

5.1 Dal

1° gennaio 2011, giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze

(giudiziarie), e dunque costituiscono un titolo di rigetto definitivo, le

decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive; la

decisione è esecutiva, quando non è più impugnabile con un mezzo d’impugnazione

ordinario (ad esempio opposizione, contestazione, ricorso) oppure quando tale

mezzo non ha effetto sospensivo automatico (cioè non sospende automaticamente

l’esecutività) o tale effetto è stato revocato. Come per le sentenze, invece, non

è necessario il passaggio in giudicato (DTF 145 III 30 consid. 7.3.3.2; tra

tante: CEF 14.2024.40 del 25 luglio 2024, consid. 5 e il riferimento), salvo

diversa disposizione di legge (per le imposte federali, art. 165 cpv. 3

LIFD [RS 642.11] e, per le imposte ticinesi, art. 244 LT [RL 640.100]; STF 4A_387/2024

del 24 ottobre 2024 consid. 3.1.2; fra molte: CEF 14.2024.47 del 7 agosto 2024,

consid. 5).

5.1.1 Secondo

la giurisprudenza di questa Camera, costituisce una decisione nel

senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF l’atto che si qualifica come tale o trae siffatta

qualità dalla legge (fra molte:

citata CEF 14.2024.40 consid. 5) oppure

contiene un’indicazione sulla sua natura decisionale e sia dunque riconoscibile

come decisione, ciò che di principio si realizza se contiene la menzione dei

rimedi giuridici (CEF 14.2023.46/47 del 7 agosto 2023,

consid. 5, 14.2023.45 del 29 settembre 2023, consid. 5.2, 14.2019.144 del 25

novembre 2019, consid. 5.2, 14.2018.26 del 9 maggio 2018, consid. 5.2/b).

Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, considerato

che la legge talvolta richiede che una decisione si qualifichi come tale (ad

esempio, art. 35 cpv. 1 PA) e talaltra invece no (ad esempio, art. 49 cpv. 3

LPGA), per stabilire se un atto costituisce una decisione nel senso dell’art.

80 cpv. 2 n. 2 LEF, poco importa che esso sia intitolato “decisione” o rispetti

Fatti

i requisiti formali imposti dalla legge, essendo piuttosto determinante che

abbia le caratteristiche materiali di una decisione, secondo criteri oggettivi

e indipendentemente dalla volontà dell’autorità o del privato (DTF 143 III 162

consid. 2.2.1; STF 5A_567/2019 del 23 gennaio 2020, consid. 7.1.1).

5.1.2 Di

regola, se un atto amministrativo è una “semplice fattura”, non costituisce una

decisione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF (STF 5A_747/2019

del 24 novembre 2020, consid. 3.1 e 5A_760/2018 del 18 marzo 2019, consid. 3.1),

giacché una fattura emessa da una collettività pubblica non è necessariamente

una decisione (DTF 143 II 268 consid. 4.2.2, con riferimento alla STF

2C_444/2015 del 4 novembre 2015, consid. 3.2.3, che tratta il concetto di

“decisione” anche in relazione all’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, in un caso

concernente il pagamento di tasse per l’approvvigionamento idrico e lo smaltimento

delle acque di scarico; STF 2C_244/2024 del 9 ottobre 2024, consid. 1.5, pure

con riferimento alla 2C_444/2015 consid. 3.2.3). Anzi, nell’ambito

dell’amministrazione di massa, è abbastanza comune e ammissibile che una

collettività emetta dapprima una fattura con una richiesta di pagamento,

quindi, in assenza del pagamento, una decisione onde ottenere il rigetto

definitivo dell’opposizione (citata STF 760/2018 consid. 3.1, ancora con

riferimento alla 2C_444/2015 consid. 3.2.3). Nell’interesse della certezza del

diritto, è necessario che per il destinatario la decisione sia riconoscibile

come tale; ciò è il caso, ad esempio, se l’atto indica i rimedi giuridici (STF

2C_339/2017 del 24 maggio 2018, consid. 4.3, sempre con riferimento citata 2C_444/2015

consid. 3.2.3 e 3.2.4, in un caso concernente il pagamento di una tassa per la

fornitura di elettricità da parte dell’azienda comunale).

