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Decisione

14.2025.81

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

30 giugno 2025Italiano5 min

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. _______ della sede di Bellinzona del­l’Ufficio

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.81

Lugano

30

giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2025.339 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 17 marzo 2025 dalla

AP1, B______

contro

AO1,

B______

giudicando sul reclamo del 28 maggio 2025 presentato dalla AO1 contro la decisione emessa il 22 maggio

2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. _______ della sede di Bellinzona del­l’Ufficio

d’esecuzione, il 17 marzo 2025 la AP1 ha

chiesto alla Pretura del Distretto di Bel­linzona di decretare il

fallimento della AO1 per il mancato

pagamento di fr. 3'755.65 oltre a interessi e spese.

B. Entro

il termine impartito, la convenuta non ha presentato osservazioni scritte all’istanza.

C. Statuendo

con decisione del 22 maggio 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento della AO1 dal giorno successivo alle ore 09:00 senza

prelevare spese processuali, ma ha ordinato il riversamento all’Ufficio dei

fallimenti dell’anticipo fr. 1'000.– versato dall’istante a garanzia delle

spese di liquidazione del fallimento.

D. Contro la sentenza appena citata la AO1

è insorta a questa Camera con un

reclamo del 28 maggio 2025 per ottenere, previo

conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo

di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 30 maggio 2025 il giudice

delegato della Camera ha concesso all’im­­pugnazione effetto sospensivo. Il

reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la

stessa perso ogni interes­se alla causa in seguito all’estinzione del suo

credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla AO1

il 23 maggio 2025, il termine d’im­pugnazione è scaduto lunedì 2 giugno.

Presentato già il 28 maggio 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque

senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte

Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito

posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto uno scritto dell’istante del 26 marzo

2025.

che conferma l’integrale pagamento del credito posto in esecuzione e un

estratto del programma di gestione delle esecuzioni (THEMIS) dal quale risulta

l’annullamento della procedura esecutiva lo stesso 26 marzo, ovvero prima della

pronuncia del fallimento, per cui se tale circostanza fosse stata

comunicata per tempo, il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza (art. 172

n. 3 LEF). Il reclamo va pertanto accolto (art. 174 cpv. 1 LEF) senza necessità

di verificare la solvibilità della reclamante.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo, successivo al termine di pagamento

indicato nella comminatoria di fallimento, ha reso necessario l’avvio della

procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte

non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 22 maggio 2025 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei

confronti della AO1 è annullata.

2. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della AO1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

AO1.

III. Notificazione a:

– ________

;

– Ufficio

d’esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio del Registro fondiario del Distretto di

Bellinzona, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine

di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).