14.2025.8
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Emissione della decisione a nome della moglie del convenuto
14 febbraio 2025Italiano4 min
28 giugno 2024 l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura
Source ti.ch
Incarto n.
14.2025.8
Lugano
14 febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2024.813 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 28 giugno
2024 dalla
CO 1
(rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
PI 1,
giudicando sul reclamo del 20 gennaio 2025 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 14 gennaio 2025 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 settembre 2023
dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso PI 1 per l’incasso
Fatti
di fr. 4'182.87 oltre a interessi e spese;
che
avendo l’escusso interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del
28 giugno 2024 l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura
di pace del Circolo di Lugano Ovest;
che statuendo con decisione del 14 gennaio 2025 diretta inspiegabilmente contro la moglie del convenuto, RE 1, il Giudice di pace ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo
a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’ indennità di fr. 200.–
a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 20 gennaio 2025 per ottenerne l’annullamento e la sospensione immediata fino all’emanazione
della decisione sul reclamo;
che
nelle osservazioni 14 febbraio 2025 l’istante rileva di avere sempre indicato
correttamente il nome della controparte e che l’indicazione errata sulla
decisione impugnata è il frutto di un errore di battitura o di un refuso da un
incarto precedente, che in ogni caso non le è imputabile,
sicché conclude alla retrocessione dell’incarto alla Giudicatura di
pace per l’emissione di una nuova decisione rettificata per quanto attiene alla
designazione del convenuto, protestate tasse, spese e ripetibili;
che
Considerandi
l’indicazione della reclamante nella sentenza impugnata quale parte convenuta
è un manifesto errore del Giudice di pace, siccome sia il precetto esecutivo,
sia l’istanza sia pure le osservazioni del 27 agosto 2024 menzionano tutti il
nome del marito;
che
la decisione va pertanto annullata e l’incarto retrocesso al primo giudice per
nuovo giudizio emesso contro il vero convenuto;
che
che la necessità del rinvio della causa al primo giudice essendo dovuta
a un suo manifesto errore (“Justizpanne”)
non addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde dal riscuotere spese processuali in
questa sede, mentre le spese di giudizio inutili relative alla
decisione annullata sono poste a carico dello Stato, il Giudice di pace potendo
prelevare, con la nuova decisione, solo le spese in relazione con la procedura
di rinvio;
che
ripetibili non possono essere poste
a carico né della controparte, che non ha colpa nell’irregolarità alla base
dell’annullamento della decisione impugnata e ha sostanzialmente aderito al
reclamo, né dello Stato visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC
(sentenza della CEF 14.2023.117 del
15.
novembre 2022 pag. 2 e il rinvio);
che
con l’emanazione del giudizio odierno, la richiesta di sospensione della
procedura diventa senza oggetto;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'182.87,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto nel senso che
decisione emessa il 14 gennaio 2025 dal Giudice di pace del circolo di Lugano
Ovest nella causa __________ è annullata e la causa gli è retrocessa per nuovo
giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non
si riscuotono spese processuali e non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
–
(con
le osservazioni dell’istante
del
14 febbraio 2025);
– PI 1 __________;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).