15.2003.120
Notifica di precetti esecutivi ai patrocinatori di un debitore incarcerato. Estenzione delle procure. Prosecuzione di esecuzioni a convalida di diversi sequestri fiscali in più circondari
26 agosto 2005Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2003.120
15.2003.121
Lugano
26 agosto 2005
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Pellegrini
e Walser
segretario:
Jaques
statuendo
sul ricorso 4 agosto 2003 di
RI
1
rappr.
dall’ RA 1
contro
l'operato dell'CO 1, rispettivamente dell'CO 2, e
meglio contro la notifica degli atti esecutivi nelle procedure n° __________,
rispettivamente n° __________, promosse contro la ricorrente da
CO 3 ,
CO 4
__________, __________
tutti rappr. dall'RA 2, __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Il 28 giugno 2001, l’RA
2, a nome della CO 2, rispettivamente dello CO 3 e del CO 4, ha emesso contro RI
1 tre richieste di garanzia (ai sensi degli art. 169 LIFD e 248 LT) per le somme
di fr. 200'000.-- (imposte federali per gli anni dal 1995 al 2000),
rispettivamente di fr. 480'000.-- (imposte cantonali per gli anni dal 1991 al
2000) e di fr. 350'000.-- (imposte comunali per gli anni dal 1991 al 2000), in
tutti i tre casi oltre interessi del 4,5% dal 28 giugno 2001.
Lo stesso giorno, l’RA 2
ha emesso tre decreti di sequestro (n° __________, __________ e __________), indicando
quale causa l’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF (trafugamento di beni, fuga o
preparazione alla fuga) e quali oggetti da sequestrare tutti gli averi della
debitrice presso le banche __________ e __________ nonché i fondi mapp. n° __________,
__________ e __________ RDF di __________. I sequestri sono stati
immediatamente eseguiti dall’CO 1.
Le richieste di garanzie e
i decreti di sequestro sono stati notificati all’avv. TE 2, quale patrocinatore
della debitrice.
Sempre il 28 giugno 2001,
l’RA 2, in base alle menzionate richieste di garanzia, ha emesso contro RI 1 altri
tre decreti di sequestro (n° __________, __________ e __________), indicando
quale causa l’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF (trafugamento di beni, fuga o
preparazione alla fuga) e quali oggetti da sequestrare tutti i beni
appartenenti alla debitrice, segnatamente il conto n° __________ presso la
Posta di __________. I sequestri sono stati eseguiti dall’CO 2 il 2 luglio 2001.
B. Il 16 agosto 2001, l’CO
1 ha notificato a RI 1, per il tramite dell’avv. TE 2, tre precetti esecutivi per
prestazione di garanzia (n° __________, rispettivamente __________ e __________)
a convalida dei sequestri n° __________, __________ e __________. Le
opposizioni interposte dall’escussa sono state rigettate in via definitiva dal
Segretario assessore __________, con sentenze del 9 ottobre 2001.
Pure il 16 agosto 2001, l’CO
2 ha notificato a RI 1, per il tramite dell’avv. TE 2, tre precetti esecutivi per
prestazione di garanzia (n° __________, rispettivamente __________ e __________)
a convalida dei sequestri n° __________, __________ e __________. Le
opposizioni interposte dall’escussa sono state rigettate in via definitiva dal
Segretario assessore __________ con sentenze del 2 ottobre 2001.
C. Il 13 dicembre 2001, l’CO
1 ha pignorato presso __________ un conto con un saldo attivo di fr. 493,45 e
presso __________ due conti con saldi attivi di fr. 16'117.-- e fr.
1'663'331.--. Tutte le relazioni bancarie erano già state oggetto di sequestro
penale. Sono inoltre stati pignorati i fondi mapp. n° __________, __________ e __________
RDF di __________, nel primo e terzo caso limitatamente alla quota di ½
spettante all’escussa. Il verbale di pignoramento è stato notificato il 17
dicembre 2001 all’avv. TE 2.
Il 20 febbraio 2002, l’CO
2 ha pignorato presso la Posta di __________ il conto n° __________, con un
saldo attivo di fr. 37'278,30, già oggetto di sequestro penale. Il verbale di
pignoramento è stato notificato il 3 giugno 2002 all’avv. TE 2.
D. Il 24 gennaio 2002, l’CO
1 ha comunicato al nuovo patrocinatore dell’escussa, avv. TE 1, le domande di
realizzazione dei beni mobili e dei crediti inoltrate dall’RA 2, e il 19 giugno
2002 le domande relative ai beni immobili.
Il 10 giugno 2002, l’CO 2
ha comunicato all’avv. TE 2 le domande di realizzazione inoltrate dall’Ufficio
esazione e condoni.
E. Il 4 agosto 2003, l’escussa
ha presentato ricorso contro i precetti esecutivi n° __________, __________, __________
e __________ dell’CO 2 e n° __________, __________ e __________ dell’CO 1,
chiedendo che ne venisse accertata la nullità, così come quella di tutti gli
atti esecutivi successivi. La ricorrente espone di aver preso visione degli
atti esecutivi in questione, tramite il suo patrocinatore, avv. RA 1, soltanto
il 24 luglio 2003, allorquando sono stati trasmessi a quest’ultimo dal
precedente patrocinatore dell’escussa, avv. TE 1. Facendo presente di essere
stata detenuta presso il Penitenziario cantonale La Stampa sin dal 24 ottobre
2000, RI 1 allega di non aver mai visto in precedenza i precetti e i successivi
atti esecutivi in questione. Essi sono stati notificati all’avv. TE 2 e alcuni
di essi all’avv. TE 1, semplicemente perché era giunta notizia che fossero i
difensori penali della ricorrente, mentre non avrebbero mai ricevuto l’incarico
di ricevere atti esecutivi al posto suo. L’avv. TE 2 si è limitato ad
interporre opposizione ma non si è presentato alle udienze di rigetto
dell’opposizione. La ricorrente ritiene di conseguenza nulla la notifica di
tutti gli atti esecutivi, anche per il fatto che per la medesima richiesta di
garanzia sono state promosse due diverse esecuzioni. RI 1 invoca inoltre un
altro motivo di nullità, ossia l’incompetenza territoriale dell’__________ ai
sensi dell’art. 46 LEF. Infine, contesta la procedura seguita per la
concretizzazione delle richieste di garanzia, ritenendo che l’CO 2 e l’CO 1
avrebbero dovuto procedere a un sequestro e spiccare i precetti esecutivi a
convalida di quest’ultimo (ciò che in realtà hanno fatto). Poiché l’RA 2 non
avrebbe ancora avviato una procedura di accertamento di ricupero d’imposta e/o
una procedura di contravvenzione, la ricorrente correrebbe il rischio che i
suoi beni immobili venissero venduti ancor prima che vi sia stata una decisione
di ricupero d’imposta e senza che la stessa sappia con quali criteri sia stato
calcolato l’ammontare della presunta evasione fiscale.
F. Nelle sue
osservazioni del 20 agosto 2003, l’RA 2 evidenzia come la procura conferita
all’avv. TE 1 fosse di carattere generale e come lo dovesse anche essere quella
a favore dell’avv. PA 1, al quale si era sostituito l’avv. TE 1. Non essendo
state contestate tempestivamente, le notifiche sarebbero da ritenere valide. Il
resistente contesta inoltre l’asserita incompetenza territoriale dell’__________,
ricordando che il conto postale dell’escussa si trova nel suo circondario,
sicché l’esecuzione a convalida del sequestro poteva anche esservi promossa
(art. 52 LEF). In ultimo luogo viene confermata la regolarità delle procedure
esecutive messe in atto in concreto, con riferimento alla legislazione fiscale
federale e cantonale.
G. Nelle sue
osservazioni 18 agosto 2003, l’avv. TE 1 espone di aver assunto il mandato di
patrocinio quando le decisioni di richiesta di garanzia e le sentenze di rigetto
dell’opposizione erano già cresciute in giudicato, sicché nessun intervento di
natura contenziosa o ricorsuale poteva entrare in considerazione. Afferma di
non aver avuto modo di dubitare che all’avv. TE 2 fosse stato conferito mandato
anche per le pratiche esecutive e di non avere avuto necessità di eccepire
alcunché circa l’invio delle ulteriori comunicazioni durante il suo mandato,
che si estendeva anche a tali pratiche. Assicura di aver sempre garantito il
flusso delle informazioni nei confronti della cliente.
H. L’avv. TE 2, nelle
sue osservazioni 25 agosto 2003, dichiara in sostanza di non poter esprimersi
compiutamente senza svincolo dal segreto professionale.
I. Nelle sue
osservazioni 1° settembre 2003, l’CO 1 aderisce alle osservazioni dell’RA 2
mentre l’CO 2, con atto 4 settembre 2003, chiede la reiezione del ricorso in
base alla procura 27 dicembre 2001 concessa dalla ricorrente all’avv. TE 1 e
ritiene che l’avv. TE 2, qualora non avesse rappresentato RI 1, avrebbe dovuto
rifiutare di ritirare gli atti esecutivi.
L. Così come autorizzata
con decreto 10 settembre 2003, la ricorrente, il 22 settembre 2003, ha
presentato un allegato di replica, ribadendo che l’avv. TE 2 non aveva ricevuto
alcun mandato di rappresentanza in ambito esecutivo e sostenendo che la procura
27 dicembre 2001 a favore dell’avv. TE 1 fosse limitata all’ambito fiscale e
all’assunzione d’informazioni. La ricorrente ha d’altronde nuovamente censurato
la procedura seguita nella fattispecie. L’autorità fiscale avrebbe trasmesso
solo le richieste di garanzia e non i decreti di sequestro né i relativi
verbali. Inoltre, la richiesta di garanzia non potrebbe essere nel contempo
titolo di credito, titolo di sequestro e titolo di rigetto. La decisione
sull’obbligo fiscale dovrebbe poter essere impugnata in una procedura di merito
prima che l’esecuzione possa proseguire.
M. In duplica, l’RA 2 si
é limitato a confermare le proprie osservazioni.
N. All’udienza del 20
novembre 2003, l’avv. TE 2, debitamente svincolato dal segreto professionale, ha
dichiarato che i primi atti esecutivi erano giunti al suo ufficio senza che egli
avesse notificato alle autorità esecutive il suo patrocinio. Il teste ha
confermato che la sua segretaria aveva ritirato i precetti esecutivi facendo
opposizione (“come reazione professionale”). Egli ne ha poi informato la
ricorrente e chiesto istruzioni. La cliente ha risposto che “non le
interessavano queste cose”. Alla domanda se voleva che i precetti esecutivi le
fossero notificati al Penitenziario, la ricorrente ha risposto di no e ha
chiesto all’avv. PA 1 di continuare a fungere da “ricevente degli atti
esecutivi”, motivo per il quale egli non li ha ritornati all’ufficio di
esecuzione. Anche in seguito l’avv. TE 2 ha portato a conoscenza della cliente ogni
atto esecutivo, benché ritenesse di non rappresentarla nella procedura
esecutiva, ovvero non avendone ricevuto incarico in tal senso, e ancorché le
avesse mostrato i singoli atti e gliene avesse spiegato la portata giuridica.
In sostanza egli aveva solo l'autorizzazione a fungere da
"bucalettere" poiché RI 1 voleva evitare che quegli atti le fossero
notificati al Penitenziario, probabilmente non volendo occuparsene, preoccupata
com’era della causa penale. RI 1 aveva comunque capito a cosa mirassero le
esecuzioni in esame.
