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Decisione

14.2025.68

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Eccezione d’estinzione del credito (pagamento o compensazione) relativo al pagamento dei salari posti in esecuzione, che il datore di lavoro sostiene di aver anticipato con precedenti salari maggiorati

13 ottobre 2025Italiano15 min

ottobre 2024 dalla sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione, AO1 ha escusso l’AP1 per l’incasso di fr. 2'501.– oltre

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.68

Lugano

13 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta della giudice:

Bellotti, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.149 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Riviera promossa con istanza 27 novembre

2024 da

AO1,

B______

(patrocinato dall’avv.

PA2,

Be______)

contro

AP1,

B______

(ora patrocinata dall’avv.

PA1, B______)

giudicando sul reclamo del 30 aprile 2025 presentato dall’AP1 contro la decisione emessa il 23 aprile

2025 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto di lavoro del 24 aprile 2019 di durata indeterminata l’AP1 ha assunto AO1

come conducente professionale di persone dal 1° maggio 2019. Con lettera del 30

luglio 2024 l’AP1 ha disdetto il contratto

di lavoro per il 31 ottobre 2024.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. _______ emesso il 4

ottobre 2024 dalla sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione, AO1 ha escusso l’AP1 per l’incasso di fr. 2'501.– oltre

agli interessi del 5% dal 31 agosto 2024, indicando quale causa del credito: “contratto di lavoro a tempo indeterminato del

24.04.2019 stipendi agosto e settembre 2024”.

C. Avendo

l’AP1 interposto opposizione al precetto

esecutivo, con istanza del 27 novembre 2024 AO1

ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di

Riviera. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’i­­stanza con

osservazioni scritte del 24 dicembre 2024. Con replica del 24 gennaio 2025 e

duplica del 21 febbraio 2025 le parti hanno ribadito le loro posizioni.

D. Statuendo con decisione del 23 aprile 2025, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità

di fr. 200.– a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata l’AP1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 aprile 2025 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate

spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 26 maggio 2025, AO1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Con replica del 10 giugno 2025 la reclamante ha ribadito il suo punto di vista.

Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, la replica non è stata

intimata alla controparte per la duplica.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla AP1 il 25 aprile

2025, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 5 maggio. Presentato il 30

aprile 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione,

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle

parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del

Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice

verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua

natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2

LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie,

in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160

consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di

diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148

III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto

di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2

LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il contratto di

lavoro costituiva valido titolo di rigetto dell’opposi­­zione per gli stipendi

richiesti di agosto e settembre 2024, i cui importi erano facilmente

determinabili visti i conteggi agli atti di fr. 1'250.50 per agosto e di fr. 1'163.10

per settembre (doc. F e G), salvo poi accordare il rigetto per fr. 2'501.–

(1'250.50*2).

4.

Nel

reclamo l’AP1 ripropone in buona sostanza

l’eccezione d’estinzione del credito (v. sotto consid. 6).

5.

In

ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3), fermo

restando che in sede di recla­mo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF

147.

III 176 consid. 4.2.1).

5.1

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura

privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la

sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve

né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed

esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il contratto di lavoro

sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima riconoscimento di

debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito, dedotti gli

oneri sociali (sentenze del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010

consid. 3.2 con rinvii, e della CEF 14.2024.93 del 15 novembre 2024 consid.

5.1). Ovvero, di principio il contratto di lavoro giustifica il rigetto dell’opposizione

solo per il salario netto (sentenza della CEF 14.2015.21 del 7

maggio 2015 consid. 5.2 con rinvii). Per stabilire

l’ammontare del salario netto, basta la produzione di qualsiasi documento atto

a dimostrare l’ammontare delle trattenute pattuite come ad esempio un conteggio di salario allestito dallo stesso datore di lavoro (sentenza della CEF 14.2015.21 del 7 maggio 2015 consid. 5.3/b con

rinvii).

5.2

Nel

caso di specie la qualità di titolo di rigetto del contratto di lavoro è

pacifica. A ben vedere però, per quanto attiene alla quantificazione dell’importo

del credito, dalla documentazione prodotta dall’istante e secondo le sue stesse

allegazioni [(“l’importo è facilmente

determinabile poiché sono agli atti i conteggi dello stipendio (…) più

precisamente la convenuta deve corrispondere all’istante fr. 1'250.– per

il mese di agosto 2024 e fr. 1'163.10 per il mese di settembre (doc. F e G)]”,

come anche secondo le affermazioni del

giudice stesso nei considerandi della decisione impugnata, lo stipendio netto

di agosto è di fr. 1'250.50 (doc. G) mentre quello di settembre di fr. 1'163.10

(anziché di fr. 1'250.50, doc. F), sicché il rigetto andava concesso per fr. 2'413.60

(e non per fr. 2'501.–). Si tratta di una carenza manifesta che va

rilevata d’ufficio, sicché su tale questione la decisione di prima sede dev’essere

riformata.

