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Decisione

14.2025.93

Fallimento. Estinzione del credito dell'istante dopo la pronuncia. Solvibilità

7 luglio 2025Italiano6 min

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.93

Lugano

7 luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta della

giudice:

Bellotti,

presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2025.1692 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 marzo 2025 da

AP1,

A____

contro

AO1,

P______

giudicando sul reclamo del 10 giugno 2025 presentato dalla AO1 contro la decisione emessa il 4 giugno

2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. _______ della sede di Lugano dell’Ufficio

d’esecuzione, il 19 marzo 2025 AP1 ha chiesto

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della

AO1 per il mancato pagamento di fr. 3'290.70

oltre a interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 4 giugno 2025 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 4 giugno 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento della AO1 dal giorno successivo alle ore 10:00,

ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–

e girando all’Ufficio dei fallimenti l’anticipo di fr. 1'000.– versato

dall’istante ex art. 169 cpv. 1 LEF.

D. Contro la sentenza appena citata la AO1

è insorta a questa Camera con un

reclamo del 10 giugno 2025 per ottenere, previo

conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo

di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo stesso giorno il presidente

della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il

reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la

stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo

credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC).

Inoltrato brevi manu in data 10 giugno 2025, il reclamo avverso la

decisione pretorile 4 giugno 2025 è pertanto tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto tre documenti attestanti il pagamento

di due importi di fr. 13'700.– e di

ulteriori fr. 6'231.20 all’UE con valuta 6 giugno 2025, sufficienti a estinguere

il credito posto in esecuzione dall’istante, ammontante a oggi a complessivi fr. 3'413.20.

Malgrado

la reclamante non si sia espressa sul secondo presupposto dell’art. 174 cpv. 2

LEF – la verosimile propria solvibilità – questa Camera ha nondimeno accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che essa non ha

attestati di carenza beni e che sul conto dell’Ufficio esecuzioni risultano depositati

fr. 61'031.20,

sufficienti a estinguere tutte le undici esecuzioni a carico della reclamante, pari

a fr. 41'514.95, di cui solo cinque, per complessivi fr. 16'842.90,

giunte allo stadio della comminatoria di fallimento. Pertanto, sia il primo che

il secondo presupposto stabiliti dall’art. 174 cpv. 2 LEF per annullare il

fallimento risultano adempiuti, e il fallimento pronunciato nei confronti di AO1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della

procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte

non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante

prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 4 giugno 2025 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

nei confronti della AO1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della AO1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della AO1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

AO1. La parte eccedente dell’an­ticipo

corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata a AP1 quale rimborso della tassa di giustizia di

primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– AO1,

R______ P______ __,

P______;

– AP1,

B______ _,

A______;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

La presidente La

cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).