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Decisione

15.2003.184

procedimento disciplinare

25 novembre 2004Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

scritto 7 novembre 2003, l’Ufficiale dell’UEF di __________ ha segnalato a

questa Camera inadempienze commesse dal supplente Ufficiale __________ DN 1,

segnatamente relative al fallimento della società __________ __________ Ltd. In

particolare, il funzionario, il 22 luglio 2003, ha stipulato per conto dell'UEF

di __________ un atto di cessione di credito, redatto in inglese, con la

società __________ __________., con sede nel Regno Unito. Il __________, quale

controprestazione per un bonifico di USD 1'000'000.- proveniente da una banca

russa, ha ceduto alla __________ __________. dei crediti per un importo

complessivo di USD 11'501'000.-, crediti vantati dalla fallita __________

__________ __________. nei confronti della società russa __________ __________

A seguito del bonifico dell’importo di USD 1'000'000.-, __________ DN 1, a nome

e per conto dell’UEF di __________, ha poi formulato al Pretore di __________ istanza

di riapertura del fallimento della __________ __________ Ltd., precedentemente

chiuso in base all’art. 230 LEF. Il Pretore, dando seguito all’istanza, con

decreto 9 settembre 2003, ha ordinato la riapertura del fallimento e la

liquidazione dello stesso in procedura sommaria. Il 31 ottobre 2003, l’UEF di __________

ha depositato la graduatoria del fallimento in oggetto nella quale sono risultati

iscritti crediti per un totale di fr. 1'375'129.65, che sarebbero stati

interamente tacitati con l’importo versato dalla cessionaria __________

__________.

B. L’Ufficiale

dell’UEF di __________ è giunto a conoscenza dell’esistenza della cessione in

oggetto il 5 novembre 2003 quando il patrocinatore della cessionaria si è

rivolto all’Ufficio chiedendo di modificare l’atto di cessione, in quanto il

nome della fallita __________ __________ __________ vi figurava scritto con l’iniziale

__________ __________ e non __________ ". L’Ufficiale, lamentando i toni

assunti nei suoi confronti dal funzionario e segnalando al Ministero pubblico la

cessione come “sospetta” (ai fini di un eventuale riciclaggio di denaro), ha rimproverato

a __________ DN 1 di aver esposto lo Stato del Cantone Ticino a una possibile

azione di risarcimento danni da parte della __________ __________.

C. A

seguito di tale segnalazione questa Camera apriva l'11 novembre 2003 un

procedimento disciplinare nei confronti di __________ DN 1.

D. Il

19 novembre 2003 __________ DN 1, interrogato formalmente dalla Camera, al di

là dell’ammissione di aver firmato la cessione in oggetto, pur non

comprendendone il contenuto redatto in inglese, ha affermato di avervi

proceduto poiché riteneva l’operazione vantaggiosa in particolare per il Canton

Ticino e per il Comune di Locarno, creditori per complessivi circa fr.

1'400'000.- per imposte non pagate. D’altra parte, non ha mai pensato a una

provenienza illecita del denaro che sarebbe stato versato in base alla

cessione; di ogni altra osservazione del funzionario, eventualmente contenuta

anche nel memoriale 18 novembre 2003, allegato al verbale d’interrogatorio, si

dirà –se necessario- nel seguito.

E. Giacché

questa Camera aveva constatato che l’amministrazione del fallimento non aveva

inventariato il credito di USD 11'501'000.- vantato dalla fallita nei confronti

della società __________ __________, con scritto 24 novembre 2003 invitava

l’UEF di __________ a procedere in tal senso. Veniva inoltre indicato che la

cessione sarebbe dovuta essere sottoposta ai creditori, per mezzo di circolare (art.

255a cpv.1 LEF): in caso di accettazione da parte dei creditori, l’Ufficio

avrebbe potuto firmare la cessione di credito tra la __________ __________. e

la __________ __________., previa sottoscrizione da parte di quest’ultima di

una dichiarazione di rinuncia alla sussistenza del credito ed alla solvibilità

del debitore, in deroga a quanto previsto dall’art. 171 CO.

