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Decisione

15.2004.119

compensazione credito sdalariale. Determinazione del minimo di esistenza da parte dell'UEF

20 settembre 2004Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I.

Con osservazioni 4 agosto 2004 _PINT1 chiede

la reiezione del gravame, in quanto la compensabilità del credito sarebbe già

stata sollevata e respinta in sede di rigetto dell’opposizione. _PINT1 chiede

inoltre di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio.

J.

Delle osservazioni dell_CON1 si dirà, se del

caso in seguito.

Considerato

in diritto: 1. In virtù dell’art. 323b cpv. 2 CO, il datore di lavoro può

compensare il salario con un credito verso il lavoratore soltanto nella misura

in cui il salario sia pignorabile. Tale norma costituisce lex specialis

rispetto all'art. 125 n. 2 CO, che esclude la compensazione contro la volontà

del creditore in particolare per i salari assolutamente necessari al

mantenimento del creditore e della sua famiglia, in quanto non consente alle

parti di pattuire convenzioni contrarie (cfr. art. 361 cpv. 1 CO).

2. Con sentenza

3 maggio 2004 ( inc. 14.2003.93) questa Camera ha già stabilito che spetta al

datore di lavoro provare che il credito da compensare sia pignorabile e in che

misura mediante la via più celere e semplice della determinazione del minimo di

esistenza da parte dell'ufficio di esecuzione.

Di conseguenza,

non vi è effettiva impossibilità per il datore di lavoro di dimostrare il

carattere pignorabile del credito (o della parte di credito) da compensare. E

in ogni caso, l'eventuale reiezione dell'eccezione di compensazione non implica

un pregiudizio irreparabile, siccome il datore di lavoro conserva il diritto di

far valere il suo credito con un'esecuzione separata successiva contro il

lavoratore (cfr. Manfred Rehbinder,

Berner Kommentar VI.2.2.1, Berna 1985, n. 17 ad art. 323b).

3.

La dottrina dominante ritiene che il datore

di lavoro possa chiedere all'Ufficio di esecuzione del domicilio del lavoratore

la determinazione del suo minimo di esistenza, in applicazione analogica

dell'art. 325 cpv. 1 CO, il quale prevede tale facoltà in caso di cessione o di

messa a pegno del salario (cfr. Rehbinder,

op. cit., n. 12 ad art. 323b; Daniel Brand

et al., Der Einzelarbeitsvertrag im Obligationenrecht, Muri-Berna 1991,

n. 14 ad art. 323b; Ullin Streiff/Adrian

von Kaenel, Leitfaden zum

Arbeitsvertragsrecht, 5. ed., Zurigo 1992, n. 5 ad art. 323b; Jean-Louis Duc/Olivier Subila, Commentaire du contrat individuel de travail, Losanna

1998, nota 249 ad art. 323b; Manfred Rehbinder,

Schweizerisches Arbeitsrecht, 15. ed., Berna 2002, n. 215 ad § 9; Gabriel Aubert, Commentaire romand du CO, vol.

I, Ginevra/Basilea/Monaco 2003, n. 1 ad art. 323b; M. Rehbinder/W. Portmann, Basler Kommentar zum OR, vol. I, 1.

ed. Basilea/ Ginevra/Monaco 2003, n. 3 ad art. 323b).

Nel caso di specie, sulla base della dottrina testé citata è compito

dell_CON1 di determinare il minimo di esistenza di __________ _PINT1 nel

periodo da agosto 2000 a ottobre 2000, in applicazione analogica di quanto già

stabilito dall’art. 325 cpv. 1 CO in caso di cessione o costituzione in pegno

del salario, disponendo l’organo di esecuzione forzata di tutti gli elementi

utili per il calcolo del reddito pignorabile dell’escussa. Tuttavia viste le

peculiarità del caso in esame, ragioni di economia procedurale inducono a

concludere che tale calcolo venga eseguito dall’autorità di vigilanza in questa

sede, senza la necessità di un rinvio (in sé legittimo) degli atti all_CON1 in

base all’art 21 cpv. 4 LPR.

