15.2003.16
Procedimento disciplinare contro il liquidatore di un concordato con abbandono dell'attivo
9 agosto 2007Italiano8 min
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Numero d'incarto:
15.2003.16
Data decisione, Autorità:
09.08.2007, CEF
Titolo:
Procedimento disciplinare contro il liquidatore di un concordato con abbandono dell'attivo
DISCIPLINARE
art. 14 cpv. 2 LEF
Incarto n.
15.2003.16
Lugano
9 agosto 2007
CJ/sc/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo nel procedimento disciplinare aperto
d’ufficio il 20 gennaio 2003 nei confronti di
LQ 1
nella sua funzione di liquidatore del concordato con
abbandono dell’attivo omologato il 26 luglio 1993 a favore di
R__________, __________;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1. In
conformità con l'art. 14 LEF, l'Autorità cantonale di vigilanza esercita il
potere disciplinare su tutti gli organi d'esecuzione forzata (art. 11 LALEF),
compreso il liquidatore di un concordato con abbandono dell’attivo (art. 14 e 320
cpv. 3 LEF). Il procedimento disciplinare ha quale funzione il mantenimento
dell’ordine, così come la salvaguardia della considerazione nei confronti delle
autorità e la fiducia nelle stesse. Le misure disciplinari mirano a garantire,
dal punto di vista sia preventivo che repressivo, il corretto adempimento dei
rispettivi obblighi da parte degli organi sottoposti al potere disciplinare
(cfr. Lorandi,
Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, N. 12-13 ad art. 14 LEF).
2. Il
procedimento disciplinare è retto nel nostro Cantone dalla LPR (art. 11 cpv. 2
LALEF), tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3
LALEF), quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla
LORD (art. 7 LALEF); può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di
vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto
funzionamento del diritto esecutivo federale (Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5.a-b ad art. 3, p. 86).
3. Giusta
l’art. 14 cpv. 2 LEF nei confronti dell’ufficiale di esecuzione e fallimenti, o
di un funzionario possono essere prese le misure disciplinari seguenti:
l’ammonimento, la multa sino a 1'000 franchi, la sospensione dall’ufficio per
una durata non maggiore di sei mesi, la destituzione. Il liquidatore di un
concordato con abbandono dell’attivo è passibile delle medesime sanzioni; non
può essere destituito, ma gli può essere revocato il mandato (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
IV, Losanna 2003, n. 9 ad art. 320).
4. Mentre
il catalogo delle misure disciplinari è puntuale ed esaustivo, i fatti
costitutivi di infrazione disciplinare non sono definiti nella legge. In senso
generale, è passibile di sanzione disciplinare ogni violazione dei doveri di
funzione (ancorché commessa fuori dagli orari di servizio) e ogni violazione
dei doveri particolari imposti da una corretta applicazione del diritto
esecutivo, comprese eventuali direttive impartite dalle autorità di vigilanza (Gilliéron, op. cit., vol. I, Losanna
1999, n. 32 ad art. 14). Nell'ambito disciplinare vige tuttavia il principio di
opportunità secondo cui non ogni violazione dei doveri di funzione dev'essere
sanzionata (Emmel, in Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 10 ad art. 14).
Sebbene
la legge non lo precisi, la colpa è un presupposto essenziale dell'intervento
disciplinare (cfr. Gilliéron, op.
cit., n. 14 e 32 ad art. 14; Emmel,
op. cit., n. 8 ad art. 14; Lorandi,
op. cit., n. 33 e 36 ad art. 14).
La
sanzione disciplinare deve inoltre rispettare il principio della proporzionalità,
ciò che significa che, da una parte, essa deve essere idonea a garantire
l’osservanza dei doveri di servizio, la corretta ed efficace esecuzione delle mansioni
pubbliche, nonché la salvaguardia della fiducia nell’amministrazione, e
dall’altra, dev'essere commisurata alla gravità oggettiva dell’infrazione e al
grado di colpa dell’agente (cfr. Lorandi,
op. cit., n. 40 ad art. 14; Dallèves,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 4 ad art. 14).
Fatti
5. Nel caso in esame, con
sentenza 20 gennaio 2003, questa Camera aveva dichiarato priva di oggetto un’istanza per ritardata giustizia presentata a fine 2001 nei confronti
del liquidatore LQ 1, con cui gli veniva rimproverata una palese inazione fin dal 1996, dopo aver constatato
che, in seguito a diversi richiami rimasti inevasi, la graduatoria era
finalmente stata depositata l’8 febbraio 2002 e, a fine 2002, i dividendi erano
stati versati ai creditori collocati in I. classe. Preso atto dell'anomalo atteggiamento
del liquidatore, la Camera aveva tuttavia ordinato l'apertura di un
procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 14 LEF (per il rinvio dell’art.
320 cpv. 3 LEF), ricordato come la funzione di liquidatore sia una mansione
ufficiale che richiede impegno e diligenza.
