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Decisione

14.2025.62

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta federale diretta. Legittimazione del Cantone

6 agosto 2025Italiano9 min

del 23.11.2015 EVSK 2010, ORBK 2010, EKSB 2010 KAAK 2010 CHF 4569.90” come pure “Ripresa

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.62

Lugano

6 agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta della

giudice:

Bellotti,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2025.75 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura

del Distretto di Leventina promossa con istanza 13 marzo 2025 dal

RE1,

C______

(rappresentato dall’RE1, C______)

contro

CON1,

Ch______

giudicando sul reclamo del 17 aprile 2025 presentato dal RE1 contro la decisione emessa il 7 aprile 2025

dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. _____01 emesso il 6 febbraio 2025 dalla sede di

Faido dell’Ufficio d’esecuzione, il RE1 ha

escusso CON1 per l’incasso di fr. 15'462.10,

indicando quale causa del credito: “"Ripresa dell’ACB numero _____502

del 23.11.2015 EVSK 2010, ORBK 2010, EKSB 2010 KAAK 2010 CHF 4569.90” come pure “Ripresa

dell’ACB numero _____502 del 23.11.2015 EVSK

2009, EKSB 2009, Amt für, EKUD GR, Strassenverkehrsamt CHF 10892.20” e di fr. 100.– a titolo di spese esecutive (“Betreibungsgebühren”),

oltre ad accessori (doc. A e B).

B. Avendo

CON1 interposto opposizione al precetto

esecutivo (doc. A), con istanza del 13 marzo 2025 il RE1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura

del Distretto di Leventina. Il convenuto non ha presentato osservazioni.

C. Statuendo con decisione del 7 aprile 2025, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza limitatamente a fr. 7'572.–, ponendo le spese

processuali di fr. 200.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.

D. Contro

la sentenza appena citata il RE1 è insorto

a questa Camera con un reclamo del 17

aprile 2025 per ottenerne in via principale la riforma nel

senso di disporre il rigetto definitivo dell’opposizione anche per ulteriori fr. 535.–

+ fr. 595.– (fr. 1'130.– complessivi), e in via subordinata l’annullamento

e il rinvio dell’in­carto all’autorità precedente, protestate spese e

ripetibili.

Dopo notifica del gravame per eventuali osservazioni, in data 27 maggio 2025 CON1 ha prodotto

due plichi di documenti, senza alcun scritto accompagnatorio.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al RE1 l’8 aprile

2025, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 18 aprile stante l’assenza di

ferie nelle cause sommarie della LEF (art. 145 cpv. 2 lett. b e cpv. 4 CPC).

Presentato il giorno prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque

tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato RE1 fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che

dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è

contestata (DTF 142 I 93 consid. 8.2 con rinvii).

Lo

stesso obbligo di motivazione incombe alla controparte, che deve sollevare le

sue censure nella risposta al reclamo (STF 4A_568/2022 del 4 aprile 2024

consid. 4.2.2, 4A_621/2021 del 30 agosto 2022 consid. 3.1; CEF 14.2017.185 del

20.

aprile 2018, consid. 6.4/c, RtiD 2018 II 835 n. 44c).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,

consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata il Pretore, dopo aver evidenziato che CON1 non aveva presentato osservazioni entro

il termine a lui assegnato, ha rilevato che il RE1 poteva effettuare la riscossione in proprio

nome e ottenere il rigetto dell’opposizione unicamente con riferimento ai

crediti di propria pertinenza e documentati mediante produzione non solo dell’ACB

ma anche delle relative decisioni amministrative esecutive, ovvero, per quanto

riguarda quelli documentati nei doc. C1-C4, solo quelli di fr. 3'542.– per

l’imposta cantonale 2010, di fr. 300.– quale multa relativa all’imposta

cantonale e di fr. 132.– per imposta cantonale speciale (fr. 3'974.–

complessivi), ma non quello di fr. 595.– a titolo di imposta federale

diretta 2010 e, per quanto riguarda i crediti documentati nei doc. D1-D3, solo

quelli di fr. 3'448.– per l’imposta cantonale 2009 e di fr. 150.– quale

multa relativa all’im­­posta cantonale (fr. 3'598.– complessivi), ma non

quello di fr. 535.– per l’imposta federale diretta 2009. Ha pure negato il

rigetto per le spese esecutive (da recuperare ex art. 68 cpv. 2 LEF). Di

conseguenza, ha accordato il rigetto definitivo dell’opposizione unicamente per

fr. 7'572.– (fr. 3'974.– + fr. 3'598.–).

