Lexipedia

Decisione

15.2003.61

procediemnto disciplinare. Stralcio

7 settembre 2004Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

15.2003.61

Data decisione, Autorità:

07.09.2004, CEF

Titolo:

procediemnto disciplinare. Stralcio

RAPPRESENTANZA

art. 14 LEF

Incarto n.

15.2003.61

Lugano

7 settembre

2004

FP/sc/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Walser e Giani (in sostituzione di Pellegrini,

assente)

segretario:

Piccirilli

statuendo nel procedimento disciplinare ex art 14 cpv.

2 LEF 31 marzo 2003 promosso nei confronti di

preso atto che con decisione 6 luglio 2004 il

Consiglio di Stato ha disdetto il rapporto di impiego di __________ con effetto

Considerandi

al 31 luglio 2004;

rilevato

che nei confronti di __________, non essendo più sottoposto all’art. 14 cpv. 2

LEF, applicabile unicamente agli organi d'esecuzione forzata in carica (cfr. Frank Emmel, Basler Kommentar zum

SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998 n. 7 ad art. 14), non può essere presa

alcuna misura disciplinare;

ritenuto che di conseguenza il procedimento

disciplinare in esame va stralciato dai ruoli, poiché divenuto privo di

oggetto;

richiamati gli art.

14.

cpv. 2 LEF, art. 61 e 62 OTLEF

pronuncia: 1. Il procedimento disciplinare 31 marzo 2003 promosso nei

confronti di __________, è stralciato dai ruoli.

2.

Non

si prelevano tasse né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a:

– avv__________;

Consiglio di Stato, Bellinzona;

Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia,

Bellinzona;

Ministero Pubblico, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente

Il segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster