14.2025.9
Fallimento senza preventiva esecuzione decretato ore 5:15 prima dell’aggiudicazione dell’unico attivo della fallita (un fondo) in un’esecuzione ordinaria. Eccezione di abuso manifesto di diritto sollevata dall’escutente
17 giugno 2025Italiano13 min
marzo 2022, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione
Source ti.ch
Incarto n.
14.2025.9
Lugano
17 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2024.3300 (autofallimento) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 20 giugno 2024 da
CO, L______ (P______)
(patrocinata dall’avv. PA2, L______)
giudicando sul reclamo del 23 gennaio 2025
presentato da
RE, Ca______
(C______)
(patrocinata dall’avv. PA1, M______)
contro la decisione emessa l’8 gennaio 2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con documento del 6
novembre 2018, V______ T______ si è
riconosciuto debitore di RE per fr. 183'000.–.
B. Il
22 luglio 2020, V______ T______ è
deceduto. Gli è succeduta, come erede
unica, la madre CO, che ne ha accettato l’eredità
con beneficio d’inventario. RE ha
insinuato il proprio credito nella procedura d’inventario successorio.
C. Con
precetti esecutivi n. _____71 e _____61 emessi il 19 agosto 2021 e il 30 agosto
2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio di esecuzione (UE), RE ha escusso CO
per com-plessivi fr. 120'000.– oltre ad accessori, nonché per fr. 63'000.–
più gl’interessi del 5% dal 1 gennaio 2022. Avendo l’escussa interposto
opposizione ad ambedue i precetti, con istanza del 7 gennaio 2022 l’escutente
ha chiesto il rigetto provvisorio della prima alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Con decisione del 31
marzo 2022, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato l’opposizione
in via provvisoria limitatamente a fr. 120'000.– oltre agl’interessi del
5% dal 16 marzo 2021. Statuendo con decisione del 20 settembre 2022, questa
Camera ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dall’escussa contro la
decisione pretorile. Il 28 settembre 2023, l’escussa ha ritirato la seconda
opposizione. Sia nella prima esecuzione, il 3 febbraio 2023, sia nella seconda,
il 17 aprile 2024, l’UE ha pignorato il fondo n. ___
RFD Ca______C______.
Il 9 gennaio 2025, l’Ufficio ha realizzato il fondo mediante vendita agl’incanti,
al secondo turno senza l’usufrutto iscritto sul fondo a beneficio del marito
dell’escussa, a favore della Banca R______ d______ C______ per fr. 1'005'000.–, pari al prezzo minimo
secondo le condizioni d’asta.
D. Nel
frattempo, con istanza del 20 giugno 2024 CO
ha chiesto alla stessa Pretura di dichiarare il proprio fallimento senza
preventiva esecuzione, facendo nota la propria insolvenza e allegando di aver “accumulato debiti complessivi per Fr. 1'104'081.85”, come risulta dall’estratto del registro delle esecuzioni. Ha anche
affermato che non sussistevano possibilità di appuramento bonale dei debiti
secondo gli art. 333 segg. LEF, rilevando di percepire “una pensione mensile di circa fr. 1'700.–”.
E. All’udienza
di discussione dell’8 gennaio 2025, CO ha
confermato la propria istanza.
F. Statuendo
con decisione di quello stesso giorno, il Pretore ha dichiarato il fallimento di
CO dal giorno successivo alle ore 10:00,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.–.
G. Con
provvedimento del 10 gennaio 2025, l’UE ha dichiarato nulla l’asta del 9
gennaio, avvenuta alle ore 15:15 dopo la dichiarazione del fallimento dell’escussa.
H. Contro la sentenza appena citata RE
è insorta a questa Camera con un
reclamo del 23 gennaio 2025 per ottenerne l’annullamento,
protestate tasse, spese e ripetibili.