Durante la stessa udienza,
l’avv. TE 1 ha dichiarato di aver ripreso il mandato dall'avv. __________ alla
fine del 2001. Dai suoi atti risulta che già dal primo colloquio con la cliente
quest'ultima l’aveva informato delle procedure esecutive pendenti nei suoi
confronti. Il teste le aveva allora spiegato la strategia da seguire: egli
riteneva che se si fosse potuto dimostrare nell'ambito della procedura penale
che non erano state commesse truffe, sarebbe caduto anche il credito fiscale e
quindi si sarebbe potuta discutere con quell’autorità l'intera questione. Il
teste ha poi letto alcune sue annotazioni, da cui risulta che la cliente era
stata informata sull’evolvere delle procedure esecutive, precisando di aver
dovuto prendere delle cautele accresciute per assicurarsi, come in effetti ritiene
di aver fatto, che la signora RI 1 capisse e prendesse atto di quello che le
diceva. Comunque, dall'incarto penale e dalla perizia psichiatrica risulterebbe
che la signora RI 1 è una persona lucida e quindi non è stata istituita in suo
favore una tutela. A domanda dell'avv. RA 1, il teste ha precisato di non aver
esaminato la questione della validità formale della notifica degli atti esecutivi,
perché ha ritenuto che la cliente avesse avallato tali notifiche, quanto meno
per atti concludenti nei suoi confronti. La cliente non si è d’altronde mai
lamentata del lavoro dell'avv. TE 2 in merito alle questioni esecutive.
O. Il 3 dicembre 2003, su
istanza della ricorrente che aveva riferito di trattative con il fisco per
definire l’importo complessivamente dovuto, questa Camera ha sospeso la
trattazione del ricorso fino ad istanza della parte più diligente. Il 12
dicembre 2003, l’RA 2 ha contestato l’esistenza di un accordo relativo alla sospensione
della procedura ma vi ha comunque consentito, riservandosi la possibilità di
riattivare la procedura qualora non fosse stato trovato un accordo
soddisfacente.
P. Il 18 maggio 2005, l’RA
2 ha chiesto la riattivazione della procedura, ciò che è avvenuto con ordinanza
7 giugno 2005, con la quale è stata concessa la facoltà alle parti di
presentare osservazioni conclusive.
Q. Nel suo allegato 4
luglio 2005, la ricorrente, oltre a ribadire quanto già espresso nei precedenti
allegati, afferma che le testimonianze degli avv. TE 2 e TE 1 – non suffragate
da documenti – vanno valutate con prudenza poiché essi non possono considerarsi
del tutto disinteressati all’esito della vertenza, in particolare per le
conseguenze di eventuali responsabilità professionali che potrebbero derivare
loro dall’accertamento di omissioni nella tutela degli interessi della
ricorrente. Non sarebbe pertanto dimostrato che quest’ultima fosse a conoscenza
delle procedure esecutive. Non notificati personalmente alla ricorrente, così
come sarebbe dovuto avvenire per una persona notoriamente incarcerata, i
precetti esecutivi sarebbero nulli.
R. Con decisione 11
agosto 2005, questa Camera ha fissato alla ricorrente un termine di 10 giorni
per presentare osservazioni limitate ai documenti assunti agli atti dopo la
presentazione delle osservazioni conclusive, segnatamente un provvedimento 3
maggio 2001 dell’CO 1, con cui era stato assegnato alla ricorrente un termine
di 5 giorni per designarsi un rappresentante ai sensi dell’art. 60 LEF, e che
contiene in calce la designazione dell’avv. PA 1 sottoscritta 2001 da RI 1 il
10 maggio.
Nel termine impartitole,
la ricorrente ha rilevato che era “almeno sorprendente” che fossero emersi
documenti e fossero state formulate richieste dopo la presentazione delle osservazioni
conclusive, chiedendo che la Camera accertasse attentamente la correttezza
procedurale di tale modo di procedere. Nel merito, RI 1 ha confermato le sue
conclusioni sul carattere irrituale delle notifiche di atti esecutivi fatte
all’avv. TE 1, in assenza di una nomina a suo favore, analoga a quella
conferita all’avv. PA 1 il 10 maggio 2001.
Considerandi
in diritto:
1.
Qualora la tesi
della ricorrente fosse da accogliere, la notifica degli atti esecutivi
impugnati andrebbe considerata avvenuta il 24 luglio 2003 (cfr. la conferma
dell’avv. TE 1 nelle sue osservazioni 18 agosto 2003). Tenuto conto del fatto
che il termine per impugnare un atto esecutivo notificato durante le ferie
inizia a decorrere il giorno seguente la fine delle medesime (cfr. DTF 121 III
285; Bauer,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 54 ad art.
56) – nel caso concreto il 2 agosto 2003 (cfr. art. 56 n. 1 e 2 LEF) –
il ricorso, inoltrato il 5 agosto 2003, sarebbe tempestivo.
2.
Giusta l’art. 60 LEF,
se viene escusso un detenuto che non sia provvisto di rappresentante,
l’ufficiale gli assegna un termine per provvedersene, a meno che la nomina del
medesimo non spetti per legge all’autorità tutelare, l’esecuzione rimanendo
sospesa durante questo termine.
2.1
Nel caso di specie, la
Camera ha accertato d’ufficio che il 10 maggio 2001, nell’ambito di tre
esecuzioni precedenti quelle in esame (es. n° __________, __________ e __________
promosse dalla __________, rispettivamente da __________ e da __________), la
ricorrente aveva firmato il formulario con cui le era stato assegnato un
termine per nominare un proprio rappresentante ai sensi dell’art. 60 LEF, e vi
aveva indicato l’avv. TE 2. L’CO 1 poteva pertanto in buona fede ritenere che quell’avvocato
fosse abilitato a ricevere atti esecutivi relativi anche ad altre esecuzioni,
tanto più che egli aveva tacitamente confermato tale suo ruolo, almeno non respingendo
gli atti ricevuti. Il fatto che la ricorrente abbia autorizzato in modo
generale quest’ultimo a ricevere atti esecutivi si evince d’altronde dagli
scritti 11 maggio 2001 dell’Ufficio di patronato all’avv. TE 2 (prodotto
dall’avv. TE 1 all’udienza del 20 novembre 2003) e 9 agosto 2005 dello stesso
Ufficio alla Camera. In merito ai dubbi formulati dalla ricorrente sulla
regolarità della procedura di assunzione di queste ulteriori prove, va
ricordato che l’autorità di vigilanza è tenuta ad accertare d’ufficio i fatti
senza essere vincolata alle domande di prove delle parti (art. 20a cpv. 2 n. 2
LEF e 19 cpv. 1 LPR), purché venga rispettato il loro diritto di essere sentite.
Nel caso concreto, la ricorrente ha ben avuto modo di esprimersi sui documenti
assunti in un secondo tempo. Comunque, contrariamente a quanto sostenuto in
precedenza, essa ora non nega più di aver nominato l’avv. TE 2 quale suo
rappresentante per ricevere atti esecutivi.
2.2
RI 1 sembra invece
mantenere la sua contestazione circa gli atti esecutivi notificati all’avv. TE
2.
dall’CO 2, nonché tutti quelli intimati all’avv. TE 1. Le testimonianze di
questi due patrocinatori, concordanti tra di loro, non lasciano però dubbi sul
fatto che la ricorrente li aveva autorizzati a ricevere atti esecutivi a lei destinati.
Non vi sono infatti motivi di dubitare dell’attendibilità di queste testimonianze,
rese sotto giuramento. D’altra parte, l’ipotesi della ricorrente secondo cui i
testimoni sarebbero stati condizionati da possibili loro responsabilità, non è
verosimile poiché tale timore li avrebbe semmai indotti a negare l’esistenza di
qualsiasi autorizzazione a ritirare atti esecutivi per conto della cliente. Inoltre,
per quanto concerne il mandato da lei conferito TE 1, la tesi della ricorrente
si rivela di poco conto. Infatti, con le proprie osservazioni 18 agosto 2003 il
legale ha prodotto due diverse procure rilasciategli dalla ricorrente: la prima
–dell’11 dicembre 2001- riguarda il procedimento penale ecc., la seconda
–di data 27 dicembre 2001- concerne la rappresentanza nella pratica fiscale,
amministrativa, ecc”. Orbene, data la natura indubitabilmente fiscale di
tutti i crediti oggetto delle esecuzioni nell’ambito delle quali è sorto il
presente contenzioso, non può oggettivamente essere negata attualità alla
specifica del formulario di procura firmato dalla mandante che abilita il mandatario
oltre –se del caso- a iniziare e proseguire procedimenti esecutivi, sicuramente
almeno, nell’ambito delle stesse procedure, a ricevere atti e citazioni.
D’altra parte, vista l’ampiezza del mandato conferito, così come risulta dal
testo della procura, non si può seriamente sostenere che l’incarico fosse
limitato alla concessione della “facoltà di richiedere ogni relativa
informazione a Uffici, Fiduciarie, Banche, ecc.”
2.3
Dall’insieme delle
suddette circostanze si evince che la ricorrente era, per scelta sua,
rappresentata anche in materia esecutiva durante l’intero periodo qui in esame.
Le notifiche di tutti gli atti esecutivi considerati (tranne quelli di cui si
dirà al considerando seguente) sono pertanto valide.
3.
La
ricorrente contesta poi la competenza territoriale dell’CO 2. La censura è
tardiva per quanto concerne gli atti esecutivi precedenti i pignoramenti. È
invece ricevibile (al di là della tempestività) per i pignoramenti e la comunicazione
delle domande di realizzazione, siccome la prosecuzione dell'esecuzione da
parte di un ufficio di esecuzione incompetente ratione loci è nulla (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 45 ad § 10; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 33 ad art. 46-55, con rif.; Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/
Ginevra/Monaco 1998, n. 28 ad art. 46, con rif.), nullità che può essere
sollevata in ogni tempo (art. 22 LEF).
I procedenti
ritengono l'CO 1 competente, siccome l'esecuzione a convalida di un sequestro
può essere promossa e proseguita anche al luogo in cui si trova l'oggetto
sequestrato (art. 52, 1. periodo LEF), ciò che vale pure per la convalida di
domanda di garanzie fiscali, le quali sono parificate al decreto di sequestro
(art. 170 LIFD e 249 LT) (cfr. Fessler,
Basler Kommentar zum DBG, vol. I/2b, Basilea/ Ginevra/Monaco
2000, n. 94 ad art. 170). In realtà, l’argomento
non è decisivo in concreto. In effetti, il credito di un escusso domiciliato
all'estero è localizzato presso il terzo debitore (cfr. DTF 128
III 474, cons. 3.1, 109 III 90, cons. 1; 107 III 147, cons. 4; BlSchK 2000,
144, cons. 6). Nel caso di specie, la sede della Posta svizzera, ente autonomo di diritto pubblico dotato
di personalità giuridica,
è situata a Berna (art. 2 cpv. 1 della Legge federale del 30 aprile 1997
sull’organizzazione dell’azienda delle poste della Confederazione [LOP], RS
783.
). Sebbene la Posta sia abilitata a costituire succursali (art. 4 LOP), non
risulta aver fatto uso di siffatta facoltà. Il conto postale della ricorrente
andava pertanto pignorato a Berna (cfr. CEF 23 agosto 2004 [15.04.88]), così
che il pignoramento (ma non gli atti esecutivi precedenti) eseguito dall’CO 2 è
nullo.
4.
La ricorrente contesta
anche il fatto che siano stati emessi due precetti esecutivi – uno dall’CO 1 e
l’altro dall’CO 2 – per ogni credito fiscale. A prescindere dalla tardività
della censura, occorre osservare come sia ammessa – salvo abuso di diritto – la
facoltà per il creditore di promuovere diverse esecuzioni per lo stesso
credito, fintanto che egli non sia in grado di chiedere la prosecuzione di una
di esse. D’altronde, il procedente che ha ottenuto sequestri in diversi
circondari contro un debitore domiciliato all’estero può – anzi deve – convalidarli
promuovendo in ogni foro un’esecuzione, che va proseguita fino alla
realizzazione dei beni sequestrati (cfr. Gilliéron,
op. cit., n. 41 s. ad art. 38-45). Può qui essere lasciata aperta la questione
di sapere se tale facoltà esista anche nei casi in cui l’escusso è domiciliato
in Svizzera (ricordato che in siffatta ipotesi tutti i sequestri possono essere
convalidati con una sola esecuzione promossa al foro ordinario del domicilio
dell’escusso), dal momento che la prosecuzione delle esecuzioni inoltrate all’CO
2.
– come visto (cons. 3) – è comunque nulla a causa della sua incompetenza
territoriale.
5.
La ricorrente
contesta infine la procedura seguita per la concretizzazione delle richieste di
garanzie fiscali. Oltre che tardiva la censura si rivela confusa. Al fine di
fugare ogni dubbio di nullità, può essere comunque confermata la regolarità
dell’operato degli Uffici. Si evince infatti con tutta la chiarezza necessaria,
sia dai precetti esecutivi emessi dall’CO 1 (allegati al ricorso) che da quelli
emessi dall’CO 2 (prodotti dall’avv. TE 1 all’udienza del 20 novembre 2003), che
tutte le esecuzioni tendono alla prestazione di garanzie – e meglio alla
prestazione delle garanzie di cui alle richieste 28 giugno 2001 dell’RA 2 – e
sono state promosse a convalida dei sequestri decretati dalla stessa autorità
fiscale (cfr. le indicazioni ivi relative alla voce “titolo e data del credito”
dei precetti). Anche se la ricorrente pare stupirsene, nella legislazione
fiscale federale e ticinese la richiesta di garanzie fiscali costituisce
pertanto nel contempo un titolo di credito di esigibilità immediata (art. 169
cpv. 1, 2° periodo LIFD e 248 cpv. 4 LT), un titolo di sequestro (art. 170 cpv.
1.
LIFD e 249 cpv. 1 LT) e un titolo di rigetto definitivo (art. 169 cpv. 1, 3°
periodo LIFD e 248 cpv. 1 LT; Fessler,
op. cit., n. 82 ad art. 170). L’esecuzione in prestazione delle garanzie
richieste dal fisco può quindi giungere alla realizzazione dei beni pignorati
prima che l’imposta sia accertata definitivamente (cfr. art. 169 cpv. 1 LIFD e
248.
cpv. 1 LT; Fessler, op. cit.,
n. 54 ad art. 169 e n. 80 ad art. 170), a meno che, in precedenza, il
contribuente sia riuscito a far annullare la richiesta di garanzia, interponendo
con successo ricorso alla Camera di diritto tributario (art. 248 cpv. 3 LT;
cfr. Allidi, La costituzione della
garanzia e le altre forme di garanzia del diritto fiscale, la responsabilità
solidale, in: Lezioni di diritto fiscale svizzero, Bellinzona 1999, p. 306 ad
2). In ogni caso, dato che l’esecuzione tende solo alla prestazione di
garanzie, l’ufficio di esecuzione dovrà depositare il ricavo della
realizzazione e potrà consegnarlo all’autorità fiscale, di regola dopo che la
tassazione è diventata definitiva, solo con il consenso dell’escusso o al
termine di una procedura di realizzazione del diritto di pegno gravante la somma
depositata a favore del fisco (cfr. Gilliéron,
op. cit., n. 31 ad art. 38; Fessler,
op. cit., n. 61 e 72 ad art. 169).
6.
Il ricorso va di
conseguenza parzialmente accolto, ossia per quanto esposto al considerando 3. Non
si preleva tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art.
17, 20a, 22, 52, 60, 64 LEF; 169, 170 LIFD; 248, 249 LT, art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso 4 agosto
2003.
di RI 1, __________, è parzialmente accolto.
1.1
Di conseguenza è
annullato il pignoramento del conto postale n° __________ eseguito il 20
febbraio 2002 dall’CO 2.
2.
Non si prelevano
spese né si assegnano indennità.
3.
Contro questa
decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei
fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione a: –
avv. RA 1, __________;
–RA
2, __________.
Comunicazione all’CO 1 e
all’CO 2.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente Il
segretario