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Decisione

14.2025.7

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza italiana appellata senza successo. Produzione in prima sede della decisione di cassazione solo con la replica spontanea. Buona fede

13 giugno 2025Italiano14 min

ricorso per cassazione contro la decisione del 24 giugno 2019 della Corte d’appello

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.7

Lugano

13 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2024.4438 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa

con istanza 26 agosto 2024 da

CO,

C______ V______ E______ (SI)

(patrocinato dall’avv.

PA2,

L______)

contro

RE,

L______

(patrocinata dall’avv.

PA1,

A______)

giudicando sul reclamo del 16 gennaio 2025 presentato da RE contro la decisione emessa il 30 dicembre

2024 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con sentenza dell’8 giugno 2017 del Tribunale ordinario di C______ RE e altri tre debitori sono stati condannati

a rifondere all’avv. CO vari importi per

onorari, spese e interessi. Con sentenza del 24 giugno 2019 la Corte d’appello

di M______ ha respinto l’appello principale interposto dai convenuti.

Fatti

B. Con

sentenza del 30 settembre 2020 il Pretore aggiunto del distretto di Lugano ha

riconosciuto e dichiarato esecutive in Svizzera entrambe le sentenze italiane e

decretato il sequestro di averi bancari di RE

in Svizzera (presso la Banca M______) fino a

concorrenza di € 1'587'683.06 (pari a fr. 1'713'270.–).

C. Avendo

RE e altri due convenuti presentato

ricorso per cassazione contro la decisione del 24 giugno 2019 della Corte d’appello

di M______, il 18 gennaio 2023 (doc. 2) quest’ultima ha sospeso l’esecutività

della propria decisione. Con scrittura privata del 9 febbraio 2023, l’avv. CO si è poi impegnato a “non intraprendere ulteriori azioni esecutive

in Svizzera e in Italia sino alla sentenza che definirà il giudizio pendente

dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione (R.G.

31357/2019) ed a rinunciare alle procedure esecutive pendenti in Svizzera e

sopra indicate”. Il 19 ottobre 2023 la Corte suprema

di cassazione di R______ ha respinto il ricorso.

D. Con

precetto esecutivo n. _____20 emesso il 29

maggio 2024 dal­la sede di Lugano dell’Ufficio

d’esecuzione, CO ha escus­so RE per l’incasso di fr. 1'599'744.–

oltre agl’inte­­ressi dello 0.05% dal 28 agosto 2020 (indicando quale causa del

credito: “DEBITORE SOLIDALE: P______ A______-Sentenza n. 913/2017 del

08.06.2017 (RG n. 2290/2012) emessa dal Tribunale ordinario di C______; – Sentenza

n. 2024/2019 del 24.06.2019 (RG n. 239/2018) emessa dalla Corte d’Appello di M____;

Acconto come da scrittura privata del

09.02.2023 ./. fr. 410'000.00”), fr. 133'526.– (per “Interes­si conteggiati sino al 27.08.2020”), fr. 1'957.46 (per “Interessi calcolati dal 28.8.20 al 9.2.23 (su fr. 1'599'744.00)”), fr. 738.75 (per “Int.

calc. dal 10.2.23 al 10.5.24 (su fr. 1'189'744.00)”), fr. 3'000.– (per “Spese

processuali come dec. di seq. Pretura Lugano del 30.9.20”) e fr. 520.90 (per “Spese

verbale di sequestro del 21.10.20 UE Lugano”).

E. Avendo

RE interposto opposizione al precetto

esecutivo, con istanza del 26 agosto 2024 CO

ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, limitatamente a fr. 1'306'010.40 oltre agl’interessi dello

0.05% dall’11 maggio 2024 su fr. 1'189'744.–. Nel termine impartito, la

convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 25 settembre

2024. Con replica, duplica, triplica e quadruplica spontanee del 30 settembre,

10, 15 e 24 ottobre 2024 le parti hanno confermato i loro punti di vista.

