14.2025.68
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Eccezione d’estinzione del credito (pagamento o compensazione) relativo al pagamento dei salari posti in esecuzione, che il datore di lavoro sostiene di aver anticipato con precedenti salari maggiorati
13 ottobre 2025Italiano15 min
ottobre 2024 dalla sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione, AO1 ha escusso l’AP1 per l’incasso di fr. 2'501.– oltre
Source ti.ch
Incarto n.
14.2025.68
Lugano
13 ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta della giudice:
Bellotti, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.149 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Riviera promossa con istanza 27 novembre
2024 da
AO1,
B______
(patrocinato dall’avv.
PA2,
Be______)
contro
AP1,
B______
(ora patrocinata dall’avv.
PA1, B______)
giudicando sul reclamo del 30 aprile 2025 presentato dall’AP1 contro la decisione emessa il 23 aprile
2025 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con contratto di lavoro del 24 aprile 2019 di durata indeterminata l’AP1 ha assunto AO1
come conducente professionale di persone dal 1° maggio 2019. Con lettera del 30
luglio 2024 l’AP1 ha disdetto il contratto
di lavoro per il 31 ottobre 2024.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. _______ emesso il 4
ottobre 2024 dalla sede di Biasca dell’Ufficio d’esecuzione, AO1 ha escusso l’AP1 per l’incasso di fr. 2'501.– oltre
agli interessi del 5% dal 31 agosto 2024, indicando quale causa del credito: “contratto di lavoro a tempo indeterminato del
24.04.2019 stipendi agosto e settembre 2024”.
C. Avendo
l’AP1 interposto opposizione al precetto
esecutivo, con istanza del 27 novembre 2024 AO1
ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di
Riviera. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 24 dicembre 2024. Con replica del 24 gennaio 2025 e
duplica del 21 febbraio 2025 le parti hanno ribadito le loro posizioni.
D. Statuendo con decisione del 23 aprile 2025, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità
di fr. 200.– a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata l’AP1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 aprile 2025 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate
spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 26 maggio 2025, AO1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Con replica del 10 giugno 2025 la reclamante ha ribadito il suo punto di vista.
Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, la replica non è stata
intimata alla controparte per la duplica.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla AP1 il 25 aprile
2025, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 5 maggio. Presentato il 30
aprile 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione,
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle
parti in un eventuale processo ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del
Tribunale federale 5A_552/2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice
verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua
natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2
LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie,
in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160
consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di
diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 148
III 225 consid. 4.1.1). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto
di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2
LEF; DTF 143 III 564 consid. 4.1 e 136 III 528 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il contratto di
lavoro costituiva valido titolo di rigetto dell’opposizione per gli stipendi
richiesti di agosto e settembre 2024, i cui importi erano facilmente
determinabili visti i conteggi agli atti di fr. 1'250.50 per agosto e di fr. 1'163.10
per settembre (doc. F e G), salvo poi accordare il rigetto per fr. 2'501.–
(1'250.50*2).
4.
Nel
reclamo l’AP1 ripropone in buona sostanza
l’eccezione d’estinzione del credito (v. sotto consid. 6).
5.
In
ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 372 consid. 3.3.3), fermo
restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF
147.
III 176 consid. 4.2.1).
5.1
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura
privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la
sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve
né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed
esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il contratto di lavoro
sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima riconoscimento di
debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito, dedotti gli
oneri sociali (sentenze del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010
consid. 3.2 con rinvii, e della CEF 14.2024.93 del 15 novembre 2024 consid.
5.1). Ovvero, di principio il contratto di lavoro giustifica il rigetto dell’opposizione
solo per il salario netto (sentenza della CEF 14.2015.21 del 7
maggio 2015 consid. 5.2 con rinvii). Per stabilire
l’ammontare del salario netto, basta la produzione di qualsiasi documento atto
a dimostrare l’ammontare delle trattenute pattuite come ad esempio un conteggio di salario allestito dallo stesso datore di lavoro (sentenza della CEF 14.2015.21 del 7 maggio 2015 consid. 5.3/b con
rinvii).
5.2
Nel
caso di specie la qualità di titolo di rigetto del contratto di lavoro è
pacifica. A ben vedere però, per quanto attiene alla quantificazione dell’importo
del credito, dalla documentazione prodotta dall’istante e secondo le sue stesse
allegazioni [(“l’importo è facilmente
determinabile poiché sono agli atti i conteggi dello stipendio (…) più
precisamente la convenuta deve corrispondere all’istante fr. 1'250.– per
il mese di agosto 2024 e fr. 1'163.10 per il mese di settembre (doc. F e G)]”,
come anche secondo le affermazioni del
giudice stesso nei considerandi della decisione impugnata, lo stipendio netto
di agosto è di fr. 1'250.50 (doc. G) mentre quello di settembre di fr. 1'163.10
(anziché di fr. 1'250.50, doc. F), sicché il rigetto andava concesso per fr. 2'413.60
(e non per fr. 2'501.–). Si tratta di una carenza manifesta che va
rilevata d’ufficio, sicché su tale questione la decisione di prima sede dev’essere
riformata.
