Lexipedia

Decisione

14.2025.88

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

17 giugno 2025Italiano5 min

rinunciato a prelevare una tassa di giustizia e ordinato il riversamento del­l’anticipo

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.88

Lugano

17 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2025.86 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 20 gennaio 2025 dalla

CO,

W______

contro

RE,

B______

giudicando sul reclamo del 5 giugno 2025 presentato dalla RE contro la decisione emessa il 4 giugno

2025 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. _____30 della sede di Bellinzona dell’Ufficio

d’esecuzione, il 20 gennaio 2025 la CO ha

chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento

della RE per il mancato pagamento di fr. 4'187.65

oltre ad accessori.

B. All’udienza

di discussione del 2 giugno 2025 è comparsa solo la convenuta, che ha

dichiarato di non essere in grado di pagare l’in­­tero importo dovuto a causa

di problemi di liquidità.

C. Statuendo

con decisione del 4 giugno 2025 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento

della RE dal giorno successivo alle ore 09:00,

rinunciato a prelevare una tassa di giustizia e ordinato il riversamento del­l’anticipo

di fr. 1'000.– all’Ufficio dei fallimenti.

D. Contro la sentenza appena citata la RE

è insorta a questa Camera con un

recla­mo del 5 giugno 2025 per ottenere, previo

conferimento dell’effet­to sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo

di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della

Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo.

Il

reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la

stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’e­­stinzione del suo

credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla reclamante il 5 giugno 2025, il

termine d’impugna­zione è scaduto domenica 15 giugno, per cui la scadenza è

stata riportata a lunedì 16 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato già il 5

giugno 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte

Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito

posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto dell’Ufficio d’esecuzione

del 5 giugno 2025, da cui risulta che i fr. 12'490.80 versati dalla stessa

il 30 maggio 2025, prima della pronuncia del fallimento (del 5 giugno), bastano

in particolare a estinguere il credito fatto valere dall’istante,

per cui se il Pretore aggiunto ne fosse stato informato, avrebbe dovuto

respingere l’istanza (art. 172 n. 3 LEF), motivo per cui il reclamo dev’essere

accolto (art. 174 cpv. 1 LEF) a prescindere dall’esame della solvibilità della

reclamante giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF (tanto più che l’istante ha ritirato la

domanda di fallimento il 10 giugno 2025).

3.

La

tassa di giustizia per la presente decisione (calcolata secondo gli art. 52

lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS

281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti,

sono poste a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso

necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett.

f CPC).

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 4 giugno 2025 dal­la Pretura del Distretto di Bellinzona nei

confronti della RE è annullata.

2. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della

RE.

III. Notificazione a:

– RE,

Via A______ R______ _,

B______;

– CO,

R______ __,

W______;

– Ufficio

d’esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).