6.

Con

il reclamo l’AP1 lamenta che

il giudice di pace non ha preso in considerazione “importanti aspetti che erano presenti nei mezzi di

prova allegati”. Afferma di aver documentato di aver

versato da gennaio a luglio 2024 un salario lordo di fr. 15'828.80 (netto

di fr. 14'007.40), quindi più del dovuto considerando lo stipendio lordo

mensile pattuito di fr. 1'217.60 che, compreso di tredicesima pro rata,

doveva ammontare da gennaio a ottobre a fr. 13'191.26 lordi (1'217.60 * 10

+ 1'014.60), motivo per cui gli stipendi di agosto e settembre sono da

considerare saldati, avendo il dipendente ricevuto più di quanto

contrattualmente dovuto. Più nello specifico, spiega che risulta dalla “tabella contabile ufficiale” prodotta con le osservazioni all’istanza (doc. A) che a gennaio, febbraio,

marzo e aprile 2024 ha versato un salario eccedente, ossia fr. 3'044.–

lordi invece di fr. 1'217.60, e ciò come anticipo dei salari di agosto e

settembre posti in esecuzione, come risulterebbe anche dai conteggi degli

stipendi relativi a quei mesi prodotti dall’i­stante (doc. F e G). Tale

eccedenza è andata quindi a coprire gli stipendi di agosto e settembre, che non

sono più dovuti, sicché il debito risulta estinto completamente. L’AP1

conclude affermando che il giudice di pace avrebbe dovuto verificare il

conteggio da lei allestito e dedurre che il credito vantato da AO1 non era più dovuto siccome estinto e che

semmai era lei a vantare un credito nei confronti del dipendente per l’eccedenza

versata.

6.1

Orbene,

a norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’o­­nere di rendere

immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio.

Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere

sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle

alle-gazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2,

Staehelin in: Basler Kommentar,

SchKG I, 3a ed. 2021, n. 87 segg. ad art. 82 LEF), di principio

documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). Tra le

eccezioni vi è l’estinzione del credito, che può avvenire in particolare

tramite pagamento o compensazione (Abbet in:

Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed.

2022, n. 123 e segg. ad art. 82 LEF).

6.2

Se

l’escusso eccepisce la compensazione (art. 120 segg. CO) di un suo credito nei

confronti dell’escutente con la pretesa posta in esecuzione gl’incombe di

rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma

anche l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del credito compensante (sentenze

del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1 e

5A_139/2018 del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1, come pure sentenze della CEF

14.2023.16

del 26 luglio 2023 consid. 5 e 14.2022.152 del 26 aprile 2023

consid. 4 con ulteriori rinvii). La compensazione nel diritto del lavoro è

limitata dall’art. 323b cpv. 2 CO secondo cui il datore di lavoro può

compensare il salario con un credito verso il lavoratore soltanto nella misura

in cui il salario sia pignorabile; tuttavia, i crediti per danno cagionato

intenzionalmente possono essere compensati senza restrizione.

Quando

il datore di lavoro anticipa lo stipendio per un lavoro da svolgere in futuro

si tratta di un “anticipo” di stipendio a cui si applicano le norme

sull’esecuzione anticipata ex art. 81 CO e non un “acconto” ai sensi dell’art.

323.

cpv. 4 CO, che riguarda il lavoro già eseguito (Witzig in: Commentaire romand, Code des obligations I/2, 3ª

ed. 2021, n. 15 e 17 ad art. 323 CO, sentenza del Tribunale federale

4C.320/2005 del 20 marzo 2006 consid. 5.4).

6.2.1

Nel

caso specifico la datrice di lavoro ripropone l’eccezione d’e­­stinzione del

credito (per pagamento e/o compensazione) riferendosi alla “tabella contabile ufficiale” (anche

denominata “conteggio allestito dalle AP1”) prodotta in prima sede. Sennonché tale tabella,

allestita dalla datrice di lavoro stessa, equivale a una semplice allegazione

di parte e oltretutto neppure indica con sufficiente chiarezza se i pagamenti in

questione siano stati versati a titolo di anticipo e per quale motivo. Non si

tratta quindi di un riscontro documentale oggettivo atto a rendere verosimile

la sua tesi e non documenta pertanto che l’AP1

abbia effettivamente saldato gli stipendi posti in esecuzione e che questi non

siano dovuti (vedi nello stesso senso sentenze della CEF 14.2023.16 del 26

luglio 2023 consid. 5.1.1 e 14.2019.173 del 10 febbraio 2020 consid. 6.1). Con

la replica di seconda sede l’AP1 afferma

che il conteggio illustrato nella tabella è “valido

e attendibile”, che i dati della tabella così come i pagamenti

vengono contabilizzati e registrati nel sistema contabile e non possono più

essere modificati. Ciò non toglie che la tabella rimane un documento da lei redatto

unilateralmente.