4.

La durata del pignoramento di reddito è di

un anno ( cfr. art. 93 cpv.2 LEF). Se durante tale termine l’ufficio ha

conoscenza di una modifica determinante per l’importo da pignorare esso

commisura il pignoramento alle mutate circostanze (art. 93 cpv. 3 LEF). Nel

caso di specie dall’esame del verbale di pignoramento 5/7 giugno 2000 risulta

che _PINT1 aveva il seguente minimo di esistenza:

Reddito fr.

2'500.--

Minimo di esistenza

importo base fr.1'025.--

locazione fr.

980.--

cassa malati fr.

259.--

spese diverse fr.

250.--

Considerandi

Totale fr.

2'514.—

Tale calcolo,

allestito nel giugno del 2000, in base all’art. 93 cpv. 2 LEF ha validità di un

anno. Tuttavia il 13 febbraio 2001 l’_CON1 ha adattato il pignoramento alle

mutate condizioni di reddito della debitrice allestendo il seguente calcolo:

Reddito fr.

1'842.--

Minimo di esistenza

importo base fr.1'100.--

locazione fr.

800.

--

cassa malati fr.

96.

--

Totale fr.

2'076.--

5.

Non essendo

stato inoltrato alcun ricorso da parte del creditore o del debitore si deve

ritenere che nel periodo da giugno 2000 fino al 13 febbraio 2001 il minimo di

esistenza di _PINT1 sia stato di fr. 2'514.--. Quindi anche nel periodo da

agosto 2000 fino ad ottobre 2000, il minimo di esistenza della debitrice era

pari a tale importo.

6.

Il ricorso

va quindi accolto.

Non si prelevano

tasse (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si

assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF).

7.

_PINT1

chiede di essere messa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio. L’assistenza giudiziaria può darsi, visto il principio della

gratuità della procedura di ricorso, solo nella forma del gratuito patrocinio.

Risulta dalla

legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag, RL

3.1.1

) che l’assistenza giudiziaria è concessa alle condizioni cumulative

seguenti:

– il

richiedente è una persona fisica indigente (art. 3);

– la

procedura per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e

una persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura

a causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario);

– per

il gratuito patrocinio vi è necessità oggettiva di patrocinio (art. 14 cpv. 2 a

contrario), ossia:

– la

persona richiedente non è in grado di procedere con atti propri, o

– la

designazione di un patrocinatore è necessaria alla corretta tutela dei suoi

interessi, oppure

– la

causa presenta difficoltà particolari.

Nel

caso di specie, dal certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria 16

dicembre 2003 si evince che la richiedente è disoccupata e non percepisce più

indennità da novembre 2002 ed è a carico della pubblica assistenza dal 1°

gennaio 2004: il presupposto dell'indigenza è quindi realizzato. Tuttavia non

vi era necessità oggettiva di patrocinio, per formulare le osservazioni ad un

ricorso con esito favorevole, le cui argomentazioni si basavano una fattispecie

già nota all’escussa. La domanda di gratuito patrocinio viene quindi respinta

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 93 LEF, 125, 323b CO nonché 61 e 62 OTLEF;

pronuncia: 1. Il

ricorso 28 giugno 2004 di APPE1, __________, è accolto.

1.1

Di conseguenza il minimo di esistenza di _PINT1, __________, per

il periodo agosto/ottobre 2000 è determinato in fr. 2'514.--.

2.

L’istanza di

assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio di _PINT1, __________, è

respinta.

3.

Non si

prelevano tasse, né si assegnano indennità.

4.

Contro questa

decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei

fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente

Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità

dell’art. 19 LEF.

5.

Intimazione a:

–RAPP1,

__________;

– __________,

__________.

Comunicazione

all_CON1

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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