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Decisione

14.2025.9

Fallimento senza preventiva esecuzione decretato ore 5:15 prima dell’aggiudicazione dell’unico attivo della fallita (un fondo) in un’esecuzione ordinaria. Eccezione di abuso manifesto di diritto solle

17 giugno 2025Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il

29 gennaio il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo, nel senso della

sospensione, du­rante la procedura di ricorso, di un’eventuale nuova

realizzazione del fondo, ma ha ordinato all’Ufficio dei fallimenti di allestire

l’in­ventario dei beni della fallita e di annotare una restrizione della facoltà

di disporre sul fondo. Ha d’altronde assegnato alla reclamante un termine di

dieci giorni per consultare l’incarto della Pretura presso la Camera e

formulare eventuali determinazioni complementari.

L. Entro

il termine impartito, il 13 febbraio 2025 la reclamante ha presentato un

complemento di reclamo, in cui ha ribadito le proprie conclusioni.

M. Visto

il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è sta­to notificato

alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli

art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al

valore litigioso.

1.1

Di

regola, la decisione che su istanza del debitore dichiara il suo fallimento senza preventiva esecuzione (decisione di

autofallimen­to) non è impugnabile dai creditori, sia perché essa ha

meri effetti riflessi sui loro diritti, sia perché essi non sono parti nel

senso del­l’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF, non avendo partecipato alla

procedura di prima sede (DTF 149 III 186 consid. 3.2.3; sentenze della CEF 14.2018.191

del 26 marzo 2019, consid. 2.2/b, e 14. 2011.214 dell’11 gennaio 2012, pag. 3).

Eccezionalmente, la decisione di autofallimento è però impugnabile (anche) dai

creditori, purché eccepiscano o l’incompetenza del giudice di prima sede (DTF

149.

III 186 consid. 3.5), giacché l’apertura del fallimento al foro sbagliato

può recare loro un grave pregiudizio (DTF 149 III 186 consid. 3.4.3), oppure il

carattere manifestamente abusivo dell’istanza del debitore (DTF 150 III 262

consid. 4.3, pag. 267). Poiché RE

eccepisce proprio un manifesto abuso da parte di CO,

da questo punto di vista il reclamo risulta ricevibile.

1.2

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).

Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE il 13 gen-naio 2025, il termine d’impugnazione

è scaduto giovedì 23 gennaio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.3

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid.

4.2

, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del dirit­to sia

l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

2.

In

virtù dell’art. 191 LEF, il debitore può chiedere egli stesso la dichiarazione

del suo fallimento facendo nota al giudice la propria insolvenza. Se non

sussistono possibilità di appuramento bonale dei debiti secondo gli art. 333

segg., il giudice dichiara il fallimento. A seconda delle circostanze, secondo

la giurisprudenza una dichiarazione d’insolvenza al giudice può costituire un

abuso di diritto manifesto, in particolare quando il debitore chiede il proprio

fallimento pur sapendo di non disporre di alcun attivo da destinare ai suoi

creditori e neppure dei mezzi per anticipare le spese processuali (DTF

133.

III 614 consid. 6; sentenze 5A_161/2023 del 18 agosto 2023 consid. 2.1 e della CEF 14.2025.43 del 18 marzo 2025 consid. 4.1 e 14.2020.95 dell’8

maggio 2020 consid. 2) oppure quando egli non mira manifestamente a un nuovo

inizio economico su basi solide, ma intende esclusivamente limitare la sua

responsabilità per gli obblighi di pagamento esistenti (sentenza del Tribunale federale 5A_676/2008 del 15 gennaio 2009

consid. 2.5), in particolare quando ha l’unico scopo di far cadere un

pignoramento eseguito a favore di un unico creditore, nonostante la misura

permetterebbe il rimborso del credito in un lasso di tempo ragionevole (DTF 145

III 26 consid. 2.2). Si può configurare un abuso di diritto anche ove il

debitore, nel presentare ogni anno la dichiarazione d’insolvenza, impedisca a priori a tutti i

creditori di accedere ai suoi beni. Il tribunale deve accertare d’ufficio se

sussista un abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC). Tuttavia, il solo fatto che il

debitore persegua anche fini egoistici con la dichiarazione d’in­solvenza non rende ancora tale dichiarazione abusiva

(DTF 145 III 26 consid. 2.2; Brunner/Boller/Fritschi

in: Basler Kommentar, SchKG I, 3ª ed. 2021, n. 16 ad art. 191

LEF).

