14.2025.88
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
17 giugno 2025Italiano5 min
rinunciato a prelevare una tassa di giustizia e ordinato il riversamento dell’anticipo
Source ti.ch
Incarto n.
14.2025.88
Lugano
17 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2025.86 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 20 gennaio 2025 dalla
CO,
W______
contro
RE,
B______
giudicando sul reclamo del 5 giugno 2025 presentato dalla RE contro la decisione emessa il 4 giugno
2025 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. _____30 della sede di Bellinzona dell’Ufficio
d’esecuzione, il 20 gennaio 2025 la CO ha
chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento
della RE per il mancato pagamento di fr. 4'187.65
oltre ad accessori.
B. All’udienza
di discussione del 2 giugno 2025 è comparsa solo la convenuta, che ha
dichiarato di non essere in grado di pagare l’intero importo dovuto a causa
di problemi di liquidità.
C. Statuendo
con decisione del 4 giugno 2025 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento
della RE dal giorno successivo alle ore 09:00,
rinunciato a prelevare una tassa di giustizia e ordinato il riversamento dell’anticipo
di fr. 1'000.– all’Ufficio dei fallimenti.
D. Contro la sentenza appena citata la RE
è insorta a questa Camera con un
reclamo del 5 giugno 2025 per ottenere, previo
conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo
di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della
Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo.
Il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la
stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo
credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla reclamante il 5 giugno 2025, il
termine d’impugnazione è scaduto domenica 15 giugno, per cui la scadenza è
stata riportata a lunedì 16 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato già il 5
giugno 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte
Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito
posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto dell’Ufficio d’esecuzione
del 5 giugno 2025, da cui risulta che i fr. 12'490.80 versati dalla stessa
il 30 maggio 2025, prima della pronuncia del fallimento (del 5 giugno), bastano
in particolare a estinguere il credito fatto valere dall’istante,
per cui se il Pretore aggiunto ne fosse stato informato, avrebbe dovuto
respingere l’istanza (art. 172 n. 3 LEF), motivo per cui il reclamo dev’essere
accolto (art. 174 cpv. 1 LEF) a prescindere dall’esame della solvibilità della
reclamante giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF (tanto più che l’istante ha ritirato la
domanda di fallimento il 10 giugno 2025).
3.
La
tassa di giustizia per la presente decisione (calcolata secondo gli art. 52
lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS
281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti,
sono poste a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso
necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett.
f CPC).
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 4 giugno 2025 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei
confronti della RE è annullata.
2. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della
RE.
III. Notificazione a:
– RE,
Via A______ R______ _,
B______;
– CO,
R______ __,
W______;
– Ufficio
d’esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).