14.2025.85
Fallimento. Modo di trattare diverse istanze volte alla pronuncia del fallimento dello stesso soggetto giuridico. Tasse e anticipo delle spese della liquidazione fallimentare
18 giugno 2025Italiano9 min
questa Camera con un reclamo unico del 2 giugno 2025 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, in via
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Incarto n.
14.2025.85
Lugano
18 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliere:
Cortese
statuendo nelle cause SO.2025.305,
SO.2025.336 e SO.2025.361 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud promosse con istanze 8, 14 e 22 aprile 2025 dalla
AP1,
B______
contro
AO1,
C______
giudicando sul reclamo del 2 giugno 2025 presentato dalla AP1 contro le
tre decisioni emesse il 21 maggio 2025 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito delle esecuzioni
n. _____64, _____32
e ____26 iniziate il 7, 28 ottobre e 28
novembre 2024 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, l’8, il 14 e
il 22 aprile 2025 la AP1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Sud di decretare il fallimento della AO1
per il mancato pagamento rispettivamente di fr. 3'832.80, fr. 4'376.95
e fr. 3'279.60, oltre a interessi e spese.
B. All’unica
udienza di discussione del 21 maggio 2025, durata dalle ore 11:15 alle 11:20, è
comparso unicamente un rappresentante della convenuta, che ha dichiarato che la
stessa non era in grado di far fronte al pagamento delle pretese dell’istante.
C. Statuendo
con tre decisioni separate del 21 maggio 2025 il Pretore aggiunto ha dichiarato
tre volte il fallimento della AO1 dallo
stesso giorno alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare, per
ogni causa, la tassa di giustizia di fr. 200.– e ordinando la trasmissione
all’Ufficio dei fallimenti dei tre acconti di fr. 1'000.– a copertura
delle spese fallimentari.
D. Contro le sentenze appena citate la AP1 è insorta a
questa Camera con un reclamo unico del 2 giugno 2025 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, in via
principale l’annullamento delle due decisioni relative alle istanze più recenti
in attesa del passaggio in giudicato di quella relativa alla prima istanza, e
in via subordinata la riforma delle due decisioni relative alle istanze più
recenti nel senso della rinuncia a prelevare spese processuali (di fr. 200.–
ognuna) e della restituzione degli anticipi delle spese fallimentari (di fr. 1'000.–
in ogni causa). Il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni, non avendo la stessa un interesse personale al suo esito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla AP1 il 22 maggio 2025, il termine d’impugnazione
è scaduto domenica 1° giugno, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 2
giugno (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
Il
reclamo in esame verte su tre sentenze separate, che vertono però sullo stesso
oggetto (il fallimento della convenuta) e riguardano le medesime parti. Si
giustifica così, per necessità funzionale – unicità della decisione di
fallimento (art. 55 LEF) – oltre che per economia di procedura,
di congiungere le tre procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett.
c CPC).
2.
La
reclamante lamenta una violazione del principio dell’unità del fallimento, che
fonda sull’art. 206 cpv. 1 LEF, ritenendo che il Pretore aggiunto avrebbe
dovuto emanare una sola decisione di fallimento e sospendere le altre due cause
pendenti in attesa del passaggio in giudicato della decisione.
2.1
Il
diritto del fallimento svizzero è fondato sul principio dell’unità del
fallimento (art. 55 LEF), non solo dal profilo geografico, come potrebbe
lasciar intendere la norma citata, ma anche dal profilo materiale, le
esecuzioni in corso e le domande di fallimento successive diventando senza oggetto con l’apertura del fallimento (art. 206
cpv. 1 LEF; Strub in: Kurzkommentar, SchKG, 3ª ed. 2025, n. 1
ad art. 55 LEF Schüpbach in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite,
2005, n. 5 ad art. 55 LEF). Un secondo
fallimento può essere decretato solo se il primo è stato revocato o sospeso
dal giudice adito con un reclamo (art. 174 cpv. 3 LEF e 325 CPC; Strub, op. cit., n. 2 ad art. 55; Schmid in: Basler
Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 4 ad art. 55 LEF; Schüpbach, op. cit., n. 3
e 5 ad art. 55).
2.2
Il
Pretore aggiunto non poteva pertanto validamente decretare tre fallimenti
contro lo stesso soggetto giuridico pur simultaneamente. Aveva sostanzialmente
due modi di trattare le tre domande di fallimento. Il primo, come suggerito
dalla reclamante, era di emanare una sola decisione sulla prima istanza (in
ordine di tempo), ciò che avrebbe reso senza oggetto le due istanze successive,
fatti salvi l’eventuale annullamento, revoca o sospensione della decisione di
fallimento. Il secondo modo era di congiungere le tre cause (art. 125 lett. c
CPC) e di emettere una sola decisione. Dal punto di vista pratico, della
celerità e dei costi processuali, la seconda opzione appare preferibile, poiché
evita al giudice, se il debitore ottiene la sospensione o la revoca del fallimento,
di dover statuire sull’istanza successiva (e, se del caso, così via per
eventuali altre istanze posteriori),
e non lo costringe, al momento in cui il fallimento diventa definitivo, a
decretare formalmente lo stralcio delle istanze successive non ancora
trattate (con i relativi costi).