F. Statuendo con decisione del 30 dicembre 2024, il Pretore ha

parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dalla convenuta per fr. 1'164'772.96 oltre agl’interessi dello

0.05% su fr. 1'057'987.73 dall’11 maggio 2024 (anziché per fr. 1'306'010.40 oltre agl’interessi

dello 0.05% dall’11 maggio 2024 su fr. 1'189'744.–), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 1'000.– e un’indennità

di fr. 3'000.– a favore dell’istante.

G. Contro la sentenza appena citata RE è insorta a que­sta Camera con un reclamo del 16 gennaio 2025 per ottenerne

in via principale l’annullamento e la reiezione dell’istanza e in via

subordinata l’annullamento e la retrocessione dell’incarto al primo giudice, in

entrambi i casi protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 6

febbraio 2025, CO ha concluso per la

reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE il 7 gennaio 2025, il termine d’im­­pugnazione

è scaduto venerdì 17 gennaio. Presentato il 16 gennaio 2025 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempesti­vo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del dirit­to sia l’accertamento manifestamente errato dei

fatti, fermo restan­do che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenpro-zess), il cui

scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente

una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444,

consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha dichiarato ammissibili secondo l’art. 229

CPC l’ordinanza del 19 ottobre 2023 della Corte suprema di cassazione di

R______ e la scrittura privata del 9 febbraio 2023 prodotti dall’istante

solamente con la replica spontanea e ritenuto pertanto che l’ordinanza di

sospensione del giudizio d’ap­­pello, di cui si avvaleva la convenuta con le

osservazioni all’istan­­za, era ormai superata, sicché il rigetto poteva essere

accordato stante l’esecutività del titolo e l’esigibilità della pretesa. Ricordato che secondo la giurisprudenza è

irragionevole imporre a una parte d’immaginare e confutare

preventivamente tutti i possibili argomenti avversarsi, il Pretore ha considerato che in concreto l’istante non poteva aspettarsi che la convenuta eccepisse la

sospensione dell’esecutività della sentenza d’appello, già cessata con l’emana­­zione

della decisione di cassazione, circostanza di cui le parti era­no a perfetta

conoscenza fin dall’avvio dell’esecuzione. Concludere il contrario contravverrebbe al principio della buona fede. Il primo

giudice si è poi ritenuto vincolato dalla sentenza di exequatur in Svizzera

delle sentenze del Tribunale ordinario di C___ e della Corte d’appello di M___.

Egli ha quindi concesso il rigetto definitivo dell’opposizio­ne per le somme

riconosciute dai tribunali italiani, dedotti gli acconti di € 171'696.42 e

414'560.16 pagati dalla convenuta.

4.

Nel

reclamo RE afferma di non comprendere se

il titolo di rigetto a fondamento dell’istanza sia costituito dai nuovi atti

prodotti con la replica spontanea o da quelli annessi all’istanza di rigetto.

Rileva che, secondo il ragionamento del Pretore, il titolo dovrebbe essere la

sentenza di cassazione, che però non è menzionata né nel precetto esecutivo né

nell’istanza di rigetto. Secon­do lei i documenti prodotti con l’istanza non

possono costituire un valido titolo di rigetto vista l’eccezione liberatoria da

lei sollevata con le osservazioni all’istanza. Si duole anche della violazione

del principio delle tre identità, poiché il Pretore ha considerato per giudicare la fattispecie i documenti prodotti

con la replica spontanea, che sono diversi rispetto a quelli indicati

nel precetto esecutivo.

4.1

È

evidente per tutti, tranne a quanto pare per la reclamante, che il titolo di

rigetto è la sentenza del Tribunale ordinario di C___, l’unica il cui

dispositivo la condanna a pagare le somme poste in esecuzione. L’istante non era tenuto a produrre le

decisioni delle istan­ze superiori. Toccava infatti alla convenuta provare

che l’ese­cutività della decisione già esecutiva al momento della sua pronuncia

(cfr. art. 282 CPCit.) era stata successivamente sospesa (senten­za della

CEF 14.2020.125/128 del 23 marzo 2021 consid. 4.2.2; Abbet in: Abbet/Veuillet

(a cura di), La mainlevée de l’oppo­sition, 2a ed. 2022, n. 74 ad

art. 80 LEF; Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3ª ed. 2021, n. 9 e 55 ad art. 80 LEF).

