14.2025.62
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta federale diretta. Legittimazione del Cantone
6 agosto 2025Italiano9 min
del 23.11.2015 EVSK 2010, ORBK 2010, EKSB 2010 KAAK 2010 CHF 4569.90” come pure “Ripresa
Source ti.ch
Incarto n.
14.2025.62
Lugano
6 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta della
giudice:
Bellotti,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2025.75 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Leventina promossa con istanza 13 marzo 2025 dal
RE1,
C______
(rappresentato dall’RE1, C______)
contro
CON1,
Ch______
giudicando sul reclamo del 17 aprile 2025 presentato dal RE1 contro la decisione emessa il 7 aprile 2025
dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con precetto esecutivo n. _____01 emesso il 6 febbraio 2025 dalla sede di
Faido dell’Ufficio d’esecuzione, il RE1 ha
escusso CON1 per l’incasso di fr. 15'462.10,
indicando quale causa del credito: “"Ripresa dell’ACB numero _____502
del 23.11.2015 EVSK 2010, ORBK 2010, EKSB 2010 KAAK 2010 CHF 4569.90” come pure “Ripresa
dell’ACB numero _____502 del 23.11.2015 EVSK
2009, EKSB 2009, Amt für, EKUD GR, Strassenverkehrsamt CHF 10892.20” e di fr. 100.– a titolo di spese esecutive (“Betreibungsgebühren”),
oltre ad accessori (doc. A e B).
B. Avendo
CON1 interposto opposizione al precetto
esecutivo (doc. A), con istanza del 13 marzo 2025 il RE1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura
del Distretto di Leventina. Il convenuto non ha presentato osservazioni.
C. Statuendo con decisione del 7 aprile 2025, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza limitatamente a fr. 7'572.–, ponendo le spese
processuali di fr. 200.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.
D. Contro
la sentenza appena citata il RE1 è insorto
a questa Camera con un reclamo del 17
aprile 2025 per ottenerne in via principale la riforma nel
senso di disporre il rigetto definitivo dell’opposizione anche per ulteriori fr. 535.–
+ fr. 595.– (fr. 1'130.– complessivi), e in via subordinata l’annullamento
e il rinvio dell’incarto all’autorità precedente, protestate spese e
ripetibili.
Dopo notifica del gravame per eventuali osservazioni, in data 27 maggio 2025 CON1 ha prodotto
due plichi di documenti, senza alcun scritto accompagnatorio.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al RE1 l’8 aprile
2025, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 18 aprile stante l’assenza di
ferie nelle cause sommarie della LEF (art. 145 cpv. 2 lett. b e cpv. 4 CPC).
Presentato il giorno prima (data del timbro postale), il reclamo è dunque
tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato RE1 fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che
dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è
contestata (DTF 142 I 93 consid. 8.2 con rinvii).
Lo
stesso obbligo di motivazione incombe alla controparte, che deve sollevare le
sue censure nella risposta al reclamo (STF 4A_568/2022 del 4 aprile 2024
consid. 4.2.2, 4A_621/2021 del 30 agosto 2022 consid. 3.1; CEF 14.2017.185 del
20.
aprile 2018, consid. 6.4/c, RtiD 2018 II 835 n. 44c).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui
scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,
consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata il Pretore, dopo aver evidenziato che CON1 non aveva presentato osservazioni entro
il termine a lui assegnato, ha rilevato che il RE1 poteva effettuare la riscossione in proprio
nome e ottenere il rigetto dell’opposizione unicamente con riferimento ai
crediti di propria pertinenza e documentati mediante produzione non solo dell’ACB
ma anche delle relative decisioni amministrative esecutive, ovvero, per quanto
riguarda quelli documentati nei doc. C1-C4, solo quelli di fr. 3'542.– per
l’imposta cantonale 2010, di fr. 300.– quale multa relativa all’imposta
cantonale e di fr. 132.– per imposta cantonale speciale (fr. 3'974.–
complessivi), ma non quello di fr. 595.– a titolo di imposta federale
diretta 2010 e, per quanto riguarda i crediti documentati nei doc. D1-D3, solo
quelli di fr. 3'448.– per l’imposta cantonale 2009 e di fr. 150.– quale
multa relativa all’imposta cantonale (fr. 3'598.– complessivi), ma non
quello di fr. 535.– per l’imposta federale diretta 2009. Ha pure negato il
rigetto per le spese esecutive (da recuperare ex art. 68 cpv. 2 LEF). Di
conseguenza, ha accordato il rigetto definitivo dell’opposizione unicamente per
fr. 7'572.– (fr. 3'974.– + fr. 3'598.–).
