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Decisione

14.2025.98

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia

23 giugno 2025Italiano7 min

termine per eventualmente aderirvi. Il 4 giugno 2025 la AP1 ha comunicato al Pretore che la convenuta

Source ti.ch

Incarto n.

14.2025.98

Lugano

23 giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

cancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.5395 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 ot­tobre 2024 dalla

AP1,

B______

contro

AO1,

Q______

(patrocinata dall’avv. PA1, M______)

giudicando sul reclamo del 13 giugno 2025 presentato dall’AO1 contro la decisione emessa il 5 giugno

2025 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. _______ della sede di Lugano del­l’Ufficio

d’esecuzione, l’11 ottobre 2024 la AP1 ha

chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

fallimento dell’AO1 per il mancato

pagamento di fr. 11'518.59 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione dell’8 aprile 2025 è comparsa la sola convenuta, che ha

affermato di essere intenzionata a far fronte al debito versando un primo

acconto di fr. 7'000.– il giorno stesso e il saldo entro il 31 maggio 2025. Il

Pretore ha sottoposto la pro-posta di pagamento all’istante assegnandole un

termine per eventualmente aderirvi. Il 4 giugno 2025 la AP1 ha comunicato al Pretore che la convenuta

aveva versato l’acconto di fr. 7'000.– come promesso, ma nulla più

successivamente, sicché ha chiesto la prosecuzione della procedura di

fallimento.

C. Statuendo

con decisione del 5 giugno 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’AO1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 1’000.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata l’AO1

è insorta a questa Camera con un

reclamo del 13 giugno 2025 per ottenere, previo

conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo

di aver depositato sul conto clienti della propria patrocinatrice fr. 4'000.–

da tenere a disposizione dell’istante. Il

16 giugno 2025 il presidente della Camera ha respinto la doman­da di effetto sospensivo.

Stante il prevedibile esito del giudizio

odierno, il reclamo non è stato notificato alla

controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto all’AO1 il 6 giugno 2025, il termine d’im­pugnazione

è scaduto lunedì 16 giugno. Presentato tre giorni pri­ma (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del cre-ditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo

libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente

probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da

impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro

crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo

delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento

pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di

non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La

solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali

giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e

così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021,

n. 26d ad art. 174 LEF).

2.2

Nella

fattispecie, la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a

CPC), già allo stadio dell’esame della domanda di effetto sospensivo, che la

somma di fr. 4'000.– versata dalla reclamante sul con­to clienti

della propria patrocinatrice (doc. Q accluso al reclamo) è insufficiente

a garantire il credito dell’istante, che pur dedotto l’acconto di

fr. 7'000.– versato direttamente a quest’ultima l’8 aprile 2025 (apparentemente senza comunicazione

all’Ufficio d’esecuzio­ne), ammontava a fr. 4'892.45 al 16 giugno

2025.

Ad

ogni modo, il deposito dell’importo del credito dell’istante sul conto del

patrocinatore non adempie alla condizione dell’art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF, che

prescrive il deposito presso l’autorità giudi-ziaria superiore (sentenza della

CEF 14.2025.30 del 24 febbraio 2025 consid. 3.2). Il primo presupposto

stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF (n. 1-3) per annullare il fallimento non è

pertanto adempiuto, ciò che basta per respingere il reclamo.

2.3

Per

abbondanza, neppure il secondo presupposto dell’art. 174 cpv. 2

LEF (la verosimile solvibilità del convenuto) risulta realizzato, poiché nei

confronti della reclamante sono pendenti 18 esecuzioni per oltre

fr. 400'000.– complessivi, di cui due sono giunte allo stadio della

comminatoria di fallimento, cinque vertono su importi modesti e sono sospese da

dilazioni giusta l’art. 123 LEF, le cui ultime rate non sono state pagate alle

scadenze stabilite, e due sono sfociate in attestati di carenza di beni, che ne

certificano ufficialmente l’insolvibilità.

2.4

L’indicazione

“perenta” figurante sull’estratto esecutivo del 6 giugno 2025 (doc. I) in

merito all’esecuzione dell’istante è errata ed è del resto stata corretta

dall’Ufficio d’esecuzione. L’istanza di fallimento inoltrata dalla AP1 l'11 ottobre 2024, di cui l’Ufficio non

era informato, ha infatti interrotto il termine di perenzione di quindici mesi dell’art.

166.

cpv. 2 LEF, iniziato a decorrere con la notifica del precetto esecutivo il 12

gennaio 2024. Anche sotto questo profilo il reclamo si rivela infondato e da

respingere.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a

carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico

dell’AO1.

3. Notificazione a:

– avv.

PA1,

Viale V______ __,

M______;

– AP1,

Via S______ __,

B______;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).