3.

Nella

sentenza impugnata, il Pretore ha considerato che CO si trovasse in una situazione d’insolvenza

per la quale non sussistessero possibilità di appuramento bonale dei debiti,

motivo per cui ne ha dichiarato il fallimento in virtù dell’art. 191 LEF.

4.

Nel reclamo, RE, dopo aver ricordato le circostanze in cui ha ottenuto l’aggiudicazione del fondo n. ___ RFD Cap______ dell’escussa alla Banca

R______ d______ C______ per fr. 1'005'000.–, sostiene in

diritto che CO ha accettato con cognizione

di causa nel 2021 l’eredità del figlio con il beneficio d’inventario,

consapevole della sua situazione finanziaria, ma pur usufruendo da subito degli

attivi (con il trasferimento della propria dimora nell’immobile ereditato dal

figlio), si è sin dal principio rifiutata di far fronte ai passivi e ha sfruttato

i tempi giudiziari a suo vantaggio, costituendo addirittura a favore del marito

un usufrutto sul fondo vita natural durante per arrecare danno ai creditori.

Secondo la reclamante, onde evitare l’asta

del fondo CO ha deciso di "giocarsi l’ultima

car­ta" nel chiedere l’autofalliimento per guadagnare tempo, benché avesse

solo tre creditori (oltre a lei la vedova del figlio e la Cassa C___C___, tutti

in relazione alla successione). Ritiene abusiva anche la scelta dell’accettazione

con beneficio d’inventario sapendo di non avere le risorse per pagare i debiti.

Per la reclamante CO non ha lo scopo, la

possibilità né l’interesse degno di protezione di "ricominciare" con

una situazione finanziaria più favorevole, giacché ha un’età avanzata e, oltre

al fondo, rendite impignorabili. L’istanza di autofallimento è a dire della reclamante manifestamente abusiva,

perché non persegue gli scopi dell’art. 191 LEF, mentre una nuova asta del

fondo, nella procedura di fallimento, sarebbe meno favorevole di quanto

ottenuto con quella del 9 gennaio 2025.

5.

Occorre

anzitutto rilevare che la reclamante non contesta né l’in­solvibilità di CO né l’assenza di possibilità

di appuramento bonale dei debiti accertati dal Pretore. Il fatto ch’ella potes­se

sapere di non essere in grado di pagare i debiti della successione, come sostenuto nel reclamo complementare, non esclude

l’adempimento del presupposto dell’insolvibilità, che è una nozio­ne economica.

Per il resto si limita a censurare il carattere a suo dire manifestamente

abusivo dell’istanza di autofallimento.

5.1

Ancorché

si possa capire l’insofferenza della reclamante in merito ai tempi per portare

a termine le proprie esecuzioni, non risulta dalle sue allegazioni che CO abbia abusato manifestamente degli

strumenti riconosciutile dalla legge, come in particolare l’accettazione dell’eredità

del figlio, che non è riservata a eredi solvibili, tanto che ai creditori del defunto

che hanno fondati timori di non essere pagati è data facoltà di chiedere la

liquidazione ufficiale della successione onde evitare la fusione dei patrimoni

del defunto e dell’erede (art. 594 CC; Bianchi

in: Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 1 ad art. 594 CC). Ad ogni modo, in questa sede la Camera può solo esaminare se il

Pretore avrebbe dovuto considerare manifestamente abusiva la domanda di

fallimento e quindi respingerla. Ora, nel caso concreto il fallimento

non permette all’istante di evitare la realizzazione del suo fondo, che verrà

devoluto alla massa fallimentare (art. 199 LEF), né met­te i suoi redditi

(rendita AVS) al riparo di misure esecutive, essen­do gli stessi già stati

considerati impignorabili dall’Ufficio d’esecu­zione (doc. Eter

accluso al reclamo). La decisione impugnata non reca pertanto in sé danni ai

creditori della fallita. Da questo profilo l’istanza di autofallimento non

appare manifestamente abusiva.

