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Decisione

15.2004.115

esame insinuazione. Collocazione in graduatoria

9 novembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

1 vantano diversi crediti nei confronti del fallito, tra cui un credito di fr.

38’171.15 a titolo di canoni leasing come da fattura del 26 maggio 2002;

che con

scritto 4 giugno 2004 l’CO 1 comunicava ai signori RI 1 che il loro credito era

stato respinto non essendo sufficientemente documentato;

che con

ricorso 17 giugno 2004 e RI 1 si aggravano contro tale decisone sostenendo che

il credito sarebbe stato almeno parzialmente documentato con i documenti

prodotti nell’ambito dello scambio di allegati di una causa pendente presso la

Pretura di __________ tra i ricorrenti ed il fallito e di cui lCO 1 sarebbe a

conoscenza, avendo richiamato l’incarto in oggetto;

che di

conseguenza essendo il credito oggetto di una lite già pendente sarebbe dovuto

essere inserito in graduatoria pro memoria ex art. 63 RUF;

che i

ricorrenti contestano inoltre l’ammissione in graduatoria di un credito di fr.

907'657.20 vantato dalla __________ in quanto si tratterebbe di una notifica

fittizia effettuata da una società di cui il fallito era azionista e membro del

CdA ed il fratello PI 1 liquidatore della stessa società;

che alla

luce di tali circostanze CO 1 avrebbe dovuto rifiutare l’ammissione del credito

in graduatoria;

che delle

osservazioni della __________ in __________ e dellCO 1 si dirà, se del caso, in

seguito;

che con

atto di replica 30 agosto 2004 RI 1 si riconfermano nelle proprie allegazioni

ricorsuali;

che la

graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso ex art. 17 LEF

all’Autorità di vigilanza, che con l’azione di contestazione della graduatoria

giusta l’art. 250 LEF, a dipendenza del tipo di censura sollevata (cfr. Dieter Hierholzer, Basler Kommentar zum

SchKG III, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 8 ad art. 250; Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 38 ad § 46);

che con

il ricorso possono essere fatti valere unicamente errori procedurali

nell’allestimento della graduatoria, quale l'ammissione di un credito non

sufficientemente sostanziato (cfr. Hierholzer,

op. cit., n. 8 ad art. 250; Pierre-Robert Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 36 ad art. 250; Alexander Brunner/Mark Reutter,

Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, 2. ed., Berna 2002, p. 36 ad

2.3.1; Amonn/Walther, op. cit.,

n. 41 s. ad § 46), mentre con l’azione di contestazione va fatta valere una

violazione del diritto materiale, come ad esempio l’errata collocazione di un

credito in graduatoria o l’ammissione di un creditore (cfr. per tutti: Amonn/Walther, op. cit., n. 45 ss. ad §

46; DTF 114 III 113, 119 III 84);

che

l’azione di contestazione della graduatoria è preclusa al fallito, il quale può

inoltrare unicamente ricorso contro la graduatoria sollevando censure di

carattere formale (cfr. Dieter

Hierholzer, op. cit., n. 22 ad art. 250);

che

giusta l’art. 59 cpv. 1 RUF qualora un’insinuazione non sembri sufficientemente

documentata l’amministrazione può respingerla, oppure fissare al creditore un

termine per presentare ulteriori mezzi di prova;

che i

crediti formanti oggetto di liti già pendenti davanti all’autorità giudiziaria

al momento dell’apertura del fallimento vengono registrati nella graduatoria

soltanto pro memoria, senza fare oggetto di una speciale decisone da parte

dell’amministrazione (cfr. art. 63 cpv. 1 RUF);

che

dall’esame degli atti risulta che la pretesa di fr. 38'171.15 è oggetto della

causa inc. OA.2002.21 pendente presso la __________ (cfr. risposta con domande

riconvenzionali del 27 maggio 2002);

che tale

credito è stato inserito in graduatoria per l’importo di fr. 5'000.--,

corrispondente a quanto richiesto, in sede riconvenzionale nella causa pendente

presso la Pretura di __________, dai ricorrenti;

che di

conseguenza CO 1 ha agito correttamente iscrivendo tale credito nella

graduatoria soltanto pro memoria ex art. 63 cpv.1 RUF;

che tale

credito, non può quindi essere collocato nuovamente in graduatoria, come

preteso dai ricorrenti;

che la

decisione di rifiutare l’ammissione del credito di fr. 38'171.15 in

graduatoria, siccome non sufficientemente documentato, è da ritenere corretta e

conforme all’art. 59 RUF;

che il

ricorso si rivela quindi, su tale punto, infondato;

che i

ricorrenti si dolgono del fatto che l’CO 1 avrebbe ammesso in graduatoria il

credito di fr. 907657.20 vantato dalla __________, senza effettuare le

necessarie verifiche circa l’effettivo fondamento della pretesa;

che

dall’esame degli atti si evince che l’CO 1 ha preso la propria decisione

basandosi unicamente sulla scarna documentazione fornita __________ in

liquidazione, mentre era totalmente all’oscuro dei documenti presentati dalla

creditrice con le proprie osservazioni al ricorso;

che alla

luce di tali circostanze si giustifica il rinvio degli atti all’CO 1, affinché

proceda ad un nuovo esame dell’insinuazione della __________ in liquidazione,

in applicazione di quanto previsto dall’art. 244 e 59 RUF, con contestuale

rideposito della graduatoria fallimentare a tutela del dritto di contestazione

sancito dall’art. 250 LEF;

che, su

tale punto, il ricorso va pertanto accolto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 244, 250 LEF; 59, 63 RUF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.Il ricorso 17 giugno 2004 di e RI 1, ,

è parzialmente accolto.

Considerandi

2.

Di conseguenza gli atti sono

retrocessi all’CO 1 affinché abbia a determinarsi in merito all’insinuazione

della __________ in liquidazione

3.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

5.

Intimazione

a: – avv. dott. RA 1,;

PI

1,

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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