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Decisione

15.2003.155

procedimento disciplinare

19 novembre 2004Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. A

seguito di un controllo interno del conto (opob 9170) sul quale vengono

registrate le trasferte, l'allora Ufficiale dell'UEF di __________, __________ PI

2, e il supplente Ufficiale, __________ DN 1, hanno constatato che il 9

settembre 2002 e l'11 aprile 2003 erano stati prelevati gli importi di fr.

1'000.-, rispettivamente di fr. 2'000.-, apponendo le diciture "Rett. trasf.

1997-2002 tab. trasf. Stato", rispettivamente "Rettifica trasferte

1997-2002". Interpellato in merito dai suoi superiori l'8 maggio 2003, il

responsabile della contabilità dell'Ufficio, capo servizio __________ PI 1, ha

dichiarato di esser venuto a conoscenza nel settembre 2002 di una nuova tabella

ufficiale sulle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano e Locarno per

l'uso dei dipendenti dello Stato e di essersi accorto che quanto aveva

percepito fino ad allora per indennità di trasferta in base alla (vecchia)

tabella in uso all'UEF di __________ risultava globalmente inferiore a quanto

calcolato con la tabella ufficiale. Ha quindi ritenuto -in buona fede-

d'incassare tale differenza. Ha poi fatto presente che nella distinta delle

trasferte del mese di dicembre 2002 erano inclusi anche fr. 400.-, incassati

quale compenso per le trasferte 1997-2002.

Dopo aver

preso atto della disponibilità di __________ PI 1 di rinunciare all'incasso

delle prossime indennità di trasferte fino a completa compensazione

dell'importo di fr. 3'400.- prelevato senza autorizzazione, l'Ufficiale e il

supplente Ufficiale dell'UEF di __________ hanno dato il loro accordo "di

rinunciare ad eseguire controlli sull'indennità di trasferte relativi agli

incarti 1997-2002" (verbale dell'ufficio 8 maggio 2003).

B. Mettendo

in atto questo accordo, il 25 settembre 2003, __________ DN 1 e __________ PI 1

hanno convenuto che per le trasferte dal 7 maggio al 23 settembre 2003, il

secondo avrebbe percepito quale indennità solo fr. 252.- invece di fr. 3'652.-,

rinunciando alla differenza (fr. 3'400.-).

C. In

un secondo tempo, il 2 ottobre 2003, sempre davanti all'Ufficiale e al

supplente Ufficiale dell'UEF di __________, __________ PI 1 ha confermato

quanto da lui già spontaneamente comunicato a __________ DN 1 il 30 settembre

2003, ossia che nella distinta relativa alle trasferte del mese di dicembre

2002 era inclusa una "rettifica" per il periodo 1997-2002 di circa fr.

1'500.- e non di soli fr. 400.-, come invece dichiarato durante la riunione

dell'8 maggio 2003. __________ non è stato tuttavia in grado di cifrare in modo

preciso tale "rettifica", siccome il registro delle trasferte era

stato ritirato dall'Ispettorato di questa Camera all'inizio dell'anno. A questo

punto, l'Ufficiale e il supplente Ufficiale dell'UEF di __________ hanno deciso

di esaminare in dettaglio tutta la documentazione relativa alle trasferte e, se

del caso, tutti i relativi incarti, di segnalare il caso all'Ispettorato delle

finanze, nonché all'Ispettorato della CEF in occasione della prossima ispezioni

del 9, rispettivamente del 13 e 14 ottobre 2003 e di soprassedere al versamento

delle trasferte a favore di __________ PI 1.

D. Il 9 ottobre 2003, nel corso dell’annuale ispezione presso l’UEF

di __________, __________ PI 2 e __________ DN 1 hanno segnalato l'accaduto

agli ispettori.

E. A

seguito di tale segnalazione questa Camera ha aperto il presente procedimento

disciplinare nei confronti di __________ PI 1.

F. Il

20 ottobre 2003, __________ DN 1, interrogato dal presidente della Camera, ha

ammesso di aver prelevato in tre occasioni la somma complessiva fr. 4’500.-. Ha

riconosciuto il suo errore ed ha espresso rammarico per quanto accaduto,

assicurando di non aver prelevato altre somme oltre quelle indicate e di averle

restituite. Ha puntualizzato di aver lavorato con coscienza per ben sedici anni

presso l'UEF di __________.

G. Al

termine della sua revisione ordinaria degli esercizi 2002/2003, che ha incluso

una verifica speciale sulla contabilizzazione delle indennità di trasferte

1992-2003, l'Ispettorato delle finanze del Canton Ticino ha segnalato, oltre

alle irregolarità già note, ulteriori anomalie, quali -ad esempio- prelievi

anticipati di indennità di trasferta, modifiche della data di prelevamenti,

ecc. L'ispettorato delle finanze ha inoltre accertato che __________ DN 1

doveva ancora restituire allo Stato fr. 1'039.55; sulla base di quell'accertamento,

in data 23 gennaio 2004 (cfr. verbale dell’ufficio di quella data), per quell'importo,

trattenuto sulle indennità di trasferte dovute a __________ DN 1 per il periodo

31 ottobre 2003 al 16 dicembre 2003, è stato concordato il modo di rifusione

allo Stato a definitiva liquidazione del debito del funzionario.

Considerato

in

diritto:

1. L'Autorità

cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi

d'esecuzione forzata in conformità con l'art. 14 LEF (art. 11 LALEF). Il

procedimento disciplinare, che riveste natura amministrativa, ha quale funzione

il mantenimento dell’ordine, così come la salvaguardia della considerazione nei

confronti delle autorità, nonché la fiducia nelle stesse (cfr. Lorandi, Betreibungsrechtliche

Beschwerde und Nichtigkeit, n. 12-13 ad art. 14).

Considerandi

2.

Il

procedimento disciplinare – per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU (cfr.

Joëlle Pralus-Dupuy, Discipline: Application de l'article 6 de la

Convention EDH devant le conseil de l'Ordre [des avocats], in: JCP G 1999, II,

10102, ad A n. 1 e nota 6 [p. 1091]), non trattandosi di contenzioso di

carattere penale o civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato

(art. 2 cpv. 3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non

sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF) – è retto nel nostro Cantone dalla LPR

(art. 11 cpv. 2 LALEF) e può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale

di vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto

funzionamento del diritto esecutivo federale (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5.a-b ad

art. 3, p. 86).

3.

Giusta

l’art. 14 cpv. 2 LEF nei confronti dell’ufficiale o di un impiegato possono

essere prese le misure disciplinari seguenti: l’ammonimento, la multa sino a

1000.

franchi, la sospensione dall’ufficio per una durata non maggiore di sei

mesi, la destituzione.

4.

Mentre il catalogo delle misure

disciplinari è puntuale ed esaustivo, i fatti costitutivi dell’infrazione

disciplinare non sono definiti nella legge. Ogni violazione dei doveri di funzione

in generale, che la stessa sia stata commessa durante le ore di lavoro o di

riposo (compresi i delitti di diritto comune perpetrati fuori dell’orario di

servizio), nonché ogni violazione dei doveri particolari che impone una

corretta applicazione del diritto esecutivo – comprese eventuali direttive

impartite dalle autorità di vigilanza – sono passibili di sanzione disciplinare

(cfr. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 32 ad art. 14), con il rilievo però che in

virtù del principio di opportunità che informa il diritto disciplinare, non

ogni violazione dei doveri di funzione deve essere sanzionata (cfr. Franck Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, vol.

I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 10 ad art. 14).

Sebbene

la legge non lo precisi, la colpa è una condizione essenziale dell'intervento

disciplinare (cfr. Gilliéron, op.

cit., n. 14 e 32 ad art. 14; Emmel,

op. cit., n. 8 ad art. 14; Lorandi,

op. cit., n. 33 e 36 ad art. 14).

Infine,

la sanzione disciplinare deve rispettare il principio della proporzionalità,

ciò che significa che, da una parte, essa deve essere idonea a garantire

l’osservanza dei doveri di servizio, la corretta ed efficace esecuzione delle

mansioni pubbliche, nonché la salvaguardia della fiducia nell’amministrazione,

e dall’altra, dev'essere commisurata alla gravità oggettiva dell’infrazione e

al grado di colpa dell’agente (cfr. Lorandi,

op. cit., n. 40 ad art. 14).

5.

Nel caso concreto, dall’istruttoria è

emerso che __________ DN 1, nella sua qualità di caposervizio UEF, ha

oggettivamente commesso violazioni dei doveri di servizio. In particolare, egli

ha ritenuto di recuperare di propria iniziativa quanto non aveva esposto sulla

base della nuova tariffa, segnatamente omettendo –visto come non esistesse

nessuna disposizione di carattere generale- di richiederne l'autorizzazione ai

suoi superiori d’ufficio (verbali dell’ufficio 8 maggio 2003 e 2 ottobre 2003;

interrogatorio di DN 1 20 ottobre 2003). Così facendo egli ha agito, per sua

stessa ammissione, in maniera sconsiderata, oltretutto senza rendersi conto di

poter arrecare un danno allo Stato, pari a complessivi fr. 5'539.55 (fr.

4'500.- + fr. 1'039.55) per il fatto che le maggiori spese di trasferta non

potevano più essere caricate sulle corrispondenti esecuzioni, trattandosi di

pratiche ormai chiuse a livello contabile. E nemmeno risulta (né il funzionario

se ne avvale) che, in qualche modo e per quel che potrebbe contare, egli abbia

tentato di sanare quella situazione a posteriori, chiedendone un’approvazione.

E’ tuttavia pacifico che DN 1 ha poi restituito tutte le somme pertoccate

indebitamente, colmando il danno dell’ente pubblico.

6.

Diversa (e di diverso peso) sarebbe la

questione di stabilire se il funzionario abbia veramente inteso appropriarsi esattamente

soltanto delle asserite differenze sulle indennità di trasferta o se –come

afferma l’Ispettorato delle finanze- egli si sarebbe appropriato di un importo

maggiore di quanto non potesse ritenere di aver diritto (Rapporto di revisione

22.

dicembre 2003). Sennonché, quel fatto (né il documento in sé), così come

ulteriori rimproveri riguardanti l’attività di DN 1 (cui si è accennato al

cons. G della presente decisione) non gli sono stati contestati nel corso di

questa indagine e non possono quindi essergli ascritti, rispettivamente essere

considerati come accertati ai fini della decisione disciplinare. Né appare

indicato -dopo quasi un anno dal suo interrogatorio- riaprire la fase

istruttoria.

7.

Visto

in particolare quanto esposto sub 5, le violazioni accertate a carico di __________

DN 1 si possono qualificare oggettivamente di media entità per il ripetuto modo

di procedere e per aver agito a distanza di mesi, mai ritenendo almeno di

informare qualcuno sui prelevamenti che andava operando. Ha d’altra parte una

rilevanza relativa il fatto che si sia dichiarato subito pronto alla

restituzione delle somme e che ciò sia effettivamente avvenuto, dal momento che

la sua disponibilità è pur stata susseguente alla scoperta dei fatti da parte

dei suoi superiori e all’accertamento degli importi prelevati. Né va

dimenticato che il funzionario, in merito all’entità delle somme, ha dovuto far

capo a “rettifiche” per indicarne definitivamente il totale, che nemmeno

corrispondeva agli accertamenti dell’Ispettorato finanze ma che DN 1 ha

riconosciuto, almeno al fine della totale restituzione dell’indebito

(accordo/conteggio 23 gennaio 2004).

8.

Dal

profilo soggettivo, è accertata e ammessa la circostanza che __________ DN 1 ha

volontariamente prelevato importi dalla cassa dell’UEF di __________ senza

darne comunicazione ai suoi superiori, né essendovi autorizzato. In suo favore

va però rilevato che ha agito con l’intenzione affermata e sostenibile di

recuperare importi a titolo di indennità di proprie trasferte professionali,

non percepite interamente dal 1997 al 2002. Il presupposto della colpa è così

dato, ancorché certamente non grave, con particolare riferimento alle modalità

messe in atto nel concreto, sicuramente difformi dalla correttezza e dalla

chiarezza che devono connotare l’agire di un collaboratore di un Ufficio

esecuzione e fallimenti, anche quando intende difendere i propri diritti,

segnatamente pecuniari.

La misura

disciplinare adeguata alla gravità della fattispecie è pertanto quella più

lieve dell’ammonimento che tiene in debito conto sia i sedici anni trascorsi da

DN 1 alle dipendenze dello Stato, sia la circostanza che si tratta della prima

decisione disciplinare a suo carico, sia infine la restituzione del totale

delle somme prelevate.

Richiamati

gli art. 14 cpv. 2 e (per le spese) l’art. 20a cpv. 1 LEF, nonché l’art. 11

LALEF,

pronuncia:

1.

A __________ DN 1, __________, caposervizio dell’UEF di __________,

è inflitta la misura disciplinare dell’ammonimento.

2.

Non

si prelevano spese.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla

Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a

Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione a: - avv. __________

- ____________________;

- Dipartimento

delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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