15.2004.134
domanda di realizzazione. Stima di oggetti pignorati
17 settembre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2004.134
Data decisione, Autorità:
17.09.2004, CEF
Titolo:
domanda di realizzazione. Stima di oggetti pignorati
DOMANDA DI REALIZZAZIONE
art. 97 LEF
art. 116 LEF
Incarto n.
15.2004.134
Lugano
17 settembre
2004
PF/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 4 agosto 2004 di
_RICO1
contro
l’operato dell’
_CON1
nell’esecuzione n.
promossa nei confronti del ricorrente da
_PINT1
richiamata
l’ordinanza 6 agosto 2004 con cui veniva negato effetto sospensivo al ricorso;
viste le
osservazioni 12 agosto 2004 di _PINT1 e 18 agosto 2004 dell’_CON1;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il
_PINT1 procede nei confronti di _RICO1 per l’incasso del proprio credito.
Fatti
B. In
data 13 febbraio 2004 _CON1 pignorava le seguenti autovetture di proprietà
dell’escusso:
CHRYSLER
GRAND VOYAGER, stimata fr. 1'500.--;
CHRYSLER
VOYAGER LE, stimata fr. 1'000.--;
MITSUBISHI
COLT, stimata fr. 100.--.
C.
Con ricorso 13 marzo 2004 _RICO1 insorgeva
contro tale provvedimento sostenendo che le autovetture in oggetto non
avrebbero avuto alcun valore commerciale e quindi sarebbero state
impignorabili. Inoltre egli sosteneva che i veicoli in questione sarebbero
stati necessari per ragioni mediche.
D.
Con sentenza 2 giugno 2004 (inc. 15.2004.69)
questa Camera accoglieva parzialmente il ricorso e dichiarava impignorabile ai
sensi dell'art. 91 cpv. 1 n. 1 LEF l’autovettura CHRYSLER VOYAGER LE 3.3
(targata TI 208392). Inoltre venivano confermati i valori di stima indicati nel
verbale di pignoramento, riservata l’eventuale nuova stima che sarebbe stata
ordinata _CON1 su richiesta di _RICO1 previo anticipo delle spese.
E.
Il 14 giugno 2004 _RICO1 scriveva all’_CON1
allegando una perizia dei veicoli effettuata dal TCS. Allo scopo di definire la
questione relativa alla stima dei veicoli pignorati, in data 17 giugno 2004
l’_CON1invitava il debitore a presentarsi, ma a tale invito non veniva dato
seguito. Con scritto 21 giugno 2004 l’_CON1, richiamando la sentenza 2 giugno
2004 di questa Camera, confermava tutti i valori di stima.
F.
Il 2 agosto 2004 l’_CON1comunicava al
debitore la domanda di vendita dei veicoli pignorati, formulata dal creditore
il 28 luglio 2004.
G.
Contro tale atto si aggrava _RICO1
sostenendo che il valore dei veicoli sarebbe inferiore alle spese d’incanto.
Postula quindi una nuova stima da parte di un “esperto neutrale” designato
dall’_CON1. Chiede inoltre di essere posto al beneficio dell’assistenza
giudiziaria.
H. Delle
osservazioni _PINT1 e _CON1 si dirà, se necessario, in seguito.
Considerandi
in diritto:
1.
Il
ricorrente sostiene, come già aveva fatto nel ricorso 13 marzo 2004, che i
veicoli non avrebbero dovuto essere pignorati in quanto privi di valore
commerciale e contesta la stima effettuata dall’UEF di Mendrisio.
Ai
sensi dell’art. 97 cpv. 1 LEF il funzionario stima gli oggetti pignorati
facendosi assistere, ove occorra, da periti. La dottrina ritiene applicabile
per analogia anche agli oggetti mobili l’art. 9 cpv. 2 RFF secondo cui ogni
parte interessata, entro il termine di ricorso contro il pignoramento e previo
deposito delle spese occorrenti, può chiedere all’autorità di vigilanza una
nuova stima a mezzo di periti (Bénédict
Foex, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n.16–19
ad art. 97 LEF; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs – und Konkursrechts, Berna 2003, § 22 n.50, p.
158). Si ricorda tuttavia che la determinazione della stima e la conseguente
estensione del pignoramento sono una questione di apprezzamento (cfr. DTF 120
III 81). L’omissione della stima da parte dell’ufficio di esecuzione non è
motivo di nullità del pignoramento (cfr. DTF 97 III 20; Amonn/Walther, op. cit., § 22 n. 49, p. 158).
Nel
caso di specie l_CON1 con lettera 21 luglio 2004 confermava i valori di stima
dei veicoli pignorati così come indicati nel verbale di pignoramento 13
febbraio 2004. Tale provvedimento non è stato contestato dall’escusso e di
conseguenza i valori di stima indicati dall’_CON1 sono divenuti definitivi. Su
questo punto il ricorso è pertanto infondato.
2.
In virtù dell’art. 116 cpv. 1 LEF il creditore può domandare la
realizzazione dei beni mobili, dei crediti e di altri diritti pignorati non
prima di un mese né più tardi di un anno dal pignoramento. Nel caso concreto,
la società creditrice ha richiesto la vendita dei veicoli pignorati il 13
febbraio 2004 in data 28 luglio 2004, quindi nei termini previsti dalla legge.
3.
Ne consegue la reiezione del gravame, senza addedito di tasse (art.
20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e di indennità (art. 62
cpv. 2 OLEF).
4.
al
beneficio dell’assistenza giudiziaria, si osserva che l'assistenza giudiziaria
può essere concessa, visto il principio della gratuità della procedura di
ricorso, solo nella forma del gratuito patrocinio. Risulta dalla legge
cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria (Lag, RL
3.1.1
) che l’assistenza giudiziaria è concessa se il richiedente è una
persona fisica indigente (art. 3) e se per la persona richiedente la procedura
presenta probabilità di esito favorevole, ossia se una persona ragionevole e di
condizioni agiate non rinuncerebbe al processo a causa delle spese che esso
comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario). Il gratuito patrocinio può essere
accordato se ve ne è necessità oggettiva (art. 14 cpv. 2 a contrario), ossia se
l'istante non è in grado di procedere con atti propri, o se la designazione di
un patrocinatore è necessaria per la corretta tutela dei suoi interessi, oppure
ancora se la causa presenta difficoltà particolari.
Nel
caso di specie, poiché il ricorrente ha presentato il suo allegato senza far
capo a nessun patrocinatore, già difetta d'acchito il presupposto della
necessità oggettiva di un legale, per cui la questione del gratuito patrocinio
non si pone. L‘istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio deve
quindi essere respinta.
Richiamati
gli art. 17, 97 e 116 LEF, 9 RFF
pronuncia: 1. Il
ricorso 13 marzo 2004 di _RICO1 __________, è respinto.
2.
L’istanza
di assistenza giudiziaria di _RICO1, , è respinta.
3.
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
4.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
5.
Intimazione a:
-
_RICO1, - avv.
__________, __________
Comunicazione _CON1
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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