14.2025.81
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
30 giugno 2025Italiano5 min
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. _______ della sede di Bellinzona dell’Ufficio
Source ti.ch
Incarto n.
14.2025.81
Lugano
30
giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2025.339 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 17 marzo 2025 dalla
AP1, B______
contro
AO1,
B______
giudicando sul reclamo del 28 maggio 2025 presentato dalla AO1 contro la decisione emessa il 22 maggio
2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. _______ della sede di Bellinzona dell’Ufficio
d’esecuzione, il 17 marzo 2025 la AP1 ha
chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il
fallimento della AO1 per il mancato
pagamento di fr. 3'755.65 oltre a interessi e spese.
B. Entro
il termine impartito, la convenuta non ha presentato osservazioni scritte all’istanza.
C. Statuendo
con decisione del 22 maggio 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento della AO1 dal giorno successivo alle ore 09:00 senza
prelevare spese processuali, ma ha ordinato il riversamento all’Ufficio dei
fallimenti dell’anticipo fr. 1'000.– versato dall’istante a garanzia delle
spese di liquidazione del fallimento.
D. Contro la sentenza appena citata la AO1
è insorta a questa Camera con un
reclamo del 28 maggio 2025 per ottenere, previo
conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo
di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 30 maggio 2025 il giudice
delegato della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la
stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo
credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla AO1
il 23 maggio 2025, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 2 giugno.
Presentato già il 28 maggio 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque
senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte
Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito
posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto uno scritto dell’istante del 26 marzo
2025.
che conferma l’integrale pagamento del credito posto in esecuzione e un
estratto del programma di gestione delle esecuzioni (THEMIS) dal quale risulta
l’annullamento della procedura esecutiva lo stesso 26 marzo, ovvero prima della
pronuncia del fallimento, per cui se tale circostanza fosse stata
comunicata per tempo, il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza (art. 172
n. 3 LEF). Il reclamo va pertanto accolto (art. 174 cpv. 1 LEF) senza necessità
di verificare la solvibilità della reclamante.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo, successivo al termine di pagamento
indicato nella comminatoria di fallimento, ha reso necessario l’avvio della
procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte
non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 22 maggio 2025 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei
confronti della AO1 è annullata.
2. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della AO1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
AO1.
III. Notificazione a:
– ________
;
– Ufficio
d’esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro fondiario del Distretto di
Bellinzona, Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine
di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).