4.
Nel
reclamo il RE1 osserva che secondo l’art.
2.
della Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) la tassazione e la riscossione
dell’IFD spettano ai Cantoni, e meglio a quello in cui è operata la tassazione
(art. 160 LIFD), come pure che i Cantoni devono poi versare alla Confederazione
il 78.8% delle imposte incassate, delle multe inflitte e degli interessi
riscossi (art. 196 cpv. 1 LIFD) e assumersi le spese risultanti dall’esecuzione
dell’IFD (art. 198 LIFD). Evidenzia poi che, pur spettando il credito fiscale
prevalentemente alla Confederazione, nei confronti del contribuente è il
Cantone ad essere creditore dell’IFD. Chiede dunque di pronunciare il rigetto
definitivo dell’opposizione anche per i crediti di fr. 535.– e fr. 595.–
relativi all’imposta federale diretta 2009 e 2010, riconoscendo invece che per
gli altri crediti di diritto pubblico menzionati nell’ACB n. ____502 non poteva essere concesso il rigetto, in
assenza delle decisioni che vi stavano alla base.
5.
In
data 27 maggio 2025 CON1 ha prodotto due
plichi di documenti, omettendo tuttavia di formulare qualsivoglia osservazione
al reclamo o corredare i documenti di spiegazioni e richieste, sicché i
medesimi non possono essere considerati.
6.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 142 II 182 consid. 2.2.5) e di
questa Camera (CEF 14.2018.126 del 14 gennaio 2019, consid. 5.2 e riferimenti,
RtiD 2019 II 777 n. 44c), poiché l’imposta federale diretta viene riscossa dal
Cantone in cui è stata operata la tassazione (art. 2 e 160 della Legge federale
sull’imposta federale diretta [LIFD, RS 642.11]) quest’ultimo, nella sua
qualità di creditore (“Steuergläubiger”) dispone della facoltà di agire
quale parte in rappresentanza della Confederazione Svizzera e può procedere – singolarmente
o tramite suoi rappresentanti – in via esecutiva per l’incasso forzato di un
credito stabilito in una decisione di tassazione definitiva e inoltrare quindi
anche la relativa istanza di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art.
80.
LEF.
7.
Ne
discende che la censura del reclamante merita accoglimento. Risultando i due
crediti in questione contenuti negli importi di cui al PE n. _____01 quali “EKSB 2009” e EKSB 2010”
(“Einkommenssteuer Bund 2009” e “Einkommenssteuer Bund 2010”), essendo gli
stessi documentati dalle decisioni di tassazione 18 luglio 2011 (IFD 2010, fr. 595.–)
e 12 luglio 2010 (IFD 2009, fr. 535.–) e dalle relative attestazioni di
passaggio in giudicato (cfr. doc. C3 e D2), e non avendo CON1 sollevato alcuna contestazione avverso l’istanza
o che altrimenti osti all’esecuzione (segnatamente riferita all’art. 265a LEF),
l’opposizione da lui interposta al suddetto PE dev’essere rigettata in via
definitiva anche per il relativo importo complessivo di fr. 1'130.–.
A fronte dell’importo complessivo per cui è disposto il rigetto
definitivo dell’opposizione (fr. 8'702.–, rispetto a quello di fr. 15'666.10
indicato nell’istanza di rigetto), si giustifica di lasciare invariata la
ripartizione delle spese processuali di prima sede (1/2 a carico di ciascuna
parte).
8.
Viste
le particolarità del caso, per la presente procedura si prescinde dal prelievo
di spese processuali. L’anticipo versato dal reclamante gli sarà restituito. Al
medesimo, rappresentato dal proprio servizio giuridico, non viene assegnata
alcuna indennità, in difetto di specifica motivazione.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso, di fr. 1'130.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
I. Il reclamo è accolto e di conseguenza il
dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
1. L’istanza è
parzialmente accolta. Di conseguenza, l’opposizione
interposta da CON1 al precetto esecutivo n.
_____01 dell’Ufficio di esecuzione di Faido è
rigettata in via definitiva per fr. 8'702.–.
II. Non
si prelevano spese processuali e non si assegnano indennità. L’anticipo versato
dal reclamante gli verrà restituito.
III. Notificazione a:
– RE1,
S______
g______,
S______ __,
C______;
– CON1,
Via F______ _,
Ch______.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
La presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).