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Decisione

14.2025.63

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza estera. Ingiunzione del diritto germanico. Exequatur in via incidentale (pregiudiziale). Notificazione

27 agosto 2025Italiano17 min

precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 luglio 2024 dalla sede di Mendrisio

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.63

Lugano

27 agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta della giudice:

Bellotti, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.6421 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 novembre

2024 da

CO 1

(rappr. dalla RA 1 __________)

contro

RE 1 __________

(ora patrocinato dall’PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 17 aprile 2025 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 3 aprile 2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Previo “Mahnbescheid”

del 5 febbraio 2020, notificato il 17 marzo 2020, l’Amtsgericht

Coburg (DE) ha emesso nei confronti di RE 1 e a favore di RE

2 il “Vollstreckungsbescheid” del 7 maggio 2020 (attestante pretese per EUR 27'712.97 per “Warenlieferung”, oltre a interessi e spese per EUR 323.–), completo di dichiarazione di esecutività rilasciata il 3

settembre 2020 (doc. J).

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 luglio 2024 dalla sede di Mendrisio

dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 27'183.93

oltre agli interessi dell’8.25% dall’11 luglio 2024, 2) fr. 10'377.58, 3) fr. 316.83

oltre agli interessi dell’8.37% dall’11 luglio 2024 e 4) fr. 68.06. Quale

causa del credito l’escutente ha indicato per ogni importo “vedi testo allegato”

da cui si evince che le pretese hanno le seguenti cause 1) “Forderung aus Warenlieferung”, 2) e 4) “Zinsen”, 3) “Verfahrenskosten”, tutte basate sul “Vollstreckungsbescheid

B 1671/19 des Amtsgerichts Coburg vom 07.05.2020”.

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 novembre

2024 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito il convenuto si è opposto all’i­­stanza

con osservazioni scritte del 9 dicembre 2024, formulando altresì domanda di

esenzione dalle spese giudiziarie.

D. Statuendo con decisione del 3 aprile 2025, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, nonché ha

respinto la sua domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria, ponendo a suo

carico le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare indennità.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 aprile 2025 per ottenerne,

previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento e la reiezione dell’istanza,

protestate spese e ripetibili di entrambe le sedi, e chiedendo in particolare ripetibili

di fr. 500.– per la prima sede, nonché postulando l’ammissione all’assistenza

giudiziaria e al gratuito patrocinio. Il 25 aprile 2025 il presidente della

Camera ha respinto la domanda di gratuito patrocinio e ha dichiarato

irricevibile la domanda di effetto sospensivo presentate con l’impu­­gnazione. Stante

il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato

alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto all’al­­lora rappresentante di RE 1 il 9 aprile 2025, il

termine d’impugnazione è scaduto sabato 19 aprile, per cui la scadenza è stata

riportata a martedì 22 aprile (art. 142 cpv. 3 CPC), poiché il 20 e il 21 erano

festivi (Pasqua e Lunedì di Pasqua, art. 1 della legge ticinese concernente i

giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 843.200]) stante l’assenza di

ferie nelle cause sommarie della LEF (art. 145 cpv. 2 lett. b e cpv. 4 CPC).

Presentato il 17 aprile 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque

senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva

o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione

della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato

prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una

procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale –

e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso

non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art.

81.

LEF (DTF 139 III 444 consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha constatato che l’istante ha chiesto il

rigetto dell’opposizione sulla base di una decisione tedesca e non anche l’exequatur

a titolo principale, sicché la procedura era disciplinata dall’art. 84 LEF ad

esclusione delle norme processuali della Convenzione di Lugano del 30 ottobre

2007.

concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’ese­­cuzione

delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug, RS 0275.12, art. 38 e

segg. CLug). Orbene, egli ha continuato, l’i­­stante ha prodotto copia del “Vollstreckungsbescheid” del 7 maggio 2020 dell’Amtsgericht Coburg completo di dichiarazione d’esecu­­tività

del 3 settembre 2020 (doc. J), documenti della cui autenticità non aveva motivo

di dubitare e che non erano stati contestati dal convenuto. Egli ha concluso

che il giudizio costituiva una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug passibile

di essere riconosciuta (seppur in via pregiudiziale) ed eseguita in Svizzera

(art. 38 CLug) e quindi valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.