I. Il
29 gennaio il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo, nel senso della
sospensione, durante la procedura di ricorso, di un’eventuale nuova
realizzazione del fondo, ma ha ordinato all’Ufficio dei fallimenti di allestire
l’inventario dei beni della fallita e di annotare una restrizione della facoltà
di disporre sul fondo. Ha d’altronde assegnato alla reclamante un termine di
dieci giorni per consultare l’incarto della Pretura presso la Camera e
formulare eventuali determinazioni complementari.
L. Entro
il termine impartito, il 13 febbraio 2025 la reclamante ha presentato un
complemento di reclamo, in cui ha ribadito le proprie conclusioni.
M. Visto
il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato
alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli
art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso.
1.1
Di
regola, la decisione che su istanza del debitore dichiara il suo fallimento senza preventiva esecuzione (decisione di
autofallimento) non è impugnabile dai creditori, sia perché essa ha
meri effetti riflessi sui loro diritti, sia perché essi non sono parti nel
senso dell’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF, non avendo partecipato alla
procedura di prima sede (DTF 149 III 186 consid. 3.2.3; sentenze della CEF 14.2018.191
del 26 marzo 2019, consid. 2.2/b, e 14. 2011.214 dell’11 gennaio 2012, pag. 3).
Eccezionalmente, la decisione di autofallimento è però impugnabile (anche) dai
creditori, purché eccepiscano o l’incompetenza del giudice di prima sede (DTF
149.
III 186 consid. 3.5), giacché l’apertura del fallimento al foro sbagliato
può recare loro un grave pregiudizio (DTF 149 III 186 consid. 3.4.3), oppure il
carattere manifestamente abusivo dell’istanza del debitore (DTF 150 III 262
consid. 4.3, pag. 267). Poiché RE
eccepisce proprio un manifesto abuso da parte di CO,
da questo punto di vista il reclamo risulta ricevibile.
1.2
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).
Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE il 13 gen-naio 2025, il termine d’impugnazione
è scaduto giovedì 23 gennaio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.3
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid.
4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia
l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
2.
In
virtù dell’art. 191 LEF, il debitore può chiedere egli stesso la dichiarazione
del suo fallimento facendo nota al giudice la propria insolvenza. Se non
sussistono possibilità di appuramento bonale dei debiti secondo gli art. 333
segg., il giudice dichiara il fallimento. A seconda delle circostanze, secondo
la giurisprudenza una dichiarazione d’insolvenza al giudice può costituire un
abuso di diritto manifesto, in particolare quando il debitore chiede il proprio
fallimento pur sapendo di non disporre di alcun attivo da destinare ai suoi
creditori e neppure dei mezzi per anticipare le spese processuali (DTF
133.
III 614 consid. 6; sentenze 5A_161/2023 del 18 agosto 2023 consid. 2.1 e della CEF 14.2025.43 del 18 marzo 2025 consid. 4.1 e 14.2020.95 dell’8
maggio 2020 consid. 2) oppure quando egli non mira manifestamente a un nuovo
inizio economico su basi solide, ma intende esclusivamente limitare la sua
responsabilità per gli obblighi di pagamento esistenti (sentenza del Tribunale federale 5A_676/2008 del 15 gennaio 2009
consid. 2.5), in particolare quando ha l’unico scopo di far cadere un
pignoramento eseguito a favore di un unico creditore, nonostante la misura
permetterebbe il rimborso del credito in un lasso di tempo ragionevole (DTF 145
III 26 consid. 2.2). Si può configurare un abuso di diritto anche ove il
debitore, nel presentare ogni anno la dichiarazione d’insolvenza, impedisca a priori a tutti i
creditori di accedere ai suoi beni. Il tribunale deve accertare d’ufficio se
sussista un abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC). Tuttavia, il solo fatto che il
debitore persegua anche fini egoistici con la dichiarazione d’insolvenza non rende ancora tale dichiarazione abusiva
(DTF 145 III 26 consid. 2.2; Brunner/Boller/Fritschi
in: Basler Kommentar, SchKG I, 3ª ed. 2021, n. 16 ad art. 191
LEF).
3.
