14.2025.63
Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza estera. Ingiunzione del diritto germanico. Exequatur in via incidentale (pregiudiziale). Notificazione
27 agosto 2025Italiano17 min
precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 luglio 2024 dalla sede di Mendrisio
Source ti.ch
Incarto n.
14.2025.63
Lugano
27 agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta della giudice:
Bellotti, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.6421 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 novembre
2024 da
CO 1
(rappr. dalla RA 1 __________)
contro
RE 1 __________
(ora patrocinato dall’PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 17 aprile 2025 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 3 aprile 2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Previo “Mahnbescheid”
del 5 febbraio 2020, notificato il 17 marzo 2020, l’Amtsgericht
Coburg (DE) ha emesso nei confronti di RE 1 e a favore di RE
2 il “Vollstreckungsbescheid” del 7 maggio 2020 (attestante pretese per EUR 27'712.97 per “Warenlieferung”, oltre a interessi e spese per EUR 323.–), completo di dichiarazione di esecutività rilasciata il 3
settembre 2020 (doc. J).
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 luglio 2024 dalla sede di Mendrisio
dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 27'183.93
oltre agli interessi dell’8.25% dall’11 luglio 2024, 2) fr. 10'377.58, 3) fr. 316.83
oltre agli interessi dell’8.37% dall’11 luglio 2024 e 4) fr. 68.06. Quale
causa del credito l’escutente ha indicato per ogni importo “vedi testo allegato”
da cui si evince che le pretese hanno le seguenti cause 1) “Forderung aus Warenlieferung”, 2) e 4) “Zinsen”, 3) “Verfahrenskosten”, tutte basate sul “Vollstreckungsbescheid
B 1671/19 des Amtsgerichts Coburg vom 07.05.2020”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 novembre
2024 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 9 dicembre 2024, formulando altresì domanda di
esenzione dalle spese giudiziarie.
D. Statuendo con decisione del 3 aprile 2025, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, nonché ha
respinto la sua domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria, ponendo a suo
carico le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare indennità.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 aprile 2025 per ottenerne,
previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento e la reiezione dell’istanza,
protestate spese e ripetibili di entrambe le sedi, e chiedendo in particolare ripetibili
di fr. 500.– per la prima sede, nonché postulando l’ammissione all’assistenza
giudiziaria e al gratuito patrocinio. Il 25 aprile 2025 il presidente della
Camera ha respinto la domanda di gratuito patrocinio e ha dichiarato
irricevibile la domanda di effetto sospensivo presentate con l’impugnazione. Stante
il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato
alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto all’allora rappresentante di RE 1 il 9 aprile 2025, il
termine d’impugnazione è scaduto sabato 19 aprile, per cui la scadenza è stata
riportata a martedì 22 aprile (art. 142 cpv. 3 CPC), poiché il 20 e il 21 erano
festivi (Pasqua e Lunedì di Pasqua, art. 1 della legge ticinese concernente i
giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL 843.200]) stante l’assenza di
ferie nelle cause sommarie della LEF (art. 145 cpv. 2 lett. b e cpv. 4 CPC).
Presentato il 17 aprile 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque
senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva
o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione
della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato
prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una
procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale –
e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso
non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art.
81.
LEF (DTF 139 III 444 consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha constatato che l’istante ha chiesto il
rigetto dell’opposizione sulla base di una decisione tedesca e non anche l’exequatur
a titolo principale, sicché la procedura era disciplinata dall’art. 84 LEF ad
esclusione delle norme processuali della Convenzione di Lugano del 30 ottobre
2007.
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug, RS 0275.12, art. 38 e
segg. CLug). Orbene, egli ha continuato, l’istante ha prodotto copia del “Vollstreckungsbescheid” del 7 maggio 2020 dell’Amtsgericht Coburg completo di dichiarazione d’esecutività
del 3 settembre 2020 (doc. J), documenti della cui autenticità non aveva motivo
di dubitare e che non erano stati contestati dal convenuto. Egli ha concluso
che il giudizio costituiva una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug passibile
di essere riconosciuta (seppur in via pregiudiziale) ed eseguita in Svizzera
(art. 38 CLug) e quindi valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
D’altronde,
ha rilevato il Pretore, il convenuto da parte sua non si è avvalso di alcuna
valida eccezione ex art. 81 LEF ma si è limitato a sollevare argomenti di
merito tesi a contestare l’esistenza del credito posto in esecuzione, che egli
avrebbe però dovuto far valere opponendosi al “Mahnbescheid” (doc. J) – ciò
che ha omesso di fare – e che il giudice del rigetto non può esaminare essendo
il suo compito circoscritto alla verifica dell’esistenza di un titolo
esecutivo.
4.
