14.2025.7
Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza italiana appellata senza successo. Produzione in prima sede della decisione di cassazione solo con la replica spontanea. Buona fede
13 giugno 2025Italiano14 min
ricorso per cassazione contro la decisione del 24 giugno 2019 della Corte d’appello
Source ti.ch
Incarto n.
14.2025.7
Lugano
13 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2024.4438 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 26 agosto 2024 da
CO,
C______ V______ E______ (SI)
(patrocinato dall’avv.
PA2,
L______)
contro
RE,
L______
(patrocinata dall’avv.
PA1,
A______)
giudicando sul reclamo del 16 gennaio 2025 presentato da RE contro la decisione emessa il 30 dicembre
2024 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell’8 giugno 2017 del Tribunale ordinario di C______ RE e altri tre debitori sono stati condannati
a rifondere all’avv. CO vari importi per
onorari, spese e interessi. Con sentenza del 24 giugno 2019 la Corte d’appello
di M______ ha respinto l’appello principale interposto dai convenuti.
Fatti
B. Con
sentenza del 30 settembre 2020 il Pretore aggiunto del distretto di Lugano ha
riconosciuto e dichiarato esecutive in Svizzera entrambe le sentenze italiane e
decretato il sequestro di averi bancari di RE
in Svizzera (presso la Banca M______) fino a
concorrenza di € 1'587'683.06 (pari a fr. 1'713'270.–).
C. Avendo
RE e altri due convenuti presentato
ricorso per cassazione contro la decisione del 24 giugno 2019 della Corte d’appello
di M______, il 18 gennaio 2023 (doc. 2) quest’ultima ha sospeso l’esecutività
della propria decisione. Con scrittura privata del 9 febbraio 2023, l’avv. CO si è poi impegnato a “non intraprendere ulteriori azioni esecutive
in Svizzera e in Italia sino alla sentenza che definirà il giudizio pendente
dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione (R.G.
31357/2019) ed a rinunciare alle procedure esecutive pendenti in Svizzera e
sopra indicate”. Il 19 ottobre 2023 la Corte suprema
di cassazione di R______ ha respinto il ricorso.
D. Con
precetto esecutivo n. _____20 emesso il 29
maggio 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione, CO ha escusso RE per l’incasso di fr. 1'599'744.–
oltre agl’interessi dello 0.05% dal 28 agosto 2020 (indicando quale causa del
credito: “DEBITORE SOLIDALE: P______ A______-Sentenza n. 913/2017 del
08.06.2017 (RG n. 2290/2012) emessa dal Tribunale ordinario di C______; – Sentenza
n. 2024/2019 del 24.06.2019 (RG n. 239/2018) emessa dalla Corte d’Appello di M____;
Acconto come da scrittura privata del
09.02.2023 ./. fr. 410'000.00”), fr. 133'526.– (per “Interessi conteggiati sino al 27.08.2020”), fr. 1'957.46 (per “Interessi calcolati dal 28.8.20 al 9.2.23 (su fr. 1'599'744.00)”), fr. 738.75 (per “Int.
calc. dal 10.2.23 al 10.5.24 (su fr. 1'189'744.00)”), fr. 3'000.– (per “Spese
processuali come dec. di seq. Pretura Lugano del 30.9.20”) e fr. 520.90 (per “Spese
verbale di sequestro del 21.10.20 UE Lugano”).
E. Avendo
RE interposto opposizione al precetto
esecutivo, con istanza del 26 agosto 2024 CO
ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, limitatamente a fr. 1'306'010.40 oltre agl’interessi dello
0.05% dall’11 maggio 2024 su fr. 1'189'744.–. Nel termine impartito, la
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 25 settembre
2024. Con replica, duplica, triplica e quadruplica spontanee del 30 settembre,
10, 15 e 24 ottobre 2024 le parti hanno confermato i loro punti di vista.
