14.2025.93
Fallimento. Estinzione del credito dell'istante dopo la pronuncia. Solvibilità
7 luglio 2025Italiano6 min
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della
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Incarto n.
14.2025.93
Lugano
7 luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta della
giudice:
Bellotti,
presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2025.1692 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 marzo 2025 da
AP1,
A____
contro
AO1,
P______
giudicando sul reclamo del 10 giugno 2025 presentato dalla AO1 contro la decisione emessa il 4 giugno
2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. _______ della sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione, il 19 marzo 2025 AP1 ha chiesto
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della
AO1 per il mancato pagamento di fr. 3'290.70
oltre a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 4 giugno 2025 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 4 giugno 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento della AO1 dal giorno successivo alle ore 10:00,
ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–
e girando all’Ufficio dei fallimenti l’anticipo di fr. 1'000.– versato
dall’istante ex art. 169 cpv. 1 LEF.
D. Contro la sentenza appena citata la AO1
è insorta a questa Camera con un
reclamo del 10 giugno 2025 per ottenere, previo
conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo
di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo stesso giorno il presidente
della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la
stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo
credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC).
Inoltrato brevi manu in data 10 giugno 2025, il reclamo avverso la
decisione pretorile 4 giugno 2025 è pertanto tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto tre documenti attestanti il pagamento
di due importi di fr. 13'700.– e di
ulteriori fr. 6'231.20 all’UE con valuta 6 giugno 2025, sufficienti a estinguere
il credito posto in esecuzione dall’istante, ammontante a oggi a complessivi fr. 3'413.20.
Malgrado
la reclamante non si sia espressa sul secondo presupposto dell’art. 174 cpv. 2
LEF – la verosimile propria solvibilità – questa Camera ha nondimeno accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che essa non ha
attestati di carenza beni e che sul conto dell’Ufficio esecuzioni risultano depositati
fr. 61'031.20,
sufficienti a estinguere tutte le undici esecuzioni a carico della reclamante, pari
a fr. 41'514.95, di cui solo cinque, per complessivi fr. 16'842.90,
giunte allo stadio della comminatoria di fallimento. Pertanto, sia il primo che
il secondo presupposto stabiliti dall’art. 174 cpv. 2 LEF per annullare il
fallimento risultano adempiuti, e il fallimento pronunciato nei confronti di AO1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della
procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte
non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante
prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 4 giugno 2025 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
nei confronti della AO1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della AO1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della AO1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
AO1. La parte eccedente dell’anticipo
corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata a AP1 quale rimborso della tassa di giustizia di
primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– AO1,
R______ P______ __,
P______;
– AP1,
B______ _,
A______;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
La presidente La
cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).