14.2025.66
Opposizione tardiva. Stralcio per mancato pagamento dell'anticipo, anche dopo l'assegnazione di un termine suppletivo
4 luglio 2025Italiano3 min
14.2025.66
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2025.66
Lugano
4 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta della
giudice:
Bellotti,
presidente,
segretario:
Bettoni,
segretario di Camera
statuendo
quale giudice unico (art. 48b LOG) sul reclamo 28 aprile 2025 di
AP1,
M______
per
notifica a: dr.
AP2 di C______,
L______
contro
la decisione emessa il 14 aprile 2025 del Pretore
della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa
SO.2025.316 (opposizione
tardiva ex art. 77 LEF) promossa dalla reclamante nei confronti di
AO1,
L______
Considerandi
richiamata l’ordinanza 26 maggio 2025 con la quale all’insorgente
è stato assegnato un termine scadente l’11 giugno 2025 per versare alla cassa
del Tribunale d’appello la somma di fr. 500.– a titolo di anticipo in
garanzia delle spese processuali presumibili relative al reclamo (art. 48, 61
cpv. 1 OTLEF; 98 e 101 cpv. 1 CPC), notificata dapprima alla sede della
reclamante e in seguito, vista l’irreperibilità della medesima, all’indirizzo
del suo amministratore unico (AU) AP2 di
C______;
preso atto che tale termine è decorso infruttuoso, di
modo che con ordinanza 12 giugno 2025 alla reclamante, per il tramite del suo
AU, è stato assegnato un (ultimo) termine suppletorio fino al 30 giugno 2025
per prestare il citato anticipo, con la comminatoria che in caso di mancato
versamento del richiesto importo entro il termine assegnato, la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello non sarebbe entrata nel merito
del reclamo e l’avrebbe dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
visto lo scritto 2 luglio 2025 con cui l’AU chiede una
proroga del termine per il pagamento dell’anticipo e di soprassedere dal
dichiarare il gravame inammissibile per il mancato rispetto del termine
assegnato;
osservato che la richiesta di proroga è manifestamente
tardiva, poiché trasmessa dopo la scadenza del termine suppletorio (STF
5A_280/2018 del 21 settembre 2018 consid. 4.1), e che la sanzione
dell’inammissibilità è espressamente prevista dalla legge (art. 101 cpv. 3
CPC);
rilevato che l’AU menziona, quale giustificazione, una
problematica relativa alla vendita all’incanto di un certificato azionario
relativo alla AP1, ma non spiega perché
ciò avrebbe interferito con i suoi doveri di amministratore unico della società
oppure gli avrebbe impedito di procedere al versamento dell’anticipo o
presentare tempestivamente una domanda di proroga del termine;
accertato quindi che il reclamo dev’essere dichiarato irricevibile (art. 59 cpv. 2
lett. f e 60 CPC);
ritenuto che gli oneri processuali relativi al
presente giudizio vanno posti a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);
ricordato che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 685'259.78,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
Dispositivo
per questi motivi,
decide:
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali relative al presente giudizio, di complessivi fr. 100.–, sono
poste a carico della reclamante.
3. Notificazione
a:
-
dr.
AP2, L______
-
AO1, L______
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.
Per
la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario di
Camera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).