6. Interpellato
il 21 settembre 2004 sui motivi per i quali la procedura concordataria non
risultava ancora terminata, il liquidatore rispondeva che, “essendo stato
parecchio impegnato”, aveva trascurato di procedere alla pubblicazione della
chiusura della procedura e di chiedere la cancellazione della società. Sentito
poi il 27 gennaio 2005, il liquidatore indicava di aver chiesto il nullaosta
all’autorità fiscale in vista della cancellazione della ditta con istanza orale
presso l’ufficio competente verso fine novembre 2004. Il 24 agosto 2005, LQ 1
confermava alla Camera che le autorità fiscali cantonali avevano consentito
alla cancellazione della società mentre era in attesa dell’autorizzazione da
parte delle autorità fiscali federali. All’inizio del 2007, la Camera veniva a
conoscenza che il mancato rilascio dell’autorizzazione federale era dovuto al
fatto che il liquidatore non aveva fornito i documenti richiesti dalla Divisione
principale dell’imposta sul valore aggiunto con scritti 3 maggio, 10 agosto, 12
settembre, 9 ottobre 2006 e 25 gennaio 2007.
7. Interrogato l’8
giugno 2007, LQ 1 ha confermato l’esistenza delle richieste
della Divisione dell’IVA (inviate alla Camera in copia) nonché il fatto di aver
dato una risposta completa a quell’autorità soltanto in data 4 giugno 2007,
ossia successivamente alla citazione per il contraddittorio. Il liquidatore si
è giustificato sostenendo che durante il periodo 2005/2006 (per quanto riguarda
l’IVA) aveva ritenuto che le cose dovessero andare a posto automaticamente, non
ricevendo più nessuna comunicazione o formulari da parte di quell’autorità. Per
quanto riguarda invece la serie di sollecitazioni testé ricordate ha ammesso la
propria dimenticanza, individuandone la causa in un proprio sovraccarico di
lavoro e in circostanze familiari di una certa gravità che lo avevano occupato.
Egli sapeva comunque che questa dimenticanza non avrebbe causato danni a
nessuno così che aveva preferito adoperarsi per altri mandati di maggiore
urgenza, rispettivamente per affari privati cui doveva dare assoluta precedenza.
Egli, in ogni caso, ha dichiarato di assumersi la responsabilità della
negligenza descritta e di dolersene.
8. Dal
punto di vista oggettivo, le violazioni testè descritte (da 5 a 7) dei doveri
di funzione commesse dal liquidatore sono evidenti e sono da lui ammesse. Non
appaiono gravi, nella misura in cui non sembrano aver danneggiato nessuno, ma
nel complesso del suo comportamento egli ha dimostrato scarso riscontro nei
confronti dell’autorità di vigilanza e delle autorità fiscali. Dal punto di
vista soggettivo, il liquidatore si è evidentemente reso conto delle proprie
mancanze, che gli sono state richiamate ripetutamente dall’autorità di
vigilanza, e ciò già nella sentenza del 20 gennaio 2003. Tenendo parzialmente conto delle difficoltà personali allegate dal
liquidatore, la misura disciplinare adeguata alla fattispecie è quella più
lieve, ossia l’ammonimento.
9. Diffidato dalla Camera, prima e in occasione dell’udienza 8
giugno 2007, di produrre la graduatoria, lo stato di ripartizione, il conto
finale e la relazione finale al giudice del concordato, LQ 1 vi ha parzialmente
dato seguito il 20 giugno 2007, precisando di non aver presentato nessun conto
finale. A mo’ di stato di ripartizione, il liquidatore ha prodotto una copia
della graduatoria “con stato di ripartizione”, che alla voce “attribuzione”
relativa ai crediti di prima classe si limita all’indicazione seguente: “Fr.
100'000.00 circa da conteggiare definitivamente dopo deduzione spese”. Non è
d’altronde dato di sapere se lo scritto 20 settembre 2003 alla Pretura __________,
apparentemente considerato dal liquidatore quale rapporto finale ai sensi
dell’art. 330 LEF (ancorché estremamente conciso e poco chiaro), sia stato
approvato dalla delegazione dei creditori e tenuto a disposizione dei
creditori. La questione di sapere se sono – o erano – dati i presupposti per la
chiusura della liquidazione compete tuttavia al giudice del concordato e non
all’autorità di vigilanza. In tale contesto, occorre solo ricordare al
liquidatore il suo obbligo di depositare gli atti presso l’UEF __________ dopo
che la società sarà stata cancellata dal registro di commercio (art. 98 cpv. 2 RUF
per analogia).
Dal punto
di vista disciplinare, se il comportamento qui descritto non viene considerato
rilevante, sembra comunque corrispondere a un modo di eseguire il mandato affidato
ad Aramis Andreazzi, che certamente non è connotato da diligenza e da solerzia.
10. Non
si prelevano spese (art. 16 e 17 LPR per il rinvio dell’art. 11 cpv. 2 LALEF).
L'intimazione
della presente decisione avviene anche nei confronti del Pretore __________, nella
sua qualità di giudice del concordato, in particolare in relazione con il
considerando 9.
Richiamati
gli art. 14 cpv. 2 LEF, 11 LALEF, 16 e 17 LPR
pronuncia:
1. Ad LQ 1, __________, liquidatore del concordato con abbandono
dell’attivo di R__________, __________, è inflitta la misura disciplinare dell’ammonimento.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese.
3.
Intimazione a:
– LQ 1, __________;
–
Pretura __________, sede.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione -a norma
dell'art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla
notificazione; il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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