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Decisione

14.2025.89

Fallimento pronunciato in base a tre domande. Anticipo delle spese per la procedura di fallimento per ciascuna causa

23 giugno 2025Italiano5 min

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.89

Lugano

23 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause SO.2025.342/ 343/395 (fallimento) della Pretura della

Giurisdizione di Locarno-Campagna promosse con istanze 31 marzo (le due prime)

dalla

RE, B______

e 14 aprile 2025 (la terza) dalla

A__

A__ SA, W______

contro

CO, A______

giudicando sul reclamo del 5 giugno 2025 presentato dalla RE contro la

decisione unica emessa il 23 maggio 2025 dal Pretore aggiunto;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con precetti esecutivi n. _____09 e

_____39 emessi il 24 maggio e 13 giugno 2024

dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzio­ne, la RE ha escusso la CO

per l’incasso rispettivamen­te di fr. 8'268.55 e fr. 4'107.50 oltre agli accessori;

che

con due domande del 31 marzo 2025, RE ha chiesto il fallimento dell’escussa e

così ha fatto anche l’A__ A__ SA mediante

domanda del 14 aprile 2025;

che il 1° aprile 2025 il Pretore aggiunto ha

fissato agl’istanti un ter­mine per versare fr. 1'000.– per ognuna

delle tre esecuzioni a titolo di anticipo per le spese della procedura di

fallimento (giusta l’art. 169 cpv. 2 LEF);

che

statuendo con decisione del 23 maggio 2025 il primo

giudice ha accolto le tre istanze e pronunciato il fallimento della CO dal 26 maggio 2025 alle ore 10:00;

che contro la sentenza appena citata la RE è

insorta a questa

Camera con un reclamo del 5

giugno 2025 per ottenerne, in

via principale, l’annullamento e la riforma nel senso della trasmissione all’Ufficio

dei fallimenti di uno solo dei due anticipi di fr 1'000.– da essa prestato e la

rifusione dell’altro a suo favore, mentre in via

subordinata ha postulato l’an­nullamento della decisione impugnata e il rinvio

degli atti all’auto­rità inferiore per nuovo giudizio nel senso dei

considerandi;

che

con decisione del 16 giugno 2025, il Pretore aggiunto ha completato la sua

decisione sulla scorta dell’art. 334 cpv. 1 CPC statuendo sulla questione delle

spese processuali, la cui sorte per dimenticanza non era stata definita nel

dispositivo della sentenza impugnata, nel senso che ha posto a carico della

massa fallimentare le spese processuali di fr. 100.– anticipate dagl’istanti

in ognu­na delle tre cause e ordinato, al passaggio in giudicato della

decisione, il trasferimento all’Ufficio dei fallimenti di fr. 1'000.–

anticipati dagl’istanti a copertura delle spese della procedura di fallimento,

e la restituzione del saldo di quegli anticipi alla RE in ragione di fr. 1'500.–

e all’A__ A__ SA per fr. 500.–;

che la procedura di reclamo è così diventata senza

oggetto dal mo­mento che RE ha ottenuto addirittura più di quanto

chiedeva (la restituzione di fr. 1'000.–);

che

la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);

che

la domanda principale accessoria della RE volta a far accertare che l’esecuzione

n. _____09 verte su fr. 4'633.55 e non su

fr. 1'190.45 come indicato nella sentenza impugnata è irricevibile,

siccome il giudice del fallimento non deve e non può statuire sul­l’esistenza e

la consistenza del credito posto in esecuzione dall’i­stante, verifica che

eventualmente è stata effettuata nel corso del­l’esecuzione dal giudice del

merito, ma deve limitarsi a controlla-re, se l’escusso l’ha eccepito, se il credito

è stato nel frattempo integralmente estinto, ciò che costituirebbe un motivo di

reiezione della domanda di fallimento (art. 172 n. 3 LEF);

che

la questione è del resto senza interesse poiché con la conferma del fallimento

RE dovrà in ogni caso insinuare i propri crediti nel fallimento e sarà l’Ufficio

dei fallimenti, in via sommaria (art. 245 LEF), o il giudice, se verrà promossa

un’azione di contestazione della graduatoria (art. 250 LEF), a pronunciarsi in

merito;

che

non si pone problema di spese di giustizia e ripetibili di prima sede, poiché

la reclamante non ha preso conclusioni al riguardo;

che

stante la peculiarità del caso si prescinde dal riscuotere spese processuali in

seconda sede;

che

circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'107.50,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

Fatti

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Considerandi

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è dichiarato senza oggetto.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– RE,

Via G______ ___,

B______;

– CO,

Viale M______ V______

__,

A______.

Comunicazione

a:

– Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna;

– Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).