Orbene, la reclamante non ha sicuramente dimostrato la sospensione dell’esecutività

delle sentenze di primo e secondo grado producendo la decisione 18 gennaio 2023

della Corte d’appello di M______ (doc. 2) sapendo che il ricorso per cassazione

era stato poi respinto il 19 ottobre 2023 prima dell’emissione del precetto

esecutivo, il 29 maggio 2024.

4.2

La

giurisprudenza e la dottrina subordinano il rigetto dell’opposi­zione all’identità

tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 150 III 209 consid. 1.2, 142 III 720 con­sid.

4.1; Abbet, op. cit., n. 105 ad

art. 84; Staehelin, op. cit.,

n. 50c ad art. 84), non tra i

documenti indicati sul precetto esecutivo e quelli prodotti nella procedura di

rigetto. D’altronde, la legge non impone all’escutente di menzionare il titolo

di rigetto nella doman­da di esecuzione (né quindi la sua menzione nel precetto

esecutivo), ma solo, per motivi d’identificazione della pretesa posta in

esecuzione, il titolo o la causa del credito (art. 67 cpv. 1 n. 4 e 69 cpv. 2

n. 1 LEF; sentenza della CEF 14.2022.59 del 18 ottobre 2022 consid. 4.1 e i

rinvii). La censura della reclamante è priva di pregio.

5.

La

reclamante (n. 32-37) evidenzia poi che il Pretore ha ammesso i nova prodotti con la

replica spontanea in violazione del diritto federale, poiché nuovi fatti e

mezzi di prova non sono ammissibili qualora il giudice non ordini un doppio

scambio di allegati, come lo ha stabilito in maniera chiara il Tribunale

federale (DTF 146 III 237), specie se essi erano già noti prima dell’inoltro

dell’istanza di rigetto. Fa inoltre valere che, contrariamente a quanto

ritenuto dal Pretore per atti concludenti, così facendo l’istante ha

indebitamen­te migliorato le proprie allegazioni iniziali e contravvenuto al

principio d’allegazione (art. 55 CPC), che impone alla parte che intende far

valere dei nuovi mezzi di prova l’obbligo di motivarne la ricevibilità,

rimproverando al Pretore di aver considerato che i presupposti dell’art. 229

CPC erano stati allegati “in

modo succinto”, mentre l’istante

non aveva minimamente fatto riferimento ai fatti nuovi né citato l’art. 229 CPC,

ma si era limitato a produrre “sic

et simpliciter” i documenti senza motivarne e dimostrarne

la ricevibi-lità. Contesta l’ammissibilità dei

documenti acclusi alla replica spon­tanea, poiché secondo lei la loro

produzione non trovava la sua ragion di essere nel contenuto delle osservazioni

all’istanza.

5.1

La

reclamante cita in modo superficiale e distor­to la DTF 146 III 237 segg., che

stabilisce in maniera chiara, già nel regesto, la possibilità, anche nella

procedura sommaria, di addurre allegazioni e fatti nuovi dopo la fine della

fase allegatoria alle condizioni dell’art.

229.

cpv. 1 vCPC (v. anche DTF 150 III 209 con­sid. 3.3 e 3.4; sentenza

della CEF 14.2024.181/182 dell’8 aprile 2025 consid. 4.2.1 e i rinvii). Da

questo punto di vista la decisione impugnata resiste senz’altro alla critica.

