15.2003.156
procedimento disciplinare
19 novembre 2004Italiano8 min
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Numero d'incarto:
15.2003.156
Data decisione, Autorità:
19.11.2004, CEF
Titolo:
procedimento disciplinare
DISCIPLINARE
art. 14 LEF
Incarto n.
15.2003.156
Lugano
19 novembre
2004
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo nel procedimento disciplinare (art. 14 cpv.
2 LEF) promosso nei confronti di
DN 1,
Ritenuto
in
fatto:
Fatti
A.
A seguito di un controllo interno del conto
(opob 9170) sul quale vengono registrate le trasferte, l'allora
Ufficiale dell'UEF di __________, __________ PI 2, e il supplente Ufficiale, __________
DN 1, hanno constatato che il 9 settembre 2002 e l'11 aprile 2003 erano stati
prelevati gli importi di fr. 1'000.-, rispettivamente di fr. 2'000.-, apponendo
le diciture "Rett. trasf. 1997-2002 tab. trasf. Stato", rispettivamente
"Rettifica trasferte 1997-2002". Interpellato in merito dai suoi
superiori l'8 maggio 2003, il responsabile della contabilità dell'Ufficio, capo
servizio __________ PI 1, ha dichiarato di essere venuto a conoscenza nel
settembre 2002 di una nuova tabella ufficiale sulle distanze chilometriche da
Bellinzona, Lugano e Locarno per l'uso dei dipendenti dello Stato e di essersi
accorto che quanto aveva percepito fino ad allora per indennità di trasferta in
base alla (vecchia) tabella in uso all'UEF di __________ risultava globalmente
inferiore a quanto calcolato con la tabella ufficiale. Ha quindi ritenuto –in
buona fede- d'incassare tale differenza. Ha poi fatto presente che nella
distinta delle trasferte del mese di dicembre 2002 erano inclusi anche fr.
400.-, incassati quale compenso per le trasferte 1997-2002.
Dopo
aver preso atto della disponibilità di __________ PI 1 di rinunciare ad
incassare le prossime indennità di trasferte fino a completa compensazione
dell'importo di fr. 3'400.- prelevato senza autorizzazione, l'Ufficiale e il
supplente Ufficiale dell'UEF di __________ hanno dato il loro accordo "di
rinunciare ad eseguire controlli sull'indennità di trasferta relativi agli
incarti 1997-2002" (verbale dell’ufficio 8 maggio 2003).
B. Mettendo
in atto questo accordo, il 25 settembre 2003, __________ DN 1 e __________ PI 1
hanno convenuto che per le trasferte dal 7 maggio al 23 settembre 2003, il
secondo avrebbe percepito quale indennità solo fr. 252.- invece di fr. 3'652.-,
rinunciando alla differenza (fr. 3'400.-).
C. In
un secondo tempo, il 2 ottobre 2003, sempre davanti all'Ufficiale e al
supplente Ufficiale dell'UEF di __________, __________ PI 1 ha confermato
quanto da lui già spontaneamente comunicato a __________ DN 1 il 30 settembre
2003, ossia che nella distinta relativa alle trasferte del mese di dicembre
2002 era inclusa una "rettifica" per il periodo 1997-2002 di circa
fr. 1'500.- e non di soli fr. 400.-, come invece dichiarato durante la riunione
dell'8 maggio 2003. __________ non è stato tuttavia in grado di cifrare in modo
preciso tale "rettifica", siccome il registro delle trasferte era
stato ritirato dall'Ispettorato di questa Camera all'inizio dell'anno. A quel
punto, l'Ufficiale e il supplente Ufficiale dell'UEF di __________ hanno deciso
di esaminare in dettaglio tutta la documentazione relativa alle trasferte e, se
del caso, tutti i relativi incarti, di segnalare il caso all'Ispettorato delle
finanze nonché all'Ispettorato della CEF in occasione delle prossime ispezioni
del 9, rispettivamente del 13 e 14 ottobre 2003 e di soprassedere al versamento
delle trasferte a favore di __________ PI 1.
D. Il 9 ottobre 2003, nel corso dell’annuale ispezione presso l’UEF
di __________, __________ PI 2 e __________ DN 1 hanno segnalato l'accaduto
agli ispettori.
E. A
seguito di tale segnalazione questa Camera apriva in data 10 ottobre 2003 un
procedimento disciplinare nei confronti di __________ PI 1, nonché nei
confronti di __________ PI 2 e __________ DN 1. Il procedimento disciplinare
nei confronti dell’Ufficiale dell’UEF di __________ veniva poi stralciato dai
ruoli, essendo quest’ultimo stato posto al beneficio della pensione a far tempo
dal 1° novembre 2003.
F. Il
20 ottobre 2003, __________ DN 1, interrogato formalmente, ha confermato i
fatti riportati sopra, pur non condividendo l’apertura di un procedimento
disciplinare nei suoi confronti e nei confronti dell'Ufficiale __________ PI 2.
Considerato
Considerandi
1.
L'Autorità
cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi
d'esecuzione forzata in conformità dell'art. 14 LEF (art. 11 LALEF). Il
procedimento disciplinare, che riveste natura amministrativa, ha quale funzione
il mantenimento dell’ordine così come la salvaguardia della considerazione nei
confronti delle autorità nonché la fiducia nelle stesse (cfr. Lorandi, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, n. 12-13 ad art. 14).
2.
Il
procedimento disciplinare – per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU (cfr.
Joëlle Pralus-Dupuy, Discipline: Application de l'article 6 de la
Convention EDH devant le conseil de l'Ordre [des avocats], in: JCP G 1999, II,
10102, ad A n. 1 e nota 6 [p. 1091]), non trattandosi di contenzioso di carattere
penale o civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2
cpv. 3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti
alla LORD (art. 7 LALEF) – è retto nel nostro Cantone dalla LPR (art. 11 cpv. 2
LALEF) e può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza o
su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del
diritto esecutivo federale (Flavio
Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5.a-b ad art. 3, p.
86).
3.
Giusta
l’art. 14 cpv. 2 LEF nei confronti dell’ufficiale o di un impiegato possono
essere prese le misure disciplinari seguenti: l’ammonimento, la multa sino a
1000.
franchi, la sospensione dall’ufficio per una durata non maggiore di sei
mesi, la destituzione.
4.
Dall’istruttoria è emerso che __________
DN 1 (ma nemmeno altri) non ha informato subito la Camera di esecuzione e
fallimenti, ossia già dopo l’interrogatorio interno dell’8 maggio 2003, in
merito ai prelevamenti operati da __________ PI 1, seguendo poi la questione
insieme all’Ufficiale __________ PI 2. Essi hanno peraltro istruito diligentemente
la vertenza, allestendo un primo verbale –come detto- in data 8 maggio 2003 e controllando
successivamente che quanto prelevato senza autorizzazione venisse compensato
con le indennità nel frattempo maturate a favore di __________ PI 1 (cfr.
conteggio 25 settembre 2003), nonché redigendo il 2 ottobre 2003 un secondo
verbale interno, a completazione del primo, per mettere nero su bianco quanto __________
aveva confidato a DN 1 due giorni prima, ossia che i prelevamenti erano
superiori a quelli accertati in data 8 maggio. In chiusura di quel verbale
(sottoscritto dall’impiegato, dall’Ufficiale e dal supplente Ufficiale DN 1) si
legge: Inoltre, l’ufficiale e il supplente decidono di segnalare il
caso all’Ispettorato delle finanze, nonché all’Ispettorato della CEF in
occasione delle ispezioni che avranno luogo prossimamente (9 ottobre e 13 ev.
14.
ottobre 2003). Ciò che è avvenuto nei confronti di entrambe le autorità di
controllo (cfr. Rapporto di revisione 22 dicembre 2003 dell’Ispettorato delle
finanze, pag. 1 e Rapporto di ispezione 9 ottobre 2003 degli ispettori CEF
Guidicelli e Piccirilli). Opinabile è il fatto che i responsabili dell’Ufficio
di __________ abbiano rinunciato ad eseguire controlli sulle indennità di
trasferta relativi agli incarti 1997-2002, dopo aver preso atto della
disponibilità di __________ alla restituzione del denaro (verbale dell'8 maggio
2003), sebbene DN 1 abbia poi affermato, in sede di interrogatorio, di aver
controllato, dopo l'8 maggio 2003, anche l'operato precedente di __________ PI
1, "per quanto possibile" (verbale 20 ottobre 2003).
E’
vero che la gravità dell’agire di PI 1 verosimilmente sottovalutata almeno in
un primo tempo (d’altra parte non ogni addebito era allora emerso), ne avrebbe
imposto la segnalazione all’Autorità di vigilanza già dopo il verbale dell’8
maggio 2003, ma la questione, che attiene anche alla gestione interna dell’Ufficio,
competeva semmai al responsabile del medesimo, ossia all’Ufficiale e non al
supplente, ancorché questi abbia collaborato al chiarimento dei fatti e abbia apparentemente
condiviso le decisioni del suo superiore diretto. Conseguendone, al di là di
ogni valutazione sul comportamento dei responsabili dell’Ufficio, che a carico
di DN 1 non potrebbero essere mossi rimproveri, considerato come proprio a
fronte dell’eccezionalità dei fatti, egli dovesse legittimamente ritenere che
le decisioni determinanti nella conduzione dell’indagine non fossero di sua
competenza. Il suo atteggiamento non può così comportare nessuna conseguenza
d’ordine disciplinare.
5.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 LEF) e non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF), peraltro non chieste.
Richiamati
gli art. 14 cpv. 2 LEF; 11 LALEF
pronuncia:
1.
Non è dato seguito al procedimento disciplinare 10 ottobre 2003
nei confronti di DN 1 2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera
delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il
tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: - __________ DN 1;
- ____________________;
- Dipartimento
delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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