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Decisione

15.2004.134

domanda di realizzazione. Stima di oggetti pignorati

17 settembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. In

data 13 febbraio 2004 _CON1 pignorava le seguenti autovetture di proprietà

dell’escusso:

CHRYSLER

GRAND VOYAGER, stimata fr. 1'500.--;

CHRYSLER

VOYAGER LE, stimata fr. 1'000.--;

MITSUBISHI

COLT, stimata fr. 100.--.

C.

Con ricorso 13 marzo 2004 _RICO1 insorgeva

contro tale provvedimento sostenendo che le autovetture in oggetto non

avrebbero avuto alcun valore commerciale e quindi sarebbero state

impignorabili. Inoltre egli sosteneva che i veicoli in questione sarebbero

stati necessari per ragioni mediche.

D.

Con sentenza 2 giugno 2004 (inc. 15.2004.69)

questa Camera accoglieva parzialmente il ricorso e dichiarava impignorabile ai

sensi dell'art. 91 cpv. 1 n. 1 LEF l’autovettura CHRYSLER VOYAGER LE 3.3

(targata TI 208392). Inoltre venivano confermati i valori di stima indicati nel

verbale di pignoramento, riservata l’eventuale nuova stima che sarebbe stata

ordinata _CON1 su richiesta di _RICO1 previo anticipo delle spese.

E.

Il 14 giugno 2004 _RICO1 scriveva all’_CON1

allegando una perizia dei veicoli effettuata dal TCS. Allo scopo di definire la

questione relativa alla stima dei veicoli pignorati, in data 17 giugno 2004

l’_CON1invitava il debitore a presentarsi, ma a tale invito non veniva dato

seguito. Con scritto 21 giugno 2004 l’_CON1, richiamando la sentenza 2 giugno

2004 di questa Camera, confermava tutti i valori di stima.

F.

Il 2 agosto 2004 l’_CON1comunicava al

debitore la domanda di vendita dei veicoli pignorati, formulata dal creditore

il 28 luglio 2004.

G.

Contro tale atto si aggrava _RICO1

sostenendo che il valore dei veicoli sarebbe inferiore alle spese d’incanto.

Postula quindi una nuova stima da parte di un “esperto neutrale” designato

dall’_CON1. Chiede inoltre di essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria.

H. Delle

osservazioni _PINT1 e _CON1 si dirà, se necessario, in seguito.

Considerandi

in diritto:

1.

Il

ricorrente sostiene, come già aveva fatto nel ricorso 13 marzo 2004, che i

veicoli non avrebbero dovuto essere pignorati in quanto privi di valore

commerciale e contesta la stima effettuata dall’UEF di Mendrisio.

Ai

sensi dell’art. 97 cpv. 1 LEF il funzionario stima gli oggetti pignorati

facendosi assistere, ove occorra, da periti. La dottrina ritiene applicabile

per analogia anche agli oggetti mobili l’art. 9 cpv. 2 RFF secondo cui ogni

parte interessata, entro il termine di ricorso contro il pignoramento e previo

deposito delle spese occorrenti, può chiedere all’autorità di vigilanza una

nuova stima a mezzo di periti (Bénédict

Foex, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n.16–19

ad art. 97 LEF; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs – und Konkursrechts, Berna 2003, § 22 n.50, p.

158). Si ricorda tuttavia che la determinazione della stima e la conseguente

estensione del pignoramento sono una questione di apprezzamento (cfr. DTF 120

III 81). L’omissione della stima da parte dell’ufficio di esecuzione non è

motivo di nullità del pignoramento (cfr. DTF 97 III 20; Amonn/Walther, op. cit., § 22 n. 49, p. 158).

Nel

caso di specie l_CON1 con lettera 21 luglio 2004 confermava i valori di stima

dei veicoli pignorati così come indicati nel verbale di pignoramento 13

febbraio 2004. Tale provvedimento non è stato contestato dall’escusso e di

conseguenza i valori di stima indicati dall’_CON1 sono divenuti definitivi. Su

questo punto il ricorso è pertanto infondato.

2.

In virtù dell’art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può domandare la

realizzazione dei beni mobili, dei crediti e di altri diritti pignorati non

prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento. Nel caso concreto,

la società creditrice ha richiesto la vendita dei veicoli pignorati il 13

febbraio 2004 in data 28 luglio 2004, quindi nei termini previsti dalla legge.

3.

Ne consegue la reiezione del gravame, senza addedito di tasse (art.

20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e di indennità (art. 62

cpv. 2 OLEF).

4.

al

beneficio dell’assistenza giudiziaria, si osserva che l'assistenza giudiziaria

può essere concessa, visto il principio della gratuità della procedura di

ricorso, solo nella forma del gratuito patrocinio. Risulta dalla legge

cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag, RL

3.1.1

) che l’assistenza giudiziaria è concessa se il richiedente è una

persona fisica indigente (art. 3) e se per la persona richiedente la procedura

presenta probabilità di esito favorevole, ossia se una persona ragionevole e di

condizioni agiate non rinuncerebbe al processo a causa delle spese che esso

comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario). Il gratuito patrocinio può essere

accordato se ve ne è necessità oggettiva (art. 14 cpv. 2 a contrario), ossia se

l'istante non è in grado di procedere con atti propri, o se la designazione di

un patrocinatore è necessaria per la corretta tutela dei suoi interessi, oppure

ancora se la causa presenta difficoltà particolari.

Nel

caso di specie, poiché il ricorrente ha presentato il suo allegato senza far

capo a nessun patrocinatore, già difetta d'acchito il presupposto della

necessità oggettiva di un legale, per cui la questione del gratuito patrocinio

non si pone. L‘istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio deve

quindi essere respinta.

Richiamati

gli art. 17, 97 e 116 LEF, 9 RFF

pronuncia: 1. Il

ricorso 13 marzo 2004 di _RICO1 __________, è respinto.

2.

L’istanza

di assistenza giudiziaria di _RICO1, , è respinta.

3.

Non

si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

4.

Contro

questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni

e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della

scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in

conformità dell’art. 19 LEF.

5.

Intimazione a:

-

_RICO1, - avv.

__________, __________

Comunicazione _CON1

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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