15.2003.184
procedimento disciplinare
25 novembre 2004Italiano11 min
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Numero d'incarto:
15.2003.184
Data decisione, Autorità:
25.11.2004, CEF
Titolo:
procedimento disciplinare
DISCIPLINARE
art. 14 LEF
Incarto n.
15.2003.184
15.2004.68
Lugano
25 novembre
2004
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo nei procedimenti disciplinare ex art. 14
cpv. 2 LEF promossi rispettivamente, in data 11 novembre 2003 su segnalazione
dell’Ufficiale UEF di __________ e d’ufficio in data 1° aprile 2004, nei
confronti di
DN 1
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Con
scritto 7 novembre 2003, l’Ufficiale dell’UEF di __________ ha segnalato a
questa Camera inadempienze commesse dal supplente Ufficiale __________ DN 1,
segnatamente relative al fallimento della società __________ __________ Ltd. In
particolare, il funzionario, il 22 luglio 2003, ha stipulato per conto dell'UEF
di __________ un atto di cessione di credito, redatto in inglese, con la
società __________ __________., con sede nel Regno Unito. Il __________, quale
controprestazione per un bonifico di USD 1'000'000.- proveniente da una banca
russa, ha ceduto alla __________ __________. dei crediti per un importo
complessivo di USD 11'501'000.-, crediti vantati dalla fallita __________
__________ __________. nei confronti della società russa __________ __________
A seguito del bonifico dell’importo di USD 1'000'000.-, __________ DN 1, a nome
e per conto dell’UEF di __________, ha poi formulato al Pretore di __________ istanza
di riapertura del fallimento della __________ __________ Ltd., precedentemente
chiuso in base all’art. 230 LEF. Il Pretore, dando seguito all’istanza, con
decreto 9 settembre 2003, ha ordinato la riapertura del fallimento e la
liquidazione dello stesso in procedura sommaria. Il 31 ottobre 2003, l’UEF di __________
ha depositato la graduatoria del fallimento in oggetto nella quale sono risultati
iscritti crediti per un totale di fr. 1'375'129.65, che sarebbero stati
interamente tacitati con l’importo versato dalla cessionaria __________
__________.
B. L’Ufficiale
dell’UEF di __________ è giunto a conoscenza dell’esistenza della cessione in
oggetto il 5 novembre 2003 quando il patrocinatore della cessionaria si è
rivolto all’Ufficio chiedendo di modificare l’atto di cessione, in quanto il
nome della fallita __________ __________ __________ vi figurava scritto con l’iniziale
__________ __________ e non __________ ". L’Ufficiale, lamentando i toni
assunti nei suoi confronti dal funzionario e segnalando al Ministero pubblico la
cessione come “sospetta” (ai fini di un eventuale riciclaggio di denaro), ha rimproverato
a __________ DN 1 di aver esposto lo Stato del Cantone Ticino a una possibile
azione di risarcimento danni da parte della __________ __________.
C. A
seguito di tale segnalazione questa Camera apriva l'11 novembre 2003 un
procedimento disciplinare nei confronti di __________ DN 1.
D. Il
19 novembre 2003 __________ DN 1, interrogato formalmente dalla Camera, al di
là dell’ammissione di aver firmato la cessione in oggetto, pur non
comprendendone il contenuto redatto in inglese, ha affermato di avervi
proceduto poiché riteneva l’operazione vantaggiosa in particolare per il Canton
Ticino e per il Comune di Locarno, creditori per complessivi circa fr.
1'400'000.- per imposte non pagate. D’altra parte, non ha mai pensato a una
provenienza illecita del denaro che sarebbe stato versato in base alla
cessione; di ogni altra osservazione del funzionario, eventualmente contenuta
anche nel memoriale 18 novembre 2003, allegato al verbale d’interrogatorio, si
dirà –se necessario- nel seguito.
E. Giacché
questa Camera aveva constatato che l’amministrazione del fallimento non aveva
inventariato il credito di USD 11'501'000.- vantato dalla fallita nei confronti
della società __________ __________, con scritto 24 novembre 2003 invitava
l’UEF di __________ a procedere in tal senso. Veniva inoltre indicato che la
cessione sarebbe dovuta essere sottoposta ai creditori, per mezzo di circolare (art.
