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Decisione

15.2003.156

procedimento disciplinare

19 novembre 2004Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A.

A seguito di un controllo interno del conto

(opob 9170) sul quale vengono registrate le trasferte, l'allora

Ufficiale dell'UEF di __________, __________ PI 2, e il supplente Ufficiale, __________

DN 1, hanno constatato che il 9 settembre 2002 e l'11 aprile 2003 erano stati

prelevati gli importi di fr. 1'000.-, rispettivamente di fr. 2'000.-, apponendo

le diciture "Rett. trasf. 1997-2002 tab. trasf. Stato", rispettivamente

"Rettifica trasferte 1997-2002". Interpellato in merito dai suoi

superiori l'8 maggio 2003, il responsabile della contabilità dell'Ufficio, capo

servizio __________ PI 1, ha dichiarato di essere venuto a conoscenza nel

settembre 2002 di una nuova tabella ufficiale sulle distanze chilometriche da

Bellinzona, Lugano e Locarno per l'uso dei dipendenti dello Stato e di essersi

accorto che quanto aveva percepito fino ad allora per indennità di trasferta in

base alla (vecchia) tabella in uso all'UEF di __________ risultava globalmente

inferiore a quanto calcolato con la tabella ufficiale. Ha quindi ritenuto –in

buona fede- d'incassare tale differenza. Ha poi fatto presente che nella

distinta delle trasferte del mese di dicembre 2002 erano inclusi anche fr.

400.-, incassati quale compenso per le trasferte 1997-2002.

Dopo

aver preso atto della disponibilità di __________ PI 1 di rinunciare ad

incassare le prossime indennità di trasferte fino a completa compensazione

dell'importo di fr. 3'400.- prelevato senza autorizzazione, l'Ufficiale e il

supplente Ufficiale dell'UEF di __________ hanno dato il loro accordo "di

rinunciare ad eseguire controlli sull'indennità di trasferta relativi agli

incarti 1997-2002" (verbale dell’ufficio 8 maggio 2003).

B. Mettendo

in atto questo accordo, il 25 settembre 2003, __________ DN 1 e __________ PI 1

hanno convenuto che per le trasferte dal 7 maggio al 23 settembre 2003, il

secondo avrebbe percepito quale indennità solo fr. 252.- invece di fr. 3'652.-,

rinunciando alla differenza (fr. 3'400.-).

C. In

un secondo tempo, il 2 ottobre 2003, sempre davanti all'Ufficiale e al

supplente Ufficiale dell'UEF di __________, __________ PI 1 ha confermato

quanto da lui già spontaneamente comunicato a __________ DN 1 il 30 settembre

2003, ossia che nella distinta relativa alle trasferte del mese di dicembre

2002 era inclusa una "rettifica" per il periodo 1997-2002 di circa

fr. 1'500.- e non di soli fr. 400.-, come invece dichiarato durante la riunione

dell'8 maggio 2003. __________ non è stato tuttavia in grado di cifrare in modo

preciso tale "rettifica", siccome il registro delle trasferte era

stato ritirato dall'Ispettorato di questa Camera all'inizio dell'anno. A quel

punto, l'Ufficiale e il supplente Ufficiale dell'UEF di __________ hanno deciso

di esaminare in dettaglio tutta la documentazione relativa alle trasferte e, se

del caso, tutti i relativi incarti, di segnalare il caso all'Ispettorato delle

finanze nonché all'Ispettorato della CEF in occasione delle prossime ispezioni

del 9, rispettivamente del 13 e 14 ottobre 2003 e di soprassedere al versamento

delle trasferte a favore di __________ PI 1.

D. Il 9 ottobre 2003, nel corso dell’annuale ispezione presso l’UEF

di __________, __________ PI 2 e __________ DN 1 hanno segnalato l'accaduto

agli ispettori.

E. A

seguito di tale segnalazione questa Camera apriva in data 10 ottobre 2003 un

procedimento disciplinare nei confronti di __________ PI 1, nonché nei

confronti di __________ PI 2 e __________ DN 1. Il procedimento disciplinare

nei confronti dell’Ufficiale dell’UEF di __________ veniva poi stralciato dai

ruoli, essendo quest’ultimo stato posto al beneficio della pensione a far tempo

dal 1° novembre 2003.

F. Il

20 ottobre 2003, __________ DN 1, interrogato formalmente, ha confermato i

fatti riportati sopra, pur non condividendo l’apertura di un procedimento

disciplinare nei suoi confronti e nei confronti dell'Ufficiale __________ PI 2.

Considerato

Considerandi

1.

L'Autorità

cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi

d'esecuzione forzata in conformità dell'art. 14 LEF (art. 11 LALEF). Il

procedimento disciplinare, che riveste natura amministrativa, ha quale funzione

il mantenimento dell’ordine così come la salvaguardia della considerazione nei

confronti delle autorità nonché la fiducia nelle stesse (cfr. Lorandi, Betreibungsrechtliche

Beschwerde und Nichtigkeit, n. 12-13 ad art. 14).