Nel
reclamo RE 1 si duole anzitutto che il Pretore ha considerato il titolo
prodotto come una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug, mentre in realtà
secondo il diritto tedesco è assimilabile a un precetto esecutivo così come conosciuto dal diritto svizzero, che peraltro nemmeno
gli è stato notificato e a cui non si è opposto. Anche volendo ipotizzare che
si tratti di una decisione esecutiva che conferma l’ingiunzione di pagamento,
la stessa potrebbe semmai essere qualificata unicamente come decisione di
rigetto dell’opposizione (e non di merito), che non può fungere a sua volta da
titolo in una procedura di rigetto dell’opposizione.
4.1
Sennonché la scrivente Camera ha già avuto modo di spiegare la
differenza decisiva tra il precetto esecutivo svizzero e l’ingiunzione del
diritto tedesco. Essa risiede nella limitazione del carattere esecutivo in
senso stretto del primo all’esecuzione in corso e al territorio nazionale,
mentre la seconda ha una portata materiale generale nel senso che anche l’ingiunzione
cui non è stata validamente fatta opposizione (“Einspruch”, “opposizione”)
ha valenza di una
decisione giudiziaria che non può più essere rimessa in discussione. Secondo il § 700 cpv. 1 D-ZPO, il “Vollstreckungsbescheid” (autorizzazione dell’esecuzione) equivale a una sentenza contumaciale dichiarata
provvisoriamente esecutiva, che diventa definitiva se la parte contumace non vi
si oppone entro i termini di legge (§§ 338 e 339 D-ZPO, vedi sentenza della CEF
15.2024.70
del 21 gennaio 2025 consid. 2.3.7.3). In altri termini l’ingiunzione
del diritto tedesco in caso di mancata opposizione è assimilata a un giudizio
contumaciale (§ 700 cpv. 1 D-ZPO, già citata 15.2024.70 consid. 2.3.6 infine). La dottrina
e la giurisprudenza riconoscono al “Vollstreckungsbescheid” del diritto germanico
(§ 699 D-ZPO) il valore di titolo di
rigetto definitivo dell’opposizione (Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 67 ad art. 80 LEF,
già citata 15.2024.70 consid. 2.3.7.1 e 2.3.7.3).
4.2
Ne
segue che l’ingiunzione tedesca prodotta dall’istante (doc. J) costituisce una
decisione che vale quale titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, non un
precetto esecutivo né tanto meno una decisione di rigetto. L’esecutività e la
notifica di tale atto sono state attestate il 3 settembre 2020 dal tribunale
che l’ha emesso (ultimo foglio del doc. J), come meglio verrà approfondito in
seguito (v. sotto consid. 7).
5.
Con
il reclamo RE 1 sostiene che l’attitudine dell’istante che non ha chiesto l’exequatur
a titolo principale confermerebbe che il titolo di cui si è avvalso non
costituisce una decisione giudiziaria.
5.1
Ora,
l’escutente che intende ottenere il
rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escusso sulla scorta di
una decisione civile estera ha a disposizione due vie. Può anzitutto chiedere
al giudice civile svizzero competente di dichiarare la decisione estera esecutiva
in Svizzera in via principale per poi, sulla scorta della decisione che ne
accerta l’esecutività (detta decisione di exequatur), postulare il rigetto definitivo
dell’opposizione nell’apposita procedura sommaria (art. 80 e 84 LEF). Alternativamente, l’escutente – come ha fatto nel
caso di specie – può rivolgersi subito al giudice del rigetto dell’opposizione,
che esamina allora la questione dell’exequatur in via solo incidentale e in
contraddittorio (art. 84 LEF) e, se ritiene dati i presupposti, rigetta l’opposizione
in via definitiva (DTF 143 III 404 consid. 5.2.1), sempreché l’escusso non
sollevi con successo un’eccezione giusta l’art. 81 cpv. 1 o 3 LEF. Gli effetti
dell’exequatur sono in questa ipotesi limitati all’esecuzione in corso
(sentenza del Tribunale federale 5A_1015/2021 del 4 agosto 2022, consid. 6.1,
sentenza della CEF 14.2023.28 del 18 luglio 2023 consid. 3.2 con ulteriori
rinvii).
5.2
Come già spiegato dal Pretore, si rammenta al reclamante che è del tutto
regolare e corretto che ove il creditore chieda direttamente il rigetto
definitivo dell’opposizione sulla base di una decisione estera, il giudice
esamina solo in via incidentale (pregiudiziale) nel quadro della procedura di
rigetto se la decisione è esecutiva in Svizzera alla luce della Convenzione di
Lugano (sentenza della CEF 14.2013.92 dell’11 settembre 2013 consid. 3.4). D’altronde
CO 1 stesso nella sua istanza ha indicato che la sua richiesta di exequatur era
a titolo pregiudiziale (n. 13 e n. 17 e pag. 8). Contrariamente a quanto
sostiene il reclamante non è quindi imprescindibile né necessaria una domanda d’exequatur
a titolo principale e dalla sua assenza non si può dedurre che il titolo
invocato non costituiva una decisione giudiziaria.