255a cpv.1 LEF): in caso di accettazione da parte dei creditori, l’Ufficio
avrebbe potuto firmare la cessione di credito tra la __________ __________. e
la __________ __________., previa sottoscrizione da parte di quest’ultima di
una dichiarazione di rinuncia alla sussistenza del credito ed alla solvibilità
del debitore, in deroga a quanto previsto dall’art. 171 CO.
F. Il
25 novembre 2003 veniva sottoposta ai creditori, per mezzo di circolare, la
cessione del credito di USD 11'501'000.- vantato dalla fallita nei confronti
della società __________ __________ alla __________ __________. per l’importo
di USD 1'000'000.-. Tale cessione veniva accettata il 28 novembre 2003 dalla
maggioranza dei creditori e il 2 dicembre 2003 l’UEF di __________ comunicava
di aver firmato la versione rettificata della cessione da cui erano state escluse
sia la garanzia della sussistenza del credito, sia la garanzia di solvibilità
del debitore, così come espressamente richiesto da questa Camera.
G. La
liquidazione fallimentare è stata dichiarata chiusa con decreto 4 febbraio 2004
della Pretura di __________.
H. Nell’ambito
di un procedimento disciplinare promosso nei confronti del segretario dell’UEF
di __________ __________ PI 1, dato l’evidente coinvolgimento nella fattispecie
di DN 1, questa Camera apriva d’ufficio, il 1° aprile 2004, un ulteriore
procedimento nei confronti di __________ (inc. 15.2004.68).
Considerandi
in diritto:
1.
Le presenti procedure sono entrambe dirette contro il medesimo
funzionario e i fatti oggetto d’indagine sono stati istruiti parallelamente: di
conseguenza si giustifica un’unica decisione.
2.
L'Autorità
cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare sugli organi
d'esecuzione forzata in conformità dell'art. 14 LEF (art. 11 LALEF). Il
procedimento disciplinare, che riveste natura amministrativa, ha quale scopo il
mantenimento dell’ordine così come la salvaguardia della considerazione nei
confronti delle autorità, nonché la fiducia nelle stesse (cfr. Lorandi, Betreibungsrechtliche
Beschwerde und Nichtigkeit, n. 12-13 ad art. 14).
3.
Il
procedimento disciplinare – per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU (cfr.
Joëlle Pralus-Dupuy, Discipline: Application de l'article 6 de la
Convention EDH devant le conseil de l'Ordre [des avocats], in: JCP G 1999, II,
10102, ad A n. 1 e nota 6 [p. 1091]), non trattandosi di contenzioso di
carattere penale o civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato
(art. 2 cpv. 3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non
sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF) – è retto nel nostro Cantone dalla LPR (art.
11.
cpv. 2 LALEF) e può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di
vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto
funzionamento del diritto esecutivo federale (Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5. a-b ad art. 3, p. 86).
4.
Giusta
l’art. 14 cpv. 2 LEF nei confronti dell’ufficiale o di un impiegato possono
essere prese le misure disciplinari seguenti: l’ammonimento, la multa sino a
1000.
franchi, la sospensione dall’ufficio per una durata non maggiore di sei
mesi, la destituzione.
5.
Così come già esposto nei fatti,
l’attività svolta da __________ DN 1 nell'ambito del fallimento __________
__________ __________. e delle sue specifiche mansioni presso l’ufficio di Locarno
potrebbe invero essere suscettibile di critica, sia per l’assenza -nel testo
della cessione- di una dichiarazione della società cessionaria di rinuncia alla
garanzia di sussistenza del credito e di solvibilità della debitrice (in deroga
all’art. 171 CO), sia per non aver inventariato il credito di USD 11'501'000.-,
sia ancora per non aver inviato una circolare ai creditori che permettesse loro
di accettare o no la prospettata cessione di credito (art. 255a cpv. 1 LEF). E’
vero che si tratta di operazioni per finire compiute, ma solo dopo l’accennato
intervento della Camera (cfr. scritti 24 novembre e 1° dicembre 2003). Ma
questi eventuali rimproveri non sono stati mai mossi (tanto meno in modo
puntuale) a DN 1: né risulta che lo siano stati da parte dell’ufficiale prima
di segnalare il caso alla Camera (non si conoscono verbali interni, né la
segnalazione 7 novembre 2003 –che allude almeno alla questione della
“sussistenza del credito ceduto”- è stata inviata al funzionario), né emerge
indirettamente dal testo del suo memoriale presentato in sede di
