15.2004.120
ricorso. Motivazione. Lingua. Prosecuzione dell'esecuzione. Foro. Eccezione al principio di nullità
25 novembre 2004Italiano8 min
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Numero d'incarto:
15.2004.120
Data decisione, Autorità:
25.11.2004, CEF
Titolo:
ricorso. Motivazione. Lingua. Prosecuzione dell'esecuzione. Foro. Eccezione al principio di nullità
PROSECUZIONE DELL'ESECUZIONE
art. 17 LEF
art. 22 LEF
art. 53 LEF
art. 7 LPR
Incarto n.
15.2004.120
Lugano
25 novembre
2004
CJ/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 2 settembre 2004 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di
pignoramento 4 giugno 2003/19 luglio 2004 emesso nell’esecuzione n. __________
promossa contro il ricorrente da
PI
1
rappr.
dall’ RA 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Il 20 marzo 2002, l’Ufficio esecuzione (Betreibungsamt) di __________,
su rogatoria dell’CO 1 (in seguito CO 1), ha notificato il precetto esecutivo
n. __________ al ricorrente con le specifiche: “__________”.
B. Il 12 novembre 2002, il creditore procedente ha chiesto la
prosecuzione dell’esecuzione. L’avviso di pignoramento è stato emesso il 14
novembre 2002.
C. Il 25 novembre 2002, l’CO 1 ha chiesto al Betreibungsamt __________
di eseguire il pignoramento in via rogatoriale. Con atto di pignoramento
(Pfändungsankündigung) 2 dicembre 2002, il Betreibungsamt __________ ha
attestato che il debitore non possedeva beni ad __________, indicando però che eraproprietario
di un fondo a __________, oggetto di pignoramento da parte del Betreibungsamt __________.
D. Il 4 giugno 2003, su richiesta rogatoriale 18 marzo 2003 dell’CO 1,
il Betreibungsamt __________ ha pignorato il fondo part. n. __________ di __________.
E.
Il 9 febbraio 2004, l’CO 1 ha chiesto al
Betreibungsamt __________ in via rogatoriale il pignoramento dei mobili e del
salario del ricorrente. La richiesta essendo stata probabilmente trasmessa
d’ufficio al Betreibungsamt __________, quest’ultimo ha fatto pervenire all’CO
1 il 29 aprile 2004 un atto di pignoramento di salario (“Lohnpfändung”) non
firmato e non datato, apparentemente compilato dall’escusso stesso. In base a
questi dati, l’CO 1, il 19 luglio 2004, ha stabilito il minimo di esistenza del
debitore in fr. 3'830.--. Il 26 luglio 2004, l’Ufficio ha notificato il
pignoramento di salario alla Cassa di disoccupazione __________, __________, la
quale, a fine settembre, risultava aver versato due importi di fr. 388,05 per i
mesi di luglio e agosto 2004.
F.
Il 20 agosto 2004, l’CO 1 ha spedito alle
parti il verbale di pignoramento, relativo sia al pignoramento del fondo di __________
che a quello delle indennità di disoccupazione del ricorrente.
G. Con ricorso 2 settembre 2004, parzialmente e approssimativamente
tradotto in italiano con atto pervenuto all’Ufficio il 9 settembre 2004, __________
RI 1 contesta la competenza territoriale dell’CO 1: afferma di non più essere
domiciliato in Ticino dal novembre 2002, precisa di risiedere attualmente a __________,
pretende che la lingua ufficiale dell’esecuzione dev’essere il tedesco, siccome
egli è domiciliato a __________, e indica di poter pagare al momento al massimo
fr. 100.-- a 150.-- al mese.
H. La parte creditrice contesta la tempestività del ricorso, chiedendo
inoltre che venga dichiarato irricevibile in quanto non adempirebbe ai
requisiti minimi di motivazione. Nel merito, essa ritiene che il ricorrente non
abbia comprovato di non più essere domiciliato nel Ticino e abbia comunque
omesso di ricorrere tempestivamente contro la notifica dell’avviso di
pignoramento, che ai sensi dell’art. 53 LEF fonda la competenza dell’CO 1.
I. Anche
l’Ufficio sostiene la tardività del ricorso in base all’art. 53 LEF.
Considerandi
in diritto:
1.
Secondo
l’art. 7 cpv. 3 LPR, l’atto di ricorso deve indicare le domande, la
motivazione, anche sommaria, e i mezzi di prova. Il resistente ritiene la
motivazione del ricorso insufficiente. A torto. Ancorché molto sommariamente,
il ricorrente lascia infatti chiaramente intendere di contestare la competenza
locale dell’CO 1 nonché l’uso della lingua italiana, per il fatto di essere
domiciliato in un comune non ticinese. Visto che il legislatore federale ha
voluto che le parti potessero far valere i propri diritti anche senza l’ausilio
di patrocinatori, è generalmente ammesso che le esigenze di motivazione del
ricorso non devono essere troppo elevate (cfr. I. Meier, Das Verwaltungsverfahren vor den
Schuldbetreibungs- und Konkursbehörden, Zurigo 2002, p. 117 ad c; F. Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde
und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 43 ad art. 20a; pongono invece
maggiori esigenze: Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 52
ad § 6; Cometta, op. cit., n. 4.2
ad art. 7, p. 130 s.).
2.
Sia la controparte che l’CO 1
ritengono il ricorso tardivo, poiché il ricorrente non ha tempestivamente
impugnato l’avviso di pignoramento 14 novembre 2002, che giusta l’art. 53 LEF è
determinante per stabilire la competenza territoriale dell’Ufficio.
2.1
Secondo
dottrina e giurisprudenza, è nulla la prosecuzione dell'esecuzione da parte di
un ufficio di esecuzione territorialmente incompetente (cfr. DTF 105 III 61,
cons. 1, con rif.; CEF 23 agosto 2004 [15.04.88]; Amonn/Walther, op. cit., n. 45 ad § 10; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
Losanna 1999, n. 33 ad art. 46-55, con rif.; Schmid,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 28 ad art. 46, con rif.), nullità che può essere sollevata in ogni
tempo (art. 22 LEF).
2.2
Il
motivo di questa nullità (cfr. DTF 105 III 61, cons. 1, con rif.) sta nella
protezione degli interessi di terzi non parte alla procedura (cfr. art. 22 cpv.
1.
LEF), e più precisamente nella salvaguardia del diritto degli altri creditori
dell’escusso di partecipare al pignoramento (art. 110 e 111 LEF), che
risulterebbe compromesso qualora l’esecuzione avvenisse in un foro diverso di
quello stabilito dalla legge.
Nel caso
concreto, tale rischio non sussiste, poiché nessuno degli uffici di esecuzione confederati
la cui assistenza è stata chiesta (cfr. supra ad C, D e E) – neppure quello di __________
(a detta del ricorrente competente) – ha contestato la competenza principale
dell’CO 1. Si può pertanto escludere l’esistenza di altri pignoramenti contemporanei
a quello ticinese. In mancanza di un motivo di nullità, la tempestività del
ricorso va esaminata d’ufficio.
2.3
Non è
dato sapere se e quando l’avviso di pignoramento 14 novembre 2002 è pervenuto
all’escusso, siccome non risulta essere stato notificato con invio
raccomandato. Si evince però dall’incarto che egli ne abbia avuto conoscenza al
più tardi il 24 febbraio 2004, come da lui stesso scritto sull’avviso di
pignoramento (“Pfändungsankündigung”) allestito il 17 febbraio 2004 dal
Betreibungsamt di __________, nel quale quest’ultimo indica esplicitamente di
agire su mandato (“im Auftrag”) dell’CO 1, menzionando d’altronde il numero
d’esecuzione (__________) (cfr. fax spedito dal “Buero A. RI 1”, erroneamente
datato 16 febbraio 2000). Il ricorso, del 2 settembre 2004, è pertanto tardivo.
3.
Il ricorrente pretende che, nella procedura in esame, la lingua
ufficiale è il tedesco, siccome egli è domiciliato a __________. Orbene -
almeno nell’ottica di precisare al ricorrente il motivo per cui la presente
decisione è redatta in italiano-, ricordato come la procedura di ricorso sia
disciplinata dal diritto cantonale su tutte le questioni non regolate dal
diritto federale (art. 20a cpv. 3 LEF), l’art. 7 cpv. 2 della legge cantonale
ticinese sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR,
RL 3.5.1.2) prescrive che il ricorso deve essere redatto in lingua italiana.
Come rettamente ricordato dall’CO 1 – anche in lingua tedesca – nel
provvedimento 2 settembre 2004 di assegnazione del termine per la traduzione
del ricorso, le parti devono rivolgersi alle autorità cantonali servendosi
della lingua ufficiale del Cantone (DTF 102 Ia 36, 83 III 57 s.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 165 ad art. 20a; CEF 9 marzo 2000 [14.2000.6], cons. 2). Nel
Cantone Ticino è imperativo l'uso dell'italiano (art. 1 cpv. 1 Cost. TI).
4.
Il
ricorso va pertanto respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 22, 53 LEF, 7 LPR, art.
61.
e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 2 settembre 2004 di __________ RI 1, __________, è irricevibile.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Contro
queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – __________ RI 1, __________
–
__________ __________ RA 1, __________
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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