6.
Con
il reclamo l’AP1 lamenta che
il giudice di pace non ha preso in considerazione “importanti aspetti che erano presenti nei mezzi di
prova allegati”. Afferma di aver documentato di aver
versato da gennaio a luglio 2024 un salario lordo di fr. 15'828.80 (netto
di fr. 14'007.40), quindi più del dovuto considerando lo stipendio lordo
mensile pattuito di fr. 1'217.60 che, compreso di tredicesima pro rata,
doveva ammontare da gennaio a ottobre a fr. 13'191.26 lordi (1'217.60 * 10
+ 1'014.60), motivo per cui gli stipendi di agosto e settembre sono da
considerare saldati, avendo il dipendente ricevuto più di quanto
contrattualmente dovuto. Più nello specifico, spiega che risulta dalla “tabella contabile ufficiale” prodotta con le osservazioni all’istanza (doc. A) che a gennaio, febbraio,
marzo e aprile 2024 ha versato un salario eccedente, ossia fr. 3'044.–
lordi invece di fr. 1'217.60, e ciò come anticipo dei salari di agosto e
settembre posti in esecuzione, come risulterebbe anche dai conteggi degli
stipendi relativi a quei mesi prodotti dall’istante (doc. F e G). Tale
eccedenza è andata quindi a coprire gli stipendi di agosto e settembre, che non
sono più dovuti, sicché il debito risulta estinto completamente. L’AP1
conclude affermando che il giudice di pace avrebbe dovuto verificare il
conteggio da lei allestito e dedurre che il credito vantato da AO1 non era più dovuto siccome estinto e che
semmai era lei a vantare un credito nei confronti del dipendente per l’eccedenza
versata.
6.1
Orbene,
a norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio.
Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere
sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle
alle-gazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 143 consid. 4.1.2,
Staehelin in: Basler Kommentar,
SchKG I, 3a ed. 2021, n. 87 segg. ad art. 82 LEF), di principio
documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). Tra le
eccezioni vi è l’estinzione del credito, che può avvenire in particolare
tramite pagamento o compensazione (Abbet in:
Abbet/Veuillet (a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed.
2022, n. 123 e segg. ad art. 82 LEF).
6.2
Se
l’escusso eccepisce la compensazione (art. 120 segg. CO) di un suo credito nei
confronti dell’escutente con la pretesa posta in esecuzione gl’incombe di
rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma
anche l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del credito compensante (sentenze
del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1 e
5A_139/2018 del 25 giugno 2019 consid. 2.6.1, come pure sentenze della CEF
14.2023.16
del 26 luglio 2023 consid. 5 e 14.2022.152 del 26 aprile 2023
consid. 4 con ulteriori rinvii). La compensazione nel diritto del lavoro è
limitata dall’art. 323b cpv. 2 CO secondo cui il datore di lavoro può
compensare il salario con un credito verso il lavoratore soltanto nella misura
in cui il salario sia pignorabile; tuttavia, i crediti per danno cagionato
intenzionalmente possono essere compensati senza restrizione.
Quando
il datore di lavoro anticipa lo stipendio per un lavoro da svolgere in futuro
si tratta di un “anticipo” di stipendio a cui si applicano le norme
sull’esecuzione anticipata ex art. 81 CO e non un “acconto” ai sensi dell’art.
323.
cpv. 4 CO, che riguarda il lavoro già eseguito (Witzig in: Commentaire romand, Code des obligations I/2, 3ª
ed. 2021, n. 15 e 17 ad art. 323 CO, sentenza del Tribunale federale
4C.320/2005 del 20 marzo 2006 consid. 5.4).