F. Statuendo con decisione del 30 dicembre 2024, il Pretore ha
parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dalla convenuta per fr. 1'164'772.96 oltre agl’interessi dello
0.05% su fr. 1'057'987.73 dall’11 maggio 2024 (anziché per fr. 1'306'010.40 oltre agl’interessi
dello 0.05% dall’11 maggio 2024 su fr. 1'189'744.–), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 1'000.– e un’indennità
di fr. 3'000.– a favore dell’istante.
G. Contro la sentenza appena citata RE è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 gennaio 2025 per ottenerne
in via principale l’annullamento e la reiezione dell’istanza e in via
subordinata l’annullamento e la retrocessione dell’incarto al primo giudice, in
entrambi i casi protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 6
febbraio 2025, CO ha concluso per la
reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE il 7 gennaio 2025, il termine d’impugnazione
è scaduto venerdì 17 gennaio. Presentato il 16 gennaio 2025 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei
fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenpro-zess), il cui
scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente
una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,
consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha dichiarato ammissibili secondo l’art. 229
CPC l’ordinanza del 19 ottobre 2023 della Corte suprema di cassazione di
R______ e la scrittura privata del 9 febbraio 2023 prodotti dall’istante
solamente con la replica spontanea e ritenuto pertanto che l’ordinanza di
sospensione del giudizio d’appello, di cui si avvaleva la convenuta con le
osservazioni all’istanza, era ormai superata, sicché il rigetto poteva essere
accordato stante l’esecutività del titolo e l’esigibilità della pretesa. Ricordato che secondo la giurisprudenza è
irragionevole imporre a una parte d’immaginare e confutare
preventivamente tutti i possibili argomenti avversarsi, il Pretore ha considerato che in concreto l’istante non poteva aspettarsi che la convenuta eccepisse la
sospensione dell’esecutività della sentenza d’appello, già cessata con l’emanazione
della decisione di cassazione, circostanza di cui le parti erano a perfetta
conoscenza fin dall’avvio dell’esecuzione. Concludere il contrario contravverrebbe al principio della buona fede. Il primo
giudice si è poi ritenuto vincolato dalla sentenza di exequatur in Svizzera
delle sentenze del Tribunale ordinario di C___ e della Corte d’appello di M___.
Egli ha quindi concesso il rigetto definitivo dell’opposizione per le somme
riconosciute dai tribunali italiani, dedotti gli acconti di € 171'696.42 e
414'560.16 pagati dalla convenuta.
4.
Nel
reclamo RE afferma di non comprendere se
il titolo di rigetto a fondamento dell’istanza sia costituito dai nuovi atti
prodotti con la replica spontanea o da quelli annessi all’istanza di rigetto.
Rileva che, secondo il ragionamento del Pretore, il titolo dovrebbe essere la
sentenza di cassazione, che però non è menzionata né nel precetto esecutivo né
nell’istanza di rigetto. Secondo lei i documenti prodotti con l’istanza non
possono costituire un valido titolo di rigetto vista l’eccezione liberatoria da
lei sollevata con le osservazioni all’istanza. Si duole anche della violazione
del principio delle tre identità, poiché il Pretore ha considerato per giudicare la fattispecie i documenti prodotti
con la replica spontanea, che sono diversi rispetto a quelli indicati
nel precetto esecutivo.
4.1
È
evidente per tutti, tranne a quanto pare per la reclamante, che il titolo di
rigetto è la sentenza del Tribunale ordinario di C___, l’unica il cui
dispositivo la condanna a pagare le somme poste in esecuzione. L’istante non era tenuto a produrre le
decisioni delle istanze superiori. Toccava infatti alla convenuta provare
che l’esecutività della decisione già esecutiva al momento della sua pronuncia
(cfr. art. 282 CPCit.) era stata successivamente sospesa (sentenza della
CEF 14.2020.125/128 del 23 marzo 2021 consid. 4.2.2; Abbet in: Abbet/Veuillet
(a cura di), La mainlevée de l’opposition, 2a ed. 2022, n. 74 ad
art. 80 LEF; Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3ª ed. 2021, n. 9 e 55 ad art. 80 LEF).