5.2

Esulano

dalla cognizione della Camera, o sono state allegate tardivamente, anche le altre circostanze antecedenti

il fallimento, enu­merate dalla reclamante nel suo scritto complementare

del 13 febbraio 2025, che a suo giudizio sono manifestamente

abusive (opposizione ai precetti esecutivi, sospensione del pagamento

degl’in­teressi ipotecari dopo la presentazione della domanda di realizzazione

nella prima esecuzione, costituzione a favore del marito di un usufrutto sul

fondo vita natural durante, richiesta – e ottenimen­to – dal giudice del

fallimento di una rateazione di sei mesi per anticipare le spese della

procedura fallimentare). Dal punto di vista esecutivo, l’unico di rilievo in

questa sede, il fallimento non peggiora la situazione dei creditori rispetto a

quella precedente, siccome essi conservano i loro diritti sull’unico attivo

pignorabile di CO (sopra consid. 5.1).

5.3

Il

fallimento non è neppure manifestamente abusivo per il solo fat­to che a prima

vista non pare permettere a CO una nuo­va

partenza sul piano economico. Ella può anche

legittimamente aspirare a una distribuzione del suo unico attivo tra tutti i

suoi creditori, giacché uno scopo legittimo dell’istituto dell’art. 191

LEF è quello di garantire la parità di trattamento dei creditori nei limiti

dell’art. 219 LEF (DTF 133 III 614 consid. 6.1.2, pag. 618; Comet­ta in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1/b ad art. 191 LEF; Brunner/Boller/Fritschi,

op. cit., n. 17 ad art. 191). Non essendo dettata da un motivo solo

egoistico, suscettibile di arrecare un

danno a tutti i creditori della fallita (e non solo alla re­clamante), l’istanza

non può considerarsi manifestamente abusi­va.

Da

questo punto di vista, è del resto specularmente dubbio che la reclamante possa

vantare un interesse degno di protezione a far annullare il fallimento, poiché

le consentirebbe di essere privilegiata rispetto all’altro creditore pignorante

(e ad altri eventuali creditori non [più] procedenti),

dal momento che i suoi due crediti fan­no parte di gruppi (n. 2 e 3,

doc. Eter, Gbis e I) anteriori (cfr. art. 110 cpv. 3

LEF), in una situazione di pacifica

insolvibilità della debitrice. A prescindere da ciò, la reclamante non appare

avere alcun interesse reale a contestare la decisione di fallimento, giacché

l’aggiu­dicazione del fondo, poi annullata, non avrebbe verosimilmente permesso

di versarle alcunché, siccome il fondo è stato aggiudicato per il prezzo minimo

(fr. 1'005'000.–) stabilito nelle condizioni d’asta (doc. H), calcolato in

modo che permetta di soddisfare soltanto le spese esecutive e i crediti

garantiti da pegni gravanti sul fondo (cfr. art. 126 cpv. 1 LEF).

5.4

La reclamante non è l’unica creditrice della

fallita né i redditi di que­st’ultima sono pignorati. I casi di abuso di

diritto identificati dalla giurisprudenza in siffatte ipotesi (sopra consid. 2)

non entrano in linea di conto.

5.5

Non

è infine inevitabile il rischio di una svalutazione dell’immobile in caso di

nuova realizzazione nella procedura di fallimento, poiché l’Ufficio dei fallimenti potrebbe anche decidere di ratificare l’ag­­giudicazione

già avvenuta nella procedura di pignoramento, ove dovesse ritenere che ciò sia

nell’interesse della massa. Come già rilevato, la reclamante, comunque sia, non

risulta avere un interesse economico al ripristino dell’asta del 9 gennaio 2025

(sopra consid. 5.3 i.f.). Nella misura in cui dovesse essere

ricevibile, il reclamo va di conseguenza respinto.

6.

Le

spese processuali del presente giudizio (calcolate secondo gli art. 52 lett. a

e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) sono poste a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

A

CO non si assegnano ripetibili, non avendo

dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.– è posta a carico della

reclamante.

3. Notificazione a:

– avv.ti

;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).