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Decisione

14.2025.66

Opposizione tardiva. Stralcio per mancato pagamento dell'anticipo, anche dopo l'assegnazione di un termine suppletivo

4 luglio 2025Italiano3 min

14.2025.66

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

14.2025.66

Lugano

4 luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d'appello

composta della

giudice:

Bellotti,

presidente,

segretario:

Bettoni,

segretario di Camera

statuendo

quale giudice unico (art. 48b LOG) sul reclamo 28 aprile 2025 di

AP1,

M______

per

notifica a: dr.

AP2 di C______,

L______

contro

la decisione emessa il 14 aprile 2025 del Pretore

della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa

SO.2025.316 (opposizione

tardiva ex art. 77 LEF) promossa dalla reclamante nei confronti di

AO1,

L______

Considerandi

richiamata l’ordinanza 26 maggio 2025 con la quale all’insorgente

è stato assegnato un termine scadente l’11 giugno 2025 per versare alla cassa

del Tribunale d’appello la somma di fr. 500.– a titolo di anticipo in

garanzia delle spese processuali presumibili relative al reclamo (art. 48, 61

cpv. 1 OTLEF; 98 e 101 cpv. 1 CPC), notificata dapprima alla sede della

reclamante e in seguito, vista l’irreperibilità della medesima, all’indirizzo

del suo amministratore unico (AU) AP2 di

C______;

preso atto che tale termine è decorso infruttuoso, di

modo che con ordinanza 12 giugno 2025 alla reclamante, per il tramite del suo

AU, è stato assegnato un (ultimo) termine suppletorio fino al 30 giugno 2025

per prestare il citato anticipo, con la comminatoria che in caso di mancato

versamento del richiesto importo entro il termine assegnato, la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello non sarebbe entrata nel merito

del reclamo e l’avrebbe dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

visto lo scritto 2 luglio 2025 con cui l’AU chiede una

proroga del termine per il pagamento dell’anticipo e di soprassedere dal

dichiarare il gravame inammissibile per il mancato rispetto del termine

assegnato;

osservato che la richiesta di proroga è manifestamente

tardiva, poiché trasmessa dopo la scadenza del termine suppletorio (STF

5A_280/2018 del 21 settembre 2018 consid. 4.1), e che la sanzione

dell’inammissibilità è espressamente prevista dalla legge (art. 101 cpv. 3

CPC);

rilevato che l’AU menziona, quale giustificazione, una

problematica relativa alla vendita all’incanto di un certificato azionario

relativo alla AP1, ma non spiega perché

ciò avrebbe interferito con i suoi doveri di amministratore unico della società

oppure gli avrebbe impedito di procedere al versamento dell’anticipo o

presentare tempestivamente una domanda di proroga del termine;

accertato quindi che il reclamo dev’essere dichiarato irricevibile (art. 59 cpv. 2

lett. f e 60 CPC);

ritenuto che gli oneri processuali relativi al

presente giudizio vanno posti a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

ricordato che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 685'259.78,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;

Dispositivo

per questi motivi,

decide:

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali relative al presente giudizio, di complessivi fr. 100.–, sono

poste a carico della reclamante.

3. Notificazione

a:

-

dr.

AP2, L______

-

AO1, L______

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

Per

la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La

presidente Il segretario di

Camera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).