Orbene, la reclamante non ha sicuramente dimostrato la sospensione dell’esecutività
delle sentenze di primo e secondo grado producendo la decisione 18 gennaio 2023
della Corte d’appello di M______ (doc. 2) sapendo che il ricorso per cassazione
era stato poi respinto il 19 ottobre 2023 prima dell’emissione del precetto
esecutivo, il 29 maggio 2024.
4.2
La
giurisprudenza e la dottrina subordinano il rigetto dell’opposizione all’identità
tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 150 III 209 consid. 1.2, 142 III 720 consid.
4.1; Abbet, op. cit., n. 105 ad
art. 84; Staehelin, op. cit.,
n. 50c ad art. 84), non tra i
documenti indicati sul precetto esecutivo e quelli prodotti nella procedura di
rigetto. D’altronde, la legge non impone all’escutente di menzionare il titolo
di rigetto nella domanda di esecuzione (né quindi la sua menzione nel precetto
esecutivo), ma solo, per motivi d’identificazione della pretesa posta in
esecuzione, il titolo o la causa del credito (art. 67 cpv. 1 n. 4 e 69 cpv. 2
n. 1 LEF; sentenza della CEF 14.2022.59 del 18 ottobre 2022 consid. 4.1 e i
rinvii). La censura della reclamante è priva di pregio.
5.
La
reclamante (n. 32-37) evidenzia poi che il Pretore ha ammesso i nova prodotti con la
replica spontanea in violazione del diritto federale, poiché nuovi fatti e
mezzi di prova non sono ammissibili qualora il giudice non ordini un doppio
scambio di allegati, come lo ha stabilito in maniera chiara il Tribunale
federale (DTF 146 III 237), specie se essi erano già noti prima dell’inoltro
dell’istanza di rigetto. Fa inoltre valere che, contrariamente a quanto
ritenuto dal Pretore per atti concludenti, così facendo l’istante ha
indebitamente migliorato le proprie allegazioni iniziali e contravvenuto al
principio d’allegazione (art. 55 CPC), che impone alla parte che intende far
valere dei nuovi mezzi di prova l’obbligo di motivarne la ricevibilità,
rimproverando al Pretore di aver considerato che i presupposti dell’art. 229
CPC erano stati allegati “in
modo succinto”, mentre l’istante
non aveva minimamente fatto riferimento ai fatti nuovi né citato l’art. 229 CPC,
ma si era limitato a produrre “sic
et simpliciter” i documenti senza motivarne e dimostrarne
la ricevibi-lità. Contesta l’ammissibilità dei
documenti acclusi alla replica spontanea, poiché secondo lei la loro
produzione non trovava la sua ragion di essere nel contenuto delle osservazioni
all’istanza.
5.1
La
reclamante cita in modo superficiale e distorto la DTF 146 III 237 segg., che
stabilisce in maniera chiara, già nel regesto, la possibilità, anche nella
procedura sommaria, di addurre allegazioni e fatti nuovi dopo la fine della
fase allegatoria alle condizioni dell’art.
229.
cpv. 1 vCPC (v. anche DTF 150 III 209 consid. 3.3 e 3.4; sentenza
della CEF 14.2024.181/182 dell’8 aprile 2025 consid. 4.2.1 e i rinvii). Da
questo punto di vista la decisione impugnata resiste senz’altro alla critica.
