Lexipedia

Decisione

15.2004.120

ricorso. Motivazione. Lingua. Prosecuzione dell'esecuzione. Foro. Eccezione al principio di nullità

25 novembre 2004Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 20 marzo 2002, l’Ufficio esecuzione (Betreibungsamt) di __________,

su rogatoria dell’CO 1 (in seguito CO 1), ha notificato il precetto esecutivo

n. __________ al ricorrente con le specifiche: “__________”.

B. Il 12 novembre 2002, il creditore procedente ha chiesto la

prosecuzione dell’esecuzione. L’avviso di pignoramento è stato emesso il 14

novembre 2002.

C. Il 25 novembre 2002, l’CO 1 ha chiesto al Betreibungsamt __________

di eseguire il pignoramento in via rogatoriale. Con atto di pignoramento

(Pfändungsankündigung) 2 dicembre 2002, il Betreibungsamt __________ ha

attestato che il debitore non possedeva beni ad __________, indicando però che eraproprietario

di un fondo a __________, oggetto di pignoramento da parte del Betreibungsamt __________.

D. Il 4 giugno 2003, su richiesta rogatoriale 18 marzo 2003 dell’CO 1,

il Betreibungsamt __________ ha pignorato il fondo part. n. __________ di __________.

E.

Il 9 febbraio 2004, l’CO 1 ha chiesto al

Betreibungsamt __________ in via rogatoriale il pignoramento dei mobili e del

salario del ricorrente. La richiesta essendo stata probabilmente trasmessa

d’ufficio al Betreibungsamt __________, quest’ultimo ha fatto pervenire all’CO

1 il 29 aprile 2004 un atto di pignoramento di salario (“Lohnpfändung”) non

firmato e non datato, apparentemente compilato dall’escusso stesso. In base a

questi dati, l’CO 1, il 19 luglio 2004, ha stabilito il minimo di esistenza del

debitore in fr. 3'830.--. Il 26 luglio 2004, l’Ufficio ha notificato il

pignoramento di salario alla Cassa di disoccupazione __________, __________, la

quale, a fine settembre, risultava aver versato due importi di fr. 388,05 per i

mesi di luglio e agosto 2004.

F.

Il 20 agosto 2004, l’CO 1 ha spedito alle

parti il verbale di pignoramento, relativo sia al pignoramento del fondo di __________

che a quello delle indennità di disoccupazione del ricorrente.

G. Con ricorso 2 settembre 2004, parzialmente e approssimativamente

tradotto in italiano con atto pervenuto all’Ufficio il 9 settembre 2004, __________

RI 1 contesta la competenza territoriale dell’CO 1: afferma di non più essere

domiciliato in Ticino dal novembre 2002, precisa di risiedere attualmente a __________,

pretende che la lingua ufficiale dell’esecuzione dev’essere il tedesco, siccome

egli è domiciliato a __________, e indica di poter pagare al momento al massimo

fr. 100.-- a 150.-- al mese.

H. La parte creditrice contesta la tempestività del ricorso, chiedendo

inoltre che venga dichiarato irricevibile in quanto non adempirebbe ai

requisiti minimi di motivazione. Nel merito, essa ritiene che il ricorrente non

abbia comprovato di non più essere domiciliato nel Ticino e abbia comunque

omesso di ricorrere tempestivamente contro la notifica dell’avviso di

pignoramento, che ai sensi dell’art. 53 LEF fonda la competenza dell’CO 1.

I. Anche

l’Ufficio sostiene la tardività del ricorso in base all’art. 53 LEF.

Considerandi

in diritto:

1.

Secondo

l’art. 7 cpv. 3 LPR, l’atto di ricorso deve indicare le domande, la

motivazione, anche sommaria, e i mezzi di prova. Il resistente ritiene la

motivazione del ricorso insufficiente. A torto. Ancorché molto sommariamente,

il ricorrente lascia infatti chiaramente intendere di contestare la competenza

locale dell’CO 1 nonché l’uso della lingua italiana, per il fatto di essere

domiciliato in un comune non ticinese. Visto che il legislatore federale ha

voluto che le parti potessero far valere i propri diritti anche senza l’ausilio

di patrocinatori, è generalmente ammesso che le esigenze di motivazione del

ricorso non devono essere troppo elevate (cfr. I. Meier, Das Verwaltungsverfahren vor den

Schuldbetreibungs- und Konkursbehörden, Zurigo 2002, p. 117 ad c; F. Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde

und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 43 ad art. 20a; pongono invece

maggiori esigenze: Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 52

ad § 6; Cometta, op. cit., n. 4.2

ad art. 7, p. 130 s.).

