14.2025.98
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia
23 giugno 2025Italiano7 min
termine per eventualmente aderirvi. Il 4 giugno 2025 la AP1 ha comunicato al Pretore che la convenuta
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Incarto n.
14.2025.98
Lugano
23 giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
cancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2024.5395 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 ottobre 2024 dalla
AP1,
B______
contro
AO1,
Q______
(patrocinata dall’avv. PA1, M______)
giudicando sul reclamo del 13 giugno 2025 presentato dall’AO1 contro la decisione emessa il 5 giugno
2025 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. _______ della sede di Lugano dell’Ufficio
d’esecuzione, l’11 ottobre 2024 la AP1 ha
chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento dell’AO1 per il mancato
pagamento di fr. 11'518.59 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione dell’8 aprile 2025 è comparsa la sola convenuta, che ha
affermato di essere intenzionata a far fronte al debito versando un primo
acconto di fr. 7'000.– il giorno stesso e il saldo entro il 31 maggio 2025. Il
Pretore ha sottoposto la pro-posta di pagamento all’istante assegnandole un
termine per eventualmente aderirvi. Il 4 giugno 2025 la AP1 ha comunicato al Pretore che la convenuta
aveva versato l’acconto di fr. 7'000.– come promesso, ma nulla più
successivamente, sicché ha chiesto la prosecuzione della procedura di
fallimento.
C. Statuendo
con decisione del 5 giugno 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’AO1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 1’000.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata l’AO1
è insorta a questa Camera con un
reclamo del 13 giugno 2025 per ottenere, previo
conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo
di aver depositato sul conto clienti della propria patrocinatrice fr. 4'000.–
da tenere a disposizione dell’istante. Il
16 giugno 2025 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo.
Stante il prevedibile esito del giudizio
odierno, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto all’AO1 il 6 giugno 2025, il termine d’impugnazione
è scaduto lunedì 16 giugno. Presentato tre giorni prima (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del cre-ditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo
libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente
probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo
delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento
pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di
non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La
solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali
giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e
così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021,
n. 26d ad art. 174 LEF).
2.2
Nella
fattispecie, la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a
CPC), già allo stadio dell’esame della domanda di effetto sospensivo, che la
somma di fr. 4'000.– versata dalla reclamante sul conto clienti
della propria patrocinatrice (doc. Q accluso al reclamo) è insufficiente
a garantire il credito dell’istante, che pur dedotto l’acconto di
fr. 7'000.– versato direttamente a quest’ultima l’8 aprile 2025 (apparentemente senza comunicazione
all’Ufficio d’esecuzione), ammontava a fr. 4'892.45 al 16 giugno
2025.
Ad
ogni modo, il deposito dell’importo del credito dell’istante sul conto del
patrocinatore non adempie alla condizione dell’art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF, che
prescrive il deposito presso l’autorità giudi-ziaria superiore (sentenza della
CEF 14.2025.30 del 24 febbraio 2025 consid. 3.2). Il primo presupposto
stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF (n. 1-3) per annullare il fallimento non è
pertanto adempiuto, ciò che basta per respingere il reclamo.
2.3
Per
abbondanza, neppure il secondo presupposto dell’art. 174 cpv. 2
LEF (la verosimile solvibilità del convenuto) risulta realizzato, poiché nei
confronti della reclamante sono pendenti 18 esecuzioni per oltre
fr. 400'000.– complessivi, di cui due sono giunte allo stadio della
comminatoria di fallimento, cinque vertono su importi modesti e sono sospese da
dilazioni giusta l’art. 123 LEF, le cui ultime rate non sono state pagate alle
scadenze stabilite, e due sono sfociate in attestati di carenza di beni, che ne
certificano ufficialmente l’insolvibilità.
2.4
L’indicazione
“perenta” figurante sull’estratto esecutivo del 6 giugno 2025 (doc. I) in
merito all’esecuzione dell’istante è errata ed è del resto stata corretta
dall’Ufficio d’esecuzione. L’istanza di fallimento inoltrata dalla AP1 l'11 ottobre 2024, di cui l’Ufficio non
era informato, ha infatti interrotto il termine di perenzione di quindici mesi dell’art.
166.
cpv. 2 LEF, iniziato a decorrere con la notifica del precetto esecutivo il 12
gennaio 2024. Anche sotto questo profilo il reclamo si rivela infondato e da
respingere.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a
carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico
dell’AO1.
3. Notificazione a:
– avv.
PA1,
Viale V______ __,
M______;
– AP1,
Via S______ __,
B______;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
cancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).