5.2
Il
Pretore ha giustamente sottolineato come sarebbe irragionevole imporre a una parte d’immaginare e confutare
preventivamente tutti i possibili argomenti avversari (sentenza del
Tribunale federale 5A_84/2021
del 17 febbraio 2022 consid. 3.2.1; nello stesso senso: 5D_90/2022 del 26
aprile 2023 consid. 4.1) e nella fattispecie ha considerato in modo
ineccepibile che non era
ragionevolmente esigibile da CO addurre già
con l’istanza i nova presentati poi con la replica, poiché le parti
erano ben consapevoli che l’ordinanza sospensiva emessa dalla Corte di appello di M______ era stata superata
in prima battuta dall’accordo del 9 febbraio 2023 (doc. O), ma soprattutto in
seconda battuta dalla decisione 19 ottobre 2023 (doc. N) con cui la Corte suprema
di cassazione di R______ aveva respinto il ricorso per cassazione, di modo che
l’istante poteva senz’altro concludere che l’esecutività dei noti giudizi (e pure
l’esigibilità della pretesa) non erano più un tema di discussione. L’adduzione
dei nova in questione si giustificava pertanto,
giusta l’art. 229 cpv. 1 vCPC, per le inaspettate (e imprevedibili) allegazioni
della convenuta nelle osservazioni all’istanza sotto il profilo della buona
fede processuale.
Su
tali convincenti argomenti la reclamante non si esprime. Insufficientemente
motivata, la sua censura si rivela inammissibile, se non temeraria, specie in
seconda sede, in cui ripropone abusivamente un’eccezione processuale per
ottenere che si tenga conto dell’allegazione della pretesa sospensione dell’esecutività
del titolo di rigetto da lei esposta in palese malafede.
5.3
Che
l’istante non abbia citato l’art. 229 vCPC nella replica spontanea è senza
pertinenza. Il giudice applica infatti il diritto d’ufficio (art. 57 CPC).
Determinante è che CO ha rilevato il carattere “quantomeno temerario” dell’allegazione
contenuta nelle osservazioni all’istanza, secondo cui la decisione della Corte
d’appello non sarebbe esecutiva, alla luce dell’ordinanza 19 ottobre 2023
della Corte suprema di cassazione di
R______, che la convenuta, pur consapevole della sua esistenza, non ha
prodotto, obbligandolo di riflesso a farlo con la replica spontanea. I
presupposti d’immediatezza – ricordato che l’istante non era tenuto a produrre
le decisioni di secondo e terzo grado (sopra
consid. 4.1) – e di diligenza
ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze poste all’art.
229.
cpv. 1 e lett. b vCPC erano pertanto adempiuti, non potendosi
ragionevolmente esigere dall’istante di aspettarsi che il convenuto sollevasse eccezioni in dispregio del
principio della buona fede (art. 52 vCPC).
5.4
Ad
ogni modo CO ha spiegato il motivo per cui
ha prodotto i nova con la replica spontanea e non si è
limitato, come affermato dalla reclamante, a produrre “sic et simpliciter” i
documenti senza motivarne e dimostrarne la ricevibilità. Il principio d’allegazione
(art. 55 cpv. 1 CPC) non è quindi violato, dato che le parti possono avvalersi
di fatti o mezzi di prova nuovi con allegati spontanei alle condizioni dell’art.
229.
CPC (sopra consid. 5.1). La decisione del Pretore, che dispone di un certo
margine d’apprezzamento nell’esame sommario dei fatti e del diritto (sentenze
del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1 e della CEF
14.2023.48
dell’8 novembre 2023 consid 4.1), è di conseguenza senz’altro
condivisibile.
5.5
Ciò
posto, le ultime censure della reclamante (n. 38-40) cadono nel vuoto. CO non era tenuto a produrre la sentenza di
cassazione già con l’istanza (sopra consid. 4.1) né ad allegare una decisione
di sospensione i cui effetti erano nel frattempo cessati, e RE non poteva in buona fede allegare che l’esecutività
della sentenza di primo grado era sospesa, mentre sapeva della reiezione del
suo ricorso per cassazione prima dell’inoltro dell’esecuzione. Contrariamente a
quanto ella afferma, la fattispecie è estremamente semplice dal profilo dell’esecutività
del titolo di rigetto. La sentenza impugnata va quindi confermata e il reclamo,
al limite del temerario, respinto nella misura della sua ricevibilità.
6.
La
tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.
1.
OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv.
1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'164'772.96,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 3'500.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. RE rifonderà a CO
fr. 13'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ________
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).