2.

Il

procedimento disciplinare – per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU (cfr.

Joëlle Pralus-Dupuy, Discipline: Application de l'article 6 de la

Convention EDH devant le conseil de l'Ordre [des avocats], in: JCP G 1999, II,

10102, ad A n. 1 e nota 6 [p. 1091]), non trattandosi di contenzioso di carattere

penale o civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2

cpv. 3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti

alla LORD (art. 7 LALEF) – è retto nel nostro Cantone dalla LPR (art. 11 cpv. 2

LALEF) e può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza o

su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del

diritto esecutivo federale (Flavio

Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5.a-b ad art. 3, p.

86).

3.

Giusta

l’art. 14 cpv. 2 LEF nei confronti dell’ufficiale o di un impiegato possono

essere prese le misure disciplinari seguenti: l’ammonimento, la multa sino a

1000.

franchi, la sospensione dall’ufficio per una durata non maggiore di sei

mesi, la destituzione.

4.

Dall’istruttoria è emerso che __________

DN 1 (ma nemmeno altri) non ha informato subito la Camera di esecuzione e

fallimenti, ossia già dopo l’interrogatorio interno dell’8 maggio 2003, in

merito ai prelevamenti operati da __________ PI 1, seguendo poi la questione

insieme all’Ufficiale __________ PI 2. Essi hanno peraltro istruito diligentemente

la vertenza, allestendo un primo verbale –come detto- in data 8 maggio 2003 e controllando

successivamente che quanto prelevato senza autorizzazione venisse compensato

con le indennità nel frattempo maturate a favore di __________ PI 1 (cfr.

conteggio 25 settembre 2003), nonché redigendo il 2 ottobre 2003 un secondo

verbale interno, a completazione del primo, per mettere nero su bianco quanto __________

aveva confidato a DN 1 due giorni prima, ossia che i prelevamenti erano

superiori a quelli accertati in data 8 maggio. In chiusura di quel verbale

(sottoscritto dall’impiegato, dall’Ufficiale e dal supplente Ufficiale DN 1) si

legge: Inoltre, l’ufficiale e il supplente decidono di segnalare il

caso all’Ispettorato delle finanze, nonché all’Ispettorato della CEF in

occasione delle ispezioni che avranno luogo prossimamente (9 ottobre e 13 ev.

14.

ottobre 2003). Ciò che è avvenuto nei confronti di entrambe le autorità di

controllo (cfr. Rapporto di revisione 22 dicembre 2003 dell’Ispettorato delle

finanze, pag. 1 e Rapporto di ispezione 9 ottobre 2003 degli ispettori CEF

Guidicelli e Piccirilli). Opinabile è il fatto che i responsabili dell’Ufficio

di __________ abbiano rinunciato ad eseguire controlli sulle indennità di

trasferta relativi agli incarti 1997-2002, dopo aver preso atto della

disponibilità di __________ alla restituzione del denaro (verbale dell'8 maggio

2003), sebbene DN 1 abbia poi affermato, in sede di interrogatorio, di aver

controllato, dopo l'8 maggio 2003, anche l'operato precedente di __________ PI

1, "per quanto possibile" (verbale 20 ottobre 2003).

E’

vero che la gravità dell’agire di PI 1 verosimilmente sottovalutata almeno in

un primo tempo (d’altra parte non ogni addebito era allora emerso), ne avrebbe

imposto la segnalazione all’Autorità di vigilanza già dopo il verbale dell’8

maggio 2003, ma la questione, che attiene anche alla gestione interna dell’Ufficio,

competeva semmai al responsabile del medesimo, ossia all’Ufficiale e non al

supplente, ancorché questi abbia collaborato al chiarimento dei fatti e abbia apparentemente

condiviso le decisioni del suo superiore diretto. Conseguendone, al di là di

ogni valutazione sul comportamento dei responsabili dell’Ufficio, che a carico

di DN 1 non potrebbero essere mossi rimproveri, considerato come proprio a

fronte dell’eccezionalità dei fatti, egli dovesse legittimamente ritenere che

le decisioni determinanti nella conduzione dell’indagine non fossero di sua

competenza. Il suo atteggiamento non può così comportare nessuna conseguenza

d’ordine disciplinare.

5.

Non

si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 LEF) e non si assegnano indennità (art. 62

cpv. 2 OTLEF), peraltro non chieste.

Richiamati

gli art. 14 cpv. 2 LEF; 11 LALEF

pronuncia:

1.

Non è dato seguito al procedimento disciplinare 10 ottobre 2003

nei confronti di DN 1 2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla

Camera

delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il

tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: - __________ DN 1;

- ____________________;

- Dipartimento

delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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