14.2025.72
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
11 giugno 2025Italiano5 min
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’RE per il mancato pagamento di fr. 6'510.15
Source ti.ch
Incarto n.
14.2025.72
Lugano
11 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2025.1690 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 marzo 2025
dalla
CO,
A____
contro
RE,
L______
(patrocinata dall’a______. PA1, L______)
giudicando sul reclamo del 21 maggio 2025 presentato dall’RE contro la decisione emessa il 14 maggio
2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. _______ della sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione, il 19 marzo 2025 CO ha chiesto
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’RE per il mancato pagamento di fr. 6'510.15
oltre a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 14 maggio 2025 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 14 maggio 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE dal giorno successivo alle ore 10:00,
ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–
e un acconto di fr. 1'000.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE
è insorta a questa Camera con un
reclamo del 21 maggio 2025 per ottenere, previo
conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo
di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della
Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è
stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni
interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto all’RE
il 15 maggio 2025, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 25 maggio, per
cui la scadenza è stata riportata a lunedì 26 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC).
Presentato già il 21 maggio 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque
senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte
Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito
posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto tre estratti del proprio conto presso
la P______ P______ che attestano il versamento
sul conto dell’Ufficio d’esecuzione di complessivi fr. 6'700.65, l’ultimo
dei quali, il 12 maggio 2025, prima della pronuncia del fallimento (del
successivo 15 maggio). Già in sede di esame della domanda di
effetto sospensivo, la Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC)
che tali importi sono stati sufficienti a estinguere il credito posto in
esecuzione dall’istante, per cui, se fossero stati comunicati tempestivamente
al Pretore, egli avrebbe dovuto respingere l’istanza (art. 172 n. 3 LEF). Il
fallimento va pertanto annullato (art. 174 cpv. 1 LEF) senza
necessità di verificare la solvibilità del reclamante nel senso dell’art. 174
cpv. 2 LEF.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti,
sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo,
dopo la scadenza di pagamento indicato nella comminatoria di fallimento, ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo. La
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 14 maggio 2025 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
nei confronti dell’RE è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–
è posta a carico dell’RE. La
parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari
a fr. 80.–, è versata alla CO quale
rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante
dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– avv.
PA1,
Studio legale,
Via L______ L______ __,
L______;
– CO,
B______ _,
A______;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).