6.
Il
reclamante rileva poi che anche se il titolo costituisse una decisione
giudiziaria, il Pretore ha esaminato d’ufficio se la decisione potesse essere
riconosciuta in Svizzera, ciò che non poteva fare. È vero che il giudice “deve esaminare d’ufficio i fatti” nella procedura esecutiva, ma non può di sua sponte procedere con
ulteriori accertamenti in particolare riguardo al riconoscimento di una
sentenza straniera. Questo anche in considerazione che alla parte convenuta va assegnato un termine per presentare osservazioni
riguardo proprio alla richiesta di exequatur, oltre che – semmai – alla richiesta di rigetto. Non essendogli stato
fissato un termine per esprimersi sul riconoscimento della decisione straniera,
“non v’è valido riconoscimento
della decisione straniera anche per vizio procedurale”.
6.1
Senonché
il Pretore poteva senz’altro trattare la questione dell’esecutività della decisione
estera poiché egli applica d’ufficio il diritto (art. 57 CPC) ed esamina a
prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid.
3.3.3). Nell’esame d’ufficio del titolo di rigetto rientra anche la questione
di sapere se una decisione estera può valere come titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione (Bovey/Constantin
in: Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2025, n. 23 e segg. ad art. 80 LEF, per un esempio vedi sentenza
della CEF 14.2020.125/128 del 23 marzo 2021 consid. 4.1 e segg.). La censura
del reclamante al riguardo è quindi priva di pregio.
6.2
Il
primo giudice ha fissato un termine al convenuto per presentare osservazioni
all’istanza giusta l’art. 253 CPC, ma contrariamente a quanto crede il
reclamante, non era necessario che specificasse di prendere posizione sull’exequatur
della decisione estera nella medesima ordinanza o che gli fissasse un ulteriore
termine ad hoc. Dal momento che l’istante ha chiesto il rigetto definitivo
sulla base di una sentenza estera, ed ha perfino ampiamente sviluppato i motivi
per cui la decisione estera poteva essere dichiarata esecutiva in Svizzera a
titolo pregiudiziale (n. 13 e segg.), era evidente che il giudice avrebbe
esaminato l’esistenza di un valido titolo – esame che peraltro gli compete d’ufficio
– e che quindi il convenuto poteva esprimersi nelle osservazioni riguardo l’exequatur
a titolo pregiudiziale o eventuali eccezioni (art. 81 cpv. 3 LEF). L’esame della
qualifica della decisione estera prodotta dall’istante quale titolo di
rigetto dell’opposizione non era certo qualcosa d’inaspettato che implicava
accortezze particolari onde salvaguardare il diritto di essere sentito del
convenuto (art. 53 CPC, sul tema vedi DTF 130 III 35 consid. 5, pag. 39).
7.
Il
reclamante contesta poi la corretta notifica dell’ingiunzione tedesca e sostiene
che chi chiede il riconoscimento di una decisione estera deve produrre l’attestato
di cui all’art. 54 CLug (allegato V della Convenzione) o un documento
equivalente. Si duole che il titolo prodotto (doc. J) non adempie a tali
requisiti poiché figura la menzione che la notifica è avvenuta, ma “senza attestazione che la notifica sia stata
in seguito ritirata o quanto meno rifiutata”. D’altronde,
RE 1 rileva che al momento dell’emanazione dell’ingiunzione si trovava in
Svizzera e che qualora il titolo costituisca una decisione, l’autorità
giudiziaria tedesca non poteva in ogni caso notificargliela direttamente in
Svizzera senza rogatoria. Osserva pure che “nemmeno viene indicato se poi la procedura che ne è seguita è
stata una procedura contumaciale o meno, andando quindi a violare quella che è
la Convenzione di Lugano”.
7.1
Ora,
come già fatto presente dal Pretore nella decisione impugnata, siccome l’istante
ha chiesto unicamente il rigetto dell’opposizione e non anche l’exequatur a
titolo principale della decisione estera, il procedimento è regolato esclusivamente
dalla procedura sommaria (art. 84 LEF, 251 lett. a e 252 segg. CPC), e non
dalle norme processuali della Convenzione di Lugano (art. 38 segg. CLug;
sentenza della CEF 14.2021.79 del 3 novembre 2021 consid. 5.1.1 con rinvii).
Ciò significa segnatamente che la procedura ha carattere contraddittorio (art.
84.
cpv. 2 LEF e non 41 CLug). Le norme processuali della Convenzione di Lugano
non si applicano quindi nella procedura di rigetto dell’opposizione, e ciò vale
in particolare per gli art. 53 e 54 CLug, la cui ragion d’essere sta nel
carattere unilaterale della procedura d’exequatur prescritta dalla Convenzione.
