15.2004.113
esecuzione. Opposizione. Ricorso senza oggetto. Reiezione senza istruttoria
18 ottobre 2004Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2004.113
Data decisione, Autorità:
18.10.2004, CEF
Titolo:
esecuzione. Opposizione. Ricorso senza oggetto. Reiezione senza istruttoria
PROCEDURA DI RICORSO
art. 9 cpv. 2 LPR
Incarto n.
15.2004.113
Lugano
18 ottobre
2004
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 20 giugno 2004 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l'emissione, il 7,
rispettivamente il 17 giugno 2004, dei precetti esecutivi n. __________ e __________
diretti contro la ricorrente su domanda (nell'ordine) di
PI 1
PI 2
rappr. dal __________,
__________
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1. In
virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso
irricevibile (recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo stesso
è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio
2002 [15.2002.89/96], cons. 1). Lo stesso vale se il ricorso è evidentemente
irricevibile per un motivo formale o perché privo di oggetto. Nell’ipotesi – in
concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non
può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta,
Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9). Per questo
motivo, il ricorso in esame non è stato notificato alle controparti.
Considerandi
2.
Il
ricorso in esame è ovviamente privo di oggetto, siccome la ricorrente risulta
aver interposto opposizione contro entrambi i precetti esecutivi impugnati. Infatti,
le esecuzioni erano, al momento dell'inoltro del ricorso, già sospese per legge
(art. 78 LEF). La ricorrente, che non ha formulato censure formali contro la
notifica dei precetti esecutivi in questione, non aveva pertanto alcun
interesse giuridico degno di protezione per ricorrere. L'espressione
"penso che avete sbagliato indirizzo" è manifestamente da intendere
in un senso figurato. In ogni caso, i precetti esecutivi risultano essere stati
validamente notificati, visto che la ricorrente ha potuto interporre
opposizione.
3.
Il
ricorso va pertanto stralciato dai ruoli in quanto privo di oggetto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 78 LEF; 9 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 20 giugno 2004 di __________ RI 1, __________, è stralciato dai ruoli
in quanto privo di oggetto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – __________ RI 1, __________;
– PI
1, __________;
–
__________, __________
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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