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Decisione

14.2025.85

Fallimento. Modo di trattare diverse istanze volte alla pronuncia del fallimento dello stesso soggetto giuridico. Tasse e anticipo delle spese della liquidazione fallimentare

18 giugno 2025Italiano9 min

questa Camera con un reclamo unico del 2 giugno 2025 per ottenere, previo conferimento dell’ef­fetto sospensivo, in via

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.85

Lugano

18 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

cancelliere:

Cortese

statuendo nelle cause SO.2025.305,

SO.2025.336 e SO.2025.361 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud promosse con istanze 8, 14 e 22 aprile 2025 dalla

AP1,

B______

contro

AO1,

C______

giudicando sul reclamo del 2 giugno 2025 presentato dalla AP1 contro le

tre decisioni emesse il 21 maggio 2025 dal Pretore aggiun­to;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito delle esecuzioni

n. _____64, _____32

e ____26 iniziate il 7, 28 ottobre e 28

novembre 2024 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, l’8, il 14 e

il 22 aprile 2025 la AP1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Sud di decretare il fallimento della AO1

per il mancato pagamento rispettivamente di fr. 3'832.80, fr. 4'376.95

e fr. 3'279.60, oltre a interessi e spese.

B. All’unica

udienza di discussione del 21 maggio 2025, durata dalle ore 11:15 alle 11:20, è

comparso unicamente un rappresentante della convenuta, che ha dichiarato che la

stessa non era in grado di far fronte al pagamento delle pretese dell’istante.

C. Statuendo

con tre decisioni separate del 21 maggio 2025 il Pretore aggiunto ha dichiarato

tre volte il fallimento della AO1 dallo

stesso giorno alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare, per

ogni causa, la tassa di giustizia di fr. 200.– e ordinando la trasmissione

all’Ufficio dei fallimenti dei tre acconti di fr. 1'000.– a copertura

delle spese fallimentari.

D. Contro le sentenze appena citate la AP1 è insorta a

questa Camera con un reclamo unico del 2 giugno 2025 per ottenere, previo conferimento dell’ef­fetto sospensivo, in via

principale l’annullamento delle due decisioni relative alle istanze più recenti

in attesa del passaggio in giudicato di quella relativa alla prima istanza, e

in via subordinata la riforma delle due decisioni relative alle istanze più

recenti nel sen­so della rinuncia a prelevare spese processuali (di fr. 200.–

ognu­na) e della restituzione degli anticipi delle spese fallimentari (di fr. 1'000.–

in ogni causa). Il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni, non avendo la stessa un interesse personale al suo esito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla AP1 il 22 maggio 2025, il termine d’impugnazione

è scaduto domenica 1° giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 2

giugno (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

Il

reclamo in esame verte su tre sentenze separate, che vertono però sullo stesso

oggetto (il fallimento della convenuta) e riguardano le medesime parti. Si

giustifica così, per necessità funzionale – unicità della decisione di

fallimento (art. 55 LEF) – oltre che per economia di procedura,

di congiungere le tre procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett.

c CPC).

2.

La

reclamante lamenta una violazione del principio dell’unità del fallimento, che

fonda sull’art. 206 cpv. 1 LEF, ritenendo che il Pretore aggiunto avrebbe

dovuto emanare una sola decisione di fallimento e sospendere le altre due cause

pendenti in attesa del passaggio in giudicato della decisione.

2.1

Il

diritto del fallimento svizzero è fondato sul principio dell’unità del

fallimento (art. 55 LEF), non solo dal profilo geografico, come potrebbe

lasciar intendere la norma citata, ma anche dal profilo materiale, le

esecuzioni in corso e le domande di fallimento successive diventando senza oggetto con l’apertura del fallimento (art. 206

cpv. 1 LEF; Strub in: Kurzkommentar, SchKG, 3ª ed. 2025, n. 1

ad art. 55 LEF Schüpbach in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite,

2005, n. 5 ad art. 55 LEF). Un secondo

fallimento può es­sere decretato solo se il primo è stato revocato o sospeso

dal giu­dice adito con un reclamo (art. 174 cpv. 3 LEF e 325 CPC; Strub, op. cit., n. 2 ad art. 55; Schmid in: Basler

Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 4 ad art. 55 LEF; Schüpbach, op. cit., n. 3

e 5 ad art. 55).

2.2

Il

Pretore aggiunto non poteva pertanto validamente decretare tre fallimenti

contro lo stesso soggetto giuridico pur simultaneamente. Aveva sostanzialmente

due modi di trattare le tre domande di fallimento. Il primo, come suggerito

dalla reclamante, era di emanare una sola decisione sulla prima istanza (in

ordine di tempo), ciò che avrebbe reso senza oggetto le due istanze successive,

fatti salvi l’eventuale annullamento, revoca o sospensione della decisione di

fallimento. Il secondo modo era di congiungere le tre cause (art. 125 lett. c

CPC) e di emettere una sola decisione. Dal punto di vista pratico, della

celerità e dei costi processuali, la seconda opzione appare preferibile, poiché

evita al giudice, se il debitore ottiene la sospensione o la revoca del fallimento,

di dover statuire sul­l’istanza successiva (e, se del caso, così via per

eventuali altre istan­ze posteriori),

e non lo costringe, al momento in cui il fallimento diventa definitivo, a

decretare formalmente lo stralcio delle istanze successive non ancora

trattate (con i relativi costi).

