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Decisione

15.2004.113

esecuzione. Opposizione. Ricorso senza oggetto. Reiezione senza istruttoria

18 ottobre 2004Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2004.113

Data decisione, Autorità:

18.10.2004, CEF

Titolo:

esecuzione. Opposizione. Ricorso senza oggetto. Reiezione senza istruttoria

PROCEDURA DI RICORSO

art. 9 cpv. 2 LPR

Incarto n.

15.2004.113

Lugano

18 ottobre

2004

CJ/sc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,

Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 20 giugno 2004 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l'emissione, il 7,

rispettivamente il 17 giugno 2004, dei precetti esecutivi n. __________ e __________

diretti contro la ricorrente su domanda (nell'ordine) di

PI 1

PI 2

rappr. dal __________,

__________

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

1. In

virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso

irricevibile (recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo stesso

è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio

2002 [15.2002.89/96], cons. 1). Lo stesso vale se il ricorso è evidentemente

irricevibile per un motivo formale o perché privo di oggetto. Nell’ipotesi – in

concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non

può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta,

Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9). Per questo

motivo, il ricorso in esame non è stato notificato alle controparti.

Considerandi

2.

Il

ricorso in esame è ovviamente privo di oggetto, siccome la ricorrente risulta

aver interposto opposizione contro entrambi i precetti esecutivi impugnati. Infatti,

le esecuzioni erano, al momento dell'inoltro del ricorso, già sospese per legge

(art. 78 LEF). La ricorrente, che non ha formulato censure formali contro la

notifica dei precetti esecutivi in questione, non aveva pertanto alcun

interesse giuridico degno di protezione per ricorrere. L'espressione

"penso che avete sbagliato indirizzo" è manifestamente da intendere

in un senso figurato. In ogni caso, i precetti esecutivi risultano essere stati

validamente notificati, visto che la ricorrente ha potuto interporre

opposizione.

3.

Il

ricorso va pertanto stralciato dai ruoli in quanto privo di oggetto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 78 LEF; 9 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 20 giugno 2004 di __________ RI 1, __________, è stralciato dai ruoli

in quanto privo di oggetto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – __________ RI 1, __________;

– PI

1, __________;

__________, __________

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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