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Decisione

14.2025.72

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

11 giugno 2025Italiano5 min

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’RE per il mancato pagamento di fr. 6'510.15

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.72

Lugano

11 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2025.1690 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 marzo 2025

dalla

CO,

A____

contro

RE,

L______

(patrocinata dall’a______. PA1, L______)

giudicando sul reclamo del 21 maggio 2025 presentato dall’RE contro la decisione emessa il 14 maggio

2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. _______ della sede di Lugano del­l’Ufficio

d’esecuzione, il 19 marzo 2025 CO ha chiesto

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’RE per il mancato pagamento di fr. 6'510.15

oltre a interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 14 maggio 2025 nessuno è compar­so.

C. Statuendo

con decisione del 14 maggio 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE dal giorno successivo alle ore 10:00,

ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–

e un acconto di fr. 1'000.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE

è insorta a questa Camera con un

reclamo del 21 maggio 2025 per ottenere, previo

conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo

di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della

Camera ha concesso all’impugna­­zione effetto sospensivo. Il reclamo non è

stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni

interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto all’RE

il 15 maggio 2025, il termine d’impu­gnazione è scaduto domenica 25 maggio, per

cui la scadenza è stata riportata a lunedì 26 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC).

Presentato già il 21 maggio 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque

senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimen­to può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte

Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, pri­ma della sua apertura, ha estinto il credito

posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto tre estratti del proprio conto presso

la P______ P______ che attestano il versamento

sul conto dell’Ufficio d’esecuzione di complessivi fr. 6'700.65, l’ultimo

dei quali, il 12 maggio 2025, prima della pronuncia del fallimento (del

successivo 15 maggio). Già in sede di esame della domanda di

effetto sospensivo, la Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC)

che tali importi sono stati sufficienti a estinguere il credito posto in

esecuzione dall’istante, per cui, se fossero stati comunicati tempestivamente

al Pretore, egli avrebbe dovuto respingere l’istanza (art. 172 n. 3 LEF). Il

fallimento va pertanto annullato (art. 174 cpv. 1 LEF) senza

necessità di verificare la solvibilità del reclamante nel senso dell’art. 174

cpv. 2 LEF.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimen­ti,

sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo,

dopo la scadenza di pagamento indicato nella comminatoria di fallimento, ha reso necessario l’avvio della proce­dura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 14 maggio 2025 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

nei confronti dell’RE è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–

è posta a ca­rico dell’RE. La

parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari

a fr. 80.–, è versata alla CO quale

rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante

dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– avv.

PA1,

Studio legale,

Via L______ L______ __,

L______;

– CO,

B______ _,

A______;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).