5.1.3 Una

richiesta di pagamento emessa da un’autorità federale, cantonale o comunale

svizzera oppure da un’organizzazione privata a essa equiparata

(indipendentemente che sia fondata sul diritto pubblico federale, cantonale o

comunale svizzero) può nondimeno essere qualificata quale decisione amministrativa

nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, anche se non designata tale, purché

costituisca un provvedimento esecutivo, individuale e concreto che imponga in

modo coattivo il pagamento di una somma di denaro (citate 5A_747/2019 consid.

3.1 e 5A_760/2018 consid. 3.1 e 3.4.2, DTF 143 III 162 consid. 2.2.1, pag. 165)

e, di principio, indichi i rimedi giuridici (DTF 143 III 162 consid. 2.2.2;

citata 5A_567/2019 consid. 7.1.2; v. anche messaggio del Consiglio

federale concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC] del

28 giugno 2006 [FF 2006 6593, pag. 6756] e relativo Progetto [FF 2006 6785], il

cui allegato al pto. II, n. 17, ha dato all’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF il suo

attuale tenore).

5.2 Nella

fattispecie, è escluso che la fattura del 16 settembre 2023 costituisca un

valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per la tassa di

allacciamento all’acquedotto posta in esecuzione, dal momento che non menziona

i rimedi giuridici e con contiene altro elemento che la renda riconoscibile

come decisione.

5.3 Vero

è che secondo l’autore citato dalla Giudice di pace (Abbet in: Abbet/Veuillet [a

cura di], La mainlevée de l'opposition, 2a ed. 2022, n. 148 ad art. 80

LEF), il quale si fonda su due decisioni del Tribunale federale (DTF 129 II 125

consid. 3.3 e 119 IV 330 consid. 1/c pag. 334), l’assente indicazione dei

rimedi giuridici su una decisione non può impedire a tempo indeterminato

ch’essa diventi esecutiva e, di conseguenza, costituisca un titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione (sopra consid. 5.1). Se il destinatario può

riconoscere l’atto come una decisione, ciò che dipende dalle circostanze

concrete, in particolare dalle sue conoscenze giuridiche e dal fatto che sia o

meno rappresentato da un avvocato, allora egli deve compiere i passi necessari

per salvaguardare i suoi diritti (ad esempio, consultare un avvocato o

l’autorità che ha emesso l’atto) e ciò in un tempo ragionevole, indicativamente

trenta giorni; se il destinatario non compie tali passi, la decisione diventa

ciononostante esecutiva.

5.4 Sennonché,

anche questa tesi presuppone che il destinatario non abbia dubbi sulla natura

Considerandi

decisionale dell’atto, ciò che non è il caso per la fattura del 16 dicembre

2023.

Difatti, posto che il patriziato, allorché chiede il pagamento di una

tassa di allacciamento all’acquedotto, può essere considerato

un’amministrazione di massa, ovvero una collettività che può

emettere dapprima una fattura con una richiesta di pagamento, quindi, in

assenza del pagamento, una decisione onde ottenere il rigetto definitivo

dell’opposizione (cfr. citata STF 2C_444/2015 e sopra, consid. 5.1.2), la

fattura in parola è stata emessa dall’“Ufficio Contabilità”, non indica alcuna

base legale per la percezione della tassa, non è firmata, e si limita a

riportare in calce una cedola di versamento, sicché appare veramente tale, piuttosto

che una decisione. Peraltro, nessuno pretende che RE 1 sia

un avvocato o abbia conoscenze giuridiche. Ne viene che la fattura non era per

lui riconoscibile come decisione, sicché egli non era tenuto a compiere alcun

passo necessario per salvaguardare i suoi diritti, e ch’essa – ammesso e non

concesso che costituisca una decisione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF –

non è diventata esecutiva e, di conseguenza, che anche per questo motivo non

costituisce un valido titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione.

5.5

Riassumendo,

poiché manca un valido titolo esecutivo, la Giudice di pace avrebbe

dovuto respingere l’istanza. Siccome fondato su questo punto, il reclamo va

accolto e, di conseguenza, la sentenza impugnata va riformata nel senso di

respingere l’istanza.

5.6

Visto

quanto sopra, non è determinante esaminare se una qualche norma di diritto

pubblico imponesse particolari presupposti relativamente alla forma o al

contenuto delle decisioni del Patriziato. Parimenti non è necessario esaminare

le ulteriori censure del reclamante riferite al tema del rigetto, segnatamente

quella secondo cui il Patriziato non disponeva di una base legale per il

prelievo della tassa.

5.7

Da

ultimo, per rispondere alla richiesta, formulata dal Patriziato nella

quadruplica, circa il modo di procedere, in caso di accoglimento del reclamo, “per

un eventuale annullamento della tassa emessa e susseguente ripristino della

situazione precedente all’allacciamento”, è sufficiente precisare (per

quanto di competenza della scrivente Camera), che l’escutente potrà emettere un

nuovo atto amministrativo che imponga il pagamento della tassa; qualora intenda

utilizzarlo onde procurarsi un valido titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, stavolta esso dovrà però

essere riconoscibile quale decisione, segnatamente indicando i rimedi

giuridici, che l’escusso potrà se del caso far valere.

6.

Nella

decisione impugnata, la Giudice di pace non si è pronunciata

sull’argomentazione del convenuto relativa ai costi che questi avrebbe dovuto

sostenere organizzando a sue spese il trasporto dell’acqua, quantificati in fr.

500.- (osservazioni, pag. 2). Per motivi di celerità ed economia processuale,

la questione può essere direttamente evasa dalla Camera senza necessità di un

rinvio alla prima giudice (che il reclamante nemmeno pretende).

Ora,

qualora il convenuto avesse in un primo momento inteso invocare l’estinzione

per compensazione del debito oggetto d’esecuzione con una propria contropretesa,

la questione sarebbe evasa dall’esito della presente procedura. Sennonché a

partire dalla duplica (pag. 2) egli ha espresso (invero tardivamente) tale

pretesa (di valore superiore al debito posto in esecuzione) quale richiesta condannatoria,

ovvero quale azione riconvenzionale. Volendo ammettere l’ammissibilità teorica

di una simile azione nell’ambito della procedura sommaria di rigetto

(contrario: Willisegger in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª ed. 2024, n. 24 e 45 ad

art. 224 CPC), essa è però da dichiarare irricevibile, tenuto conto che RE 1

non ha postulato la tutela giurisdizionale nei casi manifesti (v. sentenze

della CEF 14.2021.189 del 9 maggio 2022, pag. 3, e 14.2015.177 del 20 gennaio

2016, consid. 6) e che la pretesa, oltretutto contestata dal Patriziato e non

liquida, non rientra quindi nel campo di applicazione della procedura sommaria

(art. 224 cpv. 1, 248 lett. b e 257 CPC) bensì, alla luce

del valore litigioso, in quello della procedura semplificata, previo

esperimento del tentativo di conciliazione (art. 197 CPC) e rilascio

dell’autorizzazione ad agire, quale presupposto processuale (art. 59, 60, 209

cpv. 1, 243 cpv. 1 e 244 cpv. 3 lett. b CPC). Sul tema, il reclamo non può

pertanto trovare accoglimento.

7.

In

entrambe le sedi la tassa di

giustizia, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) che, tenuto

conto delle rispettive domande e del loro esito, può essere ripartita fra le

parti in ragione di metà ciascuna. Eventuali indennità sono compensate.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso

dei considerandi, e di conseguenza la decisione 21 marzo 2025 della Giudice di

pace del circolo di Bellinzona (inc. SO.2024.395) è così riformata:

1. L’istanza del CO 1 è respinta.

2. La

domanda riconvenzionale di RE 1 è irricevibile.

3. Le

spese processuali di fr. 80.–, da anticipare dal Patriziato di CO 1, sono poste

a carico delle parti in ragione di metà ciascuna (fr. 40.- a carico di ciascuna

parte), compensate eventuali indennità.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

anticipate dal reclamante, sono poste a carico delle parti in ragione di metà

ciascuna (fr. 75.- a carico di ciascuna parte), compensate eventuali indennità.

3. Notificazione a:

- RE 1, __________, __________;

- Ufficio Patriziale di CO 1, __________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

La presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).