2.3
Nel
caso in esame, tuttavia, annullare le due decisioni
impugnate relative alle istanze più recenti, come richiesto dalla reclamante,
risulta inopportuno (specie a livello informativo) e anche inutile, siccome l’Ufficio
dei fallimenti ha aperto ovviamente una sola procedura di liquidazione e
disposto con provvedimenti del 23 maggio 2025 di non dare seguito alle due
decisioni riferite alle istanze più recenti, mentre la pubblicazione dell’Ufficio
del registro di commercio menziona una sola decisione. Gli (unici) svantaggi
finanziari lamentati dalla reclamante possono d’altronde essere elimi-nati
senza necessità di annullare due delle tre decisioni (sotto consid. 3).
3.
La
reclamante si duole inoltre del carattere eccessivo (ossia non “conveniente” secondo
l’art. 169 cpv. 2 LEF) delle anticipazioni di fr. 3'000.–
complessivi richiestele, trasmessi all’Ufficio dei fallimenti a
copertura delle spese fallimentari, facendone notare la sproporzione rispetto
alla somma totale di fr. 11'489.35 posta in esecuzione. Rileva pure che le
spese processuali totali (di fr. 600.–) superano il massimo della tariffa,
di fr. 200.–, stabilita dall’art. 52 lett. a OTLEF nei casi non litigiosi.
3.1
Anche
se non l’ha ordinato formalmente, all’atto pratico il primo giudice ha
congiunto le tre cause allo stadio istruttorio, tenendo una sola udienza di
cinque minuti per tutte e tre. Era quindi eccessivo prelevare per ogni causa la
tassa massima (di fr. 200.–) prevista dalla tariffa nei casi non litigiosi (52 lett. a OTLEF), ovvero nei casi in cui il
convenuto non si presenta all’udienza (sentenza della CEF 14.2015.13 del 30
gennaio 2015 consid. 3), ma anche in quelli in cui non si oppone all’istanza,
come risulta essere stato il caso della AO1
secondo il verbale d’udienza (il suo rappresentante essendosi limitato a
dichiarare che la società “non
è in grado di far fronte al pagamento”). Tenuto conto
del dispendio di tempo esiguo occasionato
dal trattamento delle tre istanze e dell’inutilità delle spese connesse
a tre richieste di anticipazione delle spese di fallimento, di tre citazioni
alla stessa udienza (alla stessa ora), e di tre decisioni invece di una (sopra
consid. 2.2), il prelevamento della tassa massima di fr. 200.– appare
sufficiente, sicché le altre due tasse di fr. 200.–
vanno annullate e le somme restituite alla reclamante.
3.2
Chi
presenta la domanda di fallimento è responsabile delle spese occorse fino alla
sospensione del fallimento per mancanza di attivi o alla pubblicazione e
convocazione dei creditori comprese. Il giudice può pretendere dal creditore
una conveniente anticipazione delle medesime (art. 169 LEF). Essendo la
liquidazione fallimentare una sola (cfr. sopra consid. 2.1), il giudice
non può esigere da ogni istante di anticipare le intere spese presumibili
secondo l’art. 169 cpv. 1 LEF. Le può tutt’al più ripartire tra più istanti
distinti, da considerare alla pari di litisconsorti facoltativi, cui dal 1°
gennaio 2025 non si può imporre il vincolo di solidarietà (cfr. art. 106
cpv. 3 nCPC per analogia; Hofmann/Baeckert
in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª ed. 2024, n. 21 ad art. 98
CPC), a meno che abbiano pre-sentato un’istanza comune (DTF 53 III 156; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG I,
3ª ed. 2021, n. 9 ad art. 169 LEF). Nel caso concreto, siccome non si evincono
dagli atti motivi per pensare che le spese in questione superino fr. 1'000.–,
occorre ordinare la restituzione alla reclamante degli altri due anticipi di fr. 1'000.–
ognuno.
4.
Stante
la peculiarità della fattispecie, si prescinde dal riscuotere spese processuali
per il presente giudizio e dall’assegnare indennità, peraltro non richieste
dalla reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n.
3 di ognuna delle decisioni pronunciate il 21 maggio 2025 dal Pretore aggiunto della
Giurisdizione di Mendrisio-Sud nelle cause SO.2025.336 e SO.2025.361 è così
riformato:
3. Non si
riscuotono spese processuali. L’anticipo di fr. 200.– versato dall’istante
le è restituito, così come l’anticipo di fr. 1'000.– versato quale
anticipazione delle spese fallimentari.
2. Non
si riscuotono spese processuali per il presente giudizio. L’anticipo di fr.
150.– versato dalla reclamante le è restituito.
3. Notificazione a:
– AP1,
S______ g______,
Via
G______ ___,
B______;
– AO1,
Via V______ __,
C______;
– Ufficio
d’esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).