15.2004.115
esame insinuazione. Collocazione in graduatoria
9 novembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2004.115
Data decisione, Autorità:
09.11.2004, CEF
Titolo:
esame insinuazione. Collocazione in graduatoria
ESAME DELLE INSINUAZIONI
art. 244 LEF
art. 250 LEF
art. 59 RUF
Incarto n.
15.2004.115
Lugano
9 novembre
2004
PF/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 17 giugno 2004 di
RI 1
RI 2
tutti rappr. da RA 1
contro
l’operato dell’
CO 1
e meglio contro la
graduatoria depositata nell’ambito della procedura fallimentare a carico di
PI 1
procedura concernente anche
__________,
__________ rappr. da PI 1
richiamata l’ordinanza presidenziale 24 giugno 2004
con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;
viste le osservazioni
-
29 luglio 2004 di __________.;
-
4 agosto 2004 dell’CO 1;
vista le replica 30 agosto 2004 di e RI 1;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il 4
giugno 2004, l'CO 1 comunicava ai creditori il deposito della graduatoria del
fallimento decretato contro PI 1;
che e RI
Fatti
1 vantano diversi crediti nei confronti del fallito, tra cui un credito di fr.
38’171.15 a titolo di canoni leasing come da fattura del 26 maggio 2002;
che con
scritto 4 giugno 2004 l’CO 1 comunicava ai signori RI 1 che il loro credito era
stato respinto non essendo sufficientemente documentato;
che con
ricorso 17 giugno 2004 e RI 1 si aggravano contro tale decisone sostenendo che
il credito sarebbe stato almeno parzialmente documentato con i documenti
prodotti nell’ambito dello scambio di allegati di una causa pendente presso la
Pretura di __________ tra i ricorrenti ed il fallito e di cui lCO 1 sarebbe a
conoscenza, avendo richiamato l’incarto in oggetto;
che di
conseguenza essendo il credito oggetto di una lite già pendente sarebbe dovuto
essere inserito in graduatoria pro memoria ex art. 63 RUF;
che i
ricorrenti contestano inoltre l’ammissione in graduatoria di un credito di fr.
907'657.20 vantato dalla __________ in quanto si tratterebbe di una notifica
fittizia effettuata da una società di cui il fallito era azionista e membro del
CdA ed il fratello PI 1 liquidatore della stessa società;
che alla
luce di tali circostanze CO 1 avrebbe dovuto rifiutare l’ammissione del credito
in graduatoria;
che delle
osservazioni della __________ in __________ e dellCO 1 si dirà, se del caso, in
seguito;
che con
atto di replica 30 agosto 2004 RI 1 si riconfermano nelle proprie allegazioni
ricorsuali;
che la
graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso ex art. 17 LEF
all’Autorità di vigilanza, che con l’azione di contestazione della graduatoria
giusta l’art. 250 LEF, a dipendenza del tipo di censura sollevata (cfr. Dieter Hierholzer, Basler Kommentar zum
SchKG III, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 8 ad art. 250; Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 38 ad § 46);
che con
il ricorso possono essere fatti valere unicamente errori procedurali
nell’allestimento della graduatoria, quale l'ammissione di un credito non
sufficientemente sostanziato (cfr. Hierholzer,
op. cit., n. 8 ad art. 250; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 36 ad art. 250; Alexander Brunner/Mark Reutter,
Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, 2. ed., Berna 2002, p. 36 ad
2.3.1; Amonn/Walther, op. cit.,
n. 41 s. ad § 46), mentre con l’azione di contestazione va fatta valere una
violazione del diritto materiale, come ad esempio l’errata collocazione di un
credito in graduatoria o l’ammissione di un creditore (cfr. per tutti: Amonn/Walther, op. cit., n. 45 ss. ad §
46; DTF 114 III 113, 119 III 84);
che
l’azione di contestazione della graduatoria è preclusa al fallito, il quale può
inoltrare unicamente ricorso contro la graduatoria sollevando censure di
carattere formale (cfr. Dieter
Hierholzer, op. cit., n. 22 ad art. 250);
che
giusta l’art. 59 cpv. 1 RUF qualora un’insinuazione non sembri sufficientemente
documentata l’amministrazione può respingerla, oppure fissare al creditore un
termine per presentare ulteriori mezzi di prova;
che i
crediti formanti oggetto di liti già pendenti davanti all’autorità giudiziaria
al momento dell’apertura del fallimento vengono registrati nella graduatoria
soltanto pro memoria, senza fare oggetto di una speciale decisone da parte
dell’amministrazione (cfr. art. 63 cpv. 1 RUF);
che
dall’esame degli atti risulta che la pretesa di fr. 38'171.15 è oggetto della
causa inc. OA.2002.21 pendente presso la __________ (cfr. risposta con domande
riconvenzionali del 27 maggio 2002);
che tale
credito è stato inserito in graduatoria per l’importo di fr. 5'000.--,
corrispondente a quanto richiesto, in sede riconvenzionale nella causa pendente
presso la Pretura di __________, dai ricorrenti;
che di
conseguenza CO 1 ha agito correttamente iscrivendo tale credito nella
graduatoria soltanto pro memoria ex art. 63 cpv.1 RUF;
che tale
credito, non può quindi essere collocato nuovamente in graduatoria, come
preteso dai ricorrenti;
che la
decisione di rifiutare l’ammissione del credito di fr. 38'171.15 in
graduatoria, siccome non sufficientemente documentato, è da ritenere corretta e
conforme all’art. 59 RUF;
che il
ricorso si rivela quindi, su tale punto, infondato;
che i
ricorrenti si dolgono del fatto che l’CO 1 avrebbe ammesso in graduatoria il
credito di fr. 907657.20 vantato dalla __________, senza effettuare le
necessarie verifiche circa l’effettivo fondamento della pretesa;
che
dall’esame degli atti si evince che l’CO 1 ha preso la propria decisione
basandosi unicamente sulla scarna documentazione fornita __________ in
liquidazione, mentre era totalmente all’oscuro dei documenti presentati dalla
creditrice con le proprie osservazioni al ricorso;
che alla
luce di tali circostanze si giustifica il rinvio degli atti all’CO 1, affinché
proceda ad un nuovo esame dell’insinuazione della __________ in liquidazione,
in applicazione di quanto previsto dall’art. 244 e 59 RUF, con contestuale
rideposito della graduatoria fallimentare a tutela del dritto di contestazione
sancito dall’art. 250 LEF;
che, su
tale punto, il ricorso va pertanto accolto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 244, 250 LEF; 59, 63 RUF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.Il ricorso 17 giugno 2004 di e RI 1, ,
è parzialmente accolto.
Considerandi
2.
Di conseguenza gli atti sono
retrocessi all’CO 1 affinché abbia a determinarsi in merito all’insinuazione
della __________ in liquidazione
3.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
5.
Intimazione
a: – avv. dott. RA 1,;
PI
1,
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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