15.2003.155
procedimento disciplinare
19 novembre 2004Italiano11 min
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Numero d'incarto:
15.2003.155
Data decisione, Autorità:
19.11.2004, CEF
Titolo:
procedimento disciplinare
DISCIPLINARE
art. 14 LEF
Incarto n.
15.2003.155
Lugano
19 novembre
2004
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo nel procedimento disciplinare (art. 14 cpv.
2 LEF) promosso nei confronti di
DN 1,
rappr. dall'avv. __________, __________
Ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. A
seguito di un controllo interno del conto (opob 9170) sul quale vengono
registrate le trasferte, l'allora Ufficiale dell'UEF di __________, __________ PI
2, e il supplente Ufficiale, __________ DN 1, hanno constatato che il 9
settembre 2002 e l'11 aprile 2003 erano stati prelevati gli importi di fr.
1'000.-, rispettivamente di fr. 2'000.-, apponendo le diciture "Rett. trasf.
1997-2002 tab. trasf. Stato", rispettivamente "Rettifica trasferte
1997-2002". Interpellato in merito dai suoi superiori l'8 maggio 2003, il
responsabile della contabilità dell'Ufficio, capo servizio __________ PI 1, ha
dichiarato di esser venuto a conoscenza nel settembre 2002 di una nuova tabella
ufficiale sulle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano e Locarno per
l'uso dei dipendenti dello Stato e di essersi accorto che quanto aveva
percepito fino ad allora per indennità di trasferta in base alla (vecchia)
tabella in uso all'UEF di __________ risultava globalmente inferiore a quanto
calcolato con la tabella ufficiale. Ha quindi ritenuto -in buona fede-
d'incassare tale differenza. Ha poi fatto presente che nella distinta delle
trasferte del mese di dicembre 2002 erano inclusi anche fr. 400.-, incassati
quale compenso per le trasferte 1997-2002.
Dopo aver
preso atto della disponibilità di __________ PI 1 di rinunciare all'incasso
delle prossime indennità di trasferte fino a completa compensazione
dell'importo di fr. 3'400.- prelevato senza autorizzazione, l'Ufficiale e il
supplente Ufficiale dell'UEF di __________ hanno dato il loro accordo "di
rinunciare ad eseguire controlli sull'indennità di trasferte relativi agli
incarti 1997-2002" (verbale dell'ufficio 8 maggio 2003).
B. Mettendo
in atto questo accordo, il 25 settembre 2003, __________ DN 1 e __________ PI 1
hanno convenuto che per le trasferte dal 7 maggio al 23 settembre 2003, il
secondo avrebbe percepito quale indennità solo fr. 252.- invece di fr. 3'652.-,
rinunciando alla differenza (fr. 3'400.-).
C. In
un secondo tempo, il 2 ottobre 2003, sempre davanti all'Ufficiale e al
supplente Ufficiale dell'UEF di __________, __________ PI 1 ha confermato
quanto da lui già spontaneamente comunicato a __________ DN 1 il 30 settembre
2003, ossia che nella distinta relativa alle trasferte del mese di dicembre
2002 era inclusa una "rettifica" per il periodo 1997-2002 di circa fr.
1'500.- e non di soli fr. 400.-, come invece dichiarato durante la riunione
dell'8 maggio 2003. __________ non è stato tuttavia in grado di cifrare in modo
preciso tale "rettifica", siccome il registro delle trasferte era
stato ritirato dall'Ispettorato di questa Camera all'inizio dell'anno. A questo
punto, l'Ufficiale e il supplente Ufficiale dell'UEF di __________ hanno deciso
di esaminare in dettaglio tutta la documentazione relativa alle trasferte e, se
del caso, tutti i relativi incarti, di segnalare il caso all'Ispettorato delle
finanze, nonché all'Ispettorato della CEF in occasione della prossima ispezioni
del 9, rispettivamente del 13 e 14 ottobre 2003 e di soprassedere al versamento
delle trasferte a favore di __________ PI 1.
D. Il 9 ottobre 2003, nel corso dell’annuale ispezione presso l’UEF
di __________, __________ PI 2 e __________ DN 1 hanno segnalato l'accaduto
agli ispettori.
E. A
seguito di tale segnalazione questa Camera ha aperto il presente procedimento
disciplinare nei confronti di __________ PI 1.
F. Il
20 ottobre 2003, __________ DN 1, interrogato dal presidente della Camera, ha
ammesso di aver prelevato in tre occasioni la somma complessiva fr. 4’500.-. Ha
riconosciuto il suo errore ed ha espresso rammarico per quanto accaduto,
assicurando di non aver prelevato altre somme oltre quelle indicate e di averle
restituite. Ha puntualizzato di aver lavorato con coscienza per ben sedici anni
presso l'UEF di __________.
G. Al
termine della sua revisione ordinaria degli esercizi 2002/2003, che ha incluso
una verifica speciale sulla contabilizzazione delle indennità di trasferte
1992-2003, l'Ispettorato delle finanze del Canton Ticino ha segnalato, oltre
alle irregolarità già note, ulteriori anomalie, quali -ad esempio- prelievi
anticipati di indennità di trasferta, modifiche della data di prelevamenti,
ecc. L'ispettorato delle finanze ha inoltre accertato che __________ DN 1
doveva ancora restituire allo Stato fr. 1'039.55; sulla base di quell'accertamento,
in data 23 gennaio 2004 (cfr. verbale dell’ufficio di quella data), per quell'importo,
trattenuto sulle indennità di trasferte dovute a __________ DN 1 per il periodo
31 ottobre 2003 al 16 dicembre 2003, è stato concordato il modo di rifusione
allo Stato a definitiva liquidazione del debito del funzionario.
Considerato
in
diritto:
1. L'Autorità
cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi
d'esecuzione forzata in conformità con l'art. 14 LEF (art. 11 LALEF). Il
procedimento disciplinare, che riveste natura amministrativa, ha quale funzione
il mantenimento dell’ordine, così come la salvaguardia della considerazione nei
confronti delle autorità, nonché la fiducia nelle stesse (cfr. Lorandi, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, n. 12-13 ad art. 14).
Considerandi
2.
Il
procedimento disciplinare – per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU (cfr.
Joëlle Pralus-Dupuy, Discipline: Application de l'article 6 de la
Convention EDH devant le conseil de l'Ordre [des avocats], in: JCP G 1999, II,
10102, ad A n. 1 e nota 6 [p. 1091]), non trattandosi di contenzioso di
carattere penale o civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato
(art. 2 cpv. 3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non
sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF) – è retto nel nostro Cantone dalla LPR
(art. 11 cpv. 2 LALEF) e può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale
di vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto
funzionamento del diritto esecutivo federale (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5.a-b ad
art. 3, p. 86).
3.
Giusta
l’art. 14 cpv. 2 LEF nei confronti dell’ufficiale o di un impiegato possono
essere prese le misure disciplinari seguenti: l’ammonimento, la multa sino a
1000.
franchi, la sospensione dall’ufficio per una durata non maggiore di sei
mesi, la destituzione.
4.
Mentre il catalogo delle misure
disciplinari è puntuale ed esaustivo, i fatti costitutivi dell’infrazione
disciplinare non sono definiti nella legge. Ogni violazione dei doveri di funzione
in generale, che la stessa sia stata commessa durante le ore di lavoro o di
riposo (compresi i delitti di diritto comune perpetrati fuori dell’orario di
servizio), nonché ogni violazione dei doveri particolari che impone una
corretta applicazione del diritto esecutivo – comprese eventuali direttive
impartite dalle autorità di vigilanza – sono passibili di sanzione disciplinare
(cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 32 ad art. 14), con il rilievo però che in
virtù del principio di opportunità che informa il diritto disciplinare, non
ogni violazione dei doveri di funzione deve essere sanzionata (cfr. Franck Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, vol.
I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 10 ad art. 14).
Sebbene
la legge non lo precisi, la colpa è una condizione essenziale dell'intervento
disciplinare (cfr. Gilliéron, op.
cit., n. 14 e 32 ad art. 14; Emmel,
op. cit., n. 8 ad art. 14; Lorandi,
op. cit., n. 33 e 36 ad art. 14).
Infine,
la sanzione disciplinare deve rispettare il principio della proporzionalità,
ciò che significa che, da una parte, essa deve essere idonea a garantire
l’osservanza dei doveri di servizio, la corretta ed efficace esecuzione delle
mansioni pubbliche, nonché la salvaguardia della fiducia nell’amministrazione,
e dall’altra, dev'essere commisurata alla gravità oggettiva dell’infrazione e
al grado di colpa dell’agente (cfr. Lorandi,
op. cit., n. 40 ad art. 14).
5.
Nel caso concreto, dall’istruttoria è
emerso che __________ DN 1, nella sua qualità di caposervizio UEF, ha
oggettivamente commesso violazioni dei doveri di servizio. In particolare, egli
ha ritenuto di recuperare di propria iniziativa quanto non aveva esposto sulla
base della nuova tariffa, segnatamente omettendo –visto come non esistesse
nessuna disposizione di carattere generale- di richiederne l'autorizzazione ai
suoi superiori d’ufficio (verbali dell’ufficio 8 maggio 2003 e 2 ottobre 2003;
interrogatorio di DN 1 20 ottobre 2003). Così facendo egli ha agito, per sua
stessa ammissione, in maniera sconsiderata, oltretutto senza rendersi conto di
poter arrecare un danno allo Stato, pari a complessivi fr. 5'539.55 (fr.
4'500.- + fr. 1'039.55) per il fatto che le maggiori spese di trasferta non
potevano più essere caricate sulle corrispondenti esecuzioni, trattandosi di
pratiche ormai chiuse a livello contabile. E nemmeno risulta (né il funzionario
se ne avvale) che, in qualche modo e per quel che potrebbe contare, egli abbia
tentato di sanare quella situazione a posteriori, chiedendone un’approvazione.
E’ tuttavia pacifico che DN 1 ha poi restituito tutte le somme pertoccate
indebitamente, colmando il danno dell’ente pubblico.
6.
Diversa (e di diverso peso) sarebbe la
questione di stabilire se il funzionario abbia veramente inteso appropriarsi esattamente
soltanto delle asserite differenze sulle indennità di trasferta o se –come
afferma l’Ispettorato delle finanze- egli si sarebbe appropriato di un importo
maggiore di quanto non potesse ritenere di aver diritto (Rapporto di revisione
22.
dicembre 2003). Sennonché, quel fatto (né il documento in sé), così come
ulteriori rimproveri riguardanti l’attività di DN 1 (cui si è accennato al
cons. G della presente decisione) non gli sono stati contestati nel corso di
questa indagine e non possono quindi essergli ascritti, rispettivamente essere
considerati come accertati ai fini della decisione disciplinare. Né appare
indicato -dopo quasi un anno dal suo interrogatorio- riaprire la fase
istruttoria.
7.
Visto
in particolare quanto esposto sub 5, le violazioni accertate a carico di __________
DN 1 si possono qualificare oggettivamente di media entità per il ripetuto modo
di procedere e per aver agito a distanza di mesi, mai ritenendo almeno di
informare qualcuno sui prelevamenti che andava operando. Ha d’altra parte una
rilevanza relativa il fatto che si sia dichiarato subito pronto alla
restituzione delle somme e che ciò sia effettivamente avvenuto, dal momento che
la sua disponibilità è pur stata susseguente alla scoperta dei fatti da parte
dei suoi superiori e all’accertamento degli importi prelevati. Né va
dimenticato che il funzionario, in merito all’entità delle somme, ha dovuto far
capo a “rettifiche” per indicarne definitivamente il totale, che nemmeno
corrispondeva agli accertamenti dell’Ispettorato finanze ma che DN 1 ha
riconosciuto, almeno al fine della totale restituzione dell’indebito
(accordo/conteggio 23 gennaio 2004).
8.
Dal
profilo soggettivo, è accertata e ammessa la circostanza che __________ DN 1 ha
volontariamente prelevato importi dalla cassa dell’UEF di __________ senza
darne comunicazione ai suoi superiori, né essendovi autorizzato. In suo favore
va però rilevato che ha agito con l’intenzione affermata e sostenibile di
recuperare importi a titolo di indennità di proprie trasferte professionali,
non percepite interamente dal 1997 al 2002. Il presupposto della colpa è così
dato, ancorché certamente non grave, con particolare riferimento alle modalità
messe in atto nel concreto, sicuramente difformi dalla correttezza e dalla
chiarezza che devono connotare l’agire di un collaboratore di un Ufficio
esecuzione e fallimenti, anche quando intende difendere i propri diritti,
segnatamente pecuniari.
La misura
disciplinare adeguata alla gravità della fattispecie è pertanto quella più
lieve dell’ammonimento che tiene in debito conto sia i sedici anni trascorsi da
DN 1 alle dipendenze dello Stato, sia la circostanza che si tratta della prima
decisione disciplinare a suo carico, sia infine la restituzione del totale
delle somme prelevate.
Richiamati
gli art. 14 cpv. 2 e (per le spese) l’art. 20a cpv. 1 LEF, nonché l’art. 11
LALEF,
pronuncia:
1.
A __________ DN 1, __________, caposervizio dell’UEF di __________,
è inflitta la misura disciplinare dell’ammonimento.
2.
Non
si prelevano spese.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a
Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione a: - avv. __________
- ____________________;
- Dipartimento
delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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