4.

Nel

reclamo il RE1 osserva che secondo l’art.

2.

della Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) la tassazione e la riscossione

dell’IFD spettano ai Cantoni, e meglio a quello in cui è operata la tassazione

(art. 160 LIFD), come pure che i Cantoni devono poi versare alla Confederazione

il 78.8% delle imposte incassate, delle multe inflitte e degli interessi

riscossi (art. 196 cpv. 1 LIFD) e assumersi le spese risultanti dall’e­secuzione

dell’IFD (art. 198 LIFD). Evidenzia poi che, pur spettando il credito fiscale

prevalentemente alla Confederazione, nei confronti del contribuente è il

Cantone ad essere creditore dell’IFD. Chiede dunque di pronunciare il rigetto

definitivo dell’op­posizione anche per i crediti di fr. 535.– e fr. 595.–

relativi all’im­posta federale diretta 2009 e 2010, riconoscendo invece che per

gli altri crediti di diritto pubblico menzionati nell’ACB n. ____502 non poteva essere concesso il rigetto, in

assenza delle decisioni che vi stavano alla base.

5.

In

data 27 maggio 2025 CON1 ha prodotto due

plichi di documenti, omettendo tuttavia di formulare qualsivoglia osservazione

al reclamo o corredare i documenti di spiegazioni e richieste, sicché i

medesimi non possono essere considerati.

6.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 142 II 182 consid. 2.2.5) e di

questa Camera (CEF 14.2018.126 del 14 gennaio 2019, consid. 5.2 e riferimenti,

RtiD 2019 II 777 n. 44c), poiché l’imposta federale diretta viene riscossa dal

Cantone in cui è stata operata la tassazione (art. 2 e 160 della Legge federale

sull’imposta federale diretta [LIFD, RS 642.11]) quest’ultimo, nella sua

qualità di creditore (“Steuergläubiger”) dispone della facoltà di agire

quale parte in rappresentanza della Confederazione Svizzera e può procedere – singolarmente

o tramite suoi rappresentanti – in via esecutiva per l’incasso forzato di un

credito stabilito in una decisione di tassazione definitiva e inoltrare quindi

anche la relativa istanza di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art.

80.

LEF.

7.

Ne

discende che la censura del reclamante merita accoglimento. Risultando i due

crediti in questione contenuti negli importi di cui al PE n. _____01 quali “EKSB 2009” e EKSB 2010”

(“Einkommenssteuer Bund 2009” e “Einkommenssteuer Bund 2010”), essendo gli

stessi documentati dalle decisioni di tassazione 18 luglio 2011 (IFD 2010, fr. 595.–)

e 12 luglio 2010 (IFD 2009, fr. 535.–) e dalle relative attestazioni di

passaggio in giudicato (cfr. doc. C3 e D2), e non avendo CON1 sollevato alcuna contestazione avverso l’istanza

o che altrimenti osti all’esecuzione (segnatamente riferita all’art. 265a LEF),

l’opposizione da lui interposta al suddetto PE dev’essere rigettata in via

definitiva anche per il relativo importo complessivo di fr. 1'130.–.

A fronte dell’importo complessivo per cui è disposto il rigetto

definitivo dell’opposizione (fr. 8'702.–, rispetto a quello di fr. 15'666.10

indicato nell’istanza di rigetto), si giustifica di lasciare invariata la

ripartizione delle spese processuali di prima sede (1/2 a carico di ciascuna

parte).

8.

Viste

le particolarità del caso, per la presente procedura si prescinde dal prelievo

di spese processuali. L’anticipo versato dal reclamante gli sarà restituito. Al

medesimo, rappresentato dal proprio servizio giuridico, non viene assegnata

alcuna indennità, in difetto di specifica motivazione.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 1'130.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

I. Il reclamo è accolto e di conseguenza il

dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

1. L’istanza è

parzialmente accolta. Di conseguenza, l’opposizione

interposta da CON1 al precetto esecutivo n.

_____01 dell’Ufficio di esecuzione di Faido è

rigettata in via definitiva per fr. 8'702.–.

II. Non

si prelevano spese processuali e non si assegnano indennità. L’anticipo versato

dal reclamante gli verrà restituito.

III. Notificazione a:

– RE1,

S______

g______,

S______ __,

C______;

– CON1,

Via F______ _,

Ch______.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

La presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).