Nella
sentenza impugnata, il Pretore ha considerato che CO si trovasse in una situazione d’insolvenza
per la quale non sussistessero possibilità di appuramento bonale dei debiti,
motivo per cui ne ha dichiarato il fallimento in virtù dell’art. 191 LEF.
4.
Nel reclamo, RE, dopo aver ricordato le circostanze in cui ha ottenuto l’aggiudicazione del fondo n. ___ RFD Cap______ dell’escussa alla Banca
R______ d______ C______ per fr. 1'005'000.–, sostiene in
diritto che CO ha accettato con cognizione
di causa nel 2021 l’eredità del figlio con il beneficio d’inventario,
consapevole della sua situazione finanziaria, ma pur usufruendo da subito degli
attivi (con il trasferimento della propria dimora nell’immobile ereditato dal
figlio), si è sin dal principio rifiutata di far fronte ai passivi e ha sfruttato
i tempi giudiziari a suo vantaggio, costituendo addirittura a favore del marito
un usufrutto sul fondo vita natural durante per arrecare danno ai creditori.
Secondo la reclamante, onde evitare l’asta
del fondo CO ha deciso di "giocarsi l’ultima
carta" nel chiedere l’autofalliimento per guadagnare tempo, benché avesse
solo tre creditori (oltre a lei la vedova del figlio e la Cassa C___C___, tutti
in relazione alla successione). Ritiene abusiva anche la scelta dell’accettazione
con beneficio d’inventario sapendo di non avere le risorse per pagare i debiti.
Per la reclamante CO non ha lo scopo, la
possibilità né l’interesse degno di protezione di "ricominciare" con
una situazione finanziaria più favorevole, giacché ha un’età avanzata e, oltre
al fondo, rendite impignorabili. L’istanza di autofallimento è a dire della reclamante manifestamente abusiva,
perché non persegue gli scopi dell’art. 191 LEF, mentre una nuova asta del
fondo, nella procedura di fallimento, sarebbe meno favorevole di quanto
ottenuto con quella del 9 gennaio 2025.
5.
Occorre
anzitutto rilevare che la reclamante non contesta né l’insolvibilità di CO né l’assenza di possibilità
di appuramento bonale dei debiti accertati dal Pretore. Il fatto ch’ella potesse
sapere di non essere in grado di pagare i debiti della successione, come sostenuto nel reclamo complementare, non esclude
l’adempimento del presupposto dell’insolvibilità, che è una nozione economica.
Per il resto si limita a censurare il carattere a suo dire manifestamente
abusivo dell’istanza di autofallimento.
5.1
Ancorché
si possa capire l’insofferenza della reclamante in merito ai tempi per portare
a termine le proprie esecuzioni, non risulta dalle sue allegazioni che CO abbia abusato manifestamente degli
strumenti riconosciutile dalla legge, come in particolare l’accettazione dell’eredità
del figlio, che non è riservata a eredi solvibili, tanto che ai creditori del defunto
che hanno fondati timori di non essere pagati è data facoltà di chiedere la
liquidazione ufficiale della successione onde evitare la fusione dei patrimoni
del defunto e dell’erede (art. 594 CC; Bianchi
in: Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 1 ad art. 594 CC). Ad ogni modo, in questa sede la Camera può solo esaminare se il
Pretore avrebbe dovuto considerare manifestamente abusiva la domanda di
fallimento e quindi respingerla. Ora, nel caso concreto il fallimento
non permette all’istante di evitare la realizzazione del suo fondo, che verrà
devoluto alla massa fallimentare (art. 199 LEF), né mette i suoi redditi
(rendita AVS) al riparo di misure esecutive, essendo gli stessi già stati
considerati impignorabili dall’Ufficio d’esecuzione (doc. Eter
accluso al reclamo). La decisione impugnata non reca pertanto in sé danni ai
creditori della fallita. Da questo profilo l’istanza di autofallimento non
appare manifestamente abusiva.