F. Il

25 novembre 2003 veniva sottoposta ai creditori, per mezzo di circolare, la

cessione del credito di USD 11'501'000.- vantato dalla fallita nei confronti

della società __________ __________ alla __________ __________. per l’importo

di USD 1'000'000.-. Tale cessione veniva accettata il 28 novembre 2003 dalla

maggioranza dei creditori e il 2 dicembre 2003 l’UEF di __________ comunicava

di aver firmato la versione rettificata della cessione da cui erano state escluse

sia la garanzia della sussistenza del credito, sia la garanzia di solvibilità

del debitore, così come espressamente richiesto da questa Camera.

G. La

liquidazione fallimentare è stata dichiarata chiusa con decreto 4 febbraio 2004

della Pretura di __________.

H. Nell’ambito

di un procedimento disciplinare promosso nei confronti del segretario dell’UEF

di __________ __________ PI 1, dato l’evidente coinvolgimento nella fattispecie

di DN 1, questa Camera apriva d’ufficio, il 1° aprile 2004, un ulteriore

procedimento nei confronti di __________ (inc. 15.2004.68).

Considerandi

in diritto:

1.

Le presenti procedure sono entrambe dirette contro il medesimo

funzionario e i fatti oggetto d’indagine sono stati istruiti parallelamente: di

conseguenza si giustifica un’unica decisione.

2.

L'Autorità

cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi

d'esecuzione forzata in conformità dell'art. 14 LEF (art. 11 LALEF). Il

procedimento disciplinare, che riveste natura amministrativa, ha quale scopo il

mantenimento dell’ordine così come la salvaguardia della considerazione nei

confronti delle autorità, nonché la fiducia nelle stesse (cfr. Lorandi, Betreibungsrechtliche

Beschwerde und Nichtigkeit, n. 12-13 ad art. 14).

3.

Il

procedimento disciplinare – per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU (cfr.

Joëlle Pralus-Dupuy, Discipline: Application de l'article 6 de la

Convention EDH devant le conseil de l'Ordre [des avocats], in: JCP G 1999, II,

10102, ad A n. 1 e nota 6 [p. 1091]), non trattandosi di contenzioso di

carattere penale o civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato

(art. 2 cpv. 3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non

sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF) – è retto nel nostro Cantone dalla LPR (art.

11.

cpv. 2 LALEF) e può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di

vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto

funzionamento del diritto esecutivo federale (Cometta,

Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5. a-b ad art. 3, p. 86).

4.

Giusta

l’art. 14 cpv. 2 LEF nei confronti dell’ufficiale o di un impiegato possono

essere prese le misure disciplinari seguenti: l’ammonimento, la multa sino a

1000.

franchi, la sospensione dall’ufficio per una durata non maggiore di sei

mesi, la destituzione.

5.

Così come già esposto nei fatti,

l’attività svolta da __________ DN 1 nell'ambito del fallimento __________

__________ __________. e delle sue specifiche mansioni presso l’ufficio di Locarno

potrebbe invero essere suscettibile di critica, sia per l’assenza -nel testo

della cessione- di una dichiarazione della società cessionaria di rinuncia alla

garanzia di sussistenza del credito e di solvibilità della debitrice (in deroga

all’art. 171 CO), sia per non aver inventariato il credito di USD 11'501'000.-,

sia ancora per non aver inviato una circolare ai creditori che permettesse loro

di accettare o no la prospettata cessione di credito (art. 255a cpv. 1 LEF). E’

vero che si tratta di operazioni per finire compiute, ma solo dopo l’accennato

intervento della Camera (cfr. scritti 24 novembre e 1° dicembre 2003). Ma

questi eventuali rimproveri non sono stati mai mossi (tanto meno in modo

puntuale) a DN 1: né risulta che lo siano stati da parte dell’ufficiale prima

di segnalare il caso alla Camera (non si conoscono verbali interni, né la

segnalazione 7 novembre 2003 –che allude almeno alla questione della

“sussistenza del credito ceduto”- è stata inviata al funzionario), né emerge

indirettamente dal testo del suo memoriale presentato in sede di

interrogatorio, né ancora gli sono stati esposti –ne fosse stato il caso- da

parte di questa autorità disciplinare. In particolare ciò non si legge nel

verbale di interrogatorio 19 novembre 2003; ma neanche dopo l’opportuno

intervento correttivo di cui s’è detto, il funzionario non è più stato sentito se