interrogatorio, né ancora gli sono stati esposti –ne fosse stato il caso- da
parte di questa autorità disciplinare. In particolare ciò non si legge nel
verbale di interrogatorio 19 novembre 2003; ma neanche dopo l’opportuno
intervento correttivo di cui s’è detto, il funzionario non è più stato sentito se
non su altre fattispecie (ben due volte nel 2004) e non ha avuto l’opportunità
di esprimersi al riguardo in altra forma. E nemmeno è pensabile –oggi- di
riaprire l’indagine su questa fattispecie. Resta la sua ammissione di non
conoscere la lingua inglese e di essersi fidato della traduzione dell’atto di
cessione -da lui sottoscritto a nome dell’ufficio- cui aveva proceduto seduta
stante e in forma orale __________, patrocinatore della cessionaria. Sicuramente,
tanto più data l’entità degli intressi in gioco, gli si può rimproverare di
aver agito incautamente, ma in sé questa traduzione senza verifica (ma per
finire verosimilmente corretta) non ha avuto nessuna conseguenza sull’esito
della pratica, né sul contenuto della pattuizione per rispetto alle lacune
constatate dalla Camera. Se ne deve concludere che il doveroso esame eseguito
in questa sede relativamente al fallimento __________. non può comportare
nessuna conseguenza di natura disciplinare per DN 1
6.
Quanto
al secondo procedimento (inc. 15.2004.68) è doveroso osservare che nei
confronti di PI 1 (cfr. cons. H), in data 19 novembre 2004 questa Camera ha
deciso di non prendere nessuna misura disciplinare, mancandone i presupposti. Va
qui ricordato che la questione riguardava la pratica __________ e che in quell’incarto,
a fronte del rifiuto del responsabile della società che ne amministrava gli
immobili (espressa telefonicamente all’inizio di novembre 2003) di fornire
I’elenco degli inquilini ai fini del blocco delle pigioni, PI 1 aveva (pacificamente)
trasmesso l’incarto a DN 1 il quale –sentito al proposito- ha affermato di aver
avuto anche lui solo una telefonata con lo stesso amministratore (persona a lui
conosciuta) e di avere poi ritornato l’incarto al collega d’ufficio nello
spazio di pochissimi giorni (interrogatorio 30 marzo 2004). Sennonché l’incarto
sarebbe stato rinvenuto solo nella settimana tra il 19 e il 23 gennaio 2004, di
modo che la lista degli inquilini è giunta all’UEF di __________ solo il 4
febbraio successivo. Al fine di evitare il blocco delle pigioni __________
aveva poi saldato tutte le esecuzioni nei suoi confronti. Accertato che, venuta
meno ogni altra prova, nell’incarto restano solo le versioni parzialmente
contraddittorie di PI 1 e di DN 1 e che, in particolare, a carico di
quest’ultimo, viene a mancare ogni elemento concreto a suffragio del rimprovero
(almeno adombrato) di aver avuto nel proprio ufficio l’incarto fino al suo
ritrovamento ad opera di terzi un paio di mesi più tardi, non v’è motivo per ritenere
che egli abbia tenuto un comportamento disciplinarmente riprovevole o
semplicemente contrario ai suoi obblighi d’ufficio. Il tutto, in concordanza
con l’esposto della decisione emessa nei confronti di PI 1, laddove si è
concluso –valutando i fatti- che il mancato blocco delle pigioni è stato
frutto di un malinteso tra PI 1 e il suo superiore DN 1
7.
In data 30 marzo 2004, rispettivamente
27.
aprile 2004, DN 1 è stato interrogato da un ispettore di questa Camera in
merito ad altre due pratiche, qui indicate (per praticità) semplicemente __________
e __________ tuttavia, tutto ben considerato, non sono state riscontrate
irregolarità (peraltro, eventualmente, di minore entità) chiaramente
ascrivibili al supplente ufficiale dell’UEF di Locarno.
8.
Non
si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 LEF) e non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF), peraltro non chieste.
Richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF; 11 LALEF
pronuncia:
1.
Congiunte
le procedure di cui agli incarti 15.2003.184 e 15 2004.68, non è dato seguito
ai procedimenti disciplinari nei confronti di DN 1
2.
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera
delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il
tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione a: - __________, __________ __________
- __________
c/o __________ con la documentazione assunta nel corso della procedura;
- Dipartimento
delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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