2.3

Nel

caso in esame, tuttavia, annullare le due decisioni

impugnate relative alle istanze più recenti, come richiesto dalla reclamante,

risulta inopportuno (specie a livello informativo) e anche inutile, siccome l’Ufficio

dei fallimenti ha aperto ovviamente una sola procedura di liquidazione e

disposto con provvedimenti del 23 maggio 2025 di non dare seguito alle due

decisioni riferite alle istanze più recenti, mentre la pubblicazione dell’Ufficio

del registro di commercio menziona una sola decisione. Gli (unici) svantaggi

finanziari lamentati dalla reclamante possono d’altronde essere elimi-nati

senza necessità di annullare due delle tre decisioni (sotto consid. 3).

3.

La

reclamante si duole inoltre del carattere eccessivo (ossia non “conveniente” secondo

l’art. 169 cpv. 2 LEF) delle anticipazioni di fr. 3'000.–

complessivi richiestele, trasmessi all’Ufficio dei fallimenti a

copertura delle spese fallimentari, facendone notare la sproporzione rispetto

alla somma totale di fr. 11'489.35 posta in esecuzione. Rileva pure che le

spese processuali totali (di fr. 600.–) superano il massimo della tariffa,

di fr. 200.–, stabilita dall’art. 52 lett. a OTLEF nei casi non litigiosi.

3.1

Anche

se non l’ha ordinato formalmente, all’atto pratico il primo giudice ha

congiunto le tre cause allo stadio istruttorio, tenendo una sola udienza di

cinque minuti per tutte e tre. Era quindi eccessivo prelevare per ogni causa la

tassa massima (di fr. 200.–) prevista dalla tariffa nei casi non litigiosi (52 lett. a OTLEF), ovvero nei casi in cui il

convenuto non si presenta all’udienza (sentenza della CEF 14.2015.13 del 30

gennaio 2015 consid. 3), ma anche in quelli in cui non si oppone all’istanza,

come risulta essere stato il caso della AO1

secondo il verbale d’udienza (il suo rappresentante essendosi limitato a

dichiarare che la società “non

è in grado di far fronte al pagamento”). Tenuto conto

del dispendio di tempo esiguo occasionato

dal trattamento delle tre istanze e del­l’inutilità delle spese connesse

a tre richieste di anticipazione delle spese di fallimento, di tre citazioni

alla stessa udienza (alla stessa ora), e di tre decisioni invece di una (sopra

consid. 2.2), il prelevamento della tassa massima di fr. 200.– appare

sufficiente, sicché le altre due tasse di fr. 200.–

vanno annullate e le somme re­stituite alla reclamante.

3.2

Chi

presenta la domanda di fallimento è responsabile delle spese occorse fino alla

sospensione del fallimento per mancanza di attivi o alla pubblicazione e

convocazione dei creditori comprese. Il giudice può pretendere dal creditore

una conveniente anticipazione delle medesime (art. 169 LEF). Essendo la

liquidazione fallimentare una sola (cfr. sopra consid. 2.1), il giudice

non può esigere da ogni istante di anticipare le intere spese presumibili

secondo l’art. 169 cpv. 1 LEF. Le può tutt’al più ripartire tra più istanti

distinti, da considerare alla pari di litisconsorti facoltativi, cui dal 1°

gennaio 2025 non si può imporre il vincolo di solidarietà (cfr. art. 106

cpv. 3 nCPC per analogia; Hofmann/Baeckert

in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª ed. 2024, n. 21 ad art. 98

CPC), a meno che abbiano pre-sentato un’istanza comune (DTF 53 III 156; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I,

3ª ed. 2021, n. 9 ad art. 169 LEF). Nel caso concreto, siccome non si evincono

dagli atti motivi per pensare che le spese in questione superino fr. 1'000.–,

occorre ordinare la restituzione alla reclamante degli altri due anticipi di fr. 1'000.–

ognu­no.

4.

Stante

la peculiarità della fattispecie, si prescinde dal riscuotere spese processuali

per il presente giudizio e dall’assegnare indennità, peraltro non richieste

dalla reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n.

3 di ognuna delle decisioni pronunciate il 21 maggio 2025 dal Pretore aggiunto della

Giurisdizione di Mendrisio-Sud nelle cause SO.2025.336 e SO.2025.361 è così

riformato:

3. Non si

riscuotono spese processuali. L’anticipo di fr. 200.– versato dal­l’istante

le è restituito, così come l’anticipo di fr. 1'000.– versato quale

anticipazione delle spese fallimentari.

2. Non

si riscuotono spese processuali per il presente giudizio. L’anticipo di fr.

150.– versato dalla reclamante le è restituito.

3. Notificazione a:

– AP1,

S______ g______,

Via

G______ ___,

B______;

– AO1,

Via V______ __,

C______;

– Ufficio

d’esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).