Quali documenti debba produrre l’istante nella procedura sommaria di rigetto
dell’opposizione e con quale potere di cognizione il giudice li debba esaminare
è invece definito dagli art. 80, 84 LEF e 252 segg. CPC (art. 251 lett. a CPC).
Il giudice può dunque esigere la produzione dell’originale del titolo di
rigetto o di una copia certificata autentica solo se ha motivo di dubitare dell’autenticità
della copia prodotta dall’istante (art. 180 cpv. 1 CPC). E, parimenti, soltanto
se ha dubbi in merito egli chiederà la produzione dell’attestato previsto dall’art.
54.
CLug (v. art. 55 cpv. 1 CLug; sentenze della CEF 14.2016.247 del 4 settembre
2017.
consid. 5.2/b e 14.2014.242 dell’8 giugno 2015 consid. 6.2).
Del
resto, il Pretore aveva rilevato di non aver motivo di dubitare dell’autenticità
dei documenti relativi alla copia del “Vollstreckungsbescheid” e della sua
dichiarazione di esecutività (doc. J) – che non erano stati contestati dal
convenuto – rilevando che quest’ultimo si era limitato in prima sede a
sollevare contestazioni di merito relative all’inesistenza del credito, aspetto
con cui il gravame non si confronta e che non mette in discussione.
7.2
Orbene,
non essendo l’art. 54 CLug applicabile al procedimento, in assenza di dubbi,
non era quindi necessario che l’istante producesse l’attestato di esecutività
di cui all’allegato V. Ad ogni modo il doc. J, come detto non contestato in
prima sede, all’ultima pagina attesta in modo esaustivo l’avvenuta notifica sia
del “Mahnbescheid” che del “Vollstreckungsbescheid”. Il reclamante non
spiega, contravvenendo al suo obbligo di motivazione, dove trova fondamento l’argomentazione
secondo cui oltre all’attestazione di notifica era necessaria una
specificazione riguardo al suo ritiro o rifiuto.
Egli
allega poi per la prima volta, e quindi in modo inammissibile (v. sopra consid.
1.2), oltre che in assenza di qualsivoglia riscontro oggettivo, che durante il
procedimento estero si trovava in Svizzera, che l’autorità tedesca non avrebbe
potuto procedere con una notifica diretta bensì tramite richiesta rogatoriale,
e che la decisione estera sarebbe frutto di una procedura contumaciale lesiva
della Convenzione di Lugano. Richiamato quanto esposto al precedente consid.
4.1
relativamente alla valenza del “Vollstreckungsbescheid” quale titolo di rigetto, in prima sede RE 1 non ha mai preteso di non
essere stato al corrente della procedura ingiuntiva in corso, di essersi
opposto o di non aver avuto la possibilità di opporsi e difendere i suoi
diritti. La conferma contenuta nel doc. J relativa all’avvenuta notifica del “Mahnbescheid” e del “Vollstreckungsbescheid” attesta semmai il contrario. In assenza di contestazioni in prima sede
e/o di motivi per dubitare dell’autenticità della dichiarazione d’esecutività
(che il reclamante contravvenendo al suo obbligo di motivazione non espone), il
primo giudice poteva senz’altro partire dal presupposto che la decisione era
esecutiva (v. nello stesso senso sentenza della CEF 14.2025.35 del 10 luglio
2025.
consid. 5.2).
8.
Il
reclamante si duole poi che il documento non è firmato da un giudice o da chi per
esso lo ha emesso ma da un semplice impiegato giudiziario (“Pannack Justizangestellte”) che con la sua firma indica che si tratta di una copia conforme all’originale, ciò che
confermerebbe che non si tratta di una decisione giudiziaria, ma di un atto
parificato a un nostro precetto esecutivo.
Sennonché
egli in prima sede non aveva mai messo in discussione l’autorevolezza (e
neppure l’autenticità) della decisione giudiziaria. Di conseguenza, non ha
neppure mai indicato se e quale norma del diritto tedesco imporrebbe la
necessità della firma di un giudice, come gl’incombeva (ricordato che nell’ambito
delle procedure sommarie in materia patrimoniale, la prova del diritto
straniero incombe a chi l’invoca a suo favore, cfr. DTF 145 III 213
consid. 6.1.3, sentenza della CEF 14.2024.151 del 31 gennaio 2025 consid. 4.1
con rinvii). L’esito del reclamo è quindi segnato.
9.
La
tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.
1.
OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone
invece il problema delle ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato
alla controparte per osservazioni, che non è quindi incorsa in spese in questa
sede. Essendo il reclamante soccombente, la sua richiesta di ripetibili di fr. 500.–
in prima sede non può essere accolta.
10.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 37'946.40,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo
è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
La presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).