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Decisione

14.2025.8

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Emissione della decisione a nome della moglie del convenuto

14 febbraio 2025Italiano4 min

28 giugno 2024 l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.8

Lugano

14 febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2024.813 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 28 giugno

2024 dalla

CO 1

(rappresentata dalla RA 1, __________)

contro

PI 1,

giudicando sul reclamo del 20 gennaio 2025 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 14 gennaio 2025 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 settembre 2023

dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso PI 1 per l’incasso

Fatti

di fr. 4'182.87 oltre a interessi e spese;

che

avendo l’escusso interposto opposizione al precetto esecuti­vo, con istanza del

28 giugno 2024 l’escutente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura

di pace del Circolo di Lugano Ovest;

che statuendo con decisione del 14 gennaio 2025 diretta inspiegabilmente contro la moglie del convenuto, RE 1, il Giudice di pace ha accolto l’istan­­za

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo

a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’ indennità di fr. 200.–

a favore dell’istante;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa

Camera con un recla­mo del 20 gennaio 2025 per ottenerne l’annullamento e la sospensione immediata fino all’emanazione

della decisione sul reclamo;

che

nelle osservazioni 14 febbraio 2025 l’istante rileva di avere sempre indicato

correttamente il nome della controparte e che l’in­dicazione errata sulla

decisione impugnata è il frutto di un errore di battitura o di un refuso da un

incarto precedente, che in ogni caso non le è imputabile,

sicché conclude alla retrocessione del­l’incarto alla Giudicatura di

pace per l’emissione di una nuova decisione rettificata per quanto attiene alla

designazione del convenuto, protestate tasse, spese e ripetibili;

che

Considerandi

l’indicazione della reclamante nella sentenza impugnata qua­le parte convenuta

è un manifesto errore del Giudice di pace, siccome sia il precetto esecutivo,

sia l’istanza sia pure le osservazio­ni del 27 agosto 2024 menzionano tutti il

nome del marito;

che

la decisione va pertanto annullata e l’incarto retrocesso al pri­mo giudice per

nuovo giudizio emesso contro il vero convenuto;

che

che la necessità del rinvio della causa al primo giudice essen­do dovuta

a un suo manifesto errore (“Justizpanne”)

non addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde dal riscuotere spese processuali in

questa sede, men­tre le spese di giudizio inutili relative alla

decisione annullata sono poste a carico dello Stato, il Giudice di pace potendo

prelevare, con la nuova decisione, solo le spese in relazione con la procedura

di rinvio;

che

ripetibili non possono essere poste

a carico né della controparte, che non ha colpa nell’irregolarità alla base

dell’annullamento della decisione impugnata e ha sostanzialmente aderito al

recla­mo, né dello Stato visto il silenzio qualificato dell’art. 107 cpv. 2 CPC

(sentenza della CEF 14.2023.117 del

15.

novembre 2022 pag. 2 e il rinvio);

che

con l’emanazione del giudizio odierno, la richiesta di sospensione della

procedura diventa senza oggetto;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'182.87,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto nel senso che

decisione emessa il 14 gennaio 2025 dal Giudice di pace del circolo di Lugano

Ovest nella causa __________ è annullata e la causa gli è retrocessa per nuovo

giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non

si riscuotono spese processuali e non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

(con

le osservazioni dell’istante

del

14 febbraio 2025);

– PI 1 __________;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).