5.2
Esulano
dalla cognizione della Camera, o sono state allegate tardivamente, anche le altre circostanze antecedenti
il fallimento, enumerate dalla reclamante nel suo scritto complementare
del 13 febbraio 2025, che a suo giudizio sono manifestamente
abusive (opposizione ai precetti esecutivi, sospensione del pagamento
degl’interessi ipotecari dopo la presentazione della domanda di realizzazione
nella prima esecuzione, costituzione a favore del marito di un usufrutto sul
fondo vita natural durante, richiesta – e ottenimento – dal giudice del
fallimento di una rateazione di sei mesi per anticipare le spese della
procedura fallimentare). Dal punto di vista esecutivo, l’unico di rilievo in
questa sede, il fallimento non peggiora la situazione dei creditori rispetto a
quella precedente, siccome essi conservano i loro diritti sull’unico attivo
pignorabile di CO (sopra consid. 5.1).
5.3
Il
fallimento non è neppure manifestamente abusivo per il solo fatto che a prima
vista non pare permettere a CO una nuova
partenza sul piano economico. Ella può anche
legittimamente aspirare a una distribuzione del suo unico attivo tra tutti i
suoi creditori, giacché uno scopo legittimo dell’istituto dell’art. 191
LEF è quello di garantire la parità di trattamento dei creditori nei limiti
dell’art. 219 LEF (DTF 133 III 614 consid. 6.1.2, pag. 618; Cometta in:
Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1/b ad art. 191 LEF; Brunner/Boller/Fritschi,
op. cit., n. 17 ad art. 191). Non essendo dettata da un motivo solo
egoistico, suscettibile di arrecare un
danno a tutti i creditori della fallita (e non solo alla reclamante), l’istanza
non può considerarsi manifestamente abusiva.
Da
questo punto di vista, è del resto specularmente dubbio che la reclamante possa
vantare un interesse degno di protezione a far annullare il fallimento, poiché
le consentirebbe di essere privilegiata rispetto all’altro creditore pignorante
(e ad altri eventuali creditori non [più] procedenti),
dal momento che i suoi due crediti fanno parte di gruppi (n. 2 e 3,
doc. Eter, Gbis e I) anteriori (cfr. art. 110 cpv. 3
LEF), in una situazione di pacifica
insolvibilità della debitrice. A prescindere da ciò, la reclamante non appare
avere alcun interesse reale a contestare la decisione di fallimento, giacché
l’aggiudicazione del fondo, poi annullata, non avrebbe verosimilmente permesso
di versarle alcunché, siccome il fondo è stato aggiudicato per il prezzo minimo
(fr. 1'005'000.–) stabilito nelle condizioni d’asta (doc. H), calcolato in
modo che permetta di soddisfare soltanto le spese esecutive e i crediti
garantiti da pegni gravanti sul fondo (cfr. art. 126 cpv. 1 LEF).
5.4
La reclamante non è l’unica creditrice della
fallita né i redditi di quest’ultima sono pignorati. I casi di abuso di
diritto identificati dalla giurisprudenza in siffatte ipotesi (sopra consid. 2)
non entrano in linea di conto.
5.5
Non
è infine inevitabile il rischio di una svalutazione dell’immobile in caso di
nuova realizzazione nella procedura di fallimento, poiché l’Ufficio dei fallimenti potrebbe anche decidere di ratificare l’aggiudicazione
già avvenuta nella procedura di pignoramento, ove dovesse ritenere che ciò sia
nell’interesse della massa. Come già rilevato, la reclamante, comunque sia, non
risulta avere un interesse economico al ripristino dell’asta del 9 gennaio 2025
(sopra consid. 5.3 i.f.). Nella misura in cui dovesse essere
ricevibile, il reclamo va di conseguenza respinto.
6.
Le
spese processuali del presente giudizio (calcolate secondo gli art. 52 lett. a
e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) sono poste a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).
A
CO non si assegnano ripetibili, non avendo
dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.– è posta a carico della
reclamante.
3. Notificazione a:
– avv.ti
;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).