D’altronde,

ha rilevato il Pretore, il convenuto da parte sua non si è avvalso di alcuna

valida eccezione ex art. 81 LEF ma si è limitato a sollevare argomenti di

merito tesi a contestare l’esistenza del credito posto in esecuzione, che egli

avrebbe però dovuto far valere opponendosi al “Mahnbescheid” (doc. J) – ciò

che ha omesso di fare – e che il giudice del rigetto non può esaminare essendo

il suo compito circoscritto alla verifica dell’esistenza di un titolo

esecutivo.

4.

Nel

reclamo RE 1 si duole anzitutto che il Pretore ha considerato il titolo

prodotto come una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug, mentre in realtà

secondo il diritto tedesco è assimilabile a un precetto esecutivo così come conosciuto dal diritto svizzero, che peraltro nemmeno

gli è stato notificato e a cui non si è opposto. Anche volendo ipotizzare che

si tratti di una decisione esecutiva che conferma l’ingiunzione di pagamento,

la stessa potrebbe semmai essere qualificata unicamente come decisione di

rigetto dell’opposizione (e non di merito), che non può fungere a sua volta da

titolo in una procedura di rigetto dell’opposizione.

4.1

Sennonché la scrivente Camera ha già avuto modo di spiegare la

differenza decisiva tra il precetto esecutivo svizzero e l’ingiunzione del

diritto tedesco. Essa risiede nella limitazione del carattere esecutivo in

senso stretto del primo all’esecu­­zione in corso e al territorio nazionale,

mentre la seconda ha una portata materiale generale nel senso che anche l’ingiunzione

cui non è stata validamente fatta opposizione (“Einspruch”, “opposizione”)

ha valenza di una

decisione giudiziaria che non può più essere rimessa in discussione. Secondo il § 700 cpv. 1 D-ZPO, il “Vollstreckungsbescheid” (autorizzazione dell’esecuzione) equivale a una sentenza contumaciale dichiarata

provvisoriamente esecutiva, che diventa definitiva se la parte contumace non vi

si oppone entro i termini di legge (§§ 338 e 339 D-ZPO, vedi sentenza della CEF

15.2024.70

del 21 gennaio 2025 consid. 2.3.7.3). In altri termini l’ingiunzione

del diritto tedesco in caso di mancata opposizione è assimilata a un giudizio

contumaciale (§ 700 cpv. 1 D-ZPO, già citata 15.2024.70 consid. 2.3.6 infine). La dottrina

e la giurisprudenza riconoscono al “Vollstreckungsbescheid” del diritto germanico

(§ 699 D-ZPO) il valore di titolo di

rigetto definitivo dell’opposizione (Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 67 ad art. 80 LEF,

già citata 15.2024.70 consid. 2.3.7.1 e 2.3.7.3).

4.2

Ne

segue che l’ingiunzione tedesca prodotta dall’istante (doc. J) costituisce una

decisione che vale quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, non un

precetto esecutivo né tanto meno una decisione di rigetto. L’esecutività e la

notifica di tale atto sono state attestate il 3 settembre 2020 dal tribunale

che l’ha emesso (ultimo foglio del doc. J), come meglio verrà approfondito in

seguito (v. sotto consid. 7).

5.

Con

il reclamo RE 1 sostiene che l’attitudine dell’istante che non ha chiesto l’exequatur

a titolo principale confermerebbe che il titolo di cui si è avvalso non

costituisce una decisione giudiziaria.