6.2.2

È

pur vero che AO1, con la replica di prima

sede, non ha contestato esplicitamente di avere ricevuto pagamenti di fr. 14'007.40

da gennaio a luglio 2024. Egli ha però ad ogni modo contestato di essere stato

tacitato per gli stipendi posti in esecuzione (ciò che ha ribadito anche con le

osservazioni al reclamo), e l’AP1 non ha

reso verosimile con documenti oggettivi che questi importi, per il loro

residuo, dovessero coprire specificatamente (ai sensi degli art. 86 seg. CO) l’assenza

di stipendio per i mesi posti in esecuzione di agosto e settembre 2024 e non,

ad esempio, qualcosa d’altro (indennità, rimborsi, straordinari, ecc.), oppure di

avere estinto tramite compensazione il debito riferito ai salari con un proprio

credito per versamenti (anticipi) effettuati in eccesso, fermo restando che in

tal caso avrebbe pure di principio dovuto documentare la pignorabilità del

salario necessaria per la compensazione nel diritto del lavoro, ciò che non ha

fatto (art. 323b cpv. 2 CO, sentenze della CEF 14.2017.6 dell’11 maggio 2017

consid. 6.3/b e 14.2003.93 del 3 maggio 2004 consid. 2.3c/d, Staehelin in: Basler

Kommentar, Obligationenrecht I, 7ª ed. 2020, n. 3 ad art. 323b CO).

Per

abbondanza, le (scarne) spiegazioni contenute nel reclamo e i riferimenti ivi

indicati non consentono una simile conclusione, ritenuto che la tesi secondo

cui il versamento per quattro mesi (gennaio – aprile 2024) di fr. 1'826.40

in più rispetto al salario contrattualmente dovuto (fr. 3'044.– / fr. 1'217.60),

per complessivi fr. 7'305.60 in più (fr. 1'826.40 x 4) fosse un’eccedenza

non dovuta o che sia stato imputato sugli stipendi qui in oggetto, neppure

trova un chiaro riscontro nella tabella doc. A (in assenza di migliori

indicazioni e prove), e che i fr. 14'007.40 menzionati dalla reclamante,

secondo quanto indicato dal medesimo conteggio, non includono le mensilità da

agosto a novembre 2024.

6.3

L’allegazione

secondo cui l’anticipo dei salari risulterebbe dai conteggi degli stipendi di

agosto e settembre (doc. F e G) prodotti dall’istante stesso è poi nuova e

quindi inammissibile (v. sopra consid. 1.2). Per abbondanza, i conteggi di

stipendio in questione indicano l’ammontare dello stipendio netto per quei mesi,

salvo poi riportare un saldo pari a zero con la causale “anticipo”. Si tratta ancora

una volta di documenti redatti dalla datrice di lavoro stessa e che non sono

atti a costituire riscontri oggettivi che rendono verosimile la sua tesi, anche

se prodotti dall’istante. In effetti l’istante ha prodotto tali conteggi unicamente

per quantificare le sue pretese salariali. Ne segue che l’esito del reclamo è

segnato nel senso del suo parziale accoglimento limitatamente alla questione

dell’importo dei salari netti per cui accordare il rigetto (v. sopra consid.

5.2).

7.

In

entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili,

determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza pressoché totale della reclamante, che ottiene

ragione per fr. 87.40 (fr. 2'501.– / fr. 2'413.60), ossia per la

percentuale esigua del 3.5% (art. 106 cpv. 2 CPC). Non occorre quindi

modificare il dispositivo sulle spese e ripetibili di prima sede.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'501.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

“1. L’istanza è parzialmente accolta e

di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. _______ della

sede di Biasca dell’Ufficio di esecuzione è rigettata in via provvisoria

limitatamente a fr. 2'413.60 oltre agl’interessi del 5% dal 31 agosto

2024.”

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative

al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

La reclamante rifonderà a AO1 ripetibili di

fr. 150.–.

3. Notificazione a:

– ________

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

La presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).