6.2.1
Nel
caso specifico la datrice di lavoro ripropone l’eccezione d’estinzione del
credito (per pagamento e/o compensazione) riferendosi alla “tabella contabile ufficiale” (anche
denominata “conteggio allestito dalle AP1”) prodotta in prima sede. Sennonché tale tabella,
allestita dalla datrice di lavoro stessa, equivale a una semplice allegazione
di parte e oltretutto neppure indica con sufficiente chiarezza se i pagamenti in
questione siano stati versati a titolo di anticipo e per quale motivo. Non si
tratta quindi di un riscontro documentale oggettivo atto a rendere verosimile
la sua tesi e non documenta pertanto che l’AP1
abbia effettivamente saldato gli stipendi posti in esecuzione e che questi non
siano dovuti (vedi nello stesso senso sentenze della CEF 14.2023.16 del 26
luglio 2023 consid. 5.1.1 e 14.2019.173 del 10 febbraio 2020 consid. 6.1). Con
la replica di seconda sede l’AP1 afferma
che il conteggio illustrato nella tabella è “valido
e attendibile”, che i dati della tabella così come i pagamenti
vengono contabilizzati e registrati nel sistema contabile e non possono più
essere modificati. Ciò non toglie che la tabella rimane un documento da lei redatto
unilateralmente.
6.2.2
È
pur vero che AO1, con la replica di prima
sede, non ha contestato esplicitamente di avere ricevuto pagamenti di fr. 14'007.40
da gennaio a luglio 2024. Egli ha però ad ogni modo contestato di essere stato
tacitato per gli stipendi posti in esecuzione (ciò che ha ribadito anche con le
osservazioni al reclamo), e l’AP1 non ha
reso verosimile con documenti oggettivi che questi importi, per il loro
residuo, dovessero coprire specificatamente (ai sensi degli art. 86 seg. CO) l’assenza
di stipendio per i mesi posti in esecuzione di agosto e settembre 2024 e non,
ad esempio, qualcosa d’altro (indennità, rimborsi, straordinari, ecc.), oppure di
avere estinto tramite compensazione il debito riferito ai salari con un proprio
credito per versamenti (anticipi) effettuati in eccesso, fermo restando che in
tal caso avrebbe pure di principio dovuto documentare la pignorabilità del
salario necessaria per la compensazione nel diritto del lavoro, ciò che non ha
fatto (art. 323b cpv. 2 CO, sentenze della CEF 14.2017.6 dell’11 maggio 2017
consid. 6.3/b e 14.2003.93 del 3 maggio 2004 consid. 2.3c/d, Staehelin in: Basler
Kommentar, Obligationenrecht I, 7ª ed. 2020, n. 3 ad art. 323b CO).
Per
abbondanza, le (scarne) spiegazioni contenute nel reclamo e i riferimenti ivi
indicati non consentono una simile conclusione, ritenuto che la tesi secondo
cui il versamento per quattro mesi (gennaio – aprile 2024) di fr. 1'826.40
in più rispetto al salario contrattualmente dovuto (fr. 3'044.– / fr. 1'217.60),
per complessivi fr. 7'305.60 in più (fr. 1'826.40 x 4) fosse un’eccedenza
non dovuta o che sia stato imputato sugli stipendi qui in oggetto, neppure
trova un chiaro riscontro nella tabella doc. A (in assenza di migliori
indicazioni e prove), e che i fr. 14'007.40 menzionati dalla reclamante,
secondo quanto indicato dal medesimo conteggio, non includono le mensilità da
agosto a novembre 2024.
6.3
L’allegazione
secondo cui l’anticipo dei salari risulterebbe dai conteggi degli stipendi di
agosto e settembre (doc. F e G) prodotti dall’istante stesso è poi nuova e
quindi inammissibile (v. sopra consid. 1.2). Per abbondanza, i conteggi di
stipendio in questione indicano l’ammontare dello stipendio netto per quei mesi,
salvo poi riportare un saldo pari a zero con la causale “anticipo”. Si tratta ancora
una volta di documenti redatti dalla datrice di lavoro stessa e che non sono
atti a costituire riscontri oggettivi che rendono verosimile la sua tesi, anche
se prodotti dall’istante. In effetti l’istante ha prodotto tali conteggi unicamente
per quantificare le sue pretese salariali. Ne segue che l’esito del reclamo è
segnato nel senso del suo parziale accoglimento limitatamente alla questione
dell’importo dei salari netti per cui accordare il rigetto (v. sopra consid.
5.2).
7.
In
entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli
art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili,
determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza pressoché totale della reclamante, che ottiene
ragione per fr. 87.40 (fr. 2'501.– / fr. 2'413.60), ossia per la
percentuale esigua del 3.5% (art. 106 cpv. 2 CPC). Non occorre quindi
modificare il dispositivo sulle spese e ripetibili di prima sede.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'501.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e
di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. _______ della
sede di Biasca dell’Ufficio di esecuzione è rigettata in via provvisoria
limitatamente a fr. 2'413.60 oltre agl’interessi del 5% dal 31 agosto
2024.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative
al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
La reclamante rifonderà a AO1 ripetibili di
fr. 150.–.
3. Notificazione a:
– ________
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
La presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).