5.1

Ora,

l’escutente che intende ottenere il

rigetto definitivo dell’oppo­­sizione interposta dall’escusso sulla scorta di

una decisione civile estera ha a disposizione due vie. Può anzitutto chiedere

al giudice civile svizzero competente di dichiarare la decisione estera esecutiva

in Svizzera in via principale per poi, sulla scorta della decisione che ne

accerta l’esecutività (detta decisione di exequatur), postulare il rigetto definitivo

dell’opposizione nell’apposita procedura sommaria (art. 80 e 84 LEF). Alternativamente, l’escutente – come ha fatto nel

caso di specie – può rivolgersi subito al giudice del rigetto dell’opposizione,

che esamina allora la questione dell’e­­xequatur in via solo incidentale e in

contraddittorio (art. 84 LEF) e, se ritiene dati i presupposti, rigetta l’opposizione

in via definitiva (DTF 143 III 404 consid. 5.2.1), sempreché l’escusso non

sollevi con successo un’eccezione giusta l’art. 81 cpv. 1 o 3 LEF. Gli effetti

dell’exequatur sono in questa ipotesi limitati all’esecuzione in corso

(sentenza del Tribunale federale 5A_1015/2021 del 4 agosto 2022, consid. 6.1,

sentenza della CEF 14.2023.28 del 18 luglio 2023 consid. 3.2 con ulteriori

rinvii).

5.2

Come già spiegato dal Pretore, si rammenta al reclamante che è del tutto

regolare e corretto che ove il creditore chieda direttamente il rigetto

definitivo dell’opposizione sulla base di una decisione estera, il giudice

esamina solo in via incidentale (pregiudiziale) nel quadro della procedura di

rigetto se la decisione è esecutiva in Svizzera alla luce della Convenzione di

Lugano (sentenza della CEF 14.2013.92 dell’11 settembre 2013 consid. 3.4). D’altronde

CO 1 stesso nella sua istanza ha indicato che la sua richiesta di exequatur era

a titolo pregiudiziale (n. 13 e n. 17 e pag. 8). Contrariamente a quanto

sostiene il reclamante non è quindi imprescindibile né necessaria una domanda d’exequatur

a titolo principale e dalla sua assenza non si può dedurre che il titolo

invocato non costituiva una decisione giudiziaria.

6.

Il

reclamante rileva poi che anche se il titolo costituisse una decisione

giudiziaria, il Pretore ha esaminato d’ufficio se la decisione potesse essere

riconosciuta in Svizzera, ciò che non poteva fare. È vero che il giudice “deve esaminare d’ufficio i fatti” nella procedura esecutiva, ma non può di sua sponte procedere con

ulteriori accertamenti in particolare riguardo al riconoscimento di una

sentenza straniera. Questo anche in considerazione che alla parte convenuta va assegnato un termine per presentare osservazioni

riguardo proprio alla richiesta di exequatur, oltre che – semmai – alla richiesta di rigetto. Non essendogli stato

fissato un termine per esprimersi sul riconoscimento della decisione straniera,

“non v’è valido riconoscimento

della decisione straniera anche per vizio procedurale”.

6.1

Senonché

il Pretore poteva senz’altro trattare la questione dell’e­­secutività della decisione

estera poiché egli applica d’ufficio il diritto (art. 57 CPC) ed esamina a

prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid.

3.3.3). Nell’esame d’ufficio del titolo di rigetto rientra anche la questione

di sapere se una decisione estera può valere come titolo di rigetto definitivo

dell’opposizione (Bovey/Constantin

in: Commentaire romand, Poursuite et

faillite, 2025, n. 23 e segg. ad art. 80 LEF, per un esempio vedi sentenza

della CEF 14.2020.125/128 del 23 marzo 2021 consid. 4.1 e segg.). La censura

del reclamante al riguardo è quindi priva di pregio.

6.2

Il

primo giudice ha fissato un termine al convenuto per presentare osservazioni

all’istanza giusta l’art. 253 CPC, ma contrariamente a quanto crede il

reclamante, non era necessario che specificasse di prendere posizione sull’exequatur

della decisione estera nella medesima ordinanza o che gli fissasse un ulteriore

termine ad hoc. Dal momento che l’istante ha chiesto il rigetto definitivo

sulla base di una sentenza estera, ed ha perfino ampiamente sviluppato i motivi

per cui la decisione estera poteva essere dichiarata esecutiva in Svizzera a

titolo pregiudiziale (n. 13 e segg.), era evidente che il giudice avrebbe

esaminato l’esistenza di un valido titolo – esame che peraltro gli compete d’ufficio

– e che quindi il convenuto poteva esprimersi nelle osservazioni riguardo l’exe­­quatur

a titolo pregiudiziale o eventuali eccezioni (art. 81 cpv. 3 LEF). L’esame della

qualifica della decisione estera prodotta dall’i­­stante quale titolo di

rigetto dell’opposizione non era certo qualcosa d’inaspettato che implicava

accortezze particolari onde salvaguardare il diritto di essere sentito del

convenuto (art. 53 CPC, sul tema vedi DTF 130 III 35 consid. 5, pag. 39).

7.

Il

reclamante contesta poi la corretta notifica dell’ingiunzione tedesca e sostiene

che chi chiede il riconoscimento di una decisione estera deve produrre l’attestato

di cui all’art. 54 CLug (allegato V della Convenzione) o un documento

equivalente. Si duole che il titolo prodotto (doc. J) non adempie a tali

requisiti poiché figura la menzione che la notifica è avvenuta, ma “senza attestazione che la notifica sia stata

in seguito ritirata o quanto meno rifiutata”. D’al­tronde,

RE 1 rileva che al momento dell’emana­zione dell’in­giunzione si trovava in

Svizzera e che qualora il titolo costituisca una decisione, l’autorità

giudiziaria tedesca non poteva in ogni caso notificargliela direttamente in

Svizzera senza rogatoria. Osserva pure che “nemmeno viene indicato se poi la procedura che ne è seguita è

stata una procedura contumaciale o meno, andando quindi a violare quella che è

la Convenzione di Lugano”.

7.1

Ora,

come già fatto presente dal Pretore nella decisione impugnata, siccome l’istante

ha chiesto unicamente il rigetto dell’oppo­­sizione e non anche l’exequatur a

titolo principale della decisione estera, il procedimento è regolato esclusivamente

dalla procedura sommaria (art. 84 LEF, 251 lett. a e 252 segg. CPC), e non

dalle norme processuali della Convenzione di Lugano (art. 38 segg. CLug;

sentenza della CEF 14.2021.79 del 3 novembre 2021 consid. 5.1.1 con rinvii).

Ciò significa segnatamente che la procedura ha carattere contraddittorio (art.

84.

cpv. 2 LEF e non 41 CLug). Le norme processuali della Convenzione di Lugano

non si applicano quindi nella procedura di rigetto dell’opposizione, e ciò vale

in particolare per gli art. 53 e 54 CLug, la cui ragion d’essere sta nel

carattere unilaterale della procedura d’exequatur prescritta dalla Convenzione.

Quali documenti debba produrre l’istante nella procedura sommaria di rigetto

dell’opposizione e con quale potere di cognizione il giudice li debba esaminare

è invece definito dagli art. 80, 84 LEF e 252 segg. CPC (art. 251 lett. a CPC).

Il giudice può dunque esigere la produzione dell’originale del titolo di

rigetto o di una copia certificata autentica solo se ha motivo di dubitare dell’autenticità

della copia prodotta dall’istante (art. 180 cpv. 1 CPC). E, parimenti, soltanto

se ha dubbi in merito egli chiederà la produzione dell’attestato previsto dall’art.

54.

CLug (v. art. 55 cpv. 1 CLug; sentenze della CEF 14.2016.247 del 4 settembre

2017.

consid. 5.2/b e 14.2014.242 dell’8 giugno 2015 consid. 6.2).

