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Decisione

15.2004.133

notifica di atti esecutivi

15 settembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i disposti dell’art. 64 cpv. 1 LEF;

che il

ricorso va pertanto respinto

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 64 LEF; 9 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso 5 agosto 2004 di RI1, , è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

4.

Intimazione

a: – RI1;

– RA1,

Comunicazione

all’CO1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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