5.2

Il

Pretore ha giustamente sottolineato come sarebbe irragionevole imporre a una parte d’immaginare e confutare

preventivamente tutti i possibili argomenti avversari (sentenza del

Tribunale federale 5A_84/2021

del 17 febbraio 2022 consid. 3.2.1; nello stesso sen­so: 5D_90/2022 del 26

aprile 2023 consid. 4.1) e nella fattispecie ha considerato in modo

ineccepibile che non era

ragionevolmente esigibile da CO addurre già

con l’istanza i nova presentati poi con la replica, poiché le parti

erano ben consapevoli che l’or­­dinanza sospensiva emessa dalla Corte di appello di M______ era stata superata

in prima battuta dall’accordo del 9 febbraio 2023 (doc. O), ma soprattutto in

seconda battuta dalla decisione 19 ottobre 2023 (doc. N) con cui la Corte suprema

di cassazione di R______ aveva respinto il ricorso per cassazione, di modo che

l’istante poteva senz’altro concludere che l’esecutività dei noti giudizi (e pu­re

l’esigibilità della pretesa) non erano più un tema di discussione. L’adduzione

dei nova in questione si giustificava pertanto,

giusta l’art. 229 cpv. 1 vCPC, per le inaspettate (e imprevedibili) allegazio­ni

della convenuta nelle osservazioni all’istanza sotto il profilo della buona

fede processuale.

Su

tali convincenti argomenti la reclamante non si esprime. Insufficientemente

motivata, la sua censura si rivela inammissibile, se non temeraria, specie in

seconda sede, in cui ripropone abusivamente un’eccezione processuale per

ottenere che si tenga conto dell’allegazione della pretesa sospensione dell’esecutività

del titolo di rigetto da lei esposta in palese malafede.

5.3

Che

l’istante non abbia citato l’art. 229 vCPC nella replica spontanea è senza

pertinenza. Il giudice applica infatti il diritto d’ufficio (art. 57 CPC).

Determinante è che CO ha rilevato il carattere “quantomeno temerario” dell’allegazione

contenuta nelle osservazioni all’istanza, secondo cui la decisione della Corte

d’ap­­pello non sarebbe esecutiva, alla luce dell’ordinanza 19 ottobre 2023

della Corte suprema di cassazione di

R______, che la convenuta, pur consapevole della sua esistenza, non ha

prodotto, obbligandolo di riflesso a farlo con la replica spontanea. I

presupposti d’immediatezza – ricordato che l’istante non era tenuto a produrre

le decisioni di secondo e terzo grado (sopra

consid. 4.1) – e di diligenza

ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze po­ste all’art.

229.

cpv. 1 e lett. b vCPC erano pertanto adempiuti, non potendosi

ragionevolmente esigere dall’istante di aspettarsi che il convenuto sollevasse eccezioni in dispregio del

principio della buo­na fede (art. 52 vCPC).

5.4

Ad

ogni modo CO ha spiegato il motivo per cui

ha prodotto i nova con la replica spontanea e non si è

limitato, come af­fermato dalla reclamante, a produrre “sic et simpliciter” i

documenti senza motivarne e dimostrarne la ricevibilità. Il principio d’allega­­zione

(art. 55 cpv. 1 CPC) non è quindi violato, dato che le parti possono avvalersi

di fatti o mezzi di prova nuovi con allegati spontanei alle condizioni dell’art.

229.

CPC (sopra consid. 5.1). La decisione del Pretore, che dispone di un certo

margine d’apprezza­­mento nell’esame sommario dei fatti e del diritto (sentenze

del Tribunale federale 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1 e della CEF

14.2023.48

dell’8 novembre 2023 consid 4.1), è di conseguenza senz’altro

condivisibile.

5.5

Ciò

posto, le ultime censure della reclamante (n. 38-40) cadono nel vuoto. CO non era tenuto a produrre la sentenza di

cassazione già con l’istanza (sopra consid. 4.1) né ad allegare una decisione

di sospensione i cui effetti erano nel frattempo cessati, e RE non poteva in buona fede allegare che l’ese­­cutività

della sentenza di primo grado era sospesa, mentre sapeva della reiezione del

suo ricorso per cassazione prima dell’inoltro dell’esecuzione. Contrariamente a

quanto ella afferma, la fattispecie è estremamente semplice dal profilo dell’esecutività

del titolo di rigetto. La sentenza impugnata va quindi confermata e il recla­mo,

al limite del temerario, respinto nella misura della sua ricevibilità.

6.

La

tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv.

1.

OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv.

1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'164'772.96,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 3'500.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. RE rifonderà a CO

fr. 13'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ________

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).