Del

resto, il Pretore aveva rilevato di non aver motivo di dubitare dell’autenticità

dei documenti relativi alla copia del “Vollstreckungsbescheid” e della sua

dichiarazione di esecutività (doc. J) – che non erano stati contestati dal

convenuto – rilevando che quest’ul­timo si era limitato in prima sede a

sollevare contestazioni di merito relative all’inesistenza del credito, aspetto

con cui il gravame non si confronta e che non mette in discussione.

7.2

Orbene,

non essendo l’art. 54 CLug applicabile al procedimento, in assenza di dubbi,

non era quindi necessario che l’istante producesse l’attestato di esecutività

di cui all’allegato V. Ad ogni modo il doc. J, come detto non contestato in

prima sede, all’ultima pagina attesta in modo esaustivo l’avvenuta notifica sia

del “Mahnbescheid” che del “Vollstreckungsbescheid”. Il reclamante non

spiega, contravvenendo al suo obbligo di motivazione, dove trova fondamento l’argomentazione

secondo cui oltre all’attestazione di notifica era necessaria una

specificazione riguardo al suo ritiro o rifiuto.

Egli

allega poi per la prima volta, e quindi in modo inammissibile (v. sopra consid.

1.2), oltre che in assenza di qualsivoglia riscontro oggettivo, che durante il

procedimento estero si trovava in Svizzera, che l’autorità tedesca non avrebbe

potuto procedere con una notifica diretta bensì tramite richiesta rogatoriale,

e che la decisione estera sarebbe frutto di una procedura contumaciale lesiva

della Convenzione di Lugano. Richiamato quanto esposto al precedente consid.

4.1

relativamente alla valenza del “Vollstreckungsbescheid” quale titolo di rigetto, in prima sede RE 1 non ha mai preteso di non

essere stato al corrente della procedura ingiuntiva in corso, di essersi

opposto o di non aver avuto la possibilità di opporsi e difendere i suoi

diritti. La conferma contenuta nel doc. J relativa all’avvenuta notifica del “Mahnbescheid” e del “Vollstreckungsbescheid” attesta semmai il contrario. In assenza di contestazioni in prima sede

e/o di motivi per dubitare dell’autenticità della dichiarazione d’esecutività

(che il reclamante contravvenendo al suo obbligo di motivazione non espone), il

primo giudice poteva senz’altro partire dal presupposto che la decisione era

esecutiva (v. nello stesso senso sentenza della CEF 14.2025.35 del 10 luglio

2025.

consid. 5.2).

8.

Il

reclamante si duole poi che il documento non è firmato da un giudice o da chi per

esso lo ha emesso ma da un semplice impiegato giudiziario (“Pannack Justizangestellte”) che con la sua firma indica che si tratta di una copia conforme all’ori­­ginale, ciò che

confermerebbe che non si tratta di una decisione giudiziaria, ma di un atto

parificato a un nostro precetto esecutivo.

Sennonché

egli in prima sede non aveva mai messo in discussione l’autorevolezza (e

neppure l’autenticità) della decisione giudiziaria. Di conseguenza, non ha

neppure mai indicato se e quale norma del diritto tedesco imporrebbe la

necessità della firma di un giudice, come gl’incombeva (ricordato che nell’ambito

delle procedure sommarie in materia patrimoniale, la prova del diritto

straniero incombe a chi l’invoca a suo favore, cfr. DTF 145 III 213

consid. 6.1.3, sentenza della CEF 14.2024.151 del 31 gennaio 2025 consid. 4.1

con rinvii). L’esito del reclamo è quindi segnato.

9.

La

tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.

1.

OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone

invece il problema delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato

alla controparte per osservazioni, che non è quindi incorsa in spese in questa

sede. Essendo il reclamante soccombente, la sua richiesta di ripetibili di fr. 500.–

in prima sede non può essere accolta.

10.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 37'946.40,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo

è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

La presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).