15.2004.133
notifica di atti esecutivi
15 settembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
15.2004.133
Data decisione, Autorità:
15.09.2004, CEF
Titolo:
notifica di atti esecutivi
NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO
art. 64 LEF
Incarto n.
15.2004.133
Lugano
15 settembre
2004
FP/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 5 agosto 2004 di
RI1
contro
l’operato dell’
CO1
nell’esecuzione n.
__________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI1
rappr. da RA1
viste le
osservazioni 30 agosto 2004 CO1
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che PI1
procede nei confronti di RI1 per l’incasso del proprio credito;
che il 26
marzo 2004 veniva spiccato nei confronti del debitore il precetto esecutivo n. __________
dellCO1;
che tale
precetto veniva notificato il 30 marzo 2004 a __________
che in
data 5 agosto 2004 RI1 formula “istanza di opposizione al precetto esecutivo”
sostenendo di essere giunto solo oggi a conoscenza del precetto esecutivo n. __________
fatto spiccare nei suoi confronti da PI1;
che egli
sostiene che il precetto esecutivo non gli sarebbe stato notificato
personalmente e di conseguenza non avrebbe potuto formulare opposizione in
tempo utile;
che egli
postula quindi la restituzione del termine per formulare opposizione al
precetto esecutivo n. __________ dell’CO1;
che con
osservazioni 30 agosto 2004 l’CO1 comunicava che il precetto esecutivo in
oggetto era stato notificato al padre dell’escusso presso il domicilio del
debitore in via;
che nel
caso in esame non si tratta, come erroneamente indicato dall’escusso, di una
restituzione del termine per fare opposizione secondo l’art. 33 cpv. 4 LEF, ma
di una contestazione concernente la notifica del precetto esecutivo n.__________
da sollevare mediante ricorso secondo l’art. 17 LEF;
che di
conseguenza l’CO1 dovrebbe compiere gli incombenti istruttori previsti
dall’art. 9 LPR;
che per
l’art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso
irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o
temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio 2002
[15.2002.89/96], cons. 1);
che non
occorrono ulteriori atti istruttori anche nel caso di un ricorso non temerario
né infondato – tanto ove sia stato sottoposto sulla base dell’art. 10 cpv. 1
LPR all’Autorità di vigilanza per il giudizio sull’effetto sospensivo, quanto
nell’ipotesi che il gravame sia solo stato portato a conoscenza della CEF in
applicazione dell’art. 9 cpv. 1 LPR – quando non ve ne sia la necessità, ad
esempio se l’esame giudiziale è limitato a una questione di diritto che non
richieda altri accertamenti fattuali, come pure quando il ricorso può essere
respinto già sulla base dei documenti prodotti;
che
nell’ipotesi di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi
pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n.
2.2.2.1 ad art. 9);
che nel
caso in esame, vista la documentazione agli atti non è necessario procedere ad
ulteriori accertamenti ;
che per
l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua
abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione;
che
quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta
della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati;
che
dall’esame degli atti si evince che il precetto esecutivo n. __________ dell’CO1
risulta essere stato notificato a __________, padre dell’escusso, che vive con
il figlio in via a;
che di
conseguenza la notifica del precetto esecutivo è avvenuta correttamente secondo
Fatti
i disposti dell’art. 64 cpv. 1 LEF;
che il
ricorso va pertanto respinto
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 64 LEF; 9 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso 5 agosto 2004 di RI1, , è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – RI1;
– RA1,
Comunicazione
all’CO1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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