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Decisione

15.2003.16

Procedimento disciplinare contro il liquidatore di un concordato con abbandono dell'attivo

9 agosto 2007Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

5. Nel caso in esame, con

sentenza 20 gennaio 2003, questa Camera aveva dichiarato priva di oggetto un’istanza per ritardata giustizia presentata a fine 2001 nei confronti

del liquidatore LQ 1, con cui gli veniva rimproverata una palese inazione fin dal 1996, dopo aver constatato

che, in seguito a diversi richiami rimasti inevasi, la graduatoria era

finalmente stata depositata l’8 febbraio 2002 e, a fine 2002, i dividendi erano

stati versati ai creditori collocati in I. classe. Preso atto dell'anomalo atteggiamento

del liquidatore, la Camera aveva tuttavia ordinato l'apertura di un

procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 14 LEF (per il rinvio dell’art.

320 cpv. 3 LEF), ricordato come la funzione di liquidatore sia una mansione

ufficiale che richiede impegno e diligenza.

6. Interpellato

il 21 settembre 2004 sui motivi per i quali la procedura concordataria non

risultava ancora terminata, il liquidatore rispondeva che, “essendo stato

parecchio impegnato”, aveva trascurato di procedere alla pubblicazione della

chiusura della procedura e di chiedere la cancellazione della società. Sentito

poi il 27 gennaio 2005, il liquidatore indicava di aver chiesto il nullaosta

all’autorità fiscale in vista della cancellazione della ditta con istanza orale

presso l’ufficio competente verso fine novembre 2004. Il 24 agosto 2005, LQ 1

confermava alla Camera che le autorità fiscali cantonali avevano consentito

alla cancellazione della società mentre era in attesa dell’autorizzazione da

parte delle autorità fiscali federali. All’inizio del 2007, la Camera veniva a

conoscenza che il mancato rilascio dell’autorizzazione federale era dovuto al

fatto che il liquidatore non aveva fornito i documenti richiesti dalla Divisione

principale dell’imposta sul valore aggiunto con scritti 3 maggio, 10 agosto, 12

settembre, 9 ottobre 2006 e 25 gennaio 2007.

7. Interrogato l’8

giugno 2007, LQ 1 ha confermato l’esistenza delle richieste

della Divisione dell’IVA (inviate alla Camera in copia) nonché il fatto di aver

dato una risposta completa a quell’autorità soltanto in data 4 giugno 2007,

ossia successivamente alla citazione per il contraddittorio. Il liquidatore si

è giustificato sostenendo che durante il periodo 2005/2006 (per quanto riguarda

l’IVA) aveva ritenuto che le cose dovessero andare a posto automaticamente, non

ricevendo più nessuna comunicazione o formulari da parte di quell’autorità. Per

quanto riguarda invece la serie di sollecitazioni testé ricordate ha ammesso la

propria dimenticanza, individuandone la causa in un proprio sovraccarico di

lavoro e in circostanze familiari di una certa gravità che lo avevano occupato.

Egli sapeva comunque che questa dimenticanza non avrebbe causato danni a

nessuno così che aveva preferito adoperarsi per altri mandati di maggiore

urgenza, rispettivamente per affari privati cui doveva dare assoluta precedenza.

Egli, in ogni caso, ha dichiarato di assumersi la responsabilità della

negligenza descritta e di dolersene.

8. Dal

punto di vista oggettivo, le violazioni testè descritte (da 5 a 7) dei doveri

di funzione commesse dal liquidatore sono evidenti e sono da lui ammesse. Non

appaiono gravi, nella misura in cui non sembrano aver danneggiato nessuno, ma

nel complesso del suo comportamento egli ha dimostrato scarso riscontro nei

confronti dell’autorità di vigilanza e delle autorità fiscali. Dal punto di

vista soggettivo, il liquidatore si è evidentemente reso conto delle proprie

mancanze, che gli sono state richiamate ripetutamente dall’autorità di

vigilanza, e ciò già nella sentenza del 20 gennaio 2003. Tenendo parzialmente conto delle difficoltà personali allegate dal

liquidatore, la misura disciplinare adeguata alla fattispecie è quella più

lieve, ossia l’ammonimento.

9. Diffidato dalla Camera, prima e in occasione dell’udienza 8

giugno 2007, di produrre la graduatoria, lo stato di ripartizione, il conto

finale e la relazione finale al giudice del concordato, LQ 1 vi ha parzialmente

dato seguito il 20 giugno 2007, precisando di non aver presentato nessun conto

finale. A mo’ di stato di ripartizione, il liquidatore ha prodotto una copia

della graduatoria “con stato di ripartizione”, che alla voce “attribuzione”

relativa ai crediti di prima classe si limita all’indicazione seguente: “Fr.

100'000.00 circa da conteggiare definitivamente dopo deduzione spese”. Non è

d’altronde dato di sapere se lo scritto 20 settembre 2003 alla Pretura __________,

apparentemente considerato dal liquidatore quale rapporto finale ai sensi

dell’art. 330 LEF (ancorché estremamente conciso e poco chiaro), sia stato

approvato dalla delegazione dei creditori e tenuto a disposizione dei

creditori. La questione di sapere se sono – o erano – dati i presupposti per la

chiusura della liquidazione compete tuttavia al giudice del concordato e non

all’autorità di vigilanza. In tale contesto, occorre solo ricordare al

liquidatore il suo obbligo di depositare gli atti presso l’UEF __________ dopo

che la società sarà stata cancellata dal registro di commercio (art. 98 cpv. 2 RUF

per analogia).

Dal punto

di vista disciplinare, se il comportamento qui descritto non viene considerato

rilevante, sembra comunque corrispondere a un modo di eseguire il mandato affidato

ad Aramis Andreazzi, che certamente non è connotato da diligenza e da solerzia.

10. Non

si prelevano spese (art. 16 e 17 LPR per il rinvio dell’art. 11 cpv. 2 LALEF).

L'intimazione

della presente decisione avviene anche nei confronti del Pretore __________, nella

sua qualità di giudice del concordato, in particolare in relazione con il

considerando 9.

Richiamati

gli art. 14 cpv. 2 LEF, 11 LALEF, 16 e 17 LPR

pronuncia:

1. Ad LQ 1, __________, liquidatore del concordato con abbandono

dell’attivo di R__________, __________, è inflitta la misura disciplinare dell’ammonimento.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese.

3.

Intimazione a:

– LQ 1, __________;

Pretura __________, sede.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione -a norma

dell'art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla

notificazione; il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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