2.

Sia la controparte che l’CO 1

ritengono il ricorso tardivo, poiché il ricorrente non ha tempestivamente

impugnato l’avviso di pignoramento 14 novembre 2002, che giusta l’art. 53 LEF è

determinante per stabilire la competenza territoriale dell’Ufficio.

2.1

Secondo

dottrina e giurisprudenza, è nulla la prosecuzione dell'esecuzione da parte di

un ufficio di esecuzione territorial­mente incompetente (cfr. DTF 105 III 61,

cons. 1, con rif.; CEF 23 agosto 2004 [15.04.88]; Amonn/Walther, op. cit., n. 45 ad § 10; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,

Losanna 1999, n. 33 ad art. 46-55, con rif.; Schmid,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 28 ad art. 46, con rif.), nullità che può essere sollevata in ogni

tempo (art. 22 LEF).

2.2

Il

motivo di questa nullità (cfr. DTF 105 III 61, cons. 1, con rif.) sta nella

protezione degli interessi di terzi non parte alla procedura (cfr. art. 22 cpv.

1.

LEF), e più precisamente nella salvaguardia del diritto degli altri creditori

dell’escusso di partecipare al pignoramento (art. 110 e 111 LEF), che

risulterebbe compromesso qualora l’esecuzione avvenisse in un foro diverso di

quello stabilito dalla legge.

Nel caso

concreto, tale rischio non sussiste, poiché nessuno degli uffici di esecuzione confederati

la cui assistenza è stata chiesta (cfr. supra ad C, D e E) – neppure quello di __________

(a detta del ricorrente competente) – ha contestato la competenza principale

dell’CO 1. Si può pertanto escludere l’esistenza di altri pignoramenti contemporanei

a quello ticinese. In mancanza di un motivo di nullità, la tempestività del

ricorso va esaminata d’ufficio.

2.3

Non è

dato sapere se e quando l’avviso di pignoramento 14 novembre 2002 è pervenuto

all’escusso, siccome non risulta essere stato notificato con invio

raccomandato. Si evince però dall’incarto che egli ne abbia avuto conoscenza al

più tardi il 24 febbraio 2004, come da lui stesso scritto sull’avviso di

pignoramento (“Pfändungsankündigung”) allestito il 17 febbraio 2004 dal

Betreibungsamt di __________, nel quale quest’ultimo indica esplicitamente di

agire su mandato (“im Auftrag”) dell’CO 1, menzionando d’altronde il numero

d’esecuzione (__________) (cfr. fax spedito dal “Buero A. RI 1”, erroneamente

datato 16 febbraio 2000). Il ricorso, del 2 settembre 2004, è pertanto tardivo.

3.

Il ricorrente pretende che, nella procedura in esame, la lingua

ufficiale è il tedesco, siccome egli è domiciliato a __________. Orbene -

almeno nell’ottica di precisare al ricorrente il motivo per cui la presente

decisione è redatta in italiano-, ricordato come la procedura di ricorso sia

disciplinata dal diritto cantonale su tutte le questioni non regolate dal

diritto federale (art. 20a cpv. 3 LEF), l’art. 7 cpv. 2 della legge cantonale

ticinese sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR,

RL 3.5.1.2) prescrive che il ricorso deve essere redatto in lingua italiana.

Come rettamente ricordato dall’CO 1 – anche in lingua tedesca – nel

provvedimento 2 settembre 2004 di assegnazione del termine per la traduzione

del ricorso, le parti devono rivolgersi alle autorità cantonali servendosi

della lingua ufficiale del Cantone (DTF 102 Ia 36, 83 III 57 s.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 165 ad art. 20a; CEF 9 marzo 2000 [14.2000.6], cons. 2). Nel

Cantone Ticino è imperativo l'uso dell'italiano (art. 1 cpv. 1 Cost. TI).

4.

Il

ricorso va pertanto respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 22, 53 LEF, 7 LPR, art.

61.

e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 2 settembre 2004 di __________ RI 1, __________, è irricevibile.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Contro

queste decisioni è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – __________ RI 1, __________

__________ __________ RA 1, __________

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster