14.2025.89
Fallimento pronunciato in base a tre domande. Anticipo delle spese per la procedura di fallimento per ciascuna causa
23 giugno 2025Italiano5 min
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Source ti.ch
Incarto n.
14.2025.89
Lugano
23 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause SO.2025.342/ 343/395 (fallimento) della Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Campagna promosse con istanze 31 marzo (le due prime)
dalla
RE, B______
e 14 aprile 2025 (la terza) dalla
A__
A__ SA, W______
contro
CO, A______
giudicando sul reclamo del 5 giugno 2025 presentato dalla RE contro la
decisione unica emessa il 23 maggio 2025 dal Pretore aggiunto;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con precetti esecutivi n. _____09 e
_____39 emessi il 24 maggio e 13 giugno 2024
dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, la RE ha escusso la CO
per l’incasso rispettivamente di fr. 8'268.55 e fr. 4'107.50 oltre agli accessori;
che
con due domande del 31 marzo 2025, RE ha chiesto il fallimento dell’escussa e
così ha fatto anche l’A__ A__ SA mediante
domanda del 14 aprile 2025;
che il 1° aprile 2025 il Pretore aggiunto ha
fissato agl’istanti un termine per versare fr. 1'000.– per ognuna
delle tre esecuzioni a titolo di anticipo per le spese della procedura di
fallimento (giusta l’art. 169 cpv. 2 LEF);
che
statuendo con decisione del 23 maggio 2025 il primo
giudice ha accolto le tre istanze e pronunciato il fallimento della CO dal 26 maggio 2025 alle ore 10:00;
che contro la sentenza appena citata la RE è
insorta a questa
Camera con un reclamo del 5
giugno 2025 per ottenerne, in
via principale, l’annullamento e la riforma nel senso della trasmissione all’Ufficio
dei fallimenti di uno solo dei due anticipi di fr 1'000.– da essa prestato e la
rifusione dell’altro a suo favore, mentre in via
subordinata ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio
degli atti all’autorità inferiore per nuovo giudizio nel senso dei
considerandi;
che
con decisione del 16 giugno 2025, il Pretore aggiunto ha completato la sua
decisione sulla scorta dell’art. 334 cpv. 1 CPC statuendo sulla questione delle
spese processuali, la cui sorte per dimenticanza non era stata definita nel
dispositivo della sentenza impugnata, nel senso che ha posto a carico della
massa fallimentare le spese processuali di fr. 100.– anticipate dagl’istanti
in ognuna delle tre cause e ordinato, al passaggio in giudicato della
decisione, il trasferimento all’Ufficio dei fallimenti di fr. 1'000.–
anticipati dagl’istanti a copertura delle spese della procedura di fallimento,
e la restituzione del saldo di quegli anticipi alla RE in ragione di fr. 1'500.–
e all’A__ A__ SA per fr. 500.–;
che la procedura di reclamo è così diventata senza
oggetto dal momento che RE ha ottenuto addirittura più di quanto
chiedeva (la restituzione di fr. 1'000.–);
che
la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);
che
la domanda principale accessoria della RE volta a far accertare che l’esecuzione
n. _____09 verte su fr. 4'633.55 e non su
fr. 1'190.45 come indicato nella sentenza impugnata è irricevibile,
siccome il giudice del fallimento non deve e non può statuire sull’esistenza e
la consistenza del credito posto in esecuzione dall’istante, verifica che
eventualmente è stata effettuata nel corso dell’esecuzione dal giudice del
merito, ma deve limitarsi a controlla-re, se l’escusso l’ha eccepito, se il credito
è stato nel frattempo integralmente estinto, ciò che costituirebbe un motivo di
reiezione della domanda di fallimento (art. 172 n. 3 LEF);
che
la questione è del resto senza interesse poiché con la conferma del fallimento
RE dovrà in ogni caso insinuare i propri crediti nel fallimento e sarà l’Ufficio
dei fallimenti, in via sommaria (art. 245 LEF), o il giudice, se verrà promossa
un’azione di contestazione della graduatoria (art. 250 LEF), a pronunciarsi in
merito;
che
non si pone problema di spese di giustizia e ripetibili di prima sede, poiché
la reclamante non ha preso conclusioni al riguardo;
che
stante la peculiarità del caso si prescinde dal riscuotere spese processuali in
seconda sede;
che
circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'107.50,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
Fatti
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Considerandi
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è dichiarato senza oggetto.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– RE,
Via G______ ___,
B______;
– CO,
Viale M______ V______
__,
A______.
Comunicazione
a:
– Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna;
– Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).