non su altre fattispecie (ben due volte nel 2004) e non ha avuto l’opportunità

di esprimersi al riguardo in altra forma. E nemmeno è pensabile –oggi- di

riaprire l’indagine su questa fattispecie. Resta la sua ammissione di non

conoscere la lingua inglese e di essersi fidato della traduzione dell’atto di

cessione -da lui sottoscritto a nome dell’ufficio- cui aveva proceduto seduta

stante e in forma orale __________, patrocinatore della cessionaria. Sicuramente,

tanto più data l’entità degli intressi in gioco, gli si può rimproverare di

aver agito incautamente, ma in sé questa traduzione senza verifica (ma per

finire verosimilmente corretta) non ha avuto nessuna conseguenza sull’esito

della pratica, né sul contenuto della pattuizione per rispetto alle lacune

constatate dalla Camera. Se ne deve concludere che il doveroso esame eseguito

in questa sede relativamente al fallimento __________. non può comportare

nessuna conseguenza di natura disciplinare per DN 1

6.

Quanto

al secondo procedimento (inc. 15.2004.68) è doveroso osservare che nei

confronti di PI 1 (cfr. cons. H), in data 19 novembre 2004 questa Camera ha

deciso di non prendere nessuna misura disciplinare, mancandone i presupposti. Va

qui ricordato che la questione riguardava la pratica __________ e che in quell’incarto,

a fronte del rifiuto del responsabile della società che ne amministrava gli

immobili (espressa telefonicamente all’inizio di novembre 2003) di fornire

I’elenco degli inquilini ai fini del blocco delle pigioni, PI 1 aveva (pacificamente)

trasmesso l’incarto a DN 1 il quale –sentito al proposito- ha affermato di aver

avuto anche lui solo una telefonata con lo stesso amministratore (persona a lui

conosciuta) e di avere poi ritornato l’incarto al collega d’ufficio nello

spazio di pochissimi giorni (interrogatorio 30 marzo 2004). Sennonché l’incarto

sarebbe stato rinvenuto solo nella settimana tra il 19 e il 23 gennaio 2004, di

modo che la lista degli inquilini è giunta all’UEF di __________ solo il 4

febbraio successivo. Al fine di evitare il blocco delle pigioni __________

aveva poi saldato tutte le esecuzioni nei suoi confronti. Accertato che, venuta

meno ogni altra prova, nell’incarto restano solo le versioni parzialmente

contraddittorie di PI 1 e di DN 1 e che, in particolare, a carico di

quest’ultimo, viene a mancare ogni elemento concreto a suffragio del rimprovero

(almeno adombrato) di aver avuto nel proprio ufficio l’incarto fino al suo

ritrovamento ad opera di terzi un paio di mesi più tardi, non v’è motivo per ritenere

che egli abbia tenuto un comportamento disciplinarmente riprovevole o

semplicemente contrario ai suoi obblighi d’ufficio. Il tutto, in concordanza

con l’esposto della decisione emessa nei confronti di PI 1, laddove si è

concluso –valutando i fatti- che il mancato blocco delle pigioni è stato

frutto di un malinteso tra PI 1 e il suo superiore DN 1

7.

In data 30 marzo 2004, rispettivamente

27.

aprile 2004, DN 1 è stato interrogato da un ispettore di questa Camera in

merito ad altre due pratiche, qui indicate (per praticità) semplicemente __________

e __________ tuttavia, tutto ben considerato, non sono state riscontrate

irregolarità (peraltro, eventualmente, di minore entità) chiaramente

ascrivibili al supplente ufficiale dell’UEF di Locarno.

8.

Non

si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 LEF) e non si assegnano indennità (art. 62

cpv. 2 OTLEF), peraltro non chieste.

Richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF; 11 LALEF

pronuncia:

1.

Congiunte

le procedure di cui agli incarti 15.2003.184 e 15 2004.68, non è dato seguito

ai procedimenti disciplinari nei confronti di DN 1

2.

Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla

Camera

delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il

tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione a: - __________, __________ __________

- __________

c/o __________ con la documentazione